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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 5908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5908 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 15600/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
NI AS, nel procedimento civile iscritto al n. 15600 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Arcos CP_1 Controparte_2
CP_3
2 Controparte_4
3 Controparte_5
4 Controparte_6
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_7
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 27.10.2023
Dott. NI AS 1
1. nata in [...] il [...], C.F. Controparte_8
, residente in [...]254, apto 134, san Paolo, C.F._1 Brasile;
2. nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_4 C.F._2 residente in [...]420, San Paolo, Brasile;
3. nata in [...] il [...], C.F. Controparte_5
residente in [...], 1086, bloco 24, San C.F._3 Paolo, Brasile;
4. nato in [...] il [...], C.F. Controparte_6
, residente in [...]151, C.F._4 San Paolo, Brasile;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_7 formulando le seguenti conclusioni:
1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per Controparte_7 esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (o Persona_1 [...]
nato a San Zeno in [...] il [...], figlio di e Per_2 Persona_3 il quale, in data 24.03.1895, nel Comune di Sona (VR), contraeva Controparte_9 matrimonio con la sig.ra Successivamente si trasferiva in Persona_4
Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano. Dalla suddetta unione nasceva:
• il 01/09/1901, il sig. il quale, in data16.09.1922, contraeva Parte_1 matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione nascevano: Persona_5
➢ il 02/11/1933, la sig.ra che, in data 28/07/1951, si Persona_6 sposava con il sig. e dalla loro unione Controparte_10 nascevano:
✓ il 22/11/1954, il sig. il quale si univa in Parte_2 matrimonio, il 18/12/1982, con la sig.ra Persona_7
Dott. NI AS 2
e dalla loro unione nasceva: CP_4
❖ il 16/11/1987, il sig. odierno Controparte_4 ricorrente;
✓ il 27/04/1969, la sig.ra che si sposava, il Parte_3
22/12/1984, con il sig. e dalla loro unione CP_11 nasceva:
❖ il 17/03/1994 la sig.ra , Controparte_5 odierna ricorrente che contraeva matrimonio con il sig.
assumendo il Persona_8 nome di ; Controparte_5
✓ il 27/04/1969, la sig.ra odierna ricorrente che CP_8 contraeva matrimonio con il sig. Persona_9 assumendo il nome di;
Controparte_8
➢ il 18/08/1944, il sig. il quale, in data 11/11/1967, Persona_10 contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla Parte_4 loro unione nasceva:
✓ il 08/03/1970, la sig.ra che si sposava, Persona_11
l'11/11/1989, con il sig. e dalla loro Controparte_12 unione nasceva:
❖ l'08/01/1995, il sig. Controparte_6 odierno ricorrente;
[...]
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino
Dott. NI AS 3
straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_7 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_1
(o , nato a San Zeno in [...] il [...].
[...] Persona_2
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_7 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_7 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_7 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Dott. NI AS 4
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_7 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 02.12.2025.
IL GOP
Dott. NI AS
Dott. NI AS 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
NI AS, nel procedimento civile iscritto al n. 15600 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Arcos CP_1 Controparte_2
CP_3
2 Controparte_4
3 Controparte_5
4 Controparte_6
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_7
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 27.10.2023
Dott. NI AS 1
1. nata in [...] il [...], C.F. Controparte_8
, residente in [...]254, apto 134, san Paolo, C.F._1 Brasile;
2. nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_4 C.F._2 residente in [...]420, San Paolo, Brasile;
3. nata in [...] il [...], C.F. Controparte_5
residente in [...], 1086, bloco 24, San C.F._3 Paolo, Brasile;
4. nato in [...] il [...], C.F. Controparte_6
, residente in [...]151, C.F._4 San Paolo, Brasile;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_7 formulando le seguenti conclusioni:
1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per Controparte_7 esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (o Persona_1 [...]
nato a San Zeno in [...] il [...], figlio di e Per_2 Persona_3 il quale, in data 24.03.1895, nel Comune di Sona (VR), contraeva Controparte_9 matrimonio con la sig.ra Successivamente si trasferiva in Persona_4
Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano. Dalla suddetta unione nasceva:
• il 01/09/1901, il sig. il quale, in data16.09.1922, contraeva Parte_1 matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione nascevano: Persona_5
➢ il 02/11/1933, la sig.ra che, in data 28/07/1951, si Persona_6 sposava con il sig. e dalla loro unione Controparte_10 nascevano:
✓ il 22/11/1954, il sig. il quale si univa in Parte_2 matrimonio, il 18/12/1982, con la sig.ra Persona_7
Dott. NI AS 2
e dalla loro unione nasceva: CP_4
❖ il 16/11/1987, il sig. odierno Controparte_4 ricorrente;
✓ il 27/04/1969, la sig.ra che si sposava, il Parte_3
22/12/1984, con il sig. e dalla loro unione CP_11 nasceva:
❖ il 17/03/1994 la sig.ra , Controparte_5 odierna ricorrente che contraeva matrimonio con il sig.
assumendo il Persona_8 nome di ; Controparte_5
✓ il 27/04/1969, la sig.ra odierna ricorrente che CP_8 contraeva matrimonio con il sig. Persona_9 assumendo il nome di;
Controparte_8
➢ il 18/08/1944, il sig. il quale, in data 11/11/1967, Persona_10 contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla Parte_4 loro unione nasceva:
✓ il 08/03/1970, la sig.ra che si sposava, Persona_11
l'11/11/1989, con il sig. e dalla loro Controparte_12 unione nasceva:
❖ l'08/01/1995, il sig. Controparte_6 odierno ricorrente;
[...]
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino
Dott. NI AS 3
straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_7 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_1
(o , nato a San Zeno in [...] il [...].
[...] Persona_2
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_7 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_7 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_7 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Dott. NI AS 4
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_7 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 02.12.2025.
IL GOP
Dott. NI AS
Dott. NI AS 5