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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2025, n. 5885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5885 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 3285/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 3285/2025;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. BARBAGALLO C.F._1
IA LA, giusta procura in atti;
E
, nata in [...] il [...] (C.F.: CP_1
), rappresentata e difesa dall'avv. BARBAGALLO C.F._2
IA LA, giusta procura in atti;
Congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis .51 c.p.c. chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Acireale (CT) il 20/06/2009;
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza tempestivamente pagina 1 di 4 depositate con le quali hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
Ritenuto che i coniugi si separarono mediante accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita, autorizzato in data 13/05/2024;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Rilevato che:
- con ricorso hanno pattuito quanto segue: “1) I coniugi vivranno separati, con obbligo per entrambi di comunicare la propria residenza fino al dì in cui entrambe le figlie saranno maggiorenni;
2) Nessun assegno divorzile o di mantenimento tra essi coniugi dovrà essere corrisposto in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
3) Le figlie minori e , restano affidate congiuntamente Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano le stesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
4) In relazione al diritto di visita del padre, statuire che il sig. Parte_1
, nel rispetto del principio della bigenitorialità, potrà vedere le
[...]
figlie quando lo vorrà previo precedente tempestivo accordo con la madre, nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi i coniugi e scolastici delle minori e della volontà delle stesse. Il predetto, comunque, potrà trascorrere con la prole almeno un pomeriggio a settimana (comprensivo di cena) da individuarsi concordemente tra i genitori secondo le esigenze delle minori e, in mancanza di accordo, il mercoledì, nonché un week-end a settimane alterne, da sabato mattina (se le figlie non hanno scuola) fino alla domenica sera, compreso il pernottamento. Il sig. , inoltre, potrà Pt_1
trascorrere con le figlie minorenni le ferie estive per sette giorni consecutivi. Tale periodo verrà previamente concordato entro il 30 maggio pagina 2 di 4 di ogni anno dai sigg.ri in base alle rispettive esigenze Parte_2
lavorative (ferie) e agli impegni delle minori.
Per le festività natalizie, le figlie trascorreranno con il padre almeno cinque giorni consecutivi, comprendendo in detto periodo, ad anni alterni, la Vigilia o il giorno di Natale. Analogo periodo trascorreranno con il padre, comprendendo nel medesimo, ad anni alterni, il 31 dicembre o il 1' gennaio. Ed ancora, lo stesso criterio di alternanza verrà applicato anche per le festività pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo). Il giorno del compleanno dei genitori le figlie lo trascorreranno rispettivamente con il padre o con la madre.
5) Il sig. , entro giorno 20 (venti) di ogni mese Parte_1
corrisponderà alla sig.ra la somma di € 600,00 mensili (seicento/00) a CP_1 titolo di mantenimento delle figlie e , ossia € 300,00 per Per_1 Per_2
ciascuna, da rivalutarsi annualmente come per legge, oltre spese straordinarie individuate e regolate come da linee guida adottate dal
Tribunale di Catania di concerto con l'Ordine degli Avvocati di Catania, nella misura del 50%.
7) Per espresso accordo tra le parti, l'Assegno Unico e Universale
(A.U.U.) per i figli sarà percepito, come per legge, in ragione del 50% cadauno.
8) I sigg.ri e concedono reciprocamente il Parte_1 CP_1
consenso al rilascio del passaporto e alle carte d'identità per l'espatrio per le figlie.”;
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Ritenuto che il P.M. ha espresso parere favorevole;
Ritenuto che le spese di lite vanno compensate non sussistendo una situazione di soccombenza;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato pagina 3 di 4 secondo il rito concordatario in Acireale (CT) il 20/06/2009 tra Parte_1
E alle condizioni specificate in motivazione;
[...] CP_1
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000 (Comune di
Acireale, ATTO N. 128, PARTE 2, SERIE A, ANNO 2009).
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 21/11/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 3285/2025;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. BARBAGALLO C.F._1
IA LA, giusta procura in atti;
E
, nata in [...] il [...] (C.F.: CP_1
), rappresentata e difesa dall'avv. BARBAGALLO C.F._2
IA LA, giusta procura in atti;
Congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis .51 c.p.c. chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Acireale (CT) il 20/06/2009;
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza tempestivamente pagina 1 di 4 depositate con le quali hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
Ritenuto che i coniugi si separarono mediante accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita, autorizzato in data 13/05/2024;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Rilevato che:
- con ricorso hanno pattuito quanto segue: “1) I coniugi vivranno separati, con obbligo per entrambi di comunicare la propria residenza fino al dì in cui entrambe le figlie saranno maggiorenni;
2) Nessun assegno divorzile o di mantenimento tra essi coniugi dovrà essere corrisposto in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
3) Le figlie minori e , restano affidate congiuntamente Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano le stesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
4) In relazione al diritto di visita del padre, statuire che il sig. Parte_1
, nel rispetto del principio della bigenitorialità, potrà vedere le
[...]
figlie quando lo vorrà previo precedente tempestivo accordo con la madre, nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi i coniugi e scolastici delle minori e della volontà delle stesse. Il predetto, comunque, potrà trascorrere con la prole almeno un pomeriggio a settimana (comprensivo di cena) da individuarsi concordemente tra i genitori secondo le esigenze delle minori e, in mancanza di accordo, il mercoledì, nonché un week-end a settimane alterne, da sabato mattina (se le figlie non hanno scuola) fino alla domenica sera, compreso il pernottamento. Il sig. , inoltre, potrà Pt_1
trascorrere con le figlie minorenni le ferie estive per sette giorni consecutivi. Tale periodo verrà previamente concordato entro il 30 maggio pagina 2 di 4 di ogni anno dai sigg.ri in base alle rispettive esigenze Parte_2
lavorative (ferie) e agli impegni delle minori.
Per le festività natalizie, le figlie trascorreranno con il padre almeno cinque giorni consecutivi, comprendendo in detto periodo, ad anni alterni, la Vigilia o il giorno di Natale. Analogo periodo trascorreranno con il padre, comprendendo nel medesimo, ad anni alterni, il 31 dicembre o il 1' gennaio. Ed ancora, lo stesso criterio di alternanza verrà applicato anche per le festività pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo). Il giorno del compleanno dei genitori le figlie lo trascorreranno rispettivamente con il padre o con la madre.
5) Il sig. , entro giorno 20 (venti) di ogni mese Parte_1
corrisponderà alla sig.ra la somma di € 600,00 mensili (seicento/00) a CP_1 titolo di mantenimento delle figlie e , ossia € 300,00 per Per_1 Per_2
ciascuna, da rivalutarsi annualmente come per legge, oltre spese straordinarie individuate e regolate come da linee guida adottate dal
Tribunale di Catania di concerto con l'Ordine degli Avvocati di Catania, nella misura del 50%.
7) Per espresso accordo tra le parti, l'Assegno Unico e Universale
(A.U.U.) per i figli sarà percepito, come per legge, in ragione del 50% cadauno.
8) I sigg.ri e concedono reciprocamente il Parte_1 CP_1
consenso al rilascio del passaporto e alle carte d'identità per l'espatrio per le figlie.”;
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Ritenuto che il P.M. ha espresso parere favorevole;
Ritenuto che le spese di lite vanno compensate non sussistendo una situazione di soccombenza;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato pagina 3 di 4 secondo il rito concordatario in Acireale (CT) il 20/06/2009 tra Parte_1
E alle condizioni specificate in motivazione;
[...] CP_1
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000 (Comune di
Acireale, ATTO N. 128, PARTE 2, SERIE A, ANNO 2009).
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 21/11/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 4 di 4