Ordinanza cautelare 17 novembre 2022
Improcedibile
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/01/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00521/2025REG.PROV.COLL.
N. 07940/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7940 del 2022, proposto dal signor-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Elisabetta Del Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
in parte qua , della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. Prima bis, n.-OMISSIS-, pubblicata il 22 marzo 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto e udito per l’appellante l’avvocato Elisabetta Del Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor-OMISSIS-, ufficiale dell’Esercito Italiano, impugna la sentenza in epigrafe nella parte in cui il giudice di prime cure, pur accogliendo il ricorso dal medesimo proposto in primo grado, non si è espresso sull’ulteriore domanda proposta in quella sede, secondo la quale il Tribunale adìto avrebbe dovuto disporre che l’Amministrazione, “ essendosi consumato ogni residuo margine di discrezionalità ”, provvedesse “ alla definitiva formulazione della Scheda Valutativa impugnata, confermando il giudizio di eccellenza già riconosciuto nel periodo precedente e successivo a quello oggetto di valutazione, alla stregua della accertata assenza di elementi istruttori, di segno contrario, idonei a variare in peius detto giudizio ”.
2. Giova sia pur sinteticamente premettere che la vicenda riguarda la scheda valutativa n. 61 redatta nei confronti dell’interessato dai suoi superiori gerarchici per il periodo dal 15 gennaio 2014 al 14 gennaio 2015, documento più volte oggetto di compilazione e successivo annullamento, come segue:
- una prima volta per effetto della sentenza n. -OMISSIS- del T.a.r. per la Toscana, passata in giudicato;
- una seconda volta, in autotutela, a seguito del provvedimento emesso in data 25 gennaio 2019 dalla Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa in quanto il documento conseguentemente ricompilato non era stato ritenuto dalla stessa Amministrazione conforme al dictum della citata pronuncia giurisdizionale;
- una terza volta per effetto dell’ordinanza n. -OMISSIS- del T.a.r. per il Lazio, laddove veniva rilevato l’illegittimo abbassamento di voci interne giudicate apicali nella prima scheda, di talché nel giudizio finale l’interessato veniva valutato “ superiore alla media ”; nel medesimo contesto il giudice di primo grado aveva osservato che la scheda avrebbe potuto essere eventualmente compilata da un diverso compilatore e da diversi revisori lungo la medesima linea ordinativa e comunque in rapporto di servizio con il valutando, laddove fosse stato possibile esprimere un giudizio obiettivo a mente dell’art. 689 del d.P.R. n. 90/2010, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (di seguito anche t.u.o.m.).
A seguito di detta ordinanza cautelare la citata Direzione generale, con provvedimento del 16 ottobre 2020, disponeva lo stralcio della scheda in questione dal libretto personale dell’ufficiale e la ricompilazione da parte di una diversa autorità gerarchica, a tal fine individuata nel Capo di Stato Maggiore pro tempore dell’Esercito Italiano dal momento che nella scheda originariamente redatta e poi ricompilata era intervenuto il Comandante del Comando forze operative terrestri;
- il documento veniva quindi ricompilato per la quarta volta in data 2 febbraio 2021 da parte del citato Capo di Stato Maggiore, il quale tuttavia, ai sensi dell’art. 689, comma 2, t.u.o.m., si asteneva dalla formulazione del giudizio per la ritenuta impossibilità di esprimersi per mancanza di sufficienti elementi di valutazione.
3. Avverso tale nuova formulazione del documento l’interessato proponeva un ulteriore ricorso, che il T.a.r. accoglieva con la sentenza ora oggetto di impugnazione – condannando l’Amministrazione alle spese di lite –, rilevando che la riedizione del provvedimento “ in bianco ” si pone in contrasto con il principio di buon andamento e con la disciplina di settore, avendo l’Amministrazione affidato l’ennesima compilazione della scheda in parola ad un’autorità che ha ritenuto di astenersi in quanto dichiaratasi non in possesso di sufficienti elementi per provvedere e che, nella fattispecie, era “ lontana in linea gerarchica rispetto ” all’ufficiale interessato.
Secondo quanto rilevato dal primo giudice, l’Amministrazione è comunque tenuta a portare a conclusione la valutazione, non potendosi far ricadere sull’interessato “ le conseguenze della mancata individuazione di un’autorità in grado di esprimersi ” e nell’ordinanza n. -OMISSIS- era stato espressamente precisato che l’eventuale riesame della vicenda avrebbe potuto essere affidato a soggetti diversi da quelli originariamente intervenuti “ qualora ciò fosse possibile ‘per l’esistenza di autorità superiori in rapporto di servizio con il ricorrente in grado di esprimere tale valutazione’ ”, senza necessariamente imporre l’affidamento della rivalutazione a compilatori e revisori mai intervenuti nei precedenti giudizi.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha respinto l’istanza cautelare incidentalmente proposta dall’interessato in sede di appello osservando, quanto al periculum in mora , come il danno invocato dall’interessato nella sospensione della valutazione per l’avanzamento al grado superiore che sarebbe derivata dalla mancata regolarizzazione della documentazione caratteristica non fosse connotato da gravità ed irreparabilità in quanto, in base alla disciplina di settore, alla cessazione della causa di sospensione il militare viene valutato “ ora per allora ” per l’avanzamento ottenendo, in ipotesi, una completa restitutio in integrum .
5. L’appellante si affida ad un unico motivo lamentando, in estrema sintesi, l’omessa pronuncia del T.a.r. con riferimento alla domanda proposta in primo grado secondo la quale l’Amministrazione, secondo il principio del c.d. one shot temperato, avrebbe esaurito il proprio margine di discrezionalità ed avrebbe, quindi, dovuto riconoscergli la qualifica di eccellente attribuita nei periodi precedente e successivo a quello oggetto della scheda valutativa oggetto della controversia.
A tal proposito l’appellante rileva che nel corso della vicenda il Consiglio di Stato, con la diversa ordinanza n. -OMISSIS-, aveva disposto che nelle more della definizione del giudizio di merito venissero ad ogni effetto applicate al periodo oggetto del documento valutativo in parola le valutazioni e le qualifiche riportate dall’ufficiale nel periodo immediatamente precedente e che l’Amministrazione avrebbe in realtà del tutto disatteso tale dictum , prospettando anzi la quinta ricompilazione del documento caratteristico ad opera della autorità valutatrici originariamente intervenute.
6. Il Ministero della difesa ha depositato in data 13 dicembre 2024 una memoria difensiva, con la quale, oltre a confutare le tesi di controparte, ha riferito che l’Amministrazione, preso atto della sentenza qui gravata, ha “ reincaricato le autorità gerarchiche originariamente intervenute nella stesura del documento valutativo n. 61 della riedizione dello stesso ”.
7. All’udienza pubblica del 15 gennaio 2025 il difensore dell’appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione ed ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Il Collegio si è riservato ed ha trattenuto la causa in decisione.
8. Alla luce della dichiarazione resa dalla parte appellante nel corso dell’udienza pubblica l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
9. Sussistono valide ragioni per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giancarlo Carmelo Pezzuto | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.