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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 25201/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: assistita e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato FERRI VALENTINA con studio in VIA PODGORA N. 15 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI E LO
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Bulgaria il 27.01.2010 (atto non trascritto in
Italia))
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 10.07.2024 Parte_1
ha chiesto la pronuncia di separazione e decorso il termine di legge la
[...] dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 29.01.2025 il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia del convenuto e ha proceduto all'esame della parte attrice che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte. All'esito, il procuratore di parte attrice -invitato dal Giudice delegato – alla discussione in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti, ha evidenziato di non aver formulato istanze istruttorie.
Il giudice delegato, quindi, autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, constatata la non necessità di adottare provvedimenti di natura temporanea e ritenuta la causa matura per la decisione in ordine alla domanda di separazione ha invitato il difensore di parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione della causa.
Il difensore ha dichiarato: insistito per la pronuncia della separazione e, decorso il termine di legge, di scioglimento del matrimonio
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 29.01.2025
*******
Ritenuto:
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la parte attrice.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Sulla pronuncia di status che la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo, l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c.
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra
[...]
e , ogni altra e diversa domanda Parte_1 CP_1 disattesa o respinta così provvede: Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio con rito civile in Bulgaria il 27.01.2010 (atto CP_1 non trascritto in Italia))
Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo
Milano, 29/01/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: assistita e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato FERRI VALENTINA con studio in VIA PODGORA N. 15 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI E LO
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Bulgaria il 27.01.2010 (atto non trascritto in
Italia))
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 10.07.2024 Parte_1
ha chiesto la pronuncia di separazione e decorso il termine di legge la
[...] dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 29.01.2025 il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia del convenuto e ha proceduto all'esame della parte attrice che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte. All'esito, il procuratore di parte attrice -invitato dal Giudice delegato – alla discussione in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti, ha evidenziato di non aver formulato istanze istruttorie.
Il giudice delegato, quindi, autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, constatata la non necessità di adottare provvedimenti di natura temporanea e ritenuta la causa matura per la decisione in ordine alla domanda di separazione ha invitato il difensore di parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione della causa.
Il difensore ha dichiarato: insistito per la pronuncia della separazione e, decorso il termine di legge, di scioglimento del matrimonio
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 29.01.2025
*******
Ritenuto:
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la parte attrice.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Sulla pronuncia di status che la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo, l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c.
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra
[...]
e , ogni altra e diversa domanda Parte_1 CP_1 disattesa o respinta così provvede: Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio con rito civile in Bulgaria il 27.01.2010 (atto CP_1 non trascritto in Italia))
Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo
Milano, 29/01/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato