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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 31/03/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7261/2023 R.G., iniziata con atto di citazione notifi- cato il 14/12/2023. da
, c.f.: , elettivamente domici- Parte_1 C.F._1
liato in VIA G. FERRARI N. 31 SARONNO presso lo studio dell'Avv. GA-
SPARINI CHIARA, c.f.: , dal quale è rappresentato e C.F._2
difeso - ATTORE OPPONENTE - contro
, c.f.: , eletti- Controparte_1 P.IVA_1
vamente domiciliato in VIA BERCHET 6/A 35131 Padova, presso lo studio dell'Avv. BUSINARO GIULIA, c.f.: , dal quale è rap- C.F._3
presentato e difeso - CONVENUTO OPPOSTO -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.2532/2023 emesso da questo Tribunale il 30/10/2023.
Causa introitata in decisione senza assumere alcun mezzo di prova, sulle se- guenti conclusioni di parte attrice opponente: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza e previa revoca per quanto di ragione dell'ordinanza del 18.07.2024, accogliere la presente opposizione per le ragioni esposte negli atti difensivi;
per l'effetto: In via principale: a) ritenere e dichiarare non dovuto dalla opponente alla Parte_1 opposta l'importo di €.976,00 relativo alla fattura Controparte_1 n.202200130 del 14.04.2022 per essere stata l'obbligazione di pagamento adempiuta in data anteriore alla richiesta di emissione del decreto monitorio opposto, e così revocare il decreto ingiuntivo n.2532/2023 reso in data 30 ottobre 2023 dal Tribunale di Padova;
b) ritenere e dichiarare, per i motivi in atti dedotti, la infondatezza in fatto e in diritto della pretesa creditoria azionata dalla opposta e così revocare Controparte_1 il decreto ingiuntivo n.2532/2023 reso in data 30 ottobre 2023 dal Tribunale di Padova;
c) condannare a restituire, e così a pagare, alla sig.ra Controparte_1 l'importo di €.15.368,68 dalla stessa versato a Parte_1 Controparte_2 in data 29.07.2024 in esecuzione della ordinanza riservata del 18.07.2024, oltre
[...] interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
In via riconvenzionale: d) ritenere e dichiarare altresì l'inadempimento di
[...] per avere, nell'esecuzione del contratto di consulenza, violato il principio Controparte_1 della correttezza e della buona fede previsto dall'art. 1375 c.c.; e) ritenere e dichiarare l'errore professionale in cui è incorsa la opposta
[...] per avere incluso nella richiesta di finanziamento il corrispettivo relativo al Controparte_1 lavoro della opponente nell'ambito della propria attività siccome non richiesto e comunque non ammissibile quale contributo erogabile dal fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui al decreto interministeriale del 30.09.2021;
f) rideterminare, anche sotto il profilo risarcitorio ex artt.1176, secondo comma, 1218 e 2230
e seguenti c.c., il residuo compenso dovuto dalla opponente alla opposta in €.9.100,40 cui
€.7.459,35 per sorte capitale e 1.641,05 per iva;
g) ritenere e dichiarare la sussistenza del credito di €.7.686,00 vantato dalla società
[...]Pt_ nei confronti di in forza del contratto del 18.03.2022 Controparte_1 come portato dalle fatture n.3 del 28.02.2023 di €.3.904,00, n.4 del 15.03.2023 di €.2.806,00 e n.8 del 16.10.2023 di €.976,00; h) ritenere e dichiarare il diritto di credito della opponente nei confronti dell'opposta di
€.7.868,00 in forza della cessione del credito verso fatta Controparte_1 dalla società in favore della opponente stessa come prevista nella scrittura inter Parte_2 partes del 30.10.2023;
i) conseguentemente operare la compensazione del credito di €.9.100,40 di cui al capo f) con quello di €.7.686,00 di cui al capo h) e statuire che il residuo importo di €. 1.414,40 a favore della opposta è stato a quest'ultima già pagato dalla in data Parte_3 11.12.2023 in nome e per conto della opponente;
In via riconvenzionale subordinata con riferimento alla domanda sub i) che precede:
l) nella non creduta ipotesi di ritenuta insussistenza dei presupposti per operare la chiesta compensazione, condannare a pagare alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'importo complessivo di €.7.686,00 oltre interessi legali dalla data di emissione
[...] delle relative fatture al saldo effettivo;
m) spese e compensi di lite integralmente rifuse. In via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza del 18.07.2024 con la quale sono state riget- tate le istanze avanzate dalla opponente:
n) senza inversione dell'onere probatorio, si insiste per l'ammissione in ipotesi di ritenuta contestazione avversaria e anche a conferma dei documenti prodotti, prova per interpello del legale rappresentante di e per testi sui capitoli da 1 a 29 Controparte_1 articolati nella seconda memoria ex art.171 ter c.p.c. ”
e di parte convenuta opposta: “Nel merito: rigettare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, le domande formulate in atto di citazione in opposizione in quanto infondate in fat- to e in diritto, confermare che è creditrice nei confronti Controparte_1 della sig.ra dell'importo di € 16.783,08#, come da fattura n. 2300078 del Parte_1 04/04/2023, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo ovvero altra somma ritenuta di giu- stizia e, per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento in favore di Parte_1 [...] dell'importo di € 15.368,68#, e/o ad altra diversa maggiore e/o Parte_4
- 2 - minore somma che dovesse essere accertata di Giustizia, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari di causa, anche della fase monitoria e condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.”
FATTO E DIRITTO.
L'opposizione è in parte fondata e va pertanto accolta parzialmente.
deve versare ad il saldo Parte_1 Controparte_1
del compenso pattuito in forza dell'incarico conferitole il 12/4/2022, che però va ridotto rispetto a quanto richiesto a tale titolo, col decreto ingiuntivo oppo- sto.
Dalle risultanze processuali emerge quanto segue.
1) Il 12/4/2022, l'opponente ha dato mandato all'opposta di assisterla nella domanda di finanziamento agevolato da richiedersi ad IN allo scopo di intraprendere un'impresa femminile (vedasi doc.3 opponente).
2) Il 19/5/2022 ha presentato ad IN la domanda di fi- Parte_1
nanziamento che prevedeva al paragrafo D.1.4, una spesa biennale di
€75.600,00# per lo stipendio da corrispondersi ad un dipendente (vedasi doc.
5 opposta).
Ad avviso dello scrivente non vi è prova che tale spesa non fosse accettata e condivisa dall'opponente. Anzi dai documenti versati in atti, emerge il contra- rio.
La domanda di finanziamento del 19/5/2022 è stata predisposta da CP_1
così come sopra descritto e trasmessa per verifica nonchè correzioni a
[...]
(vedasi docc. 3 e 4 opposta), la quale nulla ha osservato ed eccepito Parte_1
in merito a quanto indicato come spesa al paragrafo D.1.4, limitandosi a sotto- scrivere digitalmente la domanda ai fini del suo inoltro ad IN. Come se non bastasse, nel colloquio tenutosi il 08/6/2022 col tutor di IN allo sco- po di valutare la fattibilità del progetto sotteso alla domanda di finanziamento,
- 3 - l'opponente nulla ha osservato in merito alle condizioni in essa contenute (ve- dasi doc. 6 opposta).
3) Il 15/12/2022, IN ha comunicato a che la sua do- Parte_1
manda del 19/5/2022 era stata accolta e che l'importo del finanziamento a fondo perduto, riconosciutole, ammontava ad €68.786,12# (vedasi doc. 11 opponente).
4) Il 08/11/2023, ha modificato senza più avvalersi Parte_1
dell'opera dell'opposta, la domanda di cui al precedente punto 2, eliminando la spesa per stipendio del dipendente (circostanze pacifiche).
5) Il 27/11/2023, IN ha comunicato all'opponente di aver accettato la modifica da lei proposta e conseguentemente, che le avrebbe erogato un fi- nanziamento a fondo perduto per complessivi €37.296,76# anziché di
€68.786,12#, come inizialmente concessole (vedasi doc. 17 bis opponente).
6) Il compenso pattuito per l'esecuzione del mandato del 12/4/2022, era com- posto da una voce fissa, dovuta indipendentemente dall'ottenimento del fi- nanziamento, pari ad €976,00#, esposte nella fattura n.202200130 del
14/4/2022 (vedasi doc. 12 opposta) e da una variabile in funzione della som- ma erogata a fondo perduto, pari al 20% dell'importo della stessa.
Ad avviso dello scrivente, la nuova domanda del 08/11/2023 implica una ri- nuncia parziale al finanziamento originariamente ottenuto.
In tal caso, ai sensi dell'art.
6.1 del mandato di cui al precedente punto 1,
l'opposta ha diritto di pretendere dall'opponente a titolo di voce variabile del compenso per l'attività prestata, la provvigione del 20% sull'importo a fondo perduto, erogato inizialmente (€68.786,12) e non su quello poi effettivamente ottenuto (€37.296,76). Pertanto, tale voce di compenso ammonta ad
€16.783,08# (20% di €68.786,12# maggiorato dell'iva) così come richiesto con la fattura n. 2300078 del 04/4/2023 (vedasi doc. 12 opposta) e non ad
- 4 - €9.100,40# (20% di €37.296,76# maggiorato dell'iva), così come sostenuto dall'opponente.
Infatti, il citato art.
6.1 recita testualmente: “La mandante solleva la mandata- ria da qualsiasi responsabilità […] in caso di rinuncia allo stesso (n.d.r.: be- neficio spettante). In tal caso la mandataria avrà comunque diritto a percepi- re l'ammontare totale del compenso spettantele” (VEDASI DOC. 3 OPPONENTE).
Il compenso complessivamente richiesto dall'opposta all'opponente, ammonta complessivamente ad €17.759,08# ed è esposto nelle due fatture innanzi citate
(vedasi doc. 12 opposta), azionate col decreto ingiuntivo opposto.
7) Il 18/3/2022, e hanno stipulato Controparte_1 Pt_2
un contratto di partnership in forza del quale, la prima avrebbe riconosciuto alla seconda una provvigione per il procacciamento di affari (vedasi doc. 23 opponente).
8) Il 14/12/2022 il contratto di cui al precedente punto 7, è stato consensual- mente risolto per corrispondenza (vedasi doc.11 opposta).
Alla luce delle mail che ed si sono scambiate il Pt_2 CP_1
14/12/2022 e di quelle successive del 20/12/2022, lo scrivente ritiene che l'accordo di risoluzione prevedesse come unica uscita patrimoniale, la restitu- zione di quanto aveva versato ad al momento della con- Pt_2 CP_1
clusione del contratto di partnership (vedasi in particolare clausola 6). Infatti, sia nella proposta di risoluzione (proveniente da che nella conseguen- Pt_2
te sua accettazione (da parte di , nulla si stabilisce in merito agli CP_1
affari già procacciati ma per i quali i finanziamenti non erano ancora stati ot- tenuti (vedasi successivo punto 9).
9) Dopo la risoluzione consensuale di cui al precedente punto 8, ha Pt_2
emesso nei confronti dell'opposta, tre fatture per il complessivo importo di
€7.686,00#, iva inclusa, per affari procurati nei mesi da aprile a luglio 2022.
- 5 - Le citate fatture sono state emesse il 28/02/2023 (la n.3/001), il 15/3/2023 (la n.4/001) ed il 16/10/2023 (la n.8/001) (vedasi doc. 24 opponente).
10) Il 30/10/2023, ha ceduto a i crediti di cui al pre- Pt_2 Parte_1
cedente punto 9 (vedasi doc. 18 opponente).
Ad avviso dello scrivente, per le ragioni esposte al precedente punto 8, i credi- ti ceduti innanzi indicati, non sussistono in quanto rinunciati da Pt_2
all'atto della risoluzione consensuale del contratto di partnership del
18/3/2022.
11) Sul compenso ingiunto col decreto n.2532/2023, ha Parte_1
versato in due riprese, acconti per complessivi €2.390,40# (circostanza paci- fica).
In definitiva, il credito residuo di nei con- Controparte_1 fronti di ammonta ad €15.368,68# (€17.759,08- Parte_1
€2.390,40=€15.368,68) e va maggiorato degli interessi legali a far data dal
02/5/2023 (vedasi doc. 6 fascicolo ingiungente nel procedimento monitorio), giorno di ricezione della prima costituzione in mora, fino all'effettivo soddi- sfo.
In considerazione dell'esito della lite, le relative spese vengono poste a carico dell'opponente in favore dell'altra parte, liquidandole in €5.100,00# per ono- rario oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, revoca il decreto ingiuntivo n.2532/2023 emesso da questo Tribunale il 30/10/2023.
Condanna a pagare ad Parte_1 Controparte_1
[...
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, €15.368,68# oltre interessi legali a far data dal 02/5/2023, fino all'effettivo soddisfo.
- 6 - Condanna a pagare ad in Parte_1 Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, le spese di lite così come liquidate in parte motiva.
Così deciso il 27 marzo 2025.
Il giudice onorario: avv. Raffaele Sannicandro
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