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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 228/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RESCIGNO MARCELLO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1294/2025 depositato il 23/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lazio
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720250025928629000 BOLLO 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il 09/02/2026
1 Richieste delle parti:
Ricorrente: Annullamento della cartella di pagamento n. 05720250025928629000; Condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio e al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione: Dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione;
Rigetto della domanda di risarcimento del danno. Condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite
Resistente Regione Lazio: non costituita
All'esito dell'udienza fissata per la discussione della domanda cautelare il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 23 dicembre 2025, Ricorrente_2 ha impugnato la cartella di pagamento n.
05720250025928629000 notificata il 20 novembre 2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Latina, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica regionale (Lazio) per l'anno 2023 concernente un motoveicolo Società_1 tg. Targa_1 e un veicolo Ford tg. Targa_2, per l'importo complessivo di € 339,43.
Il ricorrente, dopo aver premesso di essere residente in [...]dal 24 aprile 2012 e che i suddetti veicoli sono stati ivi esportati, formula i seguenti motivi di ricorso.
Rileva che ai sensi dell'art. 5 del D.L. 953/1982, la tassa automobilistica regionale non è dovuta dai soggetti che abbiano trasferito la residenza all'estero ed esportato definitivamente i veicoli. Avendo egli trasferito la residenza in Spagna dal 24 aprile 2012 e poichè i veicoli sono stati immatricolati in Spagna rispettivamente il
19 novembre 2013 (motoveicolo Società_1 con matricula 2355HTP) e il 13 giugno 2013 (veicolo Ford con matricula 9863HRN), sarebbe venuto meno il presupposto di imposta.
Rileva, comunque, di aver perduto il possesso del motoveicolo Società_1, che è stato trafugato il 27 aprile 2018, come risulta dalla denuncia presentata presso le Autorità spagnole.
Richiama, infine, il precedente giudicato costituito dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina n. 875/2024 del 12 agosto 2024 - passata in giudicato – che avrebbe già accertato pacificamente l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i medesimi veicoli.
Si è regolarmente costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione. 2 Eccepisce preliminarmente la sua carenza di legittimazione passiva;
quale soggetto meramente incaricato dell'esazione, non avrebbe titolo per entrare nel merito della pretesa tributaria, limitandosi a trasfondere nella cartella quanto indicato nel ruolo dall'ente impositore. Ed invero, il ricorso non si fonda su vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo.
Non si è costituita, benchè regolarmente intimata, la Regione Lazio.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina n. 875/2024 del 12 agosto 2024 - prodotta dal ricorrente e di cui non si contesta l'affermazione di passaggio in giudicato - è stato affermato che per i veicoli di cui è processo la tassa automobilistica, vantata dalla Regione Lazio, non è dovuta.
Tale statuizione, riguardando gli elementi costitutivi della fattispecie di imposta che si estendono ad una pluralità di periodi d'imposta e che assumono carattere tendenzialmente permanente, ha piena idoneità ad assumere efficacia di giudicato esterno, riguardante periodi d'imposta ulteriori rispetto a quelli in relazione ai quali è stata formulata (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 15938 del 14/06/2025).
Conseguentemente, in questa sede si deve prendere atto che risulta, ormai, definitivamente acclarato che per il motoveicolo Società_1 tg. Targa_1 ed il veicolo Ford tg. Targa_2, la Regione Lazio non può pretendere dal ricorrente la tassa automobilistica, a partire dai periodi di imposta considerati dalla sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Latina n. 875/2024 del 12 agosto 2024.
Le spese seguono la soccombenza - che va dichiarata unicamente nei confronti della Regione Lazio, atteso che i vizi di legittimità dell'atto impugnato vanno unicamente ricondotti all'operato di quest'ultima – e vanno liquidate (in relazione alle fasi dell'attività defensionale espletata dalla parte vittoriosa ex art. 4 co. 5 D.M. n.
55/2014 e tenuto conto della condotta processuale non leale da parte dell'intimata Regione Lazio, che ha omesso di dare riscontro all'istanza di sgravio nonché di adottare i conseguenti provvedimenti pur dopo la notifica del ricorso, costringendo anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione ad una inutile e defatigante attività defensionale) in complessivi E. 696 (Fase di studio € 269,00; Fase introduttiva € 158,00; Fase decisionale €
269,00), oltre alle spese generali, IVA e CPA.
Non può, invece, essere riconosciuta a favore del ricorrente l'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. (la cui integrale applicazione al processo tributario è stabilita dall'art. 59 co. 3 D. Lgs. 14 novembre 2024 n. 175).
I presupposti applicativi della peculiare ipotesi di “danno da processo” ex co- 1 e 2 sono stati tracciati, di recente, da Cass. Sez. V, Ord. 14/04/2025, n. 9712 e possono così essere riepilogati:
- occorre che la parte vittoriosa abbia subìto un danno dalla controparte, eziologicamente derivante dal
3 contegno illecito di quest'ultima;
- l'agire (o resistere) in giudizio per far valere una pretesa che si riveli infondata non è condotta in sé rimproverabile (Cass. 31/10/201, n. 22120, Cass. 30/1272014, n. 27534, Cass. 30/11/2012 n. 21570); ciò che viene indirettamente sanzionato con la tutela risarcitoria prevista dall'art. 96, primo e secondo comma, cod. proc. civ. è l'agire in giudizio che abbia provocato a terzi un danno ingiusto (es. proposizione di domanda associata all'utilizzo imprudente ed avventato di mezzi di tutela giudiziaria in sé leciti ma particolarmente suscettibili, per la loro particolare idoneità ad incidere direttamente, e negativamente, sulla sfera giuridica dei terzi, a pregiudicare gli interessi altrui);
- il danno deve essere oggetto di allegazione e prova da parte dl danneggiato;
pertanto, la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 cod. proc. civ. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.
Ebbene, nella fattispecie, analizzando l'operato della Regione Lazio, appare palesemente insussistente l'indefettibile presupposto costituito dall'utilizzo imprudente ed avventato di mezzi di tutela;
profilo che, come si è appena illustrato, non può essere meramente identificato nella fondatezza (ancorché manifesta) delle avverse ragioni.
Ciò non vuol dire, peraltro, che la condotta della Regione Lazio - palesemente negligente rispetto agli oneri minimi che gravano a carico di qualunque soggetto titolare di pretesa tributaria - possa rimanere priva di considerazione.
Come ha chiarito la citata ordinanza Cass. 2025 n. 9712, la fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 96 c.p.c. si differenzia dalla condanna equitativamente determinata, di cui al successivo terzo comma, che è volta a salvaguardare, oltre all'interesse della parte vittoriosa, la finalità pubblicistica della sollecita ed efficace definizione dei giudizi, presuppone la pretestuosità, l'inconsistenza giuridica, la palese e strumentale infondatezza e, in genere, il carattere abusivo dell'iniziativa giudiziaria, ma non richiede né la domanda di parte né la prova del danno (Cass., Sez. Un., 13/09/2018, n. 22405).
Ora, va osservato che il ricorrente - agendo con diligenza e buona fede – ha trasmesso istanza di sgravio in data
2 dicembre 2025, al fine di consentire alla Regione Lazio di rilevare la palese infondatezza della pretesa tributaria, provvedendo agli opportuni interventi di auto-annullamento che, se ulteriormente comunicati all'Agente della Riscossione, avrebbero consentito al ricorrente di ricevere sollecita tutela, avrebbero evitato all'Agente della Riscossione di procedere alla costituzione in giudizio (doverosa ancorché inutile nel merito,
4 atteso che i vizi lamentati non riguardavano l'attività riscossiva) ed avrebbero, infine, evitato un'inutile appesantimento dei ruoli di udienza.
Senonché, non solo la Regione Lazio non ha fornito al ricorrente il benché minimo riscontro alla suddetta istanza di sgravio, ma è rimasta ulteriormente e colposamente inerte pur dopo la notifica del ricorso;
poiché non è lecito immaginare che questo non sia stato nemmeno letto dai competenti Uffici, si deve necessariamente ritenere che l'Ente regionale ha deciso, semplicemente, di ignorare le ragioni del ricorrente, benchè queste meritassero la più seria considerazione.
Per queste ragioni, La Corte ritiene che sussistano i presupposti per condannare La Regione Lazio soccombente al pagamento, in favore del ricorrente, di un'ulteriore somma ex art. 96 comma 3 cpc, che viene equitativamente determinata in misura pari alla somma oggetto della pretesa di cui alla cartella qui impugnata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 696 oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, oltre che al rimborso di quanto corrisposto a titolo di c.u.. Condanna, altresì, la Regione Lazio al pagamento in favore del ricorrente di un'ulteriore somma ex art. 96 co. 3 c.p.c., liquidata in euro 333,55.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina del
6.2.2026
IL GIUDICE
Dott. Marcello Rescigno
5
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RESCIGNO MARCELLO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1294/2025 depositato il 23/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lazio
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720250025928629000 BOLLO 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il 09/02/2026
1 Richieste delle parti:
Ricorrente: Annullamento della cartella di pagamento n. 05720250025928629000; Condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio e al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione: Dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione;
Rigetto della domanda di risarcimento del danno. Condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite
Resistente Regione Lazio: non costituita
All'esito dell'udienza fissata per la discussione della domanda cautelare il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 23 dicembre 2025, Ricorrente_2 ha impugnato la cartella di pagamento n.
05720250025928629000 notificata il 20 novembre 2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Latina, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica regionale (Lazio) per l'anno 2023 concernente un motoveicolo Società_1 tg. Targa_1 e un veicolo Ford tg. Targa_2, per l'importo complessivo di € 339,43.
Il ricorrente, dopo aver premesso di essere residente in [...]dal 24 aprile 2012 e che i suddetti veicoli sono stati ivi esportati, formula i seguenti motivi di ricorso.
Rileva che ai sensi dell'art. 5 del D.L. 953/1982, la tassa automobilistica regionale non è dovuta dai soggetti che abbiano trasferito la residenza all'estero ed esportato definitivamente i veicoli. Avendo egli trasferito la residenza in Spagna dal 24 aprile 2012 e poichè i veicoli sono stati immatricolati in Spagna rispettivamente il
19 novembre 2013 (motoveicolo Società_1 con matricula 2355HTP) e il 13 giugno 2013 (veicolo Ford con matricula 9863HRN), sarebbe venuto meno il presupposto di imposta.
Rileva, comunque, di aver perduto il possesso del motoveicolo Società_1, che è stato trafugato il 27 aprile 2018, come risulta dalla denuncia presentata presso le Autorità spagnole.
Richiama, infine, il precedente giudicato costituito dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina n. 875/2024 del 12 agosto 2024 - passata in giudicato – che avrebbe già accertato pacificamente l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i medesimi veicoli.
Si è regolarmente costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione. 2 Eccepisce preliminarmente la sua carenza di legittimazione passiva;
quale soggetto meramente incaricato dell'esazione, non avrebbe titolo per entrare nel merito della pretesa tributaria, limitandosi a trasfondere nella cartella quanto indicato nel ruolo dall'ente impositore. Ed invero, il ricorso non si fonda su vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo.
Non si è costituita, benchè regolarmente intimata, la Regione Lazio.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina n. 875/2024 del 12 agosto 2024 - prodotta dal ricorrente e di cui non si contesta l'affermazione di passaggio in giudicato - è stato affermato che per i veicoli di cui è processo la tassa automobilistica, vantata dalla Regione Lazio, non è dovuta.
Tale statuizione, riguardando gli elementi costitutivi della fattispecie di imposta che si estendono ad una pluralità di periodi d'imposta e che assumono carattere tendenzialmente permanente, ha piena idoneità ad assumere efficacia di giudicato esterno, riguardante periodi d'imposta ulteriori rispetto a quelli in relazione ai quali è stata formulata (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 15938 del 14/06/2025).
Conseguentemente, in questa sede si deve prendere atto che risulta, ormai, definitivamente acclarato che per il motoveicolo Società_1 tg. Targa_1 ed il veicolo Ford tg. Targa_2, la Regione Lazio non può pretendere dal ricorrente la tassa automobilistica, a partire dai periodi di imposta considerati dalla sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Latina n. 875/2024 del 12 agosto 2024.
Le spese seguono la soccombenza - che va dichiarata unicamente nei confronti della Regione Lazio, atteso che i vizi di legittimità dell'atto impugnato vanno unicamente ricondotti all'operato di quest'ultima – e vanno liquidate (in relazione alle fasi dell'attività defensionale espletata dalla parte vittoriosa ex art. 4 co. 5 D.M. n.
55/2014 e tenuto conto della condotta processuale non leale da parte dell'intimata Regione Lazio, che ha omesso di dare riscontro all'istanza di sgravio nonché di adottare i conseguenti provvedimenti pur dopo la notifica del ricorso, costringendo anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione ad una inutile e defatigante attività defensionale) in complessivi E. 696 (Fase di studio € 269,00; Fase introduttiva € 158,00; Fase decisionale €
269,00), oltre alle spese generali, IVA e CPA.
Non può, invece, essere riconosciuta a favore del ricorrente l'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. (la cui integrale applicazione al processo tributario è stabilita dall'art. 59 co. 3 D. Lgs. 14 novembre 2024 n. 175).
I presupposti applicativi della peculiare ipotesi di “danno da processo” ex co- 1 e 2 sono stati tracciati, di recente, da Cass. Sez. V, Ord. 14/04/2025, n. 9712 e possono così essere riepilogati:
- occorre che la parte vittoriosa abbia subìto un danno dalla controparte, eziologicamente derivante dal
3 contegno illecito di quest'ultima;
- l'agire (o resistere) in giudizio per far valere una pretesa che si riveli infondata non è condotta in sé rimproverabile (Cass. 31/10/201, n. 22120, Cass. 30/1272014, n. 27534, Cass. 30/11/2012 n. 21570); ciò che viene indirettamente sanzionato con la tutela risarcitoria prevista dall'art. 96, primo e secondo comma, cod. proc. civ. è l'agire in giudizio che abbia provocato a terzi un danno ingiusto (es. proposizione di domanda associata all'utilizzo imprudente ed avventato di mezzi di tutela giudiziaria in sé leciti ma particolarmente suscettibili, per la loro particolare idoneità ad incidere direttamente, e negativamente, sulla sfera giuridica dei terzi, a pregiudicare gli interessi altrui);
- il danno deve essere oggetto di allegazione e prova da parte dl danneggiato;
pertanto, la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 cod. proc. civ. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.
Ebbene, nella fattispecie, analizzando l'operato della Regione Lazio, appare palesemente insussistente l'indefettibile presupposto costituito dall'utilizzo imprudente ed avventato di mezzi di tutela;
profilo che, come si è appena illustrato, non può essere meramente identificato nella fondatezza (ancorché manifesta) delle avverse ragioni.
Ciò non vuol dire, peraltro, che la condotta della Regione Lazio - palesemente negligente rispetto agli oneri minimi che gravano a carico di qualunque soggetto titolare di pretesa tributaria - possa rimanere priva di considerazione.
Come ha chiarito la citata ordinanza Cass. 2025 n. 9712, la fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 96 c.p.c. si differenzia dalla condanna equitativamente determinata, di cui al successivo terzo comma, che è volta a salvaguardare, oltre all'interesse della parte vittoriosa, la finalità pubblicistica della sollecita ed efficace definizione dei giudizi, presuppone la pretestuosità, l'inconsistenza giuridica, la palese e strumentale infondatezza e, in genere, il carattere abusivo dell'iniziativa giudiziaria, ma non richiede né la domanda di parte né la prova del danno (Cass., Sez. Un., 13/09/2018, n. 22405).
Ora, va osservato che il ricorrente - agendo con diligenza e buona fede – ha trasmesso istanza di sgravio in data
2 dicembre 2025, al fine di consentire alla Regione Lazio di rilevare la palese infondatezza della pretesa tributaria, provvedendo agli opportuni interventi di auto-annullamento che, se ulteriormente comunicati all'Agente della Riscossione, avrebbero consentito al ricorrente di ricevere sollecita tutela, avrebbero evitato all'Agente della Riscossione di procedere alla costituzione in giudizio (doverosa ancorché inutile nel merito,
4 atteso che i vizi lamentati non riguardavano l'attività riscossiva) ed avrebbero, infine, evitato un'inutile appesantimento dei ruoli di udienza.
Senonché, non solo la Regione Lazio non ha fornito al ricorrente il benché minimo riscontro alla suddetta istanza di sgravio, ma è rimasta ulteriormente e colposamente inerte pur dopo la notifica del ricorso;
poiché non è lecito immaginare che questo non sia stato nemmeno letto dai competenti Uffici, si deve necessariamente ritenere che l'Ente regionale ha deciso, semplicemente, di ignorare le ragioni del ricorrente, benchè queste meritassero la più seria considerazione.
Per queste ragioni, La Corte ritiene che sussistano i presupposti per condannare La Regione Lazio soccombente al pagamento, in favore del ricorrente, di un'ulteriore somma ex art. 96 comma 3 cpc, che viene equitativamente determinata in misura pari alla somma oggetto della pretesa di cui alla cartella qui impugnata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 696 oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, oltre che al rimborso di quanto corrisposto a titolo di c.u.. Condanna, altresì, la Regione Lazio al pagamento in favore del ricorrente di un'ulteriore somma ex art. 96 co. 3 c.p.c., liquidata in euro 333,55.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina del
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