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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/07/2024, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
RG n. 511 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 10.07.2024 alle ore 12.00 innanzi al Giudice Dott.ssa Filomena Errico, nessuno è comparso.
Il Giudice dato atto, ha pronunciato la seguente sentenza a verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Filomena Errico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 511/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Berni Parte_1 C.F._1
e dall'Avv. Maria Alberica Tiranti, elettivamente domiciliato in Parma, Strada agli Ospizi Civili
2/b, presso lo studio dell'Avv. Luca Berni
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 26/06/2024 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'udienza del
10/07/2024 ex artt. 181 e 309 cpc.
Anche all'udienza del 10/07/2024 nessuno è comparso e, pertanto, ai sensi dell'art. 309 c.p.c. la causa deve essere cancellata dal ruolo e dichiarata estinta.
1 L'estinzione del giudizio davanti al Tribunale in composizione monocratica deve essere dichiarata con sentenza, posto che la previsione di cui all'art. 307, ultimo comma cpc, a mente della quale l'estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice istruttore ovvero con sentenza dal collegio trova applicazione nelle cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale, e ciò in quanto il controllo del collegio sulle ordinanze di estinzione pronunciate del giudice istruttore è ipotizzabile solo nelle cause di competenza collegiale e non in quelle in cui il giudice istruttore svolge funzione di Giudice Unico1.
Ne consegue che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal Giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr.: Cass. Civile , sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 citata;
Cass. Civile , sez. I, 6 aprile
2006, n. 8041; Cass. Civile , sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092;; Cass. Civile , sez. I, 25 febbraio 2004,
n. 3733; Cass. Civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889).
In ragione di quanto sopra, essendo il presente giudizio affidato alla cognizione del giudice istruttore in funzione di giudice unico, l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza.
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
DISPONE la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Il Giudice
Dott.ssa Filomena Errico 1 Invero, "l'estinzione di un processo di cognizione ordinario, ...è regolata dalle disposizioni contenute nell'art.
307 c.p.c., comma 4, e negli arti. 308 e 309 c.p.c.. Queste norme debbono essere lette collegandole all'art. 178
c.p.c., comma 2, il quale dispone che l'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di Giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo, è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio.
Il combinato disposto delle norme ora indicate non indica espressamente la forma (e, quindi, il regime) del provvedimento di estinzione del processo di cognizione adottato dal Giudice unico;
nondimeno, nel sistema anteriore alla istituzione del Giudice unico di primo grado, avutasi con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la dottrina prevalente e la giurisprudenza di questa Corte ritenevano che la estinzione del processo di cognizione doveva essere dichiarata dal giudice monocratico con la forma della sentenza (Cass. 13 agosto 1987 n. 6924)
e, se adottato con sentenza, era soggetto al regime ordinario delle impugnazioni. Queste regole valgono anche quando l'estinzione del processo è dichiarata dal Giudice unico di primo grado, poiché nei procedimenti che si svolgono davanti a detto giudice non v'è spazio per una contrapposizione del giudice unico al collegio, sicché ...la pronuncia di estinzione a mezzo di ordinanza è rimedio impraticabile posto che "l'art. 308 citato, comma 1, secondo il quale contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione è ammesso il reclamo al collegio, non trova spazio nei procedimenti che si svolgono davanti al Giudice unico di primo grado. In altri termini, in questi procedimenti ... l'estinzione del processo deve essere dichiarata con sentenza, la quale è soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari propri delle sentenze" (Cass. Sez. 3 n. 14592 del 22/06/2007, conf. Cass. 15 marzo
2007, n. 6023 e Cass. 18 gennaio 2005, n. 950).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 10.07.2024 alle ore 12.00 innanzi al Giudice Dott.ssa Filomena Errico, nessuno è comparso.
Il Giudice dato atto, ha pronunciato la seguente sentenza a verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Filomena Errico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 511/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Berni Parte_1 C.F._1
e dall'Avv. Maria Alberica Tiranti, elettivamente domiciliato in Parma, Strada agli Ospizi Civili
2/b, presso lo studio dell'Avv. Luca Berni
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 26/06/2024 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'udienza del
10/07/2024 ex artt. 181 e 309 cpc.
Anche all'udienza del 10/07/2024 nessuno è comparso e, pertanto, ai sensi dell'art. 309 c.p.c. la causa deve essere cancellata dal ruolo e dichiarata estinta.
1 L'estinzione del giudizio davanti al Tribunale in composizione monocratica deve essere dichiarata con sentenza, posto che la previsione di cui all'art. 307, ultimo comma cpc, a mente della quale l'estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice istruttore ovvero con sentenza dal collegio trova applicazione nelle cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale, e ciò in quanto il controllo del collegio sulle ordinanze di estinzione pronunciate del giudice istruttore è ipotizzabile solo nelle cause di competenza collegiale e non in quelle in cui il giudice istruttore svolge funzione di Giudice Unico1.
Ne consegue che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal Giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr.: Cass. Civile , sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 citata;
Cass. Civile , sez. I, 6 aprile
2006, n. 8041; Cass. Civile , sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092;; Cass. Civile , sez. I, 25 febbraio 2004,
n. 3733; Cass. Civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889).
In ragione di quanto sopra, essendo il presente giudizio affidato alla cognizione del giudice istruttore in funzione di giudice unico, l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza.
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
DISPONE la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Il Giudice
Dott.ssa Filomena Errico 1 Invero, "l'estinzione di un processo di cognizione ordinario, ...è regolata dalle disposizioni contenute nell'art.
307 c.p.c., comma 4, e negli arti. 308 e 309 c.p.c.. Queste norme debbono essere lette collegandole all'art. 178
c.p.c., comma 2, il quale dispone che l'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di Giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo, è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio.
Il combinato disposto delle norme ora indicate non indica espressamente la forma (e, quindi, il regime) del provvedimento di estinzione del processo di cognizione adottato dal Giudice unico;
nondimeno, nel sistema anteriore alla istituzione del Giudice unico di primo grado, avutasi con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la dottrina prevalente e la giurisprudenza di questa Corte ritenevano che la estinzione del processo di cognizione doveva essere dichiarata dal giudice monocratico con la forma della sentenza (Cass. 13 agosto 1987 n. 6924)
e, se adottato con sentenza, era soggetto al regime ordinario delle impugnazioni. Queste regole valgono anche quando l'estinzione del processo è dichiarata dal Giudice unico di primo grado, poiché nei procedimenti che si svolgono davanti a detto giudice non v'è spazio per una contrapposizione del giudice unico al collegio, sicché ...la pronuncia di estinzione a mezzo di ordinanza è rimedio impraticabile posto che "l'art. 308 citato, comma 1, secondo il quale contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione è ammesso il reclamo al collegio, non trova spazio nei procedimenti che si svolgono davanti al Giudice unico di primo grado. In altri termini, in questi procedimenti ... l'estinzione del processo deve essere dichiarata con sentenza, la quale è soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari propri delle sentenze" (Cass. Sez. 3 n. 14592 del 22/06/2007, conf. Cass. 15 marzo
2007, n. 6023 e Cass. 18 gennaio 2005, n. 950).
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