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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 281/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 281/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GEROSA Parte_1 C.F._1
MAURIZIO, elettivamente domiciliato in MORBEGNO VIA NANI N 7 ATTORE/I contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, rappresentati e difesi dall'avv. FILOGRANA STEFANO, elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA GARIBALDI 5, VARESE
CONVENUTO/I
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_3 CodiceFiscale_4 dall'Avv MASSIMILIANO MAURI ed elettivamente domiciliato in GRAVEDONA ED UNITI, P.ZZA TRENTO N. 9,
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
Piaccia all'On.le Tribunale, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione o deduzione così pronunciare: Nel merito in via principale: accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione della proprietà del terreno distinto al Catasto del Comune di Cremia F. 14 mappale 10648 (ex 8942B), come meglio specificato nella planimetria e nel frazionamento allegati, da considerarsi parti integranti del presente atto, a favore dell'attore, per i motivi di cui in narrativa, e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla conseguenziale trascrizione del suddetto bene immobile a favore del medesimo - respingere le domanda svolte dai convenuti e dal terzo chiamato. In punto spese: con vittoria delle spese di causa. In via istruttoria: si richiama il contenuto delle memorie ex art. 183 c.p.c., VI comma, chiedendo l'ammissione delle prove ivi dedotte.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversaria ed avversa domanda, difesa, istanza ed eccezione rigettata, previa ogni opportuna o necessaria declaratoria anche in rito, così giudicare: IN RITO:
1. quanto all'eccezione, sollevata dal terzo chiamato, di improcedibilità dell'azione per mancanza di preventiva procedura di mediazione, rigettarsi l'eccezione in esame, non avendo i convenuti proposto alcuna domanda nei confronti del terzo, al medesimo estendendo il contraddittorio in osservanza dell'art. 1485 c.c. e dunque dando corso a mera litis denuntiatio ed avendo i convenuti, in sede di mediazione, comunque chiesto di essere autorizzati ad estendere la procedura di mediazione al terzo, trovando sul punto opposizione da parte del IG (doc. 12 dei convenuti); in subordine Parte_1 onerarsi l'attore di promuovere nuovamente la procedura di mediazione, a suo tempo non estesa al terzo a causa dell'ingiustificata opposizione dell'attore medesimo.
2. dichiararsi inammissibili per tardività e novità i temi difensivi di parte attrice di cui alla memoria ex art. 183/6 n. 3 c.p.c., per cui: a) vigente la proprietà del IG , dante causa del terzo IG l'attore Pt_2 Controparte_3 gli avrebbe versato l'importo di lire 10.000, pari ad € 5,00, quale contributo spese per l'illuminazione della scala comune e non del giardino e che identico importo sarebbe stato versato al IG dal Pt_2
IG ; b) nella porzione di giardino de qua insisterebbe impianto di irrigazione, Parte_3 che l'attore assume essere al medesimo riconducibile;
c) il terzo IG mai Controparte_3 avrebbe utilizzato l'immobile, avendo altra abitazione in Menaggio.
3. Dichiararsi l'inammissibilità/nullità della prova per testi, resa dal teste IG all'udienza del Testimone_1 14.06.2023, in quanto teste non indicato da parte attrice.
4. Dichiararsi l'incapacità a testimoniare del teste di parte attrice IG , nonché la nullità della prova testimoniale resa dal teste Testimone_1 all'udienza del 14.06.2023. NEL MERITO in principalità ed in via riconvenzionale. Accertarsi e dichiararsi: - l'insussistenza di possesso alcuno esercitato dall'attore, tanto meno uti dominus, relativamente al bene oggetto di lite;
- in subordine l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge a connotazione e qualificazione del possesso, dedotto dall'attore ai fini dell'usucapione di cui il medesimo ha invocato declaratoria, rigettandosi conseguentemente ogni domanda di parte attrice.
Condannarsi, conseguentemente, anche in via riconvenzionale, l'attore al risarcimento del danno patito dai convenuti, ingiustamente dal medesimo attore provocato con la propria condotta preprocessuale, e rappresentato: - dai costi sostenuti dai convenuti per l'assistenza legale stragiudiziale, da quantificarsi, a termini del D.M. 55 del 2014, applicandosi lo scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00, in ragione dei seguenti importi: € 1.890,00, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, CPA 4% ed IVA 22%, ed anticipazioni di € 10,65 per un totale di € 2.768,38, - dai costi sostenuti dai convenuti per l'assistenza legale in mediazione, da quantificarsi, a termini del D.M. 55 del 2014, applicandosi lo scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00, in ragione dei seguenti importi: € 420,00 (fase attivazione), oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, CPA 4% ed IVA 22%, per un totale di € pagina 2 di 8 612,83, e dunque in ragione del complessivo importo di linea capitale di € 3.381,21, o comunque da quantificarsi in quei diversi, maggiori o minori importi, che saranno ritenuti di giustizia, anche in correlazione ad un diverso scaglione tariffario. Con vittoria delle spese giudiziali di lite, anch'esse da liquidarsi sulla scorta dello scaglione tariffario di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00, in esse dovendosi intendere ricomprese, in quanto spese di soccombenza gravanti sull'attore: le spese di resistenza dei convenuti, le spese correlate all'esercizio della domanda riconvenzionale, le spese per compensi correlati alla chiamata, operata dai convenuti, in giudizio del terzo, in quanto adempimento processuale dovuto e reso necessario dalla domanda proposta dall'attore, il cui costo va pertanto inteso come spesa di resistenza giudiziale necessariamente sostenuta dai convenuti, e come tale rientrante nelle spese di soccombenza da addebitarsi all'attore soccombente, le spese per la difesa e resistenza in giudizio del terzo chiamato, da intendersi rientranti nelle spese di soccombenza da addebitarsi all'attore soccombente. IN VIA ISTRUTTORIA: Ci si oppone ai mezzi istruttori richiesti da parte attrice a mezzo dell'atto di citazione del 23.12.2020, da intendersi inammissibili per irrilevanza, genericità, valutatività, essendovi evidenza anche documentale dell'insussistenza di possesso e comunque di un possesso connotato dai requisiti di legge ai fini dell'usucapione. Ci si oppone fin d'ora all'ammissione di istanze di prova dell'attore che non risultino correlate a circostanze in fatto, dedotte o allegate nei suoi precedenti atti. Si chiede ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale dell'attore sulle circostanze di cui ai capitoli di prova qui di seguito articolati, da intendersi preceduti dall'inciso “vero o non vero che” in caso di prova per testi, e dall'inciso ”vero che” ai fini e nei casi dell'interpello dell'attore, per quali e quanti ad oggi non ammessi o rigettati: 1. “A partire dal mese di Dicembre dell'anno 2017 ho visto i IGi coniugi occuparsi direttamente e personalmente della CP_1 cura dell'area verde della loro proprietà e della porzione di essa delimitata da un lato dalla linea rossa di cui alla foto, che mi si rammostra, di cui al doc. 8bis, e dall'altro dalla scala ivi raffigurata, nonchè della cura, del taglio, della potatura, della pulitura delle piante ivi insistenti”. 2. “Ciò è avvenuto ogni anno a partire dal mese di Dicembre dell'anno 2017, con particolare intensità nel periodo dal mese di Aprile fino al mese di Ottobre”. 3. “Riconosco nel IG la persona che vedo Controparte_1 nella fotografia di cui al doc. 5.1, che mi si rammostra, intento nel taglio della siepe a destra della scala, nel primo tratto curvilineo di essa, guardando la scala dal basso, lavoro di cui egli si occupa, con cadenza mensile nel periodo primavera/estate, dall'inizio dell'anno 2018”. 4. “Riconosco nel IG la persona che vedo nella fotografia di cui al doc. 5.2, che mi si rammostra, intento Controparte_1 nel taglio dell'erba nella piazzola terrazzata, posta a destra della scala, guardando la scala dal basso: egli si occupa del taglio dell'erba del proprio giardino e di tutte le piazzole ivi insistenti, con cadenza mensile nel periodo primavera/estate, dall'inizio dell'anno 2018”. 5. “Riconosco nel IG
[...] la persona che vedo nella fotografia di cui al doc. 5.4, che mi si rammostra, intento nel CP_1 trasporto di foglie tagliate dalle palme, che vedo raffigurate nella foto di cui al doc.
5.3 che mi si rammostra, poste a destra della scala, a partire dal punto in cui la scala inizia ad avere andamento curvilineo, guardando la scala dal basso, lavoro di cui egli si occupa con cadenza annuale dall'inizio dell'anno 2018”. 6. “Riconosco nel IG la persona che vedo nella fotografia di cui al Testimone_2 doc. 5.5, che mi si rammostra, intento nel caricamento su auto di foglie tagliate dalle palme, che vedo raffigurate nella foto di cui al doc.
5.3 che mi si rammostra, poste a destra della scala, a partire dal punto in cui la scala inizia ad avere andamento curvilineo, guardando la scala dal basso: ricordo di avere visto il IG compiere questa attività nel corso dell'estate dell'anno 2019”. 6bis. Testimone_2
“Ho personalmente scattato le fotografie di cui ai documenti nn.
5.1 e 5.3, che mi si rammostrano, rispettivamente il 21.08.2021 ed il 25.08.2020“; 6ter. “Ho personalmente scattato la fotografia di cui al documento n. 5.5, che mi si rammostra, in data 13.08.2019“; 6quater. “Ho personalmente scattato le fotografie di cui ai documenti nn.
5.2 e 5.4, che mi si rammostrano, in data 08.06.2021.” Si indicano a testi sui capitoli da 1 a 6: - il IG Vogelsangstrasse 50, 71126 Gaeufelden, Testimone_2
Germania; - il IG Friedingerstrasse 7, 70619 Sillenbuch, Germania;
- la Testimone_3
IGina HABISREITINGER Aline, Waldburgstrasse 43, 71032 Boeblingen, Germania (anche sul pagina 3 di 8 capitolo 6bis); - il IG , Bussardstrasse 5, 71126 Gaeufelden, Germania (anche sul Tes_4 capitolo 6ter); - il IG Hohenneufenstrasse 9, 71157 Hildrizhausen, Germania;
- Testimone_5 il IG Bleiwiesenstrasse 20, D - 60559 Frankfurt (anche sul capitolo 6quater). Testimone_6
*** 7. “Ho eseguito nel mese di Maggio dell'anno 2021, su incarico dei IGi CP_1 ispezione dell'area di loro proprietà, per quale evidenziata alla foto di cui al doc. 8bis, che mi si rammostra, e dalla linea rossa ivi tracciata, al fine di verificare, se i punti luce ivi insistenti, per quali evidenziati dai quadratini gialli nella foto di cui al doc. 6, che mi si rammostra, nonché nella foto di cui al doc. 13.2, che mi si rammostra, nonché dalla foto di cui al doc. 13.1 che mi si rammostra, fossero collegati al contatore posto all'interno della proprietà dei IGi;
8. “In questo CP_1 contesto ho accertato, avendo preventivamente verificato lo spegnimento di tutti gli apparati elettrici, elettronici, punti luce, elettrodomestici, e dunque avendo verificato che il contatore non girasse, che, una volta accesi i punti di illuminazione posti nel giardino per quali elencati nel capitolo che precede, il contatore girasse registrando il consumo correlato all'accensione di tali punti luce”. 9. “Ad esito ho redatto la relazione manoscritta di cui al doc. 7, che mi si rammostra”. Si indica a teste sui capp. 7, 8 e 9: - il IG , socio amministratore di EM S.n.c., con sede in 22010 Cremia Testimone_7
(CO), Via Antica Regina Levante n. 347. - 10. “Ho redatto la relazione di stima del valore dell'area oggetto di causa, su incarico dei IGi di cui al doc. 8 che mi si rammostra”. 11. “Ho CP_1 realizzato la sovrapposizione su foto della linea di confine, traendola dalla scheda catastale dell'unità immobiliare dei convenuti, visualizzando tale linea di confine a mezzo della linea rossa visibile sulla foto, che mi si rammostra, di cui al doc. 8bis”. Si indica a teste sui capitoli 10 e 11: - il IG Geom.
con Studio in 21016 Luino (VA), Via Creva n. 12. *** 12. “Ho redatto la dichiarazione Testimone_8 di cui al doc. 3, che mi si rammostra”; 13. “Mio marito IG è stato proprietario dal Parte_4 1968 fino al 2003 della particella 8942 in Cremia, oggi di proprietà dei IGi ” 14. “La CP_1 cura e la manutenzione del giardino a nord della scala, nella parte di terreno visibile nella planimetria di cui al doc. 3, che mi si rammostra e da me redatto, fino al confine marcato con linea rossa sono state eseguite per l'intero periodo dal 1968 al 2003 solamente da mio marito e da me, unicamente a nostre cure e spese, talvolta avvalendoci, sempre a nostre sole spese, di un giardiniere, da noi retribuito, fino alla data della vendita dell'unità immobiliare al IG avvenuta nell'anno 2003”. Si indica a CP_3 teste sui capitoli 12, 13 e 14: - la IGa , D - 46147, Oberhausen, Buchenweg 237. Si Tes_9 chiede fin d'ora, senza inversione dell'onere della prova gravante sull'attore, disporsi, occorrendo, C.T.U., volta ad accertare: - l'inesistenza di manufatti, opere, impianti, insistenti sulla particella 10648, riconducibili al possesso dedotto dall'attore, - che i punti luci raffigurati nelle fotografie di cui ai docc. 6, 13.1, 13.2 dei convenuti sono collegati al contatore elettrico della loro abitazione ed illuminano anche la porzione di terreno oggetto delle domande dell'attore; - il valore di mercato dell'area oggetto di lite. Dichiararsi l'inammissibilità e l'inutilizzabilità dei docc. 16 a) e 16 b) di parte attrice, da essa prodotti con memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c., contenenti le dichiarazioni scritte a firma dei IGi
ed : - in quanto dichiarazioni irritualmente acquisite senza Parte_5 Parte_6 l'osservanza della forma di cui agli artt. 257 bis e 103 disp att. c.p.c. - ed in quanto prive di traduzione asseverata. Dichiararsi l'incapacità a testimoniare dei testimoni, indicati da parte attrice, IGi Pt_5 ed , che hanno allegato proprie dichiarazioni alla stessa planimetria a colori, Parte_6 prodotta dall'attore al suo doc. 15, che dunque ha inammissibilmente e già preventivamente coinvolto tali testi nell'esame e vaglio del documento processuale n. 15 dell'attore - corredato dell'annotazione/commento dell'attore (sovrascritto alla porzione della planimetria di colore rosso, sovrapponibile, secondo l'attore, alla porzione di terreno oggetto di lite), “porzione goduta da Pt_1 intestata a - ne mina la genuinità ed attendibilità. Quanto ai capitoli di prova orale Controparte_4 articolati dall'attore, ci si oppone alla loro ammissione, innanzi tutto perché inidonei a comprovare che l'asserito possesso sia stato esclusivo, o sia stato esercitato uti dominus, e, dunque, ad excludendum, nonchè per i seguenti motivi: - il capitolo 1) è generico, in quanto incentrato sul termine “utilizza”, verbo generico;
il capitolo è privo di descrizione di condotte specifiche e collocate nel tempo;
- il pagina 4 di 8 capitolo 2) è generico, inconferente ed irrilevante, a nulla rilevando se il IG abbia o Parte_1 meno adibito l'immobile a casa di villeggiatura, se il IG abbia arredato lo stesso, se Parte_1 egli abbia o meno dato luogo a piantumazione del giardino, non essendovi in capitolo alcuna indicazione del tempo di accadimento del fatto asserito nè descrizione dell'attività asseritamente svolta e della sua concreta ubicazione;
- il capitolo 3) è generico, in quanto anch'esso incentrato sul concetto, generico, di “utilizzo”, asseritamente avvenuto per l'altrettanto asserita finalità di “trascorrervi i fine settimana”, ma non essendo dato modo di cogliere, quale sarebbe stata, in concreto, la condotta evocata (n.d.r.: posta in essere da chi? come? quando?), che appare invero anche di difficile immaginazione, in considerazione della ubicazione e conformazione della porzione di terreno per cui è causa;
- il capitolo
4) è generico ed inammissibilmente valutativo;
nessun teste potrà mai essere tenuto ad esprimersi sulle modalità, non oggettivamente descritte nel capitolo in esame, con cui l'asserito possesso sarebbe stato esercitato (si legge in capitolo: “pacifico, non clandestino, continuo e non interrotto”); - il capitolo 5) è irrilevante, inconferente, valutativo: sottende il tentativo dell'attore di far esprimere al teste, in assenza di dati e circostanze oggettive in capitolo, il giudizio inerente un'asserita uniformità, della porzione di terreno in questione, con il giardino di proprietà del IG - il capitolo 6) è generico e Parte_1 indeterminato, laddove evoca il “personale”, che si sarebbe occupato della pulizia e manutenzione della porzione di terreno oggetto di causa, che, per di più, viene inammissibilmente evocata in capitolo con l'espressione “predetta area”, con ciò precludendosi al teste addirittura di comprendere, quale sarebbe la porzione di terreno, in relazione alla quale egli dovrebbe essere chiamato a deporre;
in ogni caso il tema appare irrilevante, perché, in ogni caso, anche la sua conferma non consentirebbe di escludere, che della pulizia e manutenzione della porzione di terreno si siano occupati anche altri;
il capitolo appare inoltre mancare di una precisa collocazione del tempo delle condotte ivi evocate: le circostanze evocate in capitolo vanno peraltro provate documentalmente;
- il capitolo 7) è anch'esso indeterminato e generico: anche in questo caso viene inammissibilmente evocata in capitolo l'espressione “predetta area”, che preclude al teste addirittura di comprendere quale sarebbe la porzione di terreno su cui il teste dovrebbe deporre. Nel capitolo in esame, inoltre, non si precisa in alcun modo se, quali e quanti punti luce sarebbero (n.d.r.: per denegatissima ipotesi) stati installati nella porzione di terreno oggetto di causa. Si eccepisce inoltre, che nulla, nella fotografia - di cui al doc. 15 di parte attrice, evocata nel capitolo in esame - è stato rappresentato in “colore rosso”, circostanza che di per sé rende oggettivamente impossibile e inammissibile la prova testimoniale. E comunque si osserva ed eccepisce: nella suddetta fotografia di cui al doc. 15 di parte attrice, l'attore ha tratteggiato una linea con pennarello nero, linea che questa difesa ipotizza essere stata tratteggiata ed intesa ad evidenziare la linea di confine tra la proprietà dell'attore e quella dei convenuti. Orbene: dalla parte dell'area di proprietà non si vedono punti luce diversi ed ulteriori rispetto ai n. 6 punti luce, collegati CP_1 al contatore di proprietà da vedersi nelle foto di cui ai docc. 13.1 e 13.2 dei convenuti. CP_1
Si ricorda peraltro ancora, che i convenuti hanno già prodotto quale doc. 7 la dichiarazione della EM (mai contestata dall'attore), che, unitamente all'ulteriore dichiarazione di cui al doc. 14, oggi prodotta, ulteriormente conferma, che tutti i 6 punti luce presenti sulla proprietà il CP_1 quinto dei quali al di là della scala ed insistente sulla porzione di terreno in contesa (si vedano ancora le foto di cui ai docc. 13.1 e 13.2), sono alimentati dall'energia elettrica che si diparte dal contatore di proprietà Del che anche la prova orale contraria specifica infra articolata;
- il capitolo 8) CP_1
è generico, indeterminato e contiene espressioni inammissibilmente valutative, quali “curato e valorizzato”, ”uniformandola”, “adibendola a giardino di pertinenza”, anche in questo caso correlate all'espressione “predetta area”; il capitolo dunque appare anche in questo caso redatto con una modalità espositiva, tale da precludere al teste di esprimersi;
- il capitolo 9), dedotto in forma negativa, è già solo per questo motivo inammissibile;
il capitolo è però anche valutativo: nessun teste potrà essere chiamato a deporre su una asserita “impossibilità di definire l'appartenenza della porzione di terreno per cui è causa a soggetti terzi” a causa dell'assenza sul posto di confini naturali o artificiali;
- il capitolo 10) è valutativo al punto da implicare, che il teste deponga, addirittura, secondo le infondate aspettative pagina 5 di 8 processuali dell'attore, circa la (supposta e denegata) valenza della scala quale confine tra la proprietà dei convenuti e quella dell'attore; anche il capitolo in esame, piuttosto, appare connotato da valenza confessoria, posto che da esso si evince, che l'attore, preteso possessore, mai ha esercitato un possesso uti dominus e ad excludendum, non potendo all'evidenza la scala costituire o essere intesa come recinzione;
- il capitolo 11) è inammissibile, in quanto ha ad oggetto la conferma della paternità e del contenuto delle dichiarazioni scritte di cui ai docc. 16 a) e 16 b), prodotte da parte attrice, inammissibili per le ragioni sopra illustrate, e che conseguentemente non possono costituire oggetto di testimonianza;
il capitolo in esame avrebbe dovuto contenere circostanze e fatti oggettivi, e non un richiamo ad un documento inammissibile. I testi indicati sul capitolo in esame non potranno, inoltre, deporre, avendo già formato ed espresso un proprio convincimento sulla base di un documento planimetrico dell'attore, contenente sue espresse valutazioni. Nella non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova dell'attore, i convenuti IGi e chiedono di essere ammessi a prova CP_1 Controparte_5 contraria sugli stessi capitoli, indicando a testi su di essi tutti i testi già evocati con propria memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. Nella non creduta ipotesi di ammissione del capitolo di prova dell'attore n. 7, i convenuti IGi e chiedono di essere ammessi a prova contraria diretta CP_1 Controparte_5 sullo stesso, a mezzo dei seguenti capitoli di prova per testi, da intendersi preceduti dall'inciso “vero o non vero che”: 15. “Ho eseguito nel mese di Aprile del 2022, su incarico dei IGi CP_1 una seconda ispezione dell'area di loro proprietà, per quale evidenziata alla foto di cui al doc. 8bis, che mi si rammostra, e dalla linea rossa ivi tracciata, al fine di verificare, se i punti luce ivi insistenti, per quali evidenziati dai quadratini gialli nella foto di cui al doc. 6, che mi si rammostra, nonché nella foto di cui al doc. 13.2, che mi si rammostra, nonché dalla foto di cui al doc. 13.1 che mi si rammostra, fossero collegati al contatore posto all'interno della proprietà dei IGi;
16. “In CP_1 questo contesto ho accertato e verificato nuovamente, avendo preventivamente verificato lo spegnimento di tutti gli apparati elettrici, elettronici, punti luce, elettrodomestici, e dunque avendo verificato che il contatore non girasse, che, una volta accesi i punti di illuminazione posti nel giardino per quali elencati nel capitolo che precede, il contatore girasse registrando il consumo correlato all'accensione di tali punti luce”. 17. “Ad esito ho redatto la relazione di cui al doc. 14, che mi si rammostra”. Si indica a teste sui capp. 15, 16 e 17: il IG , socio amministratore di Testimone_7
EM S.n.c., con sede in 22010 Cremia (CO), Via Antica Regina Levante n. 347. Si dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine a domande, difese, eccezioni, istanze e produzioni nuove di controparte.
CONCLUSIONI TERZO CHIAMATO
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria deduzione ed eccezione avversaria rigettata, così giudicare: Nel merito: respingere ogni domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
- per l'effetto condannare il sig. a revocare/annullare il frazionamento dallo stesso Parte_1 eseguito in relazione all'area per cui è causa con Tipo frazionamento e atti correlati (di cui ai documenti da 3 a 5 di parte attrice), e comunque ripristinare la situazione catastale originaria, preesistente a tale atto. Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre spese gen. 12,5% e accessori di legge. In via istruttoria: si insiste nell'eccezione di inammissibilità, incapacità e/o nullità della testimonianza del teste , sentito all'udienza del 14.06.2023, per i motivi dedotti a Testimone_1 verbale, e si chiede di respingere l'eccezione di parte attrice di inammissibilità del teste in Tes_10 quanto infondata in fatto e in diritto.
pagina 6 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto dichiararsi l'acquisto a suo favore per intervenuta usucapione ventennale di Parte_1 una porzione di circa 50 mq. del giardino (identificato in una porzione del terreno distinto al Catasto del comune di Cremia, foglio 14, mappale 10648 - ex 8942B) di proprietà dei convenuti CP_1
/ assumendo di aver posseduto il giardino uti dominus per oltre vent'anni. CP_2
I convenuti si costituivano in giudizio contestavano la domanda attorea di cui chiedevano il rigetto chiamando in causa il proprio dante causa signor ai fini della litis Controparte_3 denuntiatio.
Il terzo chiamato, pure costituitosi in giudizio, ha aderito alle difese dei convenuti, contestando il fondamento della domanda di cui ha chiesto il rigetto, chiedendo la condanna dell'attore a ripristinare la situazione catastale preesistente.
Per il principio della ragione più liquida, a prescindere dalle eccezioni formulate, deve ritenersi che la domanda sia infondata nel merito, ritenendosi quindi questo Tribunale esonerato dall'esame delle eccezioni preliminari.
In fatto è incontestato che i due terreni limitrofi, con relativi immobili abitativi e la zona giardino, non sono stati mai delimitati dai rispettivi proprietari.
Tale situazione ha consentito all'attore proprietario di uno dei due fondi di sconfinare nel fondo dei vicini convenuti, incaricando un terzo di pulire e tagliare l'erba.
Anche a ritenere verosimile che il giardiniere incaricato dall'attore sia entrato più volte nel fondo vicino e che abbia tagliato l'erba, curato il prato e le piante, tenendo pulito il terreno per un periodo superiore a vent'anni (cd corpus), tuttavia la situazione di fatto descritta non è idonea a comportare l'acquisto per usucapione del terreno (cd animus).
Ciò nonostante è documentato che l'attore abbia eseguito abusivamente con atto del 06.08.2020 il frazionamento della porzione di giardino di 50 mq di proprietà dei convenuti che attualmente è distinta al Catasto del Comune di Cremia F. 14 mappale 10648 (cfr doc. 3/9 fasc attoreo).
Come noto, la regola per l'usucapione ordinaria di un terreno è stabilita dall'art. 1158 cod. civ. in relazione all'art 1140 cod civ. che definisce il possesso come il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Recentemente, la Suprema Corte di cassazione (ord n 13585/2022) ha ribadito come sia insufficiente ai fini dell'usucapione la prova della coltivazione del terreno che non esprime in modo inequivocabile l'intento di possedere (cfr anche Cass Civ sez 6 ord n 6123/2020).
Era onere dell'attore provare che l'attività, corrispondente all'esercizio della proprietà, fosse accompagnata da altri univoci indizi che consentano di presumere che l'attività sia stata svolta uti dominus (arg ex Cass., ord., 5 marzo 2020 n. 6123; Cass. 29 luglio 2013 n. 18215).
Infatti, connotazione principale della proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene, ciò significa che era onere dell'attore provare non solo di aver utilizzato il terreno ma anche di averne precluso l'utilizzo ai terzi, e dunque, con riguardo al caso di specie, che avesse chiuso il fondo ai legittimi proprietari (eventualmente anche recintando il terreno).
Tuttavia nel caso in esame, come anche si vede dalle fotografie, il terreno che l'attore avrebbe mantenuto fa parte di un tuttuno non solo con la sua proprietà ma anche con quella dei convenuti.
In difetto di prova di una chiusura del terreno manca la prova dell'animus possidendi e dunque difetta la dimostrazione dell'esercizio di una attività corrispondente allo ius excludendi alios (arg ex Cass. 3 novembre 2021 n.31238).
pagina 7 di 8 Né comunque è sufficiente di per sé il fatto che non sia stato frapposto all'attore alcun ostacolo alla manutenzione del terreno da parte del legittimo proprietario. Infatti, l'art 1144 cod. civ. dispone che gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.
A fronte del rigetto della domanda di usucapione, va condannato l'attore a revocare/annullare il frazionamento dallo stesso eseguito in relazione all'area per cui è causa con Tipo frazionamento e atti correlati (di cui ai documenti da 3 a 5 di parte attrice).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno rimborsate in favore dei convenuti e del terzo chiamato (poiché la chiamata in causa di questi ultimi è dipesa dallo stesso attore) secondo quanto liquidato in dispositivo sulla scorta del DM 147 del 2022 - anche relativamente alle prestazioni pregresse, rese nella vigenza del DM 55 del 2014 – per lo scaglione tariffario di valore da € 5.200,01 ad
€ 26.000,00 al valore medio per le varie fasi.
Spettano altresì ai convenuti a titolo di risarcimento del danno le spese di assistenza legale stragiudiziale da liquidarsi da quantificarsi, a termini del D.M. 55 del 2014, applicandosi lo scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00 in euro € 1.890,00, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, CPA 4% ed IVA 22%, ed anticipazioni di € 10,65 per un totale di € 2.768,38, oltre ai costi sostenuti dai convenuti per l'assistenza legale in mediazione, da quantificarsi, a termini del D.M. 55 del 2014, applicandosi lo scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00, in ragione dei seguenti importi:
€ 420,00 (fase attivazione), oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, CPA 4% ed IVA 22%, per un totale di € 612,83, e dunque in ragione del complessivo importo di linea capitale di € 3.381,21.
P. Q. M.
Il tribunale di Como, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna l'attore a revocare/annullare immediatamente a proprie spese il frazionamento eseguito con Tipo frazionamento e atti correlati del 06.08.2020 relativo alla porzione di giardino di 50 mq
(distinta al Catasto del Comune di Cremia F. 14 mappale 10648);
3) condanna l'attore al rimborso in favore dei convenuti delle spese di giudizio, liquidate in € 5077,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti nonché al rimborso per spese di assistenza stragiudiziale e di mediazione liquidate in complessive euro 3381,21;
4) condanna l'attore al rimborso in favore del terzo chiamato delle spese di giudizio, liquidate in €
5077,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti.
Como, 2 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 281/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GEROSA Parte_1 C.F._1
MAURIZIO, elettivamente domiciliato in MORBEGNO VIA NANI N 7 ATTORE/I contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, rappresentati e difesi dall'avv. FILOGRANA STEFANO, elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA GARIBALDI 5, VARESE
CONVENUTO/I
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_3 CodiceFiscale_4 dall'Avv MASSIMILIANO MAURI ed elettivamente domiciliato in GRAVEDONA ED UNITI, P.ZZA TRENTO N. 9,
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
Piaccia all'On.le Tribunale, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione o deduzione così pronunciare: Nel merito in via principale: accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione della proprietà del terreno distinto al Catasto del Comune di Cremia F. 14 mappale 10648 (ex 8942B), come meglio specificato nella planimetria e nel frazionamento allegati, da considerarsi parti integranti del presente atto, a favore dell'attore, per i motivi di cui in narrativa, e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla conseguenziale trascrizione del suddetto bene immobile a favore del medesimo - respingere le domanda svolte dai convenuti e dal terzo chiamato. In punto spese: con vittoria delle spese di causa. In via istruttoria: si richiama il contenuto delle memorie ex art. 183 c.p.c., VI comma, chiedendo l'ammissione delle prove ivi dedotte.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversaria ed avversa domanda, difesa, istanza ed eccezione rigettata, previa ogni opportuna o necessaria declaratoria anche in rito, così giudicare: IN RITO:
1. quanto all'eccezione, sollevata dal terzo chiamato, di improcedibilità dell'azione per mancanza di preventiva procedura di mediazione, rigettarsi l'eccezione in esame, non avendo i convenuti proposto alcuna domanda nei confronti del terzo, al medesimo estendendo il contraddittorio in osservanza dell'art. 1485 c.c. e dunque dando corso a mera litis denuntiatio ed avendo i convenuti, in sede di mediazione, comunque chiesto di essere autorizzati ad estendere la procedura di mediazione al terzo, trovando sul punto opposizione da parte del IG (doc. 12 dei convenuti); in subordine Parte_1 onerarsi l'attore di promuovere nuovamente la procedura di mediazione, a suo tempo non estesa al terzo a causa dell'ingiustificata opposizione dell'attore medesimo.
2. dichiararsi inammissibili per tardività e novità i temi difensivi di parte attrice di cui alla memoria ex art. 183/6 n. 3 c.p.c., per cui: a) vigente la proprietà del IG , dante causa del terzo IG l'attore Pt_2 Controparte_3 gli avrebbe versato l'importo di lire 10.000, pari ad € 5,00, quale contributo spese per l'illuminazione della scala comune e non del giardino e che identico importo sarebbe stato versato al IG dal Pt_2
IG ; b) nella porzione di giardino de qua insisterebbe impianto di irrigazione, Parte_3 che l'attore assume essere al medesimo riconducibile;
c) il terzo IG mai Controparte_3 avrebbe utilizzato l'immobile, avendo altra abitazione in Menaggio.
3. Dichiararsi l'inammissibilità/nullità della prova per testi, resa dal teste IG all'udienza del Testimone_1 14.06.2023, in quanto teste non indicato da parte attrice.
4. Dichiararsi l'incapacità a testimoniare del teste di parte attrice IG , nonché la nullità della prova testimoniale resa dal teste Testimone_1 all'udienza del 14.06.2023. NEL MERITO in principalità ed in via riconvenzionale. Accertarsi e dichiararsi: - l'insussistenza di possesso alcuno esercitato dall'attore, tanto meno uti dominus, relativamente al bene oggetto di lite;
- in subordine l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge a connotazione e qualificazione del possesso, dedotto dall'attore ai fini dell'usucapione di cui il medesimo ha invocato declaratoria, rigettandosi conseguentemente ogni domanda di parte attrice.
Condannarsi, conseguentemente, anche in via riconvenzionale, l'attore al risarcimento del danno patito dai convenuti, ingiustamente dal medesimo attore provocato con la propria condotta preprocessuale, e rappresentato: - dai costi sostenuti dai convenuti per l'assistenza legale stragiudiziale, da quantificarsi, a termini del D.M. 55 del 2014, applicandosi lo scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00, in ragione dei seguenti importi: € 1.890,00, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, CPA 4% ed IVA 22%, ed anticipazioni di € 10,65 per un totale di € 2.768,38, - dai costi sostenuti dai convenuti per l'assistenza legale in mediazione, da quantificarsi, a termini del D.M. 55 del 2014, applicandosi lo scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00, in ragione dei seguenti importi: € 420,00 (fase attivazione), oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, CPA 4% ed IVA 22%, per un totale di € pagina 2 di 8 612,83, e dunque in ragione del complessivo importo di linea capitale di € 3.381,21, o comunque da quantificarsi in quei diversi, maggiori o minori importi, che saranno ritenuti di giustizia, anche in correlazione ad un diverso scaglione tariffario. Con vittoria delle spese giudiziali di lite, anch'esse da liquidarsi sulla scorta dello scaglione tariffario di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00, in esse dovendosi intendere ricomprese, in quanto spese di soccombenza gravanti sull'attore: le spese di resistenza dei convenuti, le spese correlate all'esercizio della domanda riconvenzionale, le spese per compensi correlati alla chiamata, operata dai convenuti, in giudizio del terzo, in quanto adempimento processuale dovuto e reso necessario dalla domanda proposta dall'attore, il cui costo va pertanto inteso come spesa di resistenza giudiziale necessariamente sostenuta dai convenuti, e come tale rientrante nelle spese di soccombenza da addebitarsi all'attore soccombente, le spese per la difesa e resistenza in giudizio del terzo chiamato, da intendersi rientranti nelle spese di soccombenza da addebitarsi all'attore soccombente. IN VIA ISTRUTTORIA: Ci si oppone ai mezzi istruttori richiesti da parte attrice a mezzo dell'atto di citazione del 23.12.2020, da intendersi inammissibili per irrilevanza, genericità, valutatività, essendovi evidenza anche documentale dell'insussistenza di possesso e comunque di un possesso connotato dai requisiti di legge ai fini dell'usucapione. Ci si oppone fin d'ora all'ammissione di istanze di prova dell'attore che non risultino correlate a circostanze in fatto, dedotte o allegate nei suoi precedenti atti. Si chiede ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale dell'attore sulle circostanze di cui ai capitoli di prova qui di seguito articolati, da intendersi preceduti dall'inciso “vero o non vero che” in caso di prova per testi, e dall'inciso ”vero che” ai fini e nei casi dell'interpello dell'attore, per quali e quanti ad oggi non ammessi o rigettati: 1. “A partire dal mese di Dicembre dell'anno 2017 ho visto i IGi coniugi occuparsi direttamente e personalmente della CP_1 cura dell'area verde della loro proprietà e della porzione di essa delimitata da un lato dalla linea rossa di cui alla foto, che mi si rammostra, di cui al doc. 8bis, e dall'altro dalla scala ivi raffigurata, nonchè della cura, del taglio, della potatura, della pulitura delle piante ivi insistenti”. 2. “Ciò è avvenuto ogni anno a partire dal mese di Dicembre dell'anno 2017, con particolare intensità nel periodo dal mese di Aprile fino al mese di Ottobre”. 3. “Riconosco nel IG la persona che vedo Controparte_1 nella fotografia di cui al doc. 5.1, che mi si rammostra, intento nel taglio della siepe a destra della scala, nel primo tratto curvilineo di essa, guardando la scala dal basso, lavoro di cui egli si occupa, con cadenza mensile nel periodo primavera/estate, dall'inizio dell'anno 2018”. 4. “Riconosco nel IG la persona che vedo nella fotografia di cui al doc. 5.2, che mi si rammostra, intento Controparte_1 nel taglio dell'erba nella piazzola terrazzata, posta a destra della scala, guardando la scala dal basso: egli si occupa del taglio dell'erba del proprio giardino e di tutte le piazzole ivi insistenti, con cadenza mensile nel periodo primavera/estate, dall'inizio dell'anno 2018”. 5. “Riconosco nel IG
[...] la persona che vedo nella fotografia di cui al doc. 5.4, che mi si rammostra, intento nel CP_1 trasporto di foglie tagliate dalle palme, che vedo raffigurate nella foto di cui al doc.
5.3 che mi si rammostra, poste a destra della scala, a partire dal punto in cui la scala inizia ad avere andamento curvilineo, guardando la scala dal basso, lavoro di cui egli si occupa con cadenza annuale dall'inizio dell'anno 2018”. 6. “Riconosco nel IG la persona che vedo nella fotografia di cui al Testimone_2 doc. 5.5, che mi si rammostra, intento nel caricamento su auto di foglie tagliate dalle palme, che vedo raffigurate nella foto di cui al doc.
5.3 che mi si rammostra, poste a destra della scala, a partire dal punto in cui la scala inizia ad avere andamento curvilineo, guardando la scala dal basso: ricordo di avere visto il IG compiere questa attività nel corso dell'estate dell'anno 2019”. 6bis. Testimone_2
“Ho personalmente scattato le fotografie di cui ai documenti nn.
5.1 e 5.3, che mi si rammostrano, rispettivamente il 21.08.2021 ed il 25.08.2020“; 6ter. “Ho personalmente scattato la fotografia di cui al documento n. 5.5, che mi si rammostra, in data 13.08.2019“; 6quater. “Ho personalmente scattato le fotografie di cui ai documenti nn.
5.2 e 5.4, che mi si rammostrano, in data 08.06.2021.” Si indicano a testi sui capitoli da 1 a 6: - il IG Vogelsangstrasse 50, 71126 Gaeufelden, Testimone_2
Germania; - il IG Friedingerstrasse 7, 70619 Sillenbuch, Germania;
- la Testimone_3
IGina HABISREITINGER Aline, Waldburgstrasse 43, 71032 Boeblingen, Germania (anche sul pagina 3 di 8 capitolo 6bis); - il IG , Bussardstrasse 5, 71126 Gaeufelden, Germania (anche sul Tes_4 capitolo 6ter); - il IG Hohenneufenstrasse 9, 71157 Hildrizhausen, Germania;
- Testimone_5 il IG Bleiwiesenstrasse 20, D - 60559 Frankfurt (anche sul capitolo 6quater). Testimone_6
*** 7. “Ho eseguito nel mese di Maggio dell'anno 2021, su incarico dei IGi CP_1 ispezione dell'area di loro proprietà, per quale evidenziata alla foto di cui al doc. 8bis, che mi si rammostra, e dalla linea rossa ivi tracciata, al fine di verificare, se i punti luce ivi insistenti, per quali evidenziati dai quadratini gialli nella foto di cui al doc. 6, che mi si rammostra, nonché nella foto di cui al doc. 13.2, che mi si rammostra, nonché dalla foto di cui al doc. 13.1 che mi si rammostra, fossero collegati al contatore posto all'interno della proprietà dei IGi;
8. “In questo CP_1 contesto ho accertato, avendo preventivamente verificato lo spegnimento di tutti gli apparati elettrici, elettronici, punti luce, elettrodomestici, e dunque avendo verificato che il contatore non girasse, che, una volta accesi i punti di illuminazione posti nel giardino per quali elencati nel capitolo che precede, il contatore girasse registrando il consumo correlato all'accensione di tali punti luce”. 9. “Ad esito ho redatto la relazione manoscritta di cui al doc. 7, che mi si rammostra”. Si indica a teste sui capp. 7, 8 e 9: - il IG , socio amministratore di EM S.n.c., con sede in 22010 Cremia Testimone_7
(CO), Via Antica Regina Levante n. 347. - 10. “Ho redatto la relazione di stima del valore dell'area oggetto di causa, su incarico dei IGi di cui al doc. 8 che mi si rammostra”. 11. “Ho CP_1 realizzato la sovrapposizione su foto della linea di confine, traendola dalla scheda catastale dell'unità immobiliare dei convenuti, visualizzando tale linea di confine a mezzo della linea rossa visibile sulla foto, che mi si rammostra, di cui al doc. 8bis”. Si indica a teste sui capitoli 10 e 11: - il IG Geom.
con Studio in 21016 Luino (VA), Via Creva n. 12. *** 12. “Ho redatto la dichiarazione Testimone_8 di cui al doc. 3, che mi si rammostra”; 13. “Mio marito IG è stato proprietario dal Parte_4 1968 fino al 2003 della particella 8942 in Cremia, oggi di proprietà dei IGi ” 14. “La CP_1 cura e la manutenzione del giardino a nord della scala, nella parte di terreno visibile nella planimetria di cui al doc. 3, che mi si rammostra e da me redatto, fino al confine marcato con linea rossa sono state eseguite per l'intero periodo dal 1968 al 2003 solamente da mio marito e da me, unicamente a nostre cure e spese, talvolta avvalendoci, sempre a nostre sole spese, di un giardiniere, da noi retribuito, fino alla data della vendita dell'unità immobiliare al IG avvenuta nell'anno 2003”. Si indica a CP_3 teste sui capitoli 12, 13 e 14: - la IGa , D - 46147, Oberhausen, Buchenweg 237. Si Tes_9 chiede fin d'ora, senza inversione dell'onere della prova gravante sull'attore, disporsi, occorrendo, C.T.U., volta ad accertare: - l'inesistenza di manufatti, opere, impianti, insistenti sulla particella 10648, riconducibili al possesso dedotto dall'attore, - che i punti luci raffigurati nelle fotografie di cui ai docc. 6, 13.1, 13.2 dei convenuti sono collegati al contatore elettrico della loro abitazione ed illuminano anche la porzione di terreno oggetto delle domande dell'attore; - il valore di mercato dell'area oggetto di lite. Dichiararsi l'inammissibilità e l'inutilizzabilità dei docc. 16 a) e 16 b) di parte attrice, da essa prodotti con memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c., contenenti le dichiarazioni scritte a firma dei IGi
ed : - in quanto dichiarazioni irritualmente acquisite senza Parte_5 Parte_6 l'osservanza della forma di cui agli artt. 257 bis e 103 disp att. c.p.c. - ed in quanto prive di traduzione asseverata. Dichiararsi l'incapacità a testimoniare dei testimoni, indicati da parte attrice, IGi Pt_5 ed , che hanno allegato proprie dichiarazioni alla stessa planimetria a colori, Parte_6 prodotta dall'attore al suo doc. 15, che dunque ha inammissibilmente e già preventivamente coinvolto tali testi nell'esame e vaglio del documento processuale n. 15 dell'attore - corredato dell'annotazione/commento dell'attore (sovrascritto alla porzione della planimetria di colore rosso, sovrapponibile, secondo l'attore, alla porzione di terreno oggetto di lite), “porzione goduta da Pt_1 intestata a - ne mina la genuinità ed attendibilità. Quanto ai capitoli di prova orale Controparte_4 articolati dall'attore, ci si oppone alla loro ammissione, innanzi tutto perché inidonei a comprovare che l'asserito possesso sia stato esclusivo, o sia stato esercitato uti dominus, e, dunque, ad excludendum, nonchè per i seguenti motivi: - il capitolo 1) è generico, in quanto incentrato sul termine “utilizza”, verbo generico;
il capitolo è privo di descrizione di condotte specifiche e collocate nel tempo;
- il pagina 4 di 8 capitolo 2) è generico, inconferente ed irrilevante, a nulla rilevando se il IG abbia o Parte_1 meno adibito l'immobile a casa di villeggiatura, se il IG abbia arredato lo stesso, se Parte_1 egli abbia o meno dato luogo a piantumazione del giardino, non essendovi in capitolo alcuna indicazione del tempo di accadimento del fatto asserito nè descrizione dell'attività asseritamente svolta e della sua concreta ubicazione;
- il capitolo 3) è generico, in quanto anch'esso incentrato sul concetto, generico, di “utilizzo”, asseritamente avvenuto per l'altrettanto asserita finalità di “trascorrervi i fine settimana”, ma non essendo dato modo di cogliere, quale sarebbe stata, in concreto, la condotta evocata (n.d.r.: posta in essere da chi? come? quando?), che appare invero anche di difficile immaginazione, in considerazione della ubicazione e conformazione della porzione di terreno per cui è causa;
- il capitolo
4) è generico ed inammissibilmente valutativo;
nessun teste potrà mai essere tenuto ad esprimersi sulle modalità, non oggettivamente descritte nel capitolo in esame, con cui l'asserito possesso sarebbe stato esercitato (si legge in capitolo: “pacifico, non clandestino, continuo e non interrotto”); - il capitolo 5) è irrilevante, inconferente, valutativo: sottende il tentativo dell'attore di far esprimere al teste, in assenza di dati e circostanze oggettive in capitolo, il giudizio inerente un'asserita uniformità, della porzione di terreno in questione, con il giardino di proprietà del IG - il capitolo 6) è generico e Parte_1 indeterminato, laddove evoca il “personale”, che si sarebbe occupato della pulizia e manutenzione della porzione di terreno oggetto di causa, che, per di più, viene inammissibilmente evocata in capitolo con l'espressione “predetta area”, con ciò precludendosi al teste addirittura di comprendere, quale sarebbe la porzione di terreno, in relazione alla quale egli dovrebbe essere chiamato a deporre;
in ogni caso il tema appare irrilevante, perché, in ogni caso, anche la sua conferma non consentirebbe di escludere, che della pulizia e manutenzione della porzione di terreno si siano occupati anche altri;
il capitolo appare inoltre mancare di una precisa collocazione del tempo delle condotte ivi evocate: le circostanze evocate in capitolo vanno peraltro provate documentalmente;
- il capitolo 7) è anch'esso indeterminato e generico: anche in questo caso viene inammissibilmente evocata in capitolo l'espressione “predetta area”, che preclude al teste addirittura di comprendere quale sarebbe la porzione di terreno su cui il teste dovrebbe deporre. Nel capitolo in esame, inoltre, non si precisa in alcun modo se, quali e quanti punti luce sarebbero (n.d.r.: per denegatissima ipotesi) stati installati nella porzione di terreno oggetto di causa. Si eccepisce inoltre, che nulla, nella fotografia - di cui al doc. 15 di parte attrice, evocata nel capitolo in esame - è stato rappresentato in “colore rosso”, circostanza che di per sé rende oggettivamente impossibile e inammissibile la prova testimoniale. E comunque si osserva ed eccepisce: nella suddetta fotografia di cui al doc. 15 di parte attrice, l'attore ha tratteggiato una linea con pennarello nero, linea che questa difesa ipotizza essere stata tratteggiata ed intesa ad evidenziare la linea di confine tra la proprietà dell'attore e quella dei convenuti. Orbene: dalla parte dell'area di proprietà non si vedono punti luce diversi ed ulteriori rispetto ai n. 6 punti luce, collegati CP_1 al contatore di proprietà da vedersi nelle foto di cui ai docc. 13.1 e 13.2 dei convenuti. CP_1
Si ricorda peraltro ancora, che i convenuti hanno già prodotto quale doc. 7 la dichiarazione della EM (mai contestata dall'attore), che, unitamente all'ulteriore dichiarazione di cui al doc. 14, oggi prodotta, ulteriormente conferma, che tutti i 6 punti luce presenti sulla proprietà il CP_1 quinto dei quali al di là della scala ed insistente sulla porzione di terreno in contesa (si vedano ancora le foto di cui ai docc. 13.1 e 13.2), sono alimentati dall'energia elettrica che si diparte dal contatore di proprietà Del che anche la prova orale contraria specifica infra articolata;
- il capitolo 8) CP_1
è generico, indeterminato e contiene espressioni inammissibilmente valutative, quali “curato e valorizzato”, ”uniformandola”, “adibendola a giardino di pertinenza”, anche in questo caso correlate all'espressione “predetta area”; il capitolo dunque appare anche in questo caso redatto con una modalità espositiva, tale da precludere al teste di esprimersi;
- il capitolo 9), dedotto in forma negativa, è già solo per questo motivo inammissibile;
il capitolo è però anche valutativo: nessun teste potrà essere chiamato a deporre su una asserita “impossibilità di definire l'appartenenza della porzione di terreno per cui è causa a soggetti terzi” a causa dell'assenza sul posto di confini naturali o artificiali;
- il capitolo 10) è valutativo al punto da implicare, che il teste deponga, addirittura, secondo le infondate aspettative pagina 5 di 8 processuali dell'attore, circa la (supposta e denegata) valenza della scala quale confine tra la proprietà dei convenuti e quella dell'attore; anche il capitolo in esame, piuttosto, appare connotato da valenza confessoria, posto che da esso si evince, che l'attore, preteso possessore, mai ha esercitato un possesso uti dominus e ad excludendum, non potendo all'evidenza la scala costituire o essere intesa come recinzione;
- il capitolo 11) è inammissibile, in quanto ha ad oggetto la conferma della paternità e del contenuto delle dichiarazioni scritte di cui ai docc. 16 a) e 16 b), prodotte da parte attrice, inammissibili per le ragioni sopra illustrate, e che conseguentemente non possono costituire oggetto di testimonianza;
il capitolo in esame avrebbe dovuto contenere circostanze e fatti oggettivi, e non un richiamo ad un documento inammissibile. I testi indicati sul capitolo in esame non potranno, inoltre, deporre, avendo già formato ed espresso un proprio convincimento sulla base di un documento planimetrico dell'attore, contenente sue espresse valutazioni. Nella non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova dell'attore, i convenuti IGi e chiedono di essere ammessi a prova CP_1 Controparte_5 contraria sugli stessi capitoli, indicando a testi su di essi tutti i testi già evocati con propria memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. Nella non creduta ipotesi di ammissione del capitolo di prova dell'attore n. 7, i convenuti IGi e chiedono di essere ammessi a prova contraria diretta CP_1 Controparte_5 sullo stesso, a mezzo dei seguenti capitoli di prova per testi, da intendersi preceduti dall'inciso “vero o non vero che”: 15. “Ho eseguito nel mese di Aprile del 2022, su incarico dei IGi CP_1 una seconda ispezione dell'area di loro proprietà, per quale evidenziata alla foto di cui al doc. 8bis, che mi si rammostra, e dalla linea rossa ivi tracciata, al fine di verificare, se i punti luce ivi insistenti, per quali evidenziati dai quadratini gialli nella foto di cui al doc. 6, che mi si rammostra, nonché nella foto di cui al doc. 13.2, che mi si rammostra, nonché dalla foto di cui al doc. 13.1 che mi si rammostra, fossero collegati al contatore posto all'interno della proprietà dei IGi;
16. “In CP_1 questo contesto ho accertato e verificato nuovamente, avendo preventivamente verificato lo spegnimento di tutti gli apparati elettrici, elettronici, punti luce, elettrodomestici, e dunque avendo verificato che il contatore non girasse, che, una volta accesi i punti di illuminazione posti nel giardino per quali elencati nel capitolo che precede, il contatore girasse registrando il consumo correlato all'accensione di tali punti luce”. 17. “Ad esito ho redatto la relazione di cui al doc. 14, che mi si rammostra”. Si indica a teste sui capp. 15, 16 e 17: il IG , socio amministratore di Testimone_7
EM S.n.c., con sede in 22010 Cremia (CO), Via Antica Regina Levante n. 347. Si dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine a domande, difese, eccezioni, istanze e produzioni nuove di controparte.
CONCLUSIONI TERZO CHIAMATO
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria deduzione ed eccezione avversaria rigettata, così giudicare: Nel merito: respingere ogni domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
- per l'effetto condannare il sig. a revocare/annullare il frazionamento dallo stesso Parte_1 eseguito in relazione all'area per cui è causa con Tipo frazionamento e atti correlati (di cui ai documenti da 3 a 5 di parte attrice), e comunque ripristinare la situazione catastale originaria, preesistente a tale atto. Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre spese gen. 12,5% e accessori di legge. In via istruttoria: si insiste nell'eccezione di inammissibilità, incapacità e/o nullità della testimonianza del teste , sentito all'udienza del 14.06.2023, per i motivi dedotti a Testimone_1 verbale, e si chiede di respingere l'eccezione di parte attrice di inammissibilità del teste in Tes_10 quanto infondata in fatto e in diritto.
pagina 6 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto dichiararsi l'acquisto a suo favore per intervenuta usucapione ventennale di Parte_1 una porzione di circa 50 mq. del giardino (identificato in una porzione del terreno distinto al Catasto del comune di Cremia, foglio 14, mappale 10648 - ex 8942B) di proprietà dei convenuti CP_1
/ assumendo di aver posseduto il giardino uti dominus per oltre vent'anni. CP_2
I convenuti si costituivano in giudizio contestavano la domanda attorea di cui chiedevano il rigetto chiamando in causa il proprio dante causa signor ai fini della litis Controparte_3 denuntiatio.
Il terzo chiamato, pure costituitosi in giudizio, ha aderito alle difese dei convenuti, contestando il fondamento della domanda di cui ha chiesto il rigetto, chiedendo la condanna dell'attore a ripristinare la situazione catastale preesistente.
Per il principio della ragione più liquida, a prescindere dalle eccezioni formulate, deve ritenersi che la domanda sia infondata nel merito, ritenendosi quindi questo Tribunale esonerato dall'esame delle eccezioni preliminari.
In fatto è incontestato che i due terreni limitrofi, con relativi immobili abitativi e la zona giardino, non sono stati mai delimitati dai rispettivi proprietari.
Tale situazione ha consentito all'attore proprietario di uno dei due fondi di sconfinare nel fondo dei vicini convenuti, incaricando un terzo di pulire e tagliare l'erba.
Anche a ritenere verosimile che il giardiniere incaricato dall'attore sia entrato più volte nel fondo vicino e che abbia tagliato l'erba, curato il prato e le piante, tenendo pulito il terreno per un periodo superiore a vent'anni (cd corpus), tuttavia la situazione di fatto descritta non è idonea a comportare l'acquisto per usucapione del terreno (cd animus).
Ciò nonostante è documentato che l'attore abbia eseguito abusivamente con atto del 06.08.2020 il frazionamento della porzione di giardino di 50 mq di proprietà dei convenuti che attualmente è distinta al Catasto del Comune di Cremia F. 14 mappale 10648 (cfr doc. 3/9 fasc attoreo).
Come noto, la regola per l'usucapione ordinaria di un terreno è stabilita dall'art. 1158 cod. civ. in relazione all'art 1140 cod civ. che definisce il possesso come il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Recentemente, la Suprema Corte di cassazione (ord n 13585/2022) ha ribadito come sia insufficiente ai fini dell'usucapione la prova della coltivazione del terreno che non esprime in modo inequivocabile l'intento di possedere (cfr anche Cass Civ sez 6 ord n 6123/2020).
Era onere dell'attore provare che l'attività, corrispondente all'esercizio della proprietà, fosse accompagnata da altri univoci indizi che consentano di presumere che l'attività sia stata svolta uti dominus (arg ex Cass., ord., 5 marzo 2020 n. 6123; Cass. 29 luglio 2013 n. 18215).
Infatti, connotazione principale della proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene, ciò significa che era onere dell'attore provare non solo di aver utilizzato il terreno ma anche di averne precluso l'utilizzo ai terzi, e dunque, con riguardo al caso di specie, che avesse chiuso il fondo ai legittimi proprietari (eventualmente anche recintando il terreno).
Tuttavia nel caso in esame, come anche si vede dalle fotografie, il terreno che l'attore avrebbe mantenuto fa parte di un tuttuno non solo con la sua proprietà ma anche con quella dei convenuti.
In difetto di prova di una chiusura del terreno manca la prova dell'animus possidendi e dunque difetta la dimostrazione dell'esercizio di una attività corrispondente allo ius excludendi alios (arg ex Cass. 3 novembre 2021 n.31238).
pagina 7 di 8 Né comunque è sufficiente di per sé il fatto che non sia stato frapposto all'attore alcun ostacolo alla manutenzione del terreno da parte del legittimo proprietario. Infatti, l'art 1144 cod. civ. dispone che gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.
A fronte del rigetto della domanda di usucapione, va condannato l'attore a revocare/annullare il frazionamento dallo stesso eseguito in relazione all'area per cui è causa con Tipo frazionamento e atti correlati (di cui ai documenti da 3 a 5 di parte attrice).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno rimborsate in favore dei convenuti e del terzo chiamato (poiché la chiamata in causa di questi ultimi è dipesa dallo stesso attore) secondo quanto liquidato in dispositivo sulla scorta del DM 147 del 2022 - anche relativamente alle prestazioni pregresse, rese nella vigenza del DM 55 del 2014 – per lo scaglione tariffario di valore da € 5.200,01 ad
€ 26.000,00 al valore medio per le varie fasi.
Spettano altresì ai convenuti a titolo di risarcimento del danno le spese di assistenza legale stragiudiziale da liquidarsi da quantificarsi, a termini del D.M. 55 del 2014, applicandosi lo scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00 in euro € 1.890,00, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, CPA 4% ed IVA 22%, ed anticipazioni di € 10,65 per un totale di € 2.768,38, oltre ai costi sostenuti dai convenuti per l'assistenza legale in mediazione, da quantificarsi, a termini del D.M. 55 del 2014, applicandosi lo scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00, in ragione dei seguenti importi:
€ 420,00 (fase attivazione), oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, CPA 4% ed IVA 22%, per un totale di € 612,83, e dunque in ragione del complessivo importo di linea capitale di € 3.381,21.
P. Q. M.
Il tribunale di Como, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna l'attore a revocare/annullare immediatamente a proprie spese il frazionamento eseguito con Tipo frazionamento e atti correlati del 06.08.2020 relativo alla porzione di giardino di 50 mq
(distinta al Catasto del Comune di Cremia F. 14 mappale 10648);
3) condanna l'attore al rimborso in favore dei convenuti delle spese di giudizio, liquidate in € 5077,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti nonché al rimborso per spese di assistenza stragiudiziale e di mediazione liquidate in complessive euro 3381,21;
4) condanna l'attore al rimborso in favore del terzo chiamato delle spese di giudizio, liquidate in €
5077,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti.
Como, 2 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
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