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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24072/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Luciana Sangiovanni Presidente
Antonella Di Tullio Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da – C.U.I. - Parte_1 C.F._1 nato a Beni Suef, in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Lanzilao nei confronti del , nonché Questura di Latina, rappresentate ex lege dall'Avvocatura Generale dello Controparte_1
Stato, per l'impugnazione del provvedimento Cat.A/11/2024 del 27/03/2024 – Prot. N. 183/2024 reso dalla
Questura di Latina, con il quale è stato decretato il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale richiesto dal ricorrente, notificato in data 09/05/2024.
*****
Il ricorrente, premesso di risiedere in Italia e di aver presentato domanda di protezione internazionale rigettata in via definitiva dalla Questura di Latina in data 9.5.24, ha riferito di aver presentato, il 28.02.2023, domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 e 1.2 del
D. Lgs. 286/1998. Ha aggiunto, di aver allegato all'istanza di protezione speciale documentazione attestante la sua attività lavorativa nonché documentazione lavorativa;
dichiarazione cessione di fabbricato;
ricevuta pagamento bollettino postale;
passaporto. Ciò nonostante, la Questura di Latina, con provvedimento del
9.5.24, facendo affidamento al parere della Commissione Territoriale del 5.9.23 che non ha ritenuto sussistenti “motivi per ritenere che l'interessato possa essere oggetto di persecuzioni per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, di lingua, cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociale, ovvero che possa rischiare di essere rinviato ad altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”, ha rigettato la domanda “dal momento che, tenuto conto della assenza di legali familiari, l'istante ha documentato esclusivamente la disponibilità di una soluzione abitativa, non allegando alcuna documentazione da cui desumere un concreto inserimento nel contesto sociale e culturale di riferimento”. Il ricorrente, nell'impugnare il diniego di protezione speciale ricevuto, ha evidenziato che l'amministrazione resistente ha mancato di tenere in opportuna considerazione il significativo percorso di integrazione da lui effettuato sul territorio italiano nonché l'instabilità della situazione sociopolitica dell'Egitto.
Il ricorrente ha concluso evidenziando che un eventuale allontanamento dello stesso dal territorio italiano vanificherebbe il percorso fatto nel territorio nazionale e lo porterebbe a subire uno scadimento delle condizioni di vita con gravissimo nocumento del godimento dei diritti fondamentali dell'individuo.
Il e la Questura di Latina si sono costituiti e hanno chiesto il rigetto del ricorso. Controparte_1
****
Il Tribunale ritiene di esaminare per primo il motive inerente alla situazione di sic urezza nel luogo di origine del ricorrente, ossia città egiziana capoluogo dell'omonimo Governatorato, situata sulla Parte_2 riva sinistra del Nilo, a circa 115 chilometri a sud della capitale Il Cairo.
Ebbene, dalla consultazione delle fonti più accreditate e autorevoli emerge che solo la provincia del
Sinai, e in particolare il Nord Sinai, è interessata da un conflitto armato tra le forze di sicurezza egiziane e gruppi affiliati all'ISIS e risulta ancora più instabile a seguito delle ostilità nella str iscia di
Gaza (ICG – International Crisis Group, Crisis Watch: Egypt, ultimo aggiornamento aprile 2024, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=94); HRW Rights Watch: CP_2
World Report 2024 - Egypt, 11 gennaio 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2103192.html;
Department of State: 2023 Country Report on Human Rights Practices: Egypt, 23 aprile CP_3
2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107679.html; , BTI 2024 Country Report Controparte_4
Egypt, 19 marzo 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2105849/country_report_2024_EGY.pdf;
Freedom House, Freedom in the World 2024 - Egypt, 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2105018.html; HRW – Human Rights Watch (Author): Egypt:
Questionable Amnesty Deals for ISIS Members, 13 Marc h 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2105562.html; HRW – Human Rights Watch (Author): Egypt:
Dozens of Peaceful Protesters Detained, 1 novembre 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2099950.html; Controparte_5
(Germania), Briefing Notes Summary, 31 dicembre 2023, https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/fetchcsui/-
29190225/Deutschland._Bundesamt_f%C3%BCr_Migration_und_Fl%C3%BCchtlinge%2C_Briefing_
Notes_Zusammenfassung_%2D_%C3%84gypten%2C_Juli_bis_Dezember_ENG%2C_31.12.2023.pd f
?nodeid=29188680& of State, Country Report on Email_1 Controparte_6
Terrorism 2022 - Chapter 1 - Egypt, 30 novembre 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2101556.html; AI – Controparte_7 Controparte_7
Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
Egypt 2022, 27 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089508.html; The Guardian, has turned Sinai CP_8 into military bases, 20 Marzo 2023, CP_9 Controparte_10 https://www.theguardian.com/world/2023/mar/30/egyptian-army-has-turned-sinai-schools-into- military-bases-says-rights-group; , , Egypt, 30 Controparte_11 Controparte_12 marzo 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/egypt/#government; UN Security
Council, Thirty-second report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted Pt_ pursuant to resolution 2610 (2021) concerning (Da'esh), DA and associated individuals and entities [S/2023/549], 25 luglio 2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/209 5654/N2318974.pdf ; UN
Security Council, Seventeenth report of the Secretary -General on the threat posed by (Da'esh) to Pt_3 international peace and security and the range of United Nations efforts in support of Member States in countering the threat [S/2023/568], 31 luglio 2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2095987/N2321007.pdf).
Pertanto, deve concludersi che, alla luce delle COI richiamate non emergono elementi significativi per ritenere esistente, in porzioni di paese diverse dal Sinai, un conflitto interno o internazionale dal quale possa derivare una violenza generalizzata rischiosa per il ricorrente in ipotesi di rimpatrio.
Quanto al secondo motivo di censura, inerente al profilo della integrazione, il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3
D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-
2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato: comunicazione Unilav relativa al contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto con la società Ristorante Alfredo – s.a.s di El UR
BI KH e C. in data 4.03.24, buste paga relative alle retribuzioni percepite nel 2024; comunicazione di ospitalità relativa all'immobile sito Palestrina/Roma in via P.Pietrini 56, e tesseramento alla Comunità
Sant'Egidio per i corsi di lingua italiana. Ha depositato altresì copia della comunicazione di cessione di fabbricato relativa a un immobile sito in Roma, in via Emilio Faà di Bruno 24, nonché delle ricevute delle rimesse di denaro in patria.
Lo svolgimento di un'attiva lavorativa stabile nonché l'aver trovato una soluzione abitativa, costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata. Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo (Corte
EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. Per_1
46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03).
Sussistono pertanto giusti motivi per accogliere il ricorso.
Concludendo, appare opportuno evidenziare che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Spese compensate atteso che la documentazione allegata reca data successiva a quella di presentazione dell'istanza di ammissione al permesso di soggiorno per protezione speciale.
p.q.m.
il Tribunale riconosce a (C.U.I. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 Parte_2 il 12.4.92, il diritto al riconoscimento della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
Spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 4 febbraio 2025
La Presidente
Luciana Sangiovanni
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Luciana Sangiovanni Presidente
Antonella Di Tullio Giudice
Corrado Bile Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da – C.U.I. - Parte_1 C.F._1 nato a Beni Suef, in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Lanzilao nei confronti del , nonché Questura di Latina, rappresentate ex lege dall'Avvocatura Generale dello Controparte_1
Stato, per l'impugnazione del provvedimento Cat.A/11/2024 del 27/03/2024 – Prot. N. 183/2024 reso dalla
Questura di Latina, con il quale è stato decretato il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale richiesto dal ricorrente, notificato in data 09/05/2024.
*****
Il ricorrente, premesso di risiedere in Italia e di aver presentato domanda di protezione internazionale rigettata in via definitiva dalla Questura di Latina in data 9.5.24, ha riferito di aver presentato, il 28.02.2023, domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 e 1.2 del
D. Lgs. 286/1998. Ha aggiunto, di aver allegato all'istanza di protezione speciale documentazione attestante la sua attività lavorativa nonché documentazione lavorativa;
dichiarazione cessione di fabbricato;
ricevuta pagamento bollettino postale;
passaporto. Ciò nonostante, la Questura di Latina, con provvedimento del
9.5.24, facendo affidamento al parere della Commissione Territoriale del 5.9.23 che non ha ritenuto sussistenti “motivi per ritenere che l'interessato possa essere oggetto di persecuzioni per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, di lingua, cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociale, ovvero che possa rischiare di essere rinviato ad altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”, ha rigettato la domanda “dal momento che, tenuto conto della assenza di legali familiari, l'istante ha documentato esclusivamente la disponibilità di una soluzione abitativa, non allegando alcuna documentazione da cui desumere un concreto inserimento nel contesto sociale e culturale di riferimento”. Il ricorrente, nell'impugnare il diniego di protezione speciale ricevuto, ha evidenziato che l'amministrazione resistente ha mancato di tenere in opportuna considerazione il significativo percorso di integrazione da lui effettuato sul territorio italiano nonché l'instabilità della situazione sociopolitica dell'Egitto.
Il ricorrente ha concluso evidenziando che un eventuale allontanamento dello stesso dal territorio italiano vanificherebbe il percorso fatto nel territorio nazionale e lo porterebbe a subire uno scadimento delle condizioni di vita con gravissimo nocumento del godimento dei diritti fondamentali dell'individuo.
Il e la Questura di Latina si sono costituiti e hanno chiesto il rigetto del ricorso. Controparte_1
****
Il Tribunale ritiene di esaminare per primo il motive inerente alla situazione di sic urezza nel luogo di origine del ricorrente, ossia città egiziana capoluogo dell'omonimo Governatorato, situata sulla Parte_2 riva sinistra del Nilo, a circa 115 chilometri a sud della capitale Il Cairo.
Ebbene, dalla consultazione delle fonti più accreditate e autorevoli emerge che solo la provincia del
Sinai, e in particolare il Nord Sinai, è interessata da un conflitto armato tra le forze di sicurezza egiziane e gruppi affiliati all'ISIS e risulta ancora più instabile a seguito delle ostilità nella str iscia di
Gaza (ICG – International Crisis Group, Crisis Watch: Egypt, ultimo aggiornamento aprile 2024, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=94); HRW Rights Watch: CP_2
World Report 2024 - Egypt, 11 gennaio 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2103192.html;
Department of State: 2023 Country Report on Human Rights Practices: Egypt, 23 aprile CP_3
2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107679.html; , BTI 2024 Country Report Controparte_4
Egypt, 19 marzo 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2105849/country_report_2024_EGY.pdf;
Freedom House, Freedom in the World 2024 - Egypt, 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2105018.html; HRW – Human Rights Watch (Author): Egypt:
Questionable Amnesty Deals for ISIS Members, 13 Marc h 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2105562.html; HRW – Human Rights Watch (Author): Egypt:
Dozens of Peaceful Protesters Detained, 1 novembre 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2099950.html; Controparte_5
(Germania), Briefing Notes Summary, 31 dicembre 2023, https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/fetchcsui/-
29190225/Deutschland._Bundesamt_f%C3%BCr_Migration_und_Fl%C3%BCchtlinge%2C_Briefing_
Notes_Zusammenfassung_%2D_%C3%84gypten%2C_Juli_bis_Dezember_ENG%2C_31.12.2023.pd f
?nodeid=29188680& of State, Country Report on Email_1 Controparte_6
Terrorism 2022 - Chapter 1 - Egypt, 30 novembre 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2101556.html; AI – Controparte_7 Controparte_7
Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
Egypt 2022, 27 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089508.html; The Guardian, has turned Sinai CP_8 into military bases, 20 Marzo 2023, CP_9 Controparte_10 https://www.theguardian.com/world/2023/mar/30/egyptian-army-has-turned-sinai-schools-into- military-bases-says-rights-group; , , Egypt, 30 Controparte_11 Controparte_12 marzo 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/egypt/#government; UN Security
Council, Thirty-second report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted Pt_ pursuant to resolution 2610 (2021) concerning (Da'esh), DA and associated individuals and entities [S/2023/549], 25 luglio 2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/209 5654/N2318974.pdf ; UN
Security Council, Seventeenth report of the Secretary -General on the threat posed by (Da'esh) to Pt_3 international peace and security and the range of United Nations efforts in support of Member States in countering the threat [S/2023/568], 31 luglio 2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2095987/N2321007.pdf).
Pertanto, deve concludersi che, alla luce delle COI richiamate non emergono elementi significativi per ritenere esistente, in porzioni di paese diverse dal Sinai, un conflitto interno o internazionale dal quale possa derivare una violenza generalizzata rischiosa per il ricorrente in ipotesi di rimpatrio.
Quanto al secondo motivo di censura, inerente al profilo della integrazione, il Collegio osserva che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3
D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-
2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Nella specie, a supporto di quanto dichiarato, il ricorrente ha depositato: comunicazione Unilav relativa al contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto con la società Ristorante Alfredo – s.a.s di El UR
BI KH e C. in data 4.03.24, buste paga relative alle retribuzioni percepite nel 2024; comunicazione di ospitalità relativa all'immobile sito Palestrina/Roma in via P.Pietrini 56, e tesseramento alla Comunità
Sant'Egidio per i corsi di lingua italiana. Ha depositato altresì copia della comunicazione di cessione di fabbricato relativa a un immobile sito in Roma, in via Emilio Faà di Bruno 24, nonché delle ricevute delle rimesse di denaro in patria.
Lo svolgimento di un'attiva lavorativa stabile nonché l'aver trovato una soluzione abitativa, costituiscono indici sintomatici di un inserimento costruttivo del soggetto nel tessuto sociale, fattore inerente alla vita privata e familiare la cui tutela è prevista dalla disposizione citata. Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo (Corte
EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. Per_1
46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03).
Sussistono pertanto giusti motivi per accogliere il ricorso.
Concludendo, appare opportuno evidenziare che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Spese compensate atteso che la documentazione allegata reca data successiva a quella di presentazione dell'istanza di ammissione al permesso di soggiorno per protezione speciale.
p.q.m.
il Tribunale riconosce a (C.U.I. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 Parte_2 il 12.4.92, il diritto al riconoscimento della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
Spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 4 febbraio 2025
La Presidente
Luciana Sangiovanni