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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/11/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del giudice dott.ssa OS SU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°656 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Stallone Concetta per mandato in atti;
attore
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Lo Curzio Angela e Amato Filippo per mandato in atti;
convenuto
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23 giugno 2025, comparse conclusionali e memorie di replica ritualmente depositate.
Motivi della decisione
1. I fatti oggetto del giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 7 aprile 2021, conveniva in Parte_1 giudizio il di lui figlio, , esponendo che con atto di donazione stipulato in Controparte_1 data 21 gennaio 2010 (Rep. n. 16860; Racc. n. 9755) aveva trasferito a quest'ultimo la nuda proprietà dell'immobile sito nel Comune di Misilmeri in via Luigi Pirandello n. 4, riservando per sé e per la moglie, il diritto di usufrutto. CP_2
Precisava che alla suddetta donazione era stato apposto un onere a carico del donatario, consistente nell'obbligo di prestare assistenza morale e materiale ad esso attore e alla di lui moglie vita natural durante.
Aggiungeva che si era reso inadempiente a tale onere, disinteressandosi Controparte_1
1 del benessere dei propri genitori e trasferendo, peraltro, la propria residenza in un'altra città.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva che venisse dichiarata la risoluzione dell'atto di donazione anzidetto per inadempimento del convenuto.
Costituitosi in giudizio, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per Controparte_1 inosservanza dei termini minimi a comparire nonché per mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, n. 7, c.p.c.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'intestato Tribunale di dichiarare la nullità dell'atto di citazione e di disporre il differimento della prima udienza di comparizione ad altra data.
Con provvedimento del 16 giugno 2021, il Giudice Istruttore, in accoglimento dell'eccezione di nullità formulata da parte convenuta, disponeva il differimento della prima udienza al 4 novembre 2021.
In data 26 ottobre 2021 depositava una seconda “comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta”, con la quale contestava la fondatezza della domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., con provvedimento del 23 settembre 2022 veniva ammesso l'interrogatorio formale del convenuto chiesto da parte attrice, il quale non veniva, tuttavia, assunto a causa della mancata comparizione dello stesso convenuto.
Infine, all'udienza cartolare del 23 giugno 2025, la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Merito della lite.
Va, in primo luogo, rilevato che oggetto del presente giudizio è la domanda di risoluzione dell'atto stipulato in data 21 gennaio 2010, a rogito del Notaio
[...]
(Rep. 16860; Racc. 9755), con cui a titolo gratuito, ha Per_1 Parte_1 trasferito al figlio la nuda proprietà dell'immobile sito nel Comune Controparte_1
Misilmeri in via Luigi Pirandello n.ri 4-6, piani terra, primo e secondo, identificato in
Catasto al foglio 18, particella 4351, riservando per sé e per la moglie, il CP_2 diritto di usufrutto e ponendo a carico dello stesso l'obbligo di prestare Controparte_1 assistenza morale e materiale ad esso attore e alla di lui moglie vita natural durante.
Ora, dal tenore letterale dell'atto in questione, appare evidente che esso debba qualificarsi come donazione modale ai sensi dell'art. 793 c.c.
2 Invero, nel suddetto atto è previsto genericamente che il donatario si obbliga a fornire al donante e alla di lui moglie “tutti i servizi e l'assistenza, sia morale che materiale, sia diurna che notturna, nonché le cure più amorevoli di cui lo stesso avrà bisogno finché sarà in vita” e che tale onere dovrà consistere nell'esecuzione di una serie di prestazioni, quali l'approntare e il predisporre i cibi, il vestiario, le medicine, il provvedere all'igiene e alla cura della persona, nonché nel compimento di “quant'altro risulterà idoneo ad assicurare alla parte donante medesima una tranquilla e decorosa esistenza” (cfr. pagg. 2 - 3 dell'atto di donazione).
Orbene, pur a fronte della indicazione delle possibili prestazioni dovute dal donatario, nessuna di esse risulta caratterizzata da una specificità tale da renderla oggettivamente determinabile nel quantum o nel modo, né è stabilito un termine iniziale per l'adempimento.
La non attualità dell'obbligazione e la sua mera eventualità futura escludono, pertanto, la configurabilità di un nesso sinallagmatico tra il trasferimento immobiliare e l'obbligo di assistenza posto a carico del beneficiario, dovendosi qualificare l'atto in questione come donazione modale ai sensi dell'art. 793 c.c.
Tale interpretazione risulta, peraltro, conforme al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di attribuzioni patrimoniali a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato. Invero, l'aggiunta del modus non snatura l'essenza della donazione, non potendo assegnarsi allo stesso la funzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalità, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il modus viene ad essere limitata” (Cass. Civ.,
Sez. II, 19 ottobre 2021, n. 28857; Cass. Civ., Sez. II, 28 giugno 2005, n. 13876).
La disposizione modale costituisce, infatti, un elemento accessorio dell'atto di liberalità, in quanto con esso il disponente mira ad attuare un fine che si aggiunge a quello principale del negozio a titolo gratuito, operando come ulteriore movente di questo, senza condizionarne l'attuazione e senza che, anche quando la disposizione modale preveda a carico del donatario la prestazione di una rendita vitalizia a favore del disponente, resti modificata la natura e la causa della donazione (Cass., Civ., Sez. III, 18 dicembre 1986, n.
7679).
L'apposizione del modus, pur non incidendo sulla causa donandi, pone una limitazione al beneficio attribuito al donatario, il quale, con l'accettazione del contratto, assume l'obbligo, giuridicamente coercibile, di adempiere l'onore nei limiti del valore della cosa donata.
Pertanto, nell'ipotesi di inosservanza del modus, il disponente ha la facoltà di agire in
3 giudizio per ottenerne l'adempimento, ovvero – ove ciò sia espressamente previsto nel contratto – per la risoluzione, a norma dell'art. 793, comma 4, c.c.
La citata norma dispone, infatti, che la risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere può essere chiesta dal donante o dai suoi eredi solo se prevista nell'atto di donazione.
Ne deriva che, in mancanza di una clausola che preveda la possibilità di ottenere la risoluzione, la stessa non può essere domandata, neppure nell'ipotesi in cui l'onere imposto al donatario costituisca motivo unico e determinante dell'attribuzione gratuita (Cass. Civ.,
Sez. II, 29 maggio 1982, n. 3329).
Ora, nella fattispecie in esame, è emerso che le parti abbiano espressamente pattuito tale facoltà, stabilendo, a pag. 3 dell'atto di donazione, che “nel caso di inadempimento del presente onere la parte donante o i suoi eredi potranno chiedere la risoluzione della presente donazione ai sensi dell'art. 793, ultimo comma, cod. civ.”.
Ciò posto, giova ricordare che nel giudizio di risoluzione della donazione per inadempimento del modus, il donante è tenuto unicamente ad allegare l'inadempimento, essendo onere del donatario – debitore, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dimostrare di avere adempiuto o di non avere potuto adempiere per causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie, non risulta che abbia ottemperato all'onere Controparte_1 probatorio su di esso incombente.
Costui, infatti, a fronte delle allegazioni di parte attrice, si è limitato ad affermare di avere prestato assistenza ai propri genitori sino all'anno 2014, allorquando, per esigenze lavorative, si sarebbe trasferito nella città di Pordenone.
Tali dichiarazioni non appaiono, tuttavia, idonee ad integrare la prova dell'adempimento né a dimostrare l'esistenza di una causa di impossibilità oggettiva della prestazione non imputabile al debitore.
Come è stato, infatti, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui l'onere apposto al contratto di donazione sia costituito dall'obbligazione di cura e assistenza del donante, l'allontanamento dalla casa di quest'ultimo non determina di per sé una causa non imputabile ai fini dell'accertamento della impossibilità della prestazione che estingue l'obbligazione, occorrendo anche la prova della diligenza impiegata in concreto per evitare che sorgesse l'ostacolo all'adempimento (ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 17 settembre 2013, n.
21208).
Ne consegue che, in mancanza di ulteriori riscontri probatori idonei a dimostrare la
4 diligenza concretamente impiegata dal beneficiario per rimuovere l'ostacolo all'adempimento, questi va ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Accertata la sussistenza dell'inadempimento, ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione, occorre valutarne altresì la gravità.
Nel caso in esame, per stessa ammissione del convenuto, risulta che a partire dall'anno
2014 egli ha del tutto omesso di prestare assistenza morale e materiale al donante e alla di lui moglie, venendo così meno all'obbligazione assunta con il contratto di donazione.
L'inadempimento ingiustificato dell'obbligo assistenziale, protrattosi peraltro per diversi anni, non può che ritenersi connotato da gravità.
Infine, non può non considerarsi che la mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio formale, senza giustificato motivo, consente di ritenere ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. e quindi l'inadempimento dell'onere da parte del convenuto.
Per le ragioni sopra esposte, la domanda di risoluzione proposta da parte attrice merita di trovare accoglimento.
3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14 e ss. mm. e delle attività difensive svolte, tenuto conto del valore della causa e in applicazione di parametri compresi tra i minimi e i medi a tutte le fasi effettivamente svolte.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
• Dichiara la risoluzione del contratto di donazione stipulato in data 21 gennaio 2010, a rogito del Notaio (Rep. 16860; Racc. 9755), registrato in data 4 febbraio Persona_1
2010 al n. 1006/S1T, trascritto in pari data ai numeri 7159/4921, per inadempimento del convenuto;
• Condanna a pagare in favore le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate in complessivi € 3.264,00 di cui € 264,00 per esborsi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, 12 novembre 2025
Il Giudice
OS SU
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del giudice dott.ssa OS SU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°656 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Stallone Concetta per mandato in atti;
attore
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Lo Curzio Angela e Amato Filippo per mandato in atti;
convenuto
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23 giugno 2025, comparse conclusionali e memorie di replica ritualmente depositate.
Motivi della decisione
1. I fatti oggetto del giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 7 aprile 2021, conveniva in Parte_1 giudizio il di lui figlio, , esponendo che con atto di donazione stipulato in Controparte_1 data 21 gennaio 2010 (Rep. n. 16860; Racc. n. 9755) aveva trasferito a quest'ultimo la nuda proprietà dell'immobile sito nel Comune di Misilmeri in via Luigi Pirandello n. 4, riservando per sé e per la moglie, il diritto di usufrutto. CP_2
Precisava che alla suddetta donazione era stato apposto un onere a carico del donatario, consistente nell'obbligo di prestare assistenza morale e materiale ad esso attore e alla di lui moglie vita natural durante.
Aggiungeva che si era reso inadempiente a tale onere, disinteressandosi Controparte_1
1 del benessere dei propri genitori e trasferendo, peraltro, la propria residenza in un'altra città.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva che venisse dichiarata la risoluzione dell'atto di donazione anzidetto per inadempimento del convenuto.
Costituitosi in giudizio, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per Controparte_1 inosservanza dei termini minimi a comparire nonché per mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, n. 7, c.p.c.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'intestato Tribunale di dichiarare la nullità dell'atto di citazione e di disporre il differimento della prima udienza di comparizione ad altra data.
Con provvedimento del 16 giugno 2021, il Giudice Istruttore, in accoglimento dell'eccezione di nullità formulata da parte convenuta, disponeva il differimento della prima udienza al 4 novembre 2021.
In data 26 ottobre 2021 depositava una seconda “comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta”, con la quale contestava la fondatezza della domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., con provvedimento del 23 settembre 2022 veniva ammesso l'interrogatorio formale del convenuto chiesto da parte attrice, il quale non veniva, tuttavia, assunto a causa della mancata comparizione dello stesso convenuto.
Infine, all'udienza cartolare del 23 giugno 2025, la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Merito della lite.
Va, in primo luogo, rilevato che oggetto del presente giudizio è la domanda di risoluzione dell'atto stipulato in data 21 gennaio 2010, a rogito del Notaio
[...]
(Rep. 16860; Racc. 9755), con cui a titolo gratuito, ha Per_1 Parte_1 trasferito al figlio la nuda proprietà dell'immobile sito nel Comune Controparte_1
Misilmeri in via Luigi Pirandello n.ri 4-6, piani terra, primo e secondo, identificato in
Catasto al foglio 18, particella 4351, riservando per sé e per la moglie, il CP_2 diritto di usufrutto e ponendo a carico dello stesso l'obbligo di prestare Controparte_1 assistenza morale e materiale ad esso attore e alla di lui moglie vita natural durante.
Ora, dal tenore letterale dell'atto in questione, appare evidente che esso debba qualificarsi come donazione modale ai sensi dell'art. 793 c.c.
2 Invero, nel suddetto atto è previsto genericamente che il donatario si obbliga a fornire al donante e alla di lui moglie “tutti i servizi e l'assistenza, sia morale che materiale, sia diurna che notturna, nonché le cure più amorevoli di cui lo stesso avrà bisogno finché sarà in vita” e che tale onere dovrà consistere nell'esecuzione di una serie di prestazioni, quali l'approntare e il predisporre i cibi, il vestiario, le medicine, il provvedere all'igiene e alla cura della persona, nonché nel compimento di “quant'altro risulterà idoneo ad assicurare alla parte donante medesima una tranquilla e decorosa esistenza” (cfr. pagg. 2 - 3 dell'atto di donazione).
Orbene, pur a fronte della indicazione delle possibili prestazioni dovute dal donatario, nessuna di esse risulta caratterizzata da una specificità tale da renderla oggettivamente determinabile nel quantum o nel modo, né è stabilito un termine iniziale per l'adempimento.
La non attualità dell'obbligazione e la sua mera eventualità futura escludono, pertanto, la configurabilità di un nesso sinallagmatico tra il trasferimento immobiliare e l'obbligo di assistenza posto a carico del beneficiario, dovendosi qualificare l'atto in questione come donazione modale ai sensi dell'art. 793 c.c.
Tale interpretazione risulta, peraltro, conforme al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di attribuzioni patrimoniali a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato. Invero, l'aggiunta del modus non snatura l'essenza della donazione, non potendo assegnarsi allo stesso la funzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalità, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il modus viene ad essere limitata” (Cass. Civ.,
Sez. II, 19 ottobre 2021, n. 28857; Cass. Civ., Sez. II, 28 giugno 2005, n. 13876).
La disposizione modale costituisce, infatti, un elemento accessorio dell'atto di liberalità, in quanto con esso il disponente mira ad attuare un fine che si aggiunge a quello principale del negozio a titolo gratuito, operando come ulteriore movente di questo, senza condizionarne l'attuazione e senza che, anche quando la disposizione modale preveda a carico del donatario la prestazione di una rendita vitalizia a favore del disponente, resti modificata la natura e la causa della donazione (Cass., Civ., Sez. III, 18 dicembre 1986, n.
7679).
L'apposizione del modus, pur non incidendo sulla causa donandi, pone una limitazione al beneficio attribuito al donatario, il quale, con l'accettazione del contratto, assume l'obbligo, giuridicamente coercibile, di adempiere l'onore nei limiti del valore della cosa donata.
Pertanto, nell'ipotesi di inosservanza del modus, il disponente ha la facoltà di agire in
3 giudizio per ottenerne l'adempimento, ovvero – ove ciò sia espressamente previsto nel contratto – per la risoluzione, a norma dell'art. 793, comma 4, c.c.
La citata norma dispone, infatti, che la risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere può essere chiesta dal donante o dai suoi eredi solo se prevista nell'atto di donazione.
Ne deriva che, in mancanza di una clausola che preveda la possibilità di ottenere la risoluzione, la stessa non può essere domandata, neppure nell'ipotesi in cui l'onere imposto al donatario costituisca motivo unico e determinante dell'attribuzione gratuita (Cass. Civ.,
Sez. II, 29 maggio 1982, n. 3329).
Ora, nella fattispecie in esame, è emerso che le parti abbiano espressamente pattuito tale facoltà, stabilendo, a pag. 3 dell'atto di donazione, che “nel caso di inadempimento del presente onere la parte donante o i suoi eredi potranno chiedere la risoluzione della presente donazione ai sensi dell'art. 793, ultimo comma, cod. civ.”.
Ciò posto, giova ricordare che nel giudizio di risoluzione della donazione per inadempimento del modus, il donante è tenuto unicamente ad allegare l'inadempimento, essendo onere del donatario – debitore, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dimostrare di avere adempiuto o di non avere potuto adempiere per causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie, non risulta che abbia ottemperato all'onere Controparte_1 probatorio su di esso incombente.
Costui, infatti, a fronte delle allegazioni di parte attrice, si è limitato ad affermare di avere prestato assistenza ai propri genitori sino all'anno 2014, allorquando, per esigenze lavorative, si sarebbe trasferito nella città di Pordenone.
Tali dichiarazioni non appaiono, tuttavia, idonee ad integrare la prova dell'adempimento né a dimostrare l'esistenza di una causa di impossibilità oggettiva della prestazione non imputabile al debitore.
Come è stato, infatti, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui l'onere apposto al contratto di donazione sia costituito dall'obbligazione di cura e assistenza del donante, l'allontanamento dalla casa di quest'ultimo non determina di per sé una causa non imputabile ai fini dell'accertamento della impossibilità della prestazione che estingue l'obbligazione, occorrendo anche la prova della diligenza impiegata in concreto per evitare che sorgesse l'ostacolo all'adempimento (ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 17 settembre 2013, n.
21208).
Ne consegue che, in mancanza di ulteriori riscontri probatori idonei a dimostrare la
4 diligenza concretamente impiegata dal beneficiario per rimuovere l'ostacolo all'adempimento, questi va ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Accertata la sussistenza dell'inadempimento, ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione, occorre valutarne altresì la gravità.
Nel caso in esame, per stessa ammissione del convenuto, risulta che a partire dall'anno
2014 egli ha del tutto omesso di prestare assistenza morale e materiale al donante e alla di lui moglie, venendo così meno all'obbligazione assunta con il contratto di donazione.
L'inadempimento ingiustificato dell'obbligo assistenziale, protrattosi peraltro per diversi anni, non può che ritenersi connotato da gravità.
Infine, non può non considerarsi che la mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio formale, senza giustificato motivo, consente di ritenere ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. e quindi l'inadempimento dell'onere da parte del convenuto.
Per le ragioni sopra esposte, la domanda di risoluzione proposta da parte attrice merita di trovare accoglimento.
3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14 e ss. mm. e delle attività difensive svolte, tenuto conto del valore della causa e in applicazione di parametri compresi tra i minimi e i medi a tutte le fasi effettivamente svolte.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
• Dichiara la risoluzione del contratto di donazione stipulato in data 21 gennaio 2010, a rogito del Notaio (Rep. 16860; Racc. 9755), registrato in data 4 febbraio Persona_1
2010 al n. 1006/S1T, trascritto in pari data ai numeri 7159/4921, per inadempimento del convenuto;
• Condanna a pagare in favore le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate in complessivi € 3.264,00 di cui € 264,00 per esborsi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, 12 novembre 2025
Il Giudice
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