TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 13/12/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
IO TO Presidente rel.
OM NO IC
Valentina Prudente IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2770 Reg. Gen. anno 2025 VG, vertente tra
( – Parte_1 C.F._1
( ) elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliati rispettivamente nello studio dell'Avv. Giuseppina Nesca e dell'Avv. Simone Ricci, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 9.12.2025, la causa veniva ritenuta in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso e alle note scritte del 12.11.2025.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi con ricorso congiunto ritualmente Parte_3
depositato, hanno la pronuncia di separazione personale, deducendo che essi ricorrenti avevano contratto matrimonio in Massa il 7.7.1985, deducendo che dall'unione dei coniugi erano nati i figli (11.12.1985), maggiorenne e Per_1
autosufficiente, ed (15.11.1999), maggiorenne, peraltro affetto da Per_2
disabilità cognitiva di grado medio, che, seppur non impedendo lo svolgimento di attività lavorativa, imponeva ai genitori comunque accudimento costante;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.
2.
La decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda.
Vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: assegnazione della casa coniugale;
clausola sub 3); contributo al mantenimento del figlio a carico del padre come da clausola 4) e Per_2
regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
a Massa il 16.6.1965, e , nato a [...] il [...] Parte_2
(matrimonio contratto in Massa il 7.7.1985 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massa all'anno 1985, n. 139, Parte II, Serie A),
e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Massa di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
spese compensando.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 9.12.2025 dal Tribunale di Massa, come sopra composto.
Il Presidente estensore
IO TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
IO TO Presidente rel.
OM NO IC
Valentina Prudente IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2770 Reg. Gen. anno 2025 VG, vertente tra
( – Parte_1 C.F._1
( ) elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliati rispettivamente nello studio dell'Avv. Giuseppina Nesca e dell'Avv. Simone Ricci, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 9.12.2025, la causa veniva ritenuta in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso e alle note scritte del 12.11.2025.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi con ricorso congiunto ritualmente Parte_3
depositato, hanno la pronuncia di separazione personale, deducendo che essi ricorrenti avevano contratto matrimonio in Massa il 7.7.1985, deducendo che dall'unione dei coniugi erano nati i figli (11.12.1985), maggiorenne e Per_1
autosufficiente, ed (15.11.1999), maggiorenne, peraltro affetto da Per_2
disabilità cognitiva di grado medio, che, seppur non impedendo lo svolgimento di attività lavorativa, imponeva ai genitori comunque accudimento costante;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.
2.
La decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda.
Vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: assegnazione della casa coniugale;
clausola sub 3); contributo al mantenimento del figlio a carico del padre come da clausola 4) e Per_2
regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
a Massa il 16.6.1965, e , nato a [...] il [...] Parte_2
(matrimonio contratto in Massa il 7.7.1985 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massa all'anno 1985, n. 139, Parte II, Serie A),
e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Massa di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
spese compensando.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 9.12.2025 dal Tribunale di Massa, come sopra composto.
Il Presidente estensore
IO TO