Art. 185.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli nn. 1078 e 1103 concernenti, rispettivamente, spese per la realizzazione, messa in opera e attivazione di impianti per la prevenzione di furti e incendi di opere d'arte di proprieta' statale e concorsi nelle spese sostenute da enti ed istituti per la prevenzione antifurto e antincendio delle opere d'arte ad essi appartenenti.
Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato - ai sensi e per gli effetti della legge 29 gennaio 1975, n. 5 - ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 1976, le variazioni che si rendessero necessarie per l'applicazione della predetta legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli nn. 1078 e 1103 concernenti, rispettivamente, spese per la realizzazione, messa in opera e attivazione di impianti per la prevenzione di furti e incendi di opere d'arte di proprieta' statale e concorsi nelle spese sostenute da enti ed istituti per la prevenzione antifurto e antincendio delle opere d'arte ad essi appartenenti.
Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato - ai sensi e per gli effetti della legge 29 gennaio 1975, n. 5 - ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 1976, le variazioni che si rendessero necessarie per l'applicazione della predetta legge.