Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 794 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 rimessa in decisione all'udienza del 20.12.2024 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. ZERBINI ROBERTA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in VIA GARIBALDI
34 17027 PIETRA LIGURE, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace –
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi in Controparte_3 C.F._4
persona del Curatore Speciale Avv. , in proprio e con domicilio presso il di lei studio in Savona, CP_4
Via Luigi Corsi 11/2
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20.12.2024 parte ricorrente ha precisato le conclusioni instando affinché il Tribunale adito voglia:
“- revocare l'affidamento dei figli minori ai Servizi Sociali del Comune di Pietra Ligure e disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre signora o, in via di subordine, disporre Parte_1
- assegnare la casa coniugale sita in Tovo San Giacomo (SV) alla moglie signora che la Parte_1
abiterà unitamente ai due figli minori e in quanto rispondente all'interesse dei medesimi;
CP_2 CP_3
- porre a carico del signor ed in favore della madre collocataria signora , Controparte_1 Parte_1
un assegno di mantenimento in favore dei figli minori e sino al raggiungimento della loro indipendenza economica pari ad € 500,00 (cinquecento) mensili ciascuno, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT oltre che il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative documentate secondo il protocollo in uso Tribunale adito.
Vinte le spese di giudizio”.
Il curatore speciale dei minori ha chiesto: “In via principale:
1) stabilire l'affidamento e collocazione dei figli minori e ritenuto più opportuno CP_2 Controparte_3
per la loro crescita e il loro corretto sviluppo, determinando, di conseguenza, l'assegnazione della casa familiare;
2) disporre che, in ogni caso, i Servizi territorialmente competenti proseguano nell'attenta attività di monitoraggio del nucleo familiare e sulla situazione dei minori, attivando, per il tempo ritenuto necessario e nell'interesse di e , interventi di supporto alla genitorialità; CP_2 Controparte_3
3) stabilire le modalità di visita più opportune per il genitore non affidatario e/o collocatario, in particolare determinando che i Servizi territoriali regolamentino i colloqui e le frequentazioni tra il SI. Controparte_1
e i figli, fino a quando ritenuto opportuno nell'interesse minori;
4) assumere tutti i provvedimenti meglio visti e ritenuti, in punto mantenimento dei figli e dovere di compartecipazione alle spese ordinarie e straordinarie in capo a ciascun genitore.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre ogni altra spesa successiva occorrenda, spese generali, C.P.A.
e I.V.A. come per legge”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di divorzio promossa da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
coniuge per matrimonio concordatario contratto in Tovo San Giacomo il 16.9.2012.
Nel presente giudizio è già stata decisa la domanda in punto status, con sentenza parziale n. 570 del
15.7.2024.
Pertanto, considerato che la ricorrente non ha chiesto che le venga riconosciuto alcun assegno divorzile, vengono in rilievo soltanto le domande dalla stessa proposte in punto affido, collocazione, visite e mantenimento dei figli minori (23.10.2009) e (20.10.2014). CP_2 CP_3 Si osserva che il resistente è rimasto contumace, così di fatto rinunciando ad interloquire in merito.
Ciò posto, il Collegio rileva che, in sede di separazione, il Tribunale di Savona aveva disposto l'affido dei minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti, previsione confermata anche in sede di appello.
Oggi, però, la ricorrente chiede che le venga attribuito l'affido esclusivo dei figli e , CP_2 CP_3
revocando il vigente affido ai Servizi Sociali.
Ebbene, il Collegio innanzitutto dà atto che non sussistono i presupposti per disporre il regime ordinario dell'affido condiviso.
In sede di separazione, era emerso che faceva abuso di sostanze stupefacenti ed Controparte_1
erano stati previsti ed attivati interventi in suo favore, al fine di agevolarne la disintossicazione ed il conseguente recupero delle competenze genitoriali.
Rispetto al progetto di interventi elaborato, non ha prestato un'adesione piena e Controparte_1
convinta e nel presente giudizio si è sottratto ai controlli ed accertamenti disposti per verificare se perduri una situazione di abuso di sostanze stupefacenti.
La circostanza che il resistente si sia sottratto alle indagini dirette a verificare l'eventuale persistere del suo stato di tossicodipendenza induce ragionevolmente a ritenere che l'uomo in effetti faccia ancora abuso di sostanze stupefacenti, anche perché la sua dipendenza è risalente nel tempo (nella stessa sentenza d'appello n. 73/2023, si dà atto che il consumo di sostanze stupefacenti da parte del
, in particolare di , è iniziato nel 2009 e quindi prima del matrimonio ed è proseguito CP_1 Per_1
per tutta la durata della convivenza matrimoniale).
L'abuso di sostanze stupefacenti comporta uno stato di alterazione e può far emergere patologie psichiatriche d'innesto. Implica comunque, sul piano della genitorialità, una scarsa affidabilità del genitore, il concreto rischio che lo stesso si ponga nei confronti dei figli e dell'altro genitore con modalità relazionali disfunzionali, il concreto rischio che lo stesso non sia in condizione di partecipare utilmente all'assunzione delle principali decisioni che riguardano la vita dei figli.
Per questo il Collegio ritiene di escludere l'applicabilità, nel caso di specie, del regime ordinario dell'affido condiviso, anche se parte ricorrente ha dedotto che fino ad oggi, malgrado l'affido ai
Servizi Sociali, “i genitori hanno assunto ogni decisione riguardante i figli in modo condiviso tra loro”.
Per gli stessi motivi sopra evidenziati, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti neppure per l'affido esclusivo dei figli alla madre ricorrente, regime questo invocato dalla difesa attorea.
Ed invero in caso di affido esclusivo, ai sensi dell'art. 337quater c.p.c., “le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”, ma nella specie lo stato di tossicodipendenza del padre ne sconsiglia la partecipazione all'iter decisionale ed induce il Collegio, nell'esercizio dei propri poteri d'ufficio, a disporre l'affido esclusivo rafforzato di e CP_2
alla madre, unico genitore pacificamente adeguato e certamente non escludente. La CP_3
madre, per l'effetto, potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Il padre, per parte sua, avrà il diritto e dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli e di ricorrere al Giudice quando riterrà che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337quater
c.p.c.).
Preme precisare che l'affido ai Servizi Sociali ad oggi deve ritenersi misura non necessaria, proprio perché dagli approfondimenti istruttori espletati non è emersa fra gli ex coniugi alcuna conflittualità, la madre è senz'altro un genitore idoneo ed inoltre è risultata collaborante con i
Servizi e non escludente col padre, malgrado le criticità che lo stesso presenta.
Peraltro, il Collegio sollecita il convenuto, così come già è avvenuto in sede di separazione, ad intraprendere e sottoporsi in modo continuativo apposito percorso di disintossicazione presso il
SERD territorialmente competente, al fine di recuperare l'esercizio pieno della responsabilità genitoriale.
Quanto alla collocazione, non vi è dubbio che entrambi i minori debbano restare con la madre presso la ex casa familiare che, all'uopo, va assegnata a . Parte_1
Veniamo al regime delle visite.
L'art. 337quater, comma 2, c.c. prevede che, anche in caso di affido esclusivo ad un solo genitore, devono essere fatti salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 337ter c.c. e cioè i diritti di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nel caso di specie, è ragionevolmente presumibile che faccia ancora abuso di sostanze Controparte_1
stupefacenti, con i rischi cui si è accennato sopra.
Ad esito della separazione, erano stati previsti incontri protetti fra padre e figli, anche all'aperto e/o presso il domicilio del padre, due giorni alla settimana, il lunedì ed in un altro giorno concordato con i Servizi
Sociali alla presenza di un educatore.
I Servizi Sociali del Comune di Pietra Ligure, nel corso del giudizio, hanno dato atto che gli incontri protetti si sono svolti in modo sereno e positivo: la ricorrente “ha riferito che i ragazzi appaiono essere sereni come se fosse ormai una routine. secondo la donna, considera questi incontri come obbligatori”. Nel CP_2
corso del giudizio la difesa della ricorrente ha lamentato che gli incontri in alcuni casi si sono svolti nei locali in cui il svolge la propria attività di parrucchiere, con un'inevitabile interferenza dell'attività CP_1
lavorativa sui tempi di frequentazione con i minori e sulla qualità della relazione. La ha riferito Parte_1
all'udienza del 10.7.2024 che “i figli vedono il padre due volte a settimana con l'assistente sociale. Gli incontri avvengono regolarmente. Il figlio più grande è stufo di fare questi incontri. Si annoia. Non è che non vuole vedere il padre ma è stufo di vederlo in questa modalità. Il piccolo invece gioca col padre e dunque li fa volentieri. I bambini fanno questi incontri insieme”. Il “in merito agli incontri protetti …ha asserito CP_1
che vanno bene e che comunque vorrebbe vedere maggiormente i ragazzi e non solo due volte alla settimana”.
“Entrambi i minori riferiscono che vorrebbero vedere di più il papà”. L'educatrice che ha presenziato agli incontri ha spiegato che “durante gli incontri il clima è sempre disteso, figli e genitore hanno voglia di vedersi e di trascorrere tempo insieme. ormai adolescente, a volte si stacca in anticipo dall'incontro CP_2
per uscire con gli amici e il SInor glielo concede. dimostra grande affetto nei confronti Pt_2 CP_3
del padre, spesso lo abbraccia e sono molto in empatia. Dialogano sia riguardo alla scuola, il tempo libero che altro. Se necessario il padre prova a dare loro rimandi e consigli. I ragazzi hanno espresso più volte la voglia di vedere il genitore in libertà”.
Il Collegio ritiene allora di incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di calendarizzare gli incontri padre-figli, sentiti i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, provvedendo anche a monitorare il loro andamento sì da verificare che si svolgano con continuità, in modo positivo e senza che il genitore si ponga in modo disfunzionale.
Allo stato gli incontri si svolgono in modalità protetta, anche all'aperto e/o presso il domicilio del padre, due giorni alla settimana, alla presenza di un educatore.
Per il futuro, i Servizi Sociali dovranno valutare le modalità degli incontri che andranno a calendarizzare, considerando la loro possibile progressiva evoluzione verso forme più libere, tenuto conto che non si può ignorare il presumibile stato di tossicodipendenza del , ma nello stesso CP_1
tempo non può neppure tralasciarsi che fino ad oggi gli incontri hanno avuto esito positivo, che preferibilmente non devono svolgersi presso il negozio del padre, perché il genitore deve poter dedicare uno spazio esclusivo ai figli, infine che ha 15 anni e 10. CP_2 CP_3
In particolare, i Servizi Sociali dovranno valutare se le attuali modalità di svolgimento degli incontri padre-figli possano essere superate con la previsione di incontri padre-figli da svolgersi alla presenza dei nonni paterni, con i quali il attualmente è tornato a convivere, o alla presenza CP_1
di un terzo, comunque, di comune fiducia fra i genitori. Queste modalità di visita consentirebbero, infatti, un'implementazione degli incontri padre-figli sì da rispondere all'esigenza dei ragazzi di vedere di più il genitore, pur essendo pienamente tutelanti per i minori.
La valutazione dei Servizi Sociali dovrà basarsi su quelle che sono le esigenze dei minori, personali, scolastiche ed extrascolastiche, nonché sulla complessiva situazione del padre.
Nel caso in cui gli incontri risultassero pregiudizievoli, i Servizi Sociali dovranno provvedere immediatamente alla loro sospensione.
Resta da affrontare la questione economica.
Come noto, per giurisprudenza concorde ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alla propria capacità economica, con la precisazione che neppure il genitore disoccupato può ritenersi esonerato dall'obbligo di contribuzione, ben potendo – salvi i casi di accertata impossibilità oggettiva – prestare attività lavorativa anche soltanto occasionale e saltuaria, ma comunque idonea a procuragli risorse, sia pure modeste, da destinare ai bisogni della prole.
Nel caso in esame, fino ad oggi i minori hanno avuto collocazione prevalente presso la madre e hanno frequentato il padre solo in incontri protetti, di modo che il peso del loro mantenimento è gravato principalmente sulla odierna ricorrente.
A carico del resistente, in sede di separazione, con previsione confermata anche in grado d'appello, era stato posto un contributo di 600,00 euro complessivi (300,00 euro per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si era, infatti, rilevato che malgrado i redditi modesti dichiarati, il disponeva di denaro contante CP_1
che provvedeva a versare sui propri conti correnti soltanto quando aveva la necessità di effettuare pagamenti tracciati.
La sua complessiva situazione economica era apparsa non attendibile, “non essendo verosimile che lo stesso sia praticamente sprovvisto di alcuna entrata, ma abbia i contanti da destinare alle spese da tracciare e, comunque, al proprio sostentamento (ha acquistato un'auto nel 2021, provvede puntualmente al pagamento della rata di mutuo contratto in relazione alla propria attività, ecc. )”.
L'odierno resistente ha di fatto pagato puntualmente il contributo previsto saltando qualche pagamento soltanto negli ultimi mesi prima dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., tant'è che la SI.ra , sentita in Parte_1
data 10.7.2024, riferiva: “negli ultimi mesi mio marito ha saltato qualche pagamento del contributo ordinario e comunque non ha mai pagato le spese straordinarie”.
Ora, nel presente giudizio si è proceduto ad interrogare l' in ordine ai redditi dichiarati Controparte_5
dal . CP_1
E', dunque, emerso che l'uomo per il 2021 ha denunciato un reddito annuo lordo pari a 3218,00 euro, per il 2022 un reddito annuo lordo pari a 3.000,00 euro, per il 2023 un reddito annuo lordo pari a 2823,00 euro.
E' altresì emerso che il è comproprietario di fabbricati e terreni. CP_1
Il convenuto non sopporta oneri alloggiativi, essendosi attualmente trasferito dai genitori.
Anche in questa sede il Collegio osserva che le dichiarazioni dei redditi del non appaiono CP_1
verosimili.
Il resistente ha ammesso con i Servizi Sociali “di aver lavorato molto durante l'estate scorsa” (estate
2024).
Ha inoltre ammesso che dopo l'estate ha iniziato a lavorare “prevalentemente con la sua clientela abitudinaria”.
Il resistente ha un'attività che svolge da tempo e con buoni risultati, tant'è che gli incontri protetti sono stati svolti presso il suo negozio di parrucchiere proprio per le sue esigenze lavorative.
Il che rende di per sé non credibili i redditi denunciati dal . CP_1
In più non appare credibile che i redditi del resistente corrispondano a quelli denunciati, perché
l'uomo non avrebbe avuto alcuna risorsa per provvedere alla propria sopravvivenza e tanto meno per acquistare sostanze stupefacenti da destinare al proprio consumo.
Inoltre, il ha provveduto regolarmente al pagamento del contributo mensile di 600,00 euro CP_1
previsto in sede di separazione per il mantenimento dei figli, fatti salvi alcuni inadempimenti nel corso del giudizio di divorzio. Se i redditi fossero effettivamente stati quelli denunciati, il resistente non avrebbe avuto alcuna risorsa da destinare al mantenimento dei figli minori.
La ricorrente, per parte sua, ha denunciato un reddito annuo netto, per l'anno, 2020 pari a 17.306,00 euro;
per l'anno 2021, pari a 17.547,00 euro;
per l'anno, 2022, pari a 25.251,00 euro.
Sentita all'udienza del 10.7.2024, ha spiegato di percepire un reddito mensile netto pari a circa 1600,00 euro, oltre a 100,00 euro a titolo di assegno unico.
Ha riferito di avere provviste bancarie per 15.000,00 euro ed investimenti per circa 20.000,00 euro.
Ha poi dato atto di essere gravata dalla rata di un mutuo cointestato con l'ex coniuge per 600,00 euro mensili, precisando: “lo pago solo io, perché mio marito non versa nulla. Mi scadrà nel 2035, era un mutuo di 25 anni”.
Ancora ha affermato di essere gravata da un finanziamento per l'acquisto dell'auto, con rata mensile pari a
260,00 euro, con scadenza nel 2025.
L'attrice non è titolare di proprietà immobiliari.
Pertanto, tenuto conto dell'età dei figli che oggi hanno rispettivamente 15 e 10 anni, tenuto conto delle rispettive posizioni economiche delle parti, come sinteticamente descritte, considerato che il regime degli incontri padre-figlio è destinato ad ampliarsi, con conseguente parziale assolvimento da parte del padre del proprio obbligo di contribuzione in via diretta, il Collegio ritiene congruo confermare a carico di un contributo pari a 600,00 euro complessivi (300,00 euro Controparte_1
per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come già Parte_1
individuate nella sentenza di separazione.
Alla stregua delle statuizioni che precedono, le spese di giudizio relativamente a e Parte_3 CP_1
seguono la soccombenza.
[...]
Vanno, invece, compensate le spese relativamente alla posizione del curatore speciale dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dispone l'affido esclusivo rafforzato dei minori e alla madre;
CP_2 CP_3
- sollecita a sottoporsi ad apposito percorso di disintossicazione presso il SERD Controparte_1
territorialmente competente;
- stabilisce che i minori restino collocati in via prevalente presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la ex casa familiare;
- incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di:
1. calendarizzare ed organizzare gli incontri padre–figli secondo i tempi e le modalità ritenuti più adeguati a tutela dei minori, nel rispetto delle indicazioni meglio dettagliate in parte motiva;
2. monitorare, a tutela dei figli, il regolare andamento degli incontri calendarizzati;
- pone a carico di un contributo pari a 600,00 euro complessivi (300,00 euro per Controparte_1
ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come già Parte_1
individuate nella sentenza di separazione;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida Controparte_1 Parte_1
in euro 137,80 per esborsi ed euro 3809,00 per compensi, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti;
- compensa le spese di lite relativamente alla posizione del curatore speciale dei minori.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 21.1.2025 Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo