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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 2951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2951 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10665/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10665/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1
RA TE elettivamente domiciliato in VIA G. PARINI, 1/C 73100 LECCE presso il difensore;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGIO GIUNTONI e Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore;
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio il sig. si è opposto al decreto ingiuntivo Pt_1 nr. 7935/2023 emesso su ricorso di nei confronti della società Controparte_1 [...] per la somma di 70.045,03 euro a titolo di corrispettivo per l'avvenuta Controparte_2 somministrazione di energia elettrica in favore di quest'ultima, in forza del contratto inter partes. Ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica ai sensi dell'art. 644 c.p.c., il difetto di legittimazione passiva del medesimo alla luce dell'erroneo presupposto che egli fosse l'amministratore unico della predetta società, invero il decreto avrebbe dovuto essere emesso verso la in CP_3 persona dell'amministratore giudiziario;
ha comunque evidenziato che, in seguito al procedimento penale promosso dal Nucleo di Polizia Economica-Finanziaria di Brindisi, in esecuzione dell'ordinanza di applicazione di misure coercitive personali della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari e contestuale decreto di sequestro preventivo, emessa in data 21.05.2021 dal G.I.P. presso il
Tribunale di Brindisi, Dott. , nell'ambito del proc. pen. n. 1527/20 R.Gip e n. 1471/2019 CP_4
R.G.N.R. (all. n. 3), nel quale era stato sottoposto a sequestro, tra gli altri beni, il patrimonio aziendale della egli (in stato di arresto) si sarebbe trovato Controparte_2 nell'oggettiva impossibilità di adempiere al pagamento del quantum debeatur verso l'opposta; ha anche rilevato l'infondatezza della pretesa creditoria dell'opposta anche per l'inefficacia probatoria delle fatture prodotte a sostegno della richiesta di pagamento. Ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite.
Si è costituita l'opposta la quale ha rilevato l'inammissibilità dell'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, proponibile eventualmente solo dalla società ingiunta,
[...]
cui il decreto era stato notificato, ha del pari evidenziato l'infondatezza Controparte_2 dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva dell'opponente, tenuto conto che essa non aveva formulato alcuna domanda verso quest'ultimo, mero consegnatario del decreto ingiuntivo, sempre ed esclusivamente nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore di
[...] in forza del contratto di somministrazione di energia elettrica intercorso – Controparte_2 che aveva avuto continuativa esecuzione dal 1/2/2018 al 4/5/2022 in relazione al POD1
IT001E00227486 – e a seguito del mancato pagamento delle fatture azionate;
dunque il sig. Pt_1
nulla avrebbe a che vedere con la controversia, né sarebbe stato individuato come proprio
[...] contraddittore da nel merito ha insisto per la debenza del credito ingiunto, tenuto peraltro conto CP_1 della regolare somministrazione di energia elettrica nei confronti della società ingiunta e della precedente ricognizione del debito da parte del sig. , non;
ha Controparte_5 Parte_1 ribadito anche la correttezza dei dati fatturati come rilevati dalla società distributrice e il difetto di contestazione alcuna in merito. Ha chiesto in via principale la declaratoria di carenza di legittimazione attiva in capo al sig. con conseguente inammissibilità ovvero improcedibilità Parte_1 dell'opposizione da quest'ultimo promossa, nel merito ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Deve premettersi che la ricorrente in sede monitoria ha svolto una domanda contrattuale di adempimento, chiedendo la condanna della controparte a pagare le somme portate dalle fatture pagina 2 di 4 azionate, pretese, come allegato e come si ricava anche dai documenti de quibus, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica. La presente azione è soggetta agli oneri assertivi e probatori derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c.: al preteso creditore spetta allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per… l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale
o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento….Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore
l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento….” (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. 1.12.2003
n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Sempre ai fini dell'onere della prova, dev'essere ricordato il disposto dell'art. 115 c.p.c. applicabile alla presente controversia, secondo il quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte con la conseguenza che il Giudice debba porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multiis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594). Sulla portata del citato principio si richiama, ex multis, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n. 14594 del 21/08/2012 secondo cui “ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale […] e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”.
Deve altresì premettersi che l'opposta – come peraltro allegato- ha richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti della società in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore; nel presente giudizio si è però costituito il sig. , a Parte_1 titolo personale. Tale premessa è necessaria per quanto di seguito in relazione a tutte le eccezioni proposte dall'opponente e alla ratio della presente decisione.
In primo luogo l'eccezione relativa all'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. è inammissibile in quanto essa può essere dedotta solo dalla parte interessata dall'opposizione né può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Nel caso di specie l'eccezione è stata proposta dal sig. Pt_1
, a titolo personale, come tale neanche legittimato a sollevarla.
[...]
L'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva del medesimo sig. è Parte_1
pagina 3 di 4 evidentemente fondata, per quanto sopra già detto, se non che neanche si comprende la ratio in base alla quale egli, pacificamente non destinatario dell'ingiunzione, si sia costituito, per sollevare il proprio difetto di legittimazione passiva.
Quanto alla contestazione preliminare formulata dall'opponente in merito all'inefficacia probatoria delle fatture commerciali prodotte a sostegno dell'azione monitoria essa non coglie nel segno atteso che il concetto di prova scritta enunciato dall'art. 634 c.p.c. è diverso e più ampio rispetto a quello contenuto nella disciplina della prova in sede ordinaria. Secondo la costante giurisprudenza, la prova scritta può essere costituita da qualsiasi documento che, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal Giudice meritevole di fede quanto ad autenticità e efficacia probatoria, in particolare le fatture commerciali, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ove provenienti da un imprenditore esercente attività commerciale e relative a forniture di merci e a prestazioni di servizi, rappresentano idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione del decreto ingiuntivo. Del resto, le scritture contabili rappresentano un sistema complesso, retto da regole tecniche che impongono per ogni operazione la movimentazione bilanciata di almeno due conti e tale operazione, per quanto attiene ad un rapporto tra imprenditori, si riflette specularmente nelle scritture di entrambi. E' dunque il meccanismo stesso di formazione delle scritture contabili che attribuisce alle stesse valenza probatoria in ordine all'esistenza dei fatti in esse rappresentati. In ogni caso, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, quand'anche il decreto ingiuntivo fosse stato emesso al di fuori dei casi di cui all'art. 634 c.p.c. resta il rilievo che la relativa opposizione instaura un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto non già l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. all'epoca dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto ma, puramente e semplicemente, l'esistenza del credito azionato (Cass. Civ. 24740/15).
Nel merito non è stata formulata alcuna eccezione in giudizio (salvo quella di stile in merito all'inefficacia probatoria delle fatture commerciali) relativa alla regolare stipulazione del contatto in forza del quale l'opposta ha chiesto il pagamento del corrispettivo, alla sua regolare esecuzione, alla correttezza dei consumi conteggiati a fronte di quelli calcolati e richiesti in pagamento dall'opposta.
Deve pertanto concludersi per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'opponente e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, come da dispositivo.
Le spese devono trovare integrale compensazione tra le parti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'opponente; conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Milano, 7 aprile 2025 Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10665/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1
RA TE elettivamente domiciliato in VIA G. PARINI, 1/C 73100 LECCE presso il difensore;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGIO GIUNTONI e Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore;
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio il sig. si è opposto al decreto ingiuntivo Pt_1 nr. 7935/2023 emesso su ricorso di nei confronti della società Controparte_1 [...] per la somma di 70.045,03 euro a titolo di corrispettivo per l'avvenuta Controparte_2 somministrazione di energia elettrica in favore di quest'ultima, in forza del contratto inter partes. Ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica ai sensi dell'art. 644 c.p.c., il difetto di legittimazione passiva del medesimo alla luce dell'erroneo presupposto che egli fosse l'amministratore unico della predetta società, invero il decreto avrebbe dovuto essere emesso verso la in CP_3 persona dell'amministratore giudiziario;
ha comunque evidenziato che, in seguito al procedimento penale promosso dal Nucleo di Polizia Economica-Finanziaria di Brindisi, in esecuzione dell'ordinanza di applicazione di misure coercitive personali della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari e contestuale decreto di sequestro preventivo, emessa in data 21.05.2021 dal G.I.P. presso il
Tribunale di Brindisi, Dott. , nell'ambito del proc. pen. n. 1527/20 R.Gip e n. 1471/2019 CP_4
R.G.N.R. (all. n. 3), nel quale era stato sottoposto a sequestro, tra gli altri beni, il patrimonio aziendale della egli (in stato di arresto) si sarebbe trovato Controparte_2 nell'oggettiva impossibilità di adempiere al pagamento del quantum debeatur verso l'opposta; ha anche rilevato l'infondatezza della pretesa creditoria dell'opposta anche per l'inefficacia probatoria delle fatture prodotte a sostegno della richiesta di pagamento. Ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite.
Si è costituita l'opposta la quale ha rilevato l'inammissibilità dell'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, proponibile eventualmente solo dalla società ingiunta,
[...]
cui il decreto era stato notificato, ha del pari evidenziato l'infondatezza Controparte_2 dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva dell'opponente, tenuto conto che essa non aveva formulato alcuna domanda verso quest'ultimo, mero consegnatario del decreto ingiuntivo, sempre ed esclusivamente nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore di
[...] in forza del contratto di somministrazione di energia elettrica intercorso – Controparte_2 che aveva avuto continuativa esecuzione dal 1/2/2018 al 4/5/2022 in relazione al POD1
IT001E00227486 – e a seguito del mancato pagamento delle fatture azionate;
dunque il sig. Pt_1
nulla avrebbe a che vedere con la controversia, né sarebbe stato individuato come proprio
[...] contraddittore da nel merito ha insisto per la debenza del credito ingiunto, tenuto peraltro conto CP_1 della regolare somministrazione di energia elettrica nei confronti della società ingiunta e della precedente ricognizione del debito da parte del sig. , non;
ha Controparte_5 Parte_1 ribadito anche la correttezza dei dati fatturati come rilevati dalla società distributrice e il difetto di contestazione alcuna in merito. Ha chiesto in via principale la declaratoria di carenza di legittimazione attiva in capo al sig. con conseguente inammissibilità ovvero improcedibilità Parte_1 dell'opposizione da quest'ultimo promossa, nel merito ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Deve premettersi che la ricorrente in sede monitoria ha svolto una domanda contrattuale di adempimento, chiedendo la condanna della controparte a pagare le somme portate dalle fatture pagina 2 di 4 azionate, pretese, come allegato e come si ricava anche dai documenti de quibus, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica. La presente azione è soggetta agli oneri assertivi e probatori derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c.: al preteso creditore spetta allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per… l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale
o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento….Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore
l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento….” (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. 1.12.2003
n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Sempre ai fini dell'onere della prova, dev'essere ricordato il disposto dell'art. 115 c.p.c. applicabile alla presente controversia, secondo il quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte con la conseguenza che il Giudice debba porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multiis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594). Sulla portata del citato principio si richiama, ex multis, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n. 14594 del 21/08/2012 secondo cui “ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale […] e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”.
Deve altresì premettersi che l'opposta – come peraltro allegato- ha richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti della società in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore; nel presente giudizio si è però costituito il sig. , a Parte_1 titolo personale. Tale premessa è necessaria per quanto di seguito in relazione a tutte le eccezioni proposte dall'opponente e alla ratio della presente decisione.
In primo luogo l'eccezione relativa all'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. è inammissibile in quanto essa può essere dedotta solo dalla parte interessata dall'opposizione né può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Nel caso di specie l'eccezione è stata proposta dal sig. Pt_1
, a titolo personale, come tale neanche legittimato a sollevarla.
[...]
L'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva del medesimo sig. è Parte_1
pagina 3 di 4 evidentemente fondata, per quanto sopra già detto, se non che neanche si comprende la ratio in base alla quale egli, pacificamente non destinatario dell'ingiunzione, si sia costituito, per sollevare il proprio difetto di legittimazione passiva.
Quanto alla contestazione preliminare formulata dall'opponente in merito all'inefficacia probatoria delle fatture commerciali prodotte a sostegno dell'azione monitoria essa non coglie nel segno atteso che il concetto di prova scritta enunciato dall'art. 634 c.p.c. è diverso e più ampio rispetto a quello contenuto nella disciplina della prova in sede ordinaria. Secondo la costante giurisprudenza, la prova scritta può essere costituita da qualsiasi documento che, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal Giudice meritevole di fede quanto ad autenticità e efficacia probatoria, in particolare le fatture commerciali, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ove provenienti da un imprenditore esercente attività commerciale e relative a forniture di merci e a prestazioni di servizi, rappresentano idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione del decreto ingiuntivo. Del resto, le scritture contabili rappresentano un sistema complesso, retto da regole tecniche che impongono per ogni operazione la movimentazione bilanciata di almeno due conti e tale operazione, per quanto attiene ad un rapporto tra imprenditori, si riflette specularmente nelle scritture di entrambi. E' dunque il meccanismo stesso di formazione delle scritture contabili che attribuisce alle stesse valenza probatoria in ordine all'esistenza dei fatti in esse rappresentati. In ogni caso, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, quand'anche il decreto ingiuntivo fosse stato emesso al di fuori dei casi di cui all'art. 634 c.p.c. resta il rilievo che la relativa opposizione instaura un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto non già l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. all'epoca dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto ma, puramente e semplicemente, l'esistenza del credito azionato (Cass. Civ. 24740/15).
Nel merito non è stata formulata alcuna eccezione in giudizio (salvo quella di stile in merito all'inefficacia probatoria delle fatture commerciali) relativa alla regolare stipulazione del contatto in forza del quale l'opposta ha chiesto il pagamento del corrispettivo, alla sua regolare esecuzione, alla correttezza dei consumi conteggiati a fronte di quelli calcolati e richiesti in pagamento dall'opposta.
Deve pertanto concludersi per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'opponente e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, come da dispositivo.
Le spese devono trovare integrale compensazione tra le parti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'opponente; conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Milano, 7 aprile 2025 Il Giudice
dott. Caterina Centola
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