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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4822/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS.49 C.P.C.
nella causa R.G. n. 2697/2024 promossa con ricorso depositato il 25/06/2024:
1) AR
nato ad [...] il [...],
cittadino italiano, Cod. fisc. , C.F._1
residente in [...],
con gli Avv.ti Stefano Bianco e Stefano Baranzini;
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...],
cittadina italiana, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con gli Avv.ti Stefano Bianco e Stefano Baranzini;
pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Comerio (VA) in data 3 agosto
2016 (anno 2016, atto n. 3, parte II, serie A); senza figli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 18/11/2024, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La pronuncia di separazione personale veniva richiesta alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con auspicio di mutuo rispetto;
2) la casa coniugale di Comerio, via Garibaldi n. 21, già di proprietà del IG. AR
rimarrà nella sua esclusiva proprietà, avendo la IG.ra
[...] Parte_2
trasferita il proprio domicilio ed asportati i propri beni personali;
3) il IG. socio della impresa familiare AC ET di Comerio, AR
ha un reddito medio mensile di circa € 2.000,00;
4) la IG.ra , dipendente presso lo studio dentistico NI di Ispra (VA), Parte_2 ha uno stipendio mensile di circa € 1.500,00;
5) il IG. corrisponderà alla IG.ra un assegno di AR Parte_2 mantenimento di separazione mensile di € 300,00 a far data dal deposito del ricorso e fino alla pronuncia di scioglimento del matrimonio;
6) i coniugi danno atto di aver già provveduto ad una divisione dei loro beni e di non aver nulla più a pretendere l'uno dei confronti dell'altro;
7) i coniugi si danno fin d'ora assenso per il rilascio dei documenti di identità, patente e passaporto per l'espatrio
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 15/01/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
pagina 2 di 3 Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di cessazione degli effetti civili del vincolo religioso, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile
(6 mesi, atteso il ricorso congiunto, decorrenti dalla scadenza del termine per le note, e quindi dal 16/01/20025).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di AR
, nato a [...] il [...], e ,
[...] Parte_2
nato a VARESE (VA) il [...], in [...] al matrimonio contratto dai coniugi in data 03/08/2016 in Comerio con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Comerio (anno 2016, n. 3, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) DISPONE per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConIGlio del 03 febbraio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS.49 C.P.C.
nella causa R.G. n. 2697/2024 promossa con ricorso depositato il 25/06/2024:
1) AR
nato ad [...] il [...],
cittadino italiano, Cod. fisc. , C.F._1
residente in [...],
con gli Avv.ti Stefano Bianco e Stefano Baranzini;
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...],
cittadina italiana, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con gli Avv.ti Stefano Bianco e Stefano Baranzini;
pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Comerio (VA) in data 3 agosto
2016 (anno 2016, atto n. 3, parte II, serie A); senza figli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 18/11/2024, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La pronuncia di separazione personale veniva richiesta alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con auspicio di mutuo rispetto;
2) la casa coniugale di Comerio, via Garibaldi n. 21, già di proprietà del IG. AR
rimarrà nella sua esclusiva proprietà, avendo la IG.ra
[...] Parte_2
trasferita il proprio domicilio ed asportati i propri beni personali;
3) il IG. socio della impresa familiare AC ET di Comerio, AR
ha un reddito medio mensile di circa € 2.000,00;
4) la IG.ra , dipendente presso lo studio dentistico NI di Ispra (VA), Parte_2 ha uno stipendio mensile di circa € 1.500,00;
5) il IG. corrisponderà alla IG.ra un assegno di AR Parte_2 mantenimento di separazione mensile di € 300,00 a far data dal deposito del ricorso e fino alla pronuncia di scioglimento del matrimonio;
6) i coniugi danno atto di aver già provveduto ad una divisione dei loro beni e di non aver nulla più a pretendere l'uno dei confronti dell'altro;
7) i coniugi si danno fin d'ora assenso per il rilascio dei documenti di identità, patente e passaporto per l'espatrio
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 15/01/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
pagina 2 di 3 Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di cessazione degli effetti civili del vincolo religioso, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile
(6 mesi, atteso il ricorso congiunto, decorrenti dalla scadenza del termine per le note, e quindi dal 16/01/20025).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di AR
, nato a [...] il [...], e ,
[...] Parte_2
nato a VARESE (VA) il [...], in [...] al matrimonio contratto dai coniugi in data 03/08/2016 in Comerio con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Comerio (anno 2016, n. 3, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) DISPONE per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConIGlio del 03 febbraio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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