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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 5555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5555 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere –
- dr.ssa PA TO - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5109/2019, riservata in decisione all'udienza del 28 maggio
2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali
TRA
(CF: ), (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF: ), (CF: C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (CF ) tutti C.F._4 Parte_5 C.F._5 elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza G. Bovio 22, presso lo studio dell'avv. Aldo
Starace (C.F. che li rappresenta e difende giusta mandato su foglio C.F._6
RGn°5109/2019 -sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda separato da considerarsi in calce, unitamente all'avv. Umberto Morelli (CF:
) C.F._7
APPELLANTI
CONTRO
(P.IVA ) in persona del Sindaco p.t., difeso e Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato nel presente giudizio dall'Avv. Emilia Dubbioso (C.F.
, giusta procura e determina dirigenziale in atti C.F._8
APPELLATO
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa in virtù di mandato CP_2 C.F._9 in calce all'atto di costituzione in appello dall'avv. Patrizia KI MA (C.F.;
), presso la quale elegge domicilio in Napoli al Viale Gramsci n. 10 C.F._10
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 2230 del 14/10/2019 il tribunale di Torre Annunziata, provvedendo sulle azioni revocatorie proposte dal in persona del sindaco Controparte_1 pro tempore, e da intervenuta prima dell'udienza di precisazione di CP_2 conclusioni, nei confronti di , , , Parte_1 Parte_4 Parte_2 Pt_3
e di volte ad ottenere, ai sensi dell'art. 2901
[...] Parte_5
c.c., la declaratoria di inefficacia nei confronti dei creditori che avevano agito in giudizio di due atti di trasferimento immobiliare compiuti dal loro debitore Pt_4
, le ha accolte.
[...]
Segnatamente, il giudice di primo grado, ritenendo fondata la domanda dell'attore e dell'interventrice ex art. 105 c.p.c., ha così deciso: “1. dichiara ex art. 2901 c.c.
l'inefficacia nei confronti della città di e di dell'atto CP_1 CP_2 pubblico di trasferimento immobiliare per notar dott. del 22/11/2012 Persona_1
(rep. n° 32293, raccolta n° 16073), trascritto presso l'Agenzia del Territorio Ufficio
Immobiliare di Napoli 2 in data 19/12/2012 ai nn° 50775/39042, nonché dell'atto pubblico di trasferimento immobiliare per notar dott. del 17/07/2014 Per_2
RGn°5109/2019 -sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(rep. N° 189853, raccolta n° 20811), trascritto presso l'Agenzia del Territorio Unico
Immobiliare di Napoli 2 in data 24/07/2014 ai nn° 37410/23555 e n° 3471123556.
2. Autorizza ai sensi e per gli effetti dell'art. 2655 c.c. l'annotazione della sentenza a margine delle trascrizioni relative ai predetti atti pubblici di trasferimento immobiliare di cui sopra, con esonero di responsabilità del Conservatore dell'Agenzia del Territorio di Napoli 2.
3. Condanna , , , e Parte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_1 in solido al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_5
liquidandole nella misura di € 14.230,00, e di Controparte_3 CP_2
nella misura di € 8.030,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre iva e cpa se dovute”.
2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto impugnazione , Parte_1 [...]
, , , , deducendo a Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 sostegno sei motivi.
2.1 Oggetto della prima doglianza è l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria, che il giudice di prime cure, a dire degli impugnanti, non avrebbe analizzato in relazione all'interventrice CP_2
Infatti, nel giudizio di primo grado l'intervento era avvenuto solo in data 2 maggio
2019, ben oltre il termine quinquennale decorrente dalla data di stipula del primo atto oggetto di revocatoria ex art. 2901 c.c.; l'eccezione di prescrizione avrebbe dovuto pertanto essere accolta, quantomeno nei confronti dell'interventrice e in riferimento al primo atto del 22 novembre 2012.
2.2 Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti censurano la conclusione a cui è pervenuto il giudice di prime cure nel ritenere - individuando la genesi del credito vantato dal nell'accertamento dell'inottemperanza Controparte_1 all'ordinanza di demolizione n° 441 del 2011, confermata dalla sentenza del
Consiglio di Stato n° 813/2011 - l'anteriorità del credito del rispetto agli atti CP_1 dispositivi compiuti.
Di contrario avviso risulta la ricostruzione fattuale e giuridica proposta dagli appellanti, assumendo gli stessi che l'effettiva nascita del credito a vantaggio della pubblica amministrazione non sarebbe anteriore al 26 marzo 2015, data in cui era stata adottata una nuova ordinanza di demolizione, la n. 69, che aveva modificato il contenuto di quella precedentemente emanata nel 2011.
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Pertanto, la pretesa volta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la demolizione non avrebbe potuto essere datata prima del 2016/2017, frangente temporale in cui il comune di aveva dato esecuzione alla già CP_1 menzionata ordinanza.
Per le medesime ragioni, anche il credito relativo alle spese processuali maturate nel corso del periodo intercorrente tra il 2011 ed il 2017 non poteva ritenersi anteriore rispetto ai due atti di trasferimento, oggetto dell'azione revocatoria;
peraltro, secondo quanto dedotto dagli impugnanti, il Comune aveva fatto riferimento alle sentenze recanti condanna alle spese soltanto nella memoria ex art. 183 comma 6, n. 1 c.p.c., con un'inammissibile mutatio libelli.
2.3 Il terzo motivo di appello è incentrato sulla valutazione dell'eventus damni effettuata dal giudice di prime cure, il quale avrebbe erroneamente apprezzato complessivamente il pregiudizio per i creditori, senza scindere il giudizio tra i due differenti atti dispositivi. Infatti, a dire degli appellanti, il danno per i creditori andrebbe escluso quantomeno per il primo atto poiché, all'epoca del trasferimento effettuato in data 22 novembre 2012, sarebbe residuato nel patrimonio del debitore un ulteriore bene immobile.
2.4 Il quarto motivo di gravame è poi teso a censurare l'iter motivazionale con il quale il tribunale di Torre Annunziata è giunto a ritenere acquisita la prova dell'elemento soggettivo, sia in capo al debitore , che agli altri odierni appellanti in Parte_4 qualità di cessionari.
Invero, una volta ritenuta, sulla scorta delle censure esposte nei precedenti motivi, la posteriorità dell'insorgenza del credito rispetto agli atti revocandi, sarebbe stato necessario accertare la dolosa preordinazione e la participatio fraudis;
andavano inoltre valutati gli effetti che potevano spiegare sui familiari del debitore i molteplici provvedimenti adottati dallo stesso successivamente all'ordinanza CP_1
441/2011, dall'autorizzazione all'autodemolizione all'ordinanza n.69/2015.
2.5 Il quinto motivo è volto ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provato il credito vantato dall'interventrice, la quale non aveva potuto svolgere attività istruttoria, essendosi costituita poco prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Secondo la ricostruzione degli appellanti, anche la domanda di andava rigettata, attesa l'insussistenza dei presupposti CP_2
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'azione revocatoria sia quanto all'eventus damni che all'elemento psicologico del debitore.
In particolare, il con la memoria ex art. 183, 6° comma, 2° Controparte_1 termine, c.p.c., aveva prodotto, tra quelle menzionate dall'interventrice, esclusivamente la sentenza del TAR Campania n.4501/2011, recante una condanna alle spese per € 1.000,00.
2.6 Il sesto ed ultimo motivo di gravame concerne il regime delle spese di lite adottato dal primo giudice.
In particolare, secondo quanto dedotto dagli impugnanti, mentre nei confronti del appariva giustificata una graduazione dei compensi tra i Controparte_1 valori minimi e i valori medi, specie con riferimento alla fase istruttoria, con riguardo all'interventrice risultava erronea l'applicazione dello scaglione compreso tra €
52.000 e € 260.000, considerando che il credito da lei vantato ammontava a soli €
17.000.
3. Si è costituito tempestivamente, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 12 luglio 2020, il che ha Controparte_1 preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, ha chiesto di rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto, confermando la sentenza n. 2230/2019 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata;
e di condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 9 marzo
2020, si è altresì costituita in giudizio la quale in via preliminare ha CP_2 chiesto di dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., mentre nel merito ha concluso per il rigetto dell'appello ex adverso proposto e la conferma della sentenza n. 2230/2019 emessa dal tribunale di Torre Annunziata con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di giudizio, oltre spese generali.
5. E' stato acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria;
all'udienza del 28.05.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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6. Preliminarmente deve essere affermata la tempestività dell'appello, proposto da
, , , e Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_5
, con atto di citazione notificato in data 15 novembre 2019, nel rispetto del
[...] termine di decadenza di cui all'art. 325 c.p.c., di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, risalente al 18 ottobre 2019.
7. Ancora in via preliminare, si reputa infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte degli odierni appellati, in relazione al disposto dell'art. 342 c.p.c.
Secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), con riferimento alla precedente formulazione dell'art. 342
c.p.c., applicabile ratione temporis al presente gravame, l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Nell'appello formulato in questa sede sono specificamente individuate le parti della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, con l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto per le quali essa è ritenuta erronea, cosicché deve ritenersi adeguatamente assolto l'onere di specificità dei motivi, previsto a pena di inammissibilità del gravame.
8. Volgendo all'esame del merito del gravame, lo stesso è solo in minima parte fondato, apparendo meritevole di accoglimento esclusivamente l'ultimo motivo, con limitato riferimento alla quantificazione delle spese del giudizio di primo grado nei rapporti tra gli appellanti e l'appellata . CP_2
Merita in particolare di essere disatteso il primo motivo di appello, teso a censurare il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dagli appellanti, in relazione all'atto dispositivo compiuto da in data 22/11/2012, trascritto il Parte_4
19/12/2012.
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Invero, mentre con riferimento alla posizione del appare Controparte_1 condivisibile la conclusione a cui è pervenuto il primo Giudice, nel ritenere l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, gli impugnanti non possono dolersi dell'omesso esame di tale eccezione nei confronti di , non risultando CP_2 la stessa tempestivamente proposta nei confronti di tale contraddittore.
Pertanto, la motivazione va distinta in ragione della diversa situazione processuale e sostanziale degli appellati.
Emerge dagli atti di causa che l'atto di citazione di primo grado da parte del CP_1
è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione in Controparte_1 data 17 novembre 2017, entro il termine di cinque anni indicato dall'art. 2903 c.c., sia rispetto alla data dell'effettivo compimento dell'atto lesivo, risalente al
22.11.2012, sia dal momento in cui ne è stata data conoscenza anche ai terzi mediante trascrizione, in data 19.12.2012.
Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. (Cass. civ., sez. 3, 09/02/2023, n. 4049).
Tuttavia, gli appellanti sostengono che il giudice di primo grado avrebbe comunque errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione avanzata, atteso che la notificazione dell'atto di citazione si sarebbe perfezionata nei loro confronti oltre il termine quinquennale decorrente dalla data di stipula dell'atto.
L'assunto è erroneo poiché l'esperimento dell'azione revocatoria rientra nella categoria dei diritti sostanziali per il cui esercizio è necessario il compimento di un atto processuale.
Secondo un principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24822 del 2015, la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario.
Con riferimento alla posizione di interveniente nel giudizio di primo CP_2 grado, risulta invece inammissibile perché tardiva l'eccezione di prescrizione sollevata dagli appellanti. Quest'ultima, infatti, si è costituita prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 7 maggio 2019, depositando la comparsa telematicamente in data 2 maggio 2019.
A fronte della costituzione in quella sede dell'interventrice, gli odierni appellanti, allora convenuti in primo grado, avrebbero dovuto eccepire la prescrizione dell'azione revocatoria esercitata dalla nella prima difesa successiva alla CP_2 sua costituzione.
Dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni non risulta per converso la proposizione dell'eccezione di prescrizione, che in quanto proposta solo nella comparsa conclusionale, depositata in data 1luglio 2019, risulta tardiva.
Come infatti chiarito in ripetute pronunce dalla Corte di legittimità, l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta non è efficace nei confronti del terzo che, sulla base di una posizione autonoma ma soggetta allo stesso termine di prescrizione, ha successivamente spiegato un intervento adesivo autonomo rispetto alla domanda dell'attore e l'eccezione assume rilievo solo se riproposta nel primo atto successivo all'intervento stesso. (Cass. sez. 3, ordinanza n. 10432 del
22/04/20250; Cass. sez. 3, ordinanza n. 32720 del 24/11/2023; Cass. sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 315 del 12/01/2012)
Essendo stata tale eccezione, integrante eccezione in senso stretto, proposta tardivamente nei confronti dell'interveniente, neppure appare ravvisabile una violazione dell'art.112 c.p.c., alla luce del principio secondo cui l'omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda o un'eccezione inammissibile, non costituisce vizio della sentenza in quanto, alla proposizione di una tale domanda od eccezione, non consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito. (Cass. sez. 5, ordinanza n. 20363 del 16/07/2021; Cass. sez. 1, ordinanza n. 22784 del 25/09/2018).
9. Il secondo, il terzo e quarto motivo di appello, volti ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado per la dedotta insussistenza dei presupposti dell'azione di
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda cui all'art. art. 2901 c.c., possono essere analizzati congiuntamente per ragioni di connessione ed appaiono indubitabilmente infondati.
Seguendo un ordine prettamente logico, il primo profilo da analizzare è relativo alla sussistenza dell'eventus damni.
Orbene, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, esprimendosi in termini di pregiudizio, il legislatore ha voluto alludere ad un significato dell'eventus damni che va oltre il concetto di danno per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno (cfr., ex plurimis, Cassazione civile, sentenza 2.4.2004, n. 6511; Cassazione civile sentenza 15.6.1995, n. 6777). Ciò perché al creditore non interessa soltanto la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche il mantenimento di uno stato di maggiore fruttuosità ed agevolezza dell'azione esecutiva susseguente all'utile esperimento dell'azione.
Si ritiene, pertanto, che il pregiudizio (eventus damni) può essere costituito da una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore, purché ciò comporti una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito oppure ne comprometta la fruttuosità (cfr. Cassazione civile, sentenza 4.7.2006, n.
15265, in motivazione;
Cassazione civile, sentenza 29.10.1999, n. 12144; Cassazione civile, sentenza 8.7.1998, n. 6676, Cassazione civile, sentenza 6.5.1998, n. 4578).
In buona sostanza, affinché possa ritenersi l'esistenza del pregiudizio, non occorre alcuna valutazione del danno, essendo sufficiente la dimostrazione da parte del creditore istante della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile quanto eventuale infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.
In questa prospettiva, l'onere probatorio gravante sul creditore che agisce in revocatoria si restringe alla dimostrazione della variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore, senza estendersi a quella dell'entità e natura del patrimonio stesso dopo l'atto di disposizione, non trovandosi il creditore nelle condizioni di valutarne compiutamente le caratteristiche.
La prova è libera nel senso che può essere fornita con ogni mezzo, non escluse le presunzioni.
È, invece, onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (cfr. Cassazione civile, sentenza 6.5.1998, n. 4578).
L'applicazione di tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame induce a ravvisare la ricorrenza dell'eventus damni, apparendo condivisibili le argomentazioni spese sul punto dal Giudice di prime cure.
Mette conto dunque rilevare che il credito vantato dal è Controparte_1 rappresentato dai costi sostenuti per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, oltre che dalla condanna al pagamento delle spese processuali ai danni di
, nei numerosi processi in cui si è opposto alle pretese della P.A. Parte_4
Riguardo a tali sentenze, gli appellanti sostengono che le stesse siano tutte espressione di un credito successivo rispetto agli atti revocandi, ed il Comune stesso le abbia menzionate soltanto nella memoria 183, comma 6 numero 1 c.p.c., dando vita ad una mutatio libelli inammissibile.
L'assunto non è fondato perché le precisazioni offerte dall'ente comunale nella memoria ex art. 183, 6° comma, 1° termine, non integrano una domanda nuova differente dall'azione revocatoria proposta, ma rappresentano solo l'allegazione della prova del pregiudizio patito dai creditori.
Peraltro, come ormai statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., sez. un., n. 12310 del 2015) "la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali".
Analizzando funditus il problema relativo al pregiudizio per i creditori, la sentenza di primo grado ha pertanto correttamente statuito che con gli atti di disposizione del
2012 e 2014 si è spogliato dell'intero patrimonio immobiliare;
inoltre, a Parte_4 fronte di tali trasferimenti lo stesso non risulta aver ricevuto alcun corrispettivo in denaro.
Gli appellanti si dolgono del fatto che il tribunale non avrebbe analizzato partitamente, in ordine a ciascun atto, il pregiudizio patito dai creditori, nei due diversi momenti storici in cui gli atti dispositivi sono stati compiuti. Nell'assunto degli impugnanti, infatti, nel patrimonio di , dopo la cessione del primo Parte_4
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda bene risultava comunque presente un ulteriore immobile, oggetto del secondo contratto traslativo, sul quale il avrebbe potuto soddisfarsi. CP_1
L'assunto non può essere condiviso.
Se, infatti, come sopra precisato, il debitore che intenda sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria proposta è onerato di provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cassazione civile, sentenza 6.5.1998, n. 4578), nel caso di specie, l'odierno appellante si è limitato ad affermare che non sussisteva un pregiudizio per i creditori perché gli stessi avrebbero potuto contare sull'altro immobile sito in di cui neppure hanno CP_1 indicato il valore, a nulla rilevando il fatto che di lì a due anni anche tale bene sarebbe comunque uscito dal patrimonio.
Non è stata fatta in alcun modo menzione del denaro ricevuto come prezzo della cessione, poiché quale corrispettivo per l'ottenimento della proprietà veniva convenuta tra le parti l'obbligazione a carico dei figli cessionari di assistenza e mantenimento vitalizio a favore di e del coniuge dello stesso, Parte_4 [...]
, oltre alla costituzione di una rendita vitalizia di € 3.600,00 annui Parte_5 sempre in favore di quest'ultima.
Appare allora evidente che l'eventus damni - in termini di pericolo di danno alla garanzia patrimoniale - si è sicuramente realizzato fin dal primo atto dispositivo, che ha determinato un indubitabile peggioramento della garanzia patrimoniale, e cioè una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito, non essendovi neanche stata una surroga del bene immobile con il denaro, di per sé maggiormente volatile. (cfr. Cassazione civile, sentenza 4.7.2006, n. 15265, in motivazione;
Cassazione civile, sentenza 29.10.1999, n. 12144; Cassazione civile, sentenza
8.7.1998, n. 6676, Cassazione civile, sentenza 6.5.1998, n. 4578).
Analizzando complessivamente la vicenda fattuale all'attenzione di questa Corte distrettuale, il pericolo di danno susseguente all'atto di disposizione del 2012 è poi culminato nel pregiudizio effettivo alla garanzia patrimoniale con il trasferimento del secondo ed ultimo bene di proprietà del debitore.
Una volta accertata la sussistenza dell'eventus damni, giova soffermarsi sul profilo temporale attinente alla verifica della anteriorità o posteriorità del credito vantato dal rispetto agli atti di disposizione, anteriorità affermata dal Controparte_1
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda giudice di prime cure e contestata dagli impugnanti;
circostanza che assume precipuo rilievo in merito all'elemento psicologico da accertare in capo al debitore ed ai terzi cessionari.
Il tribunale di Torre Annunziata ha individuato quale genesi del credito la sentenza n.
813/2011 del 07/02/2011 del Consiglio di Stato, emessa a carico di , in Parte_4 cui veniva sancita definitivamente l'illegittimità degli atti concessori edilizi del e, di conseguenza, l'integrale abusività dell'immobile Controparte_1 adibito a stabilimento balneare/ristorante.
In data 05/10/2011 veniva emessa l'ordinanza n. 441 con la quale la P.A. disponeva la demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi, rigettando altresì
l'istanza di permesso a costruire in sanatoria.
Nonostante gli appellanti non neghino tale sequenza temporale, gli stessi hanno dedotto che solo con l'ordinanza 69 del 26/03/2015 possa effettivamente ritenersi sorto il credito vantato dal comune, poiché con tale ordinanza veniva formulato un nuovo ordine di demolizione, cui poi si è dato seguito tra il 2016 e il 2017.
Più precisamente, nell'atto di appello si legge quanto segue: “in particolare, l'ultima ordinanza richiamata esplicita il superamento della precedente n. 441, chiarendo che nessuna inottemperanza poteva ritenersi ancora intervenuta nel 2015”.
Reputa il Collegio che tale prospettazione sia infondata, atteso che l'ordinanza n. 69 del 2015 contiene una mera rettifica di quella emessa nel 2011 nella “sola parte in cui si prevede la integrale demolizione del manufatto”, desumendosi, a contrario, che l'abuso edilizio è pur sempre quello originario del 2011.
Pertanto, in conseguenza del primo ordine di demolizione rimasto inadempiuto, come accertato anche dal verbale della Polizia Municipale il 16/01/2012, il Comune appellato è stato costretto a bandire un'apposita procedura di gara per l'assegnazione dei lavori di demolizione/rimozione dei manufatti abusivi.
Nelle more, ha intentato anche diverse azioni giudiziarie al fine di Parte_4 opporsi all'esecuzione dell'ordinanza di demolizione, che hanno dato vita alle ulteriori ragioni di credito del rappresentate dalle pronunce Controparte_1 di condanna alle spese processuali, almeno una delle quali (la sentenza del Tar
Campania n. 4501/2011) risulta emessa, come si chiarirà anche per la posizione dell'interveniente in epoca antecedente al primo atto dispositivo. CP_2
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
I lavori di demolizione iniziati soltanto nel 2016 rappresentano pertanto una conseguenza necessaria del primario abuso edilizio commesso da , della Parte_4 sua inerzia ad ottemperare all'ordinanza e del tempo impiegato per scegliere una ditta appaltatrice capace di effettuare i lavori.
Del resto, come in più occasioni precisato dalla Corte di legittimità, anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori. ( cfr., anche in motivazione, Cass. sez. 6 - 3, ordinanza n. 4212 del
19/02/2020).
La Corte di Cassazione, pertanto, nell'affermare che non vi è un onere di preventiva introduzione del giudizio di accertamento del credito, come si evince dalla giurisprudenza in materia di prescrizione (Cass. 16293/16 e 1084/11) ha ritenuto sufficiente che non si tratti di un credito manifestamente pretestuoso (da ultimo Cass.
11755/18); come affermato da Cass. Sez. U. n. 9440 del 2004, la ragione di credito costituisce infatti "titolo di legittimazione" dell'azione revocatoria per cui non vi è, da parte del giudice di quest'ultima, un accertamento sia pure incidentale del credito, ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione all'azione.
Sulla scorta di tali consolidati principi, appare allora evidente l'infondatezza della prospettazione della parte impugnante che, trascurando la complessa vicenda giudiziaria che ha visto a lungo contrapposti , da un lato, ed il Parte_4 [...]
e la controinteressata dall'altro, pretende di CP_1 CP_2 postdatare il sorgere del credito del all'epoca di realizzazione del concreto CP_1 abbattimento, intervenuto a notevole distanza di tempo dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2011 e dall'ordine di demolizione del 2012, proprio per effetto della condotta oppositiva medio tempore posta in essere dall'intimato, che nelle more si è altresì spogliato del suo intero patrimonio immobiliare.
Rilevato dunque che il credito vantato dal è sicuramente Controparte_1 anteriore rispetto agli atti di disposizione realizzati da , correttamente il Parte_4
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda primo Giudice ne ha tratto le dovute conseguenze in termini di elemento psicologico da accertare in capo al debitore ed ai terzi.
Infatti, secondo la previsione dell'art. 2901 c.c., nel caso in cui l'atto pregiudizievole sia successivo rispetto all'insorgenza del credito, va riscontrata la semplice consapevolezza del pregiudizio arrecato al ceto creditorio, senza che rilevi la dolosa preordinazione.
Pertanto, la mera conoscenza può essere provata da parte dei creditori mediante deposizioni testimoniali o anche sulla base di presunzioni semplici, come peraltro accade nella maggior parte dei casi (Cass. civ., Sez. 6, ordinanza n. 10522 del
03/06/2020).
E, sulla scorta di tale premessa, risulta priva di contraddizioni ed ampiamente esaustiva la motivazione spesa dal giudice di prime cure in ordine alla prova della consapevolezza del pregiudizio sia in capo al debitore che in capo agli acquirenti, che non possono ritenersi estranei alla vicenda amministrativa che ha coinvolto il padre.
Il Tribunale ha così condivisibilmente individuato, ponendo riferimento alle specifiche allegazioni svolte al riguardo dalla parte attrice, come elementi fortemente sintomatici della consapevolezza del pregiudizio: “1) lo strettissimo rapporto di parentela tra venditore ed acquirenti/beneficiari degli atti (padre-figli-moglie); 2) i rapporti lavorativi, ovvero la gestione del ristorante O' Saracino, presso il cespite abbattuto, da parte di subentrato al padre;
3) la Parte_2 Parte_4 partecipazione dell'intera famiglia all'assetto del patrimonio, provata tra l'altro dalla vendita ai figli della nuda proprietà dell'immobile con riserva di usufrutto alla madre;
4) le ambigue modalità di pagamento, concretatesi nella previsione, quale corrispettivo delle vendite, di un'obbligazione di mantenimento e assistenza a carico dei figli acquirenti nei confronti dei due genitori e del versamento di una rendita vitalizia in favore della madre (senza fornire alcuna prova in merito); 5) la sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato (che a si aggira CP_1 intorno ai 5/6.000,00 €/mq); 6) le anomalie temporali, quali la tempestività con cui il debitore si era spogliato dell'intero compendio immobiliare e la concatenazione temporale tra vari eventi e la vendita di una pluralità di beni ..”.
Ha poi anche evidenziato che , figlio del debitore, proprio quale Parte_2 gestore dell'attività di ristorazione svolta presso l'immobile abbattuto aveva promosso dinanzi al TAR Campania iniziative giudiziarie volte ad evitarne la
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda demolizione, venendo altresì delegato dal padre, fin dall'anno 2012, a formulare istanze di accesso agli atti amministrativi relativi alla procedura demolitoria.
Parimenti condivisibile, poi, è la motivazione spesa dal primo giudice nel negare che le istanze di autodemolizione presentate da valessero ad escludere la Parte_4 ricorrenza dell'elemento soggettivo.
Per un verso, infatti, non ricorreva il potere del di Controparte_1 provvedere al riguardo, in quanto con sentenza n. 3610/2012 del 26 luglio 2012, anteriore all'atto di disposizione revocando, nell'ambito del giudizio di cui era parte
, era stato nominato, su istanza di un commissario ad Persona_3 CP_2 acta, con il compito di provvedere, in caso di inerzia della p.a., a conformare la situazione di fatto a quella di diritto;
per altro verso, secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata, il nulla osta all'autodemolizione era stato condizionato, da parte del commissario ad acta, a delle garanzie che l'obbligato - che aveva Parte_4 continuato ad assumere iniziative giudiziarie per evitare la demolizione- non aveva prestato, tanto che il commissario aveva provveduto ad affidare ad un'impresa idonea l'attività di demolizione per conto della p.a.
10. Parimenti infondato, poi, è il quinto motivo di gravame, proposto dagli appellanti con esclusivo riferimento alla posizione dell'interventrice teso a CP_2 denunciare l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto la ricorrenza dell'eventus damni con riferimento al credito vantato dalla stessa.
Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, infatti, a fondamento del credito – per residui € 17.000,00 alla data dell'intervento - della CP_2 costituitasi in giudizio quando già era maturato il termine preclusivo per le deduzioni istruttorie, potevano essere utilizzate le sentenze indicate a p. 13/14 dell'atto di intervento sub n. 1,2,5,7 e 8, in quanto già prodotte dal . Controparte_1
Ciò in virtù del principio, assolutamente pacifico, secondo cui, in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., operando esclusivamente sul piano istruttorio (e non anche su quello assertivo), deve ritenersi riferita sia alle prove costituende che alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti ( cfr., per tutte, Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
14398 del 24/05/2023).
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Come pure osservato dal Tribunale le prime due, e cioè le sentenze del TAR
Campania n. 4501/2011 e n. 3610/2012 – sentenza che, difformemente da quanto dedotto dalle impugnanti, risulta allegata alla produzione cartacea di primo grado del essendo stata prodotta fin dalla costituzione in giudizio Controparte_1 dell'attore - erano antecedenti al primo atto dispositivo. Inoltre, se è vero che, come ammesso dall'interveniente, il obbligato solidalmente con Controparte_1
, aveva provveduto a pagare, in favore di le spese di lite Parte_4 CP_2 risultanti da tale seconda pronuncia, per l'importo di € 5.000,00, indubitabile è la preesistenza del credito per spese di lite risultante dalla prima delle predette pronunce, per €1.000,00.
Quanto al pregiudizio, non possono pertanto che valere le considerazioni già svolte al paragrafo che precede, per cui se l'eventus damni è stato ritenuto sussistente nei confronti del a maggior ragione dovranno ritenersi Controparte_1 configurati i presupposti della revocatoria considerando il concorso di più creditori,
a prescindere dall'entità del credito, che, peraltro, indubitabilmente si accresce tenendo in considerazione le diverse pronunce di condanna alle spese successive agli atti dispositivi, pur tempestivamente documentate dal ( Controparte_1 cfr., ad esempio, la condanna al pagamento di € 10.000, di cui alla sentenza del
Consiglio di Stato n. 816/2017 del 21/02/2017 (su rg. 24/2016 - relativo all'appello della sentenza n. 4636/2015 su Rg. 1707/2012)
L'azione ex art. 2901 c.c., infatti, è preordinata allo scopo di rendere meramente inefficaci gli atti nei confronti dei creditori che abbiano agito al fine di prevenire una futura incapienza del debitore;
per cui il pregiudizio nella fattispecie va indubitabilmente valutato complessivamente, tenendo pure in considerazione la condotta posta in essere dall' , che non risulta aver spontaneamente onorato le Pt_4 pronunce di condanna fatte valere dalla CP_2
11. Parzialmente fondato, infine, è l'ultimo motivo di gravame, con limitato riferimento alla quantificazione delle spese di lite nei confronti di CP_2
In particolare, non appare meritevole di censura la determinazione delle spese di lite in favore del pacificamente improntata ai valori medi di Controparte_1 cui al DM n. 55/2014, non trovando adeguata giustificazione - anche in considerazione della pluralità delle questioni esaminate dal primo giudice, all'esito del vaglio dei molteplici documenti versati in atti – la richiesta di liquidazione dei
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda compensi in misura ridotta, intermedia tra i minimi ed i medi, con particolare riferimento alla fase istruttoria.
Peraltro, secondo l'orientamento espresso, a più riprese, dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla disciplina applicabile ratione temporis, la liquidazione delle spese processuali non trova, nel D.M. n. 55/2014, un vincolo normativo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione.
Ne consegue che “l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla “forcella” di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura” (Cass. ord. 07/01/2021, n. 89; Cass. ord. 10/05/2019, n. 12537; nello stesso senso: Cass. ord. 13/07/2021, n. 19989; Cass. ord. 09/11/2017, n. 26608; Cass. ord. 31/01/2017, n. 2386).
A diverse conclusioni deve per converso pervenirsi quanto alla posizione dell'interventrice. Coglie infatti nel segno la denuncia secondo cui, tenendo in considerazione l'entità del credito vantato dalla – pari, come già precisato, CP_2 ad €17.000,00 – la liquidazione dei compensi professionali avrebbe dovuto attenersi ai valori indicati nello scaglione di riferimento, determinato in base all'entità del credito.
Invero, considerato che il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Cass. Sez. 3, 13/02/2020, n. 3697), i compensi relativi alla andavano liquidati tenendo in considerazione il credito di € 17.000,00 CP_2 ed applicando lo scaglione previsto per le cause di valore da € 5.201,00 ad €
26.000,00.
Tenuto conto, poi, che l'interventrice si è costituita solo in sede di precisazione delle conclusioni, la liquidazione non poteva riguardare anche i compensi previsti per la fase istruttoria.
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- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Pertanto, alla luce di tale precisazione, la liquidazione operata dal giudice di primo grado nella somma di € 8.030,00 – considerando i compensi medi relativi alle controversie di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00, e senza computare la fase istruttoria - risulta in eccesso rispetto ai massimi tariffari suscettibili di applicazione in ragione delle previsioni di cui al D.M. 55/2014, nella formulazione applicabile ratione temporis, ed avuto riguardo al valore del credito a tutela del quale l'interveniente ha agito in revocatoria, pari ad € 17.000,00.
Il motivo deve essere pertanto accolto con la conseguente riforma della sentenza appellata in parte qua, occorrendo procedere alla rideterminazione dei compensi per il giudizio di primo grado in conformità del citato D.M., nella versione vigente all'epoca della pronuncia di primo grado, sulla base dei valori medi: € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.620,00 per quella decisionale per un totale di € 3.235,00. Al relativo pagamento, in luogo dei maggiori importi indicati nella sentenza impugnata, andranno pertanto condannati gli appellanti in solido tra loro.
12. Quanto alle spese del presente grado, gli appellanti, in quanto soccombenti, sono tenuti in solido tra loro al rimborso integrale delle spese di lite nei confronti del alla relativa liquidazione si provvederà in dispositivo, in Controparte_1 applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornati dal
D.M. n. 147/2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta e pertanto esclusa la fase istruttoria ( cfr. Cass. sez. 3, ordinanza n. 10206 del 16/04/2021).
Viceversa, il parziale accoglimento dell'appello nei confronti della sia CP_2 pure con riferimento al limitato profilo della quantificazione delle spese, integrando una soccombenza reciproca (Cass. sez. 3, ordinanza n. 15102 del 31/05/2021, in motivazione) giustifica ex art. 92 c.p.c. la parziale compensazione delle spese di lite relative al presente grado, nella misura di un terzo, dovendosi porre i residui due terzi, liquidati tenendo conto del valore del credito a cui tutela si è agito e delle fasi in cui l'attività è stata effettivamente svolta, a carico degli appellanti, la cui soccombenza è senz'altro prevalente.
P.Q.M.
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- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n.2230 del 2019, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il sesto motivo di appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata e ferme le altre statuizioni ivi contenute, condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese CP_2
del giudizio di primo grado liquidate, in luogo del maggior importo indicato al capo d) del dispositivo della sentenza impugnata, nell'importo di € 3.235,00, a titolo di compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Patrizia
KI MA, dichiaratasi anticipataria;
2) Rigetta nel resto l'impugnazione;
3) Condanna gli appellanti , , , Parte_1 Parte_4 Parte_3 [...]
, in solido tra loro, al rimborso in favore Parte_2 Parte_5
dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_1
che liquida in complessivi € 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
4) compensa per un terzo le spese del presente grado nei rapporti tra gli appellanti e
CP_2
5) condanna gli appellanti al rimborso in favore dell'appellata dei CP_2 residui due terzi delle spese di lite relative al presente grado che, in tale percentuale, liquida nell'importo di € 2.644,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa PA TO dott. ssa Alessandra Piscitiello
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Marco
Cruscuolo, magistrato ordinario in tirocinio.
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- 19 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
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- 20 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere –
- dr.ssa PA TO - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5109/2019, riservata in decisione all'udienza del 28 maggio
2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali
TRA
(CF: ), (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF: ), (CF: C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (CF ) tutti C.F._4 Parte_5 C.F._5 elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza G. Bovio 22, presso lo studio dell'avv. Aldo
Starace (C.F. che li rappresenta e difende giusta mandato su foglio C.F._6
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- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda separato da considerarsi in calce, unitamente all'avv. Umberto Morelli (CF:
) C.F._7
APPELLANTI
CONTRO
(P.IVA ) in persona del Sindaco p.t., difeso e Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato nel presente giudizio dall'Avv. Emilia Dubbioso (C.F.
, giusta procura e determina dirigenziale in atti C.F._8
APPELLATO
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa in virtù di mandato CP_2 C.F._9 in calce all'atto di costituzione in appello dall'avv. Patrizia KI MA (C.F.;
), presso la quale elegge domicilio in Napoli al Viale Gramsci n. 10 C.F._10
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 2230 del 14/10/2019 il tribunale di Torre Annunziata, provvedendo sulle azioni revocatorie proposte dal in persona del sindaco Controparte_1 pro tempore, e da intervenuta prima dell'udienza di precisazione di CP_2 conclusioni, nei confronti di , , , Parte_1 Parte_4 Parte_2 Pt_3
e di volte ad ottenere, ai sensi dell'art. 2901
[...] Parte_5
c.c., la declaratoria di inefficacia nei confronti dei creditori che avevano agito in giudizio di due atti di trasferimento immobiliare compiuti dal loro debitore Pt_4
, le ha accolte.
[...]
Segnatamente, il giudice di primo grado, ritenendo fondata la domanda dell'attore e dell'interventrice ex art. 105 c.p.c., ha così deciso: “1. dichiara ex art. 2901 c.c.
l'inefficacia nei confronti della città di e di dell'atto CP_1 CP_2 pubblico di trasferimento immobiliare per notar dott. del 22/11/2012 Persona_1
(rep. n° 32293, raccolta n° 16073), trascritto presso l'Agenzia del Territorio Ufficio
Immobiliare di Napoli 2 in data 19/12/2012 ai nn° 50775/39042, nonché dell'atto pubblico di trasferimento immobiliare per notar dott. del 17/07/2014 Per_2
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(rep. N° 189853, raccolta n° 20811), trascritto presso l'Agenzia del Territorio Unico
Immobiliare di Napoli 2 in data 24/07/2014 ai nn° 37410/23555 e n° 3471123556.
2. Autorizza ai sensi e per gli effetti dell'art. 2655 c.c. l'annotazione della sentenza a margine delle trascrizioni relative ai predetti atti pubblici di trasferimento immobiliare di cui sopra, con esonero di responsabilità del Conservatore dell'Agenzia del Territorio di Napoli 2.
3. Condanna , , , e Parte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_1 in solido al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_5
liquidandole nella misura di € 14.230,00, e di Controparte_3 CP_2
nella misura di € 8.030,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre iva e cpa se dovute”.
2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto impugnazione , Parte_1 [...]
, , , , deducendo a Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 sostegno sei motivi.
2.1 Oggetto della prima doglianza è l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria, che il giudice di prime cure, a dire degli impugnanti, non avrebbe analizzato in relazione all'interventrice CP_2
Infatti, nel giudizio di primo grado l'intervento era avvenuto solo in data 2 maggio
2019, ben oltre il termine quinquennale decorrente dalla data di stipula del primo atto oggetto di revocatoria ex art. 2901 c.c.; l'eccezione di prescrizione avrebbe dovuto pertanto essere accolta, quantomeno nei confronti dell'interventrice e in riferimento al primo atto del 22 novembre 2012.
2.2 Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti censurano la conclusione a cui è pervenuto il giudice di prime cure nel ritenere - individuando la genesi del credito vantato dal nell'accertamento dell'inottemperanza Controparte_1 all'ordinanza di demolizione n° 441 del 2011, confermata dalla sentenza del
Consiglio di Stato n° 813/2011 - l'anteriorità del credito del rispetto agli atti CP_1 dispositivi compiuti.
Di contrario avviso risulta la ricostruzione fattuale e giuridica proposta dagli appellanti, assumendo gli stessi che l'effettiva nascita del credito a vantaggio della pubblica amministrazione non sarebbe anteriore al 26 marzo 2015, data in cui era stata adottata una nuova ordinanza di demolizione, la n. 69, che aveva modificato il contenuto di quella precedentemente emanata nel 2011.
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Pertanto, la pretesa volta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la demolizione non avrebbe potuto essere datata prima del 2016/2017, frangente temporale in cui il comune di aveva dato esecuzione alla già CP_1 menzionata ordinanza.
Per le medesime ragioni, anche il credito relativo alle spese processuali maturate nel corso del periodo intercorrente tra il 2011 ed il 2017 non poteva ritenersi anteriore rispetto ai due atti di trasferimento, oggetto dell'azione revocatoria;
peraltro, secondo quanto dedotto dagli impugnanti, il Comune aveva fatto riferimento alle sentenze recanti condanna alle spese soltanto nella memoria ex art. 183 comma 6, n. 1 c.p.c., con un'inammissibile mutatio libelli.
2.3 Il terzo motivo di appello è incentrato sulla valutazione dell'eventus damni effettuata dal giudice di prime cure, il quale avrebbe erroneamente apprezzato complessivamente il pregiudizio per i creditori, senza scindere il giudizio tra i due differenti atti dispositivi. Infatti, a dire degli appellanti, il danno per i creditori andrebbe escluso quantomeno per il primo atto poiché, all'epoca del trasferimento effettuato in data 22 novembre 2012, sarebbe residuato nel patrimonio del debitore un ulteriore bene immobile.
2.4 Il quarto motivo di gravame è poi teso a censurare l'iter motivazionale con il quale il tribunale di Torre Annunziata è giunto a ritenere acquisita la prova dell'elemento soggettivo, sia in capo al debitore , che agli altri odierni appellanti in Parte_4 qualità di cessionari.
Invero, una volta ritenuta, sulla scorta delle censure esposte nei precedenti motivi, la posteriorità dell'insorgenza del credito rispetto agli atti revocandi, sarebbe stato necessario accertare la dolosa preordinazione e la participatio fraudis;
andavano inoltre valutati gli effetti che potevano spiegare sui familiari del debitore i molteplici provvedimenti adottati dallo stesso successivamente all'ordinanza CP_1
441/2011, dall'autorizzazione all'autodemolizione all'ordinanza n.69/2015.
2.5 Il quinto motivo è volto ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provato il credito vantato dall'interventrice, la quale non aveva potuto svolgere attività istruttoria, essendosi costituita poco prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Secondo la ricostruzione degli appellanti, anche la domanda di andava rigettata, attesa l'insussistenza dei presupposti CP_2
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'azione revocatoria sia quanto all'eventus damni che all'elemento psicologico del debitore.
In particolare, il con la memoria ex art. 183, 6° comma, 2° Controparte_1 termine, c.p.c., aveva prodotto, tra quelle menzionate dall'interventrice, esclusivamente la sentenza del TAR Campania n.4501/2011, recante una condanna alle spese per € 1.000,00.
2.6 Il sesto ed ultimo motivo di gravame concerne il regime delle spese di lite adottato dal primo giudice.
In particolare, secondo quanto dedotto dagli impugnanti, mentre nei confronti del appariva giustificata una graduazione dei compensi tra i Controparte_1 valori minimi e i valori medi, specie con riferimento alla fase istruttoria, con riguardo all'interventrice risultava erronea l'applicazione dello scaglione compreso tra €
52.000 e € 260.000, considerando che il credito da lei vantato ammontava a soli €
17.000.
3. Si è costituito tempestivamente, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 12 luglio 2020, il che ha Controparte_1 preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, ha chiesto di rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto, confermando la sentenza n. 2230/2019 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata;
e di condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 9 marzo
2020, si è altresì costituita in giudizio la quale in via preliminare ha CP_2 chiesto di dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., mentre nel merito ha concluso per il rigetto dell'appello ex adverso proposto e la conferma della sentenza n. 2230/2019 emessa dal tribunale di Torre Annunziata con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di giudizio, oltre spese generali.
5. E' stato acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria;
all'udienza del 28.05.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
6. Preliminarmente deve essere affermata la tempestività dell'appello, proposto da
, , , e Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_5
, con atto di citazione notificato in data 15 novembre 2019, nel rispetto del
[...] termine di decadenza di cui all'art. 325 c.p.c., di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, risalente al 18 ottobre 2019.
7. Ancora in via preliminare, si reputa infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte degli odierni appellati, in relazione al disposto dell'art. 342 c.p.c.
Secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), con riferimento alla precedente formulazione dell'art. 342
c.p.c., applicabile ratione temporis al presente gravame, l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Nell'appello formulato in questa sede sono specificamente individuate le parti della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, con l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto per le quali essa è ritenuta erronea, cosicché deve ritenersi adeguatamente assolto l'onere di specificità dei motivi, previsto a pena di inammissibilità del gravame.
8. Volgendo all'esame del merito del gravame, lo stesso è solo in minima parte fondato, apparendo meritevole di accoglimento esclusivamente l'ultimo motivo, con limitato riferimento alla quantificazione delle spese del giudizio di primo grado nei rapporti tra gli appellanti e l'appellata . CP_2
Merita in particolare di essere disatteso il primo motivo di appello, teso a censurare il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dagli appellanti, in relazione all'atto dispositivo compiuto da in data 22/11/2012, trascritto il Parte_4
19/12/2012.
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Invero, mentre con riferimento alla posizione del appare Controparte_1 condivisibile la conclusione a cui è pervenuto il primo Giudice, nel ritenere l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, gli impugnanti non possono dolersi dell'omesso esame di tale eccezione nei confronti di , non risultando CP_2 la stessa tempestivamente proposta nei confronti di tale contraddittore.
Pertanto, la motivazione va distinta in ragione della diversa situazione processuale e sostanziale degli appellati.
Emerge dagli atti di causa che l'atto di citazione di primo grado da parte del CP_1
è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione in Controparte_1 data 17 novembre 2017, entro il termine di cinque anni indicato dall'art. 2903 c.c., sia rispetto alla data dell'effettivo compimento dell'atto lesivo, risalente al
22.11.2012, sia dal momento in cui ne è stata data conoscenza anche ai terzi mediante trascrizione, in data 19.12.2012.
Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. (Cass. civ., sez. 3, 09/02/2023, n. 4049).
Tuttavia, gli appellanti sostengono che il giudice di primo grado avrebbe comunque errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione avanzata, atteso che la notificazione dell'atto di citazione si sarebbe perfezionata nei loro confronti oltre il termine quinquennale decorrente dalla data di stipula dell'atto.
L'assunto è erroneo poiché l'esperimento dell'azione revocatoria rientra nella categoria dei diritti sostanziali per il cui esercizio è necessario il compimento di un atto processuale.
Secondo un principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24822 del 2015, la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario.
Con riferimento alla posizione di interveniente nel giudizio di primo CP_2 grado, risulta invece inammissibile perché tardiva l'eccezione di prescrizione sollevata dagli appellanti. Quest'ultima, infatti, si è costituita prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 7 maggio 2019, depositando la comparsa telematicamente in data 2 maggio 2019.
A fronte della costituzione in quella sede dell'interventrice, gli odierni appellanti, allora convenuti in primo grado, avrebbero dovuto eccepire la prescrizione dell'azione revocatoria esercitata dalla nella prima difesa successiva alla CP_2 sua costituzione.
Dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni non risulta per converso la proposizione dell'eccezione di prescrizione, che in quanto proposta solo nella comparsa conclusionale, depositata in data 1luglio 2019, risulta tardiva.
Come infatti chiarito in ripetute pronunce dalla Corte di legittimità, l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta non è efficace nei confronti del terzo che, sulla base di una posizione autonoma ma soggetta allo stesso termine di prescrizione, ha successivamente spiegato un intervento adesivo autonomo rispetto alla domanda dell'attore e l'eccezione assume rilievo solo se riproposta nel primo atto successivo all'intervento stesso. (Cass. sez. 3, ordinanza n. 10432 del
22/04/20250; Cass. sez. 3, ordinanza n. 32720 del 24/11/2023; Cass. sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 315 del 12/01/2012)
Essendo stata tale eccezione, integrante eccezione in senso stretto, proposta tardivamente nei confronti dell'interveniente, neppure appare ravvisabile una violazione dell'art.112 c.p.c., alla luce del principio secondo cui l'omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda o un'eccezione inammissibile, non costituisce vizio della sentenza in quanto, alla proposizione di una tale domanda od eccezione, non consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito. (Cass. sez. 5, ordinanza n. 20363 del 16/07/2021; Cass. sez. 1, ordinanza n. 22784 del 25/09/2018).
9. Il secondo, il terzo e quarto motivo di appello, volti ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado per la dedotta insussistenza dei presupposti dell'azione di
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda cui all'art. art. 2901 c.c., possono essere analizzati congiuntamente per ragioni di connessione ed appaiono indubitabilmente infondati.
Seguendo un ordine prettamente logico, il primo profilo da analizzare è relativo alla sussistenza dell'eventus damni.
Orbene, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, esprimendosi in termini di pregiudizio, il legislatore ha voluto alludere ad un significato dell'eventus damni che va oltre il concetto di danno per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno (cfr., ex plurimis, Cassazione civile, sentenza 2.4.2004, n. 6511; Cassazione civile sentenza 15.6.1995, n. 6777). Ciò perché al creditore non interessa soltanto la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche il mantenimento di uno stato di maggiore fruttuosità ed agevolezza dell'azione esecutiva susseguente all'utile esperimento dell'azione.
Si ritiene, pertanto, che il pregiudizio (eventus damni) può essere costituito da una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore, purché ciò comporti una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito oppure ne comprometta la fruttuosità (cfr. Cassazione civile, sentenza 4.7.2006, n.
15265, in motivazione;
Cassazione civile, sentenza 29.10.1999, n. 12144; Cassazione civile, sentenza 8.7.1998, n. 6676, Cassazione civile, sentenza 6.5.1998, n. 4578).
In buona sostanza, affinché possa ritenersi l'esistenza del pregiudizio, non occorre alcuna valutazione del danno, essendo sufficiente la dimostrazione da parte del creditore istante della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile quanto eventuale infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.
In questa prospettiva, l'onere probatorio gravante sul creditore che agisce in revocatoria si restringe alla dimostrazione della variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore, senza estendersi a quella dell'entità e natura del patrimonio stesso dopo l'atto di disposizione, non trovandosi il creditore nelle condizioni di valutarne compiutamente le caratteristiche.
La prova è libera nel senso che può essere fornita con ogni mezzo, non escluse le presunzioni.
È, invece, onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (cfr. Cassazione civile, sentenza 6.5.1998, n. 4578).
L'applicazione di tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame induce a ravvisare la ricorrenza dell'eventus damni, apparendo condivisibili le argomentazioni spese sul punto dal Giudice di prime cure.
Mette conto dunque rilevare che il credito vantato dal è Controparte_1 rappresentato dai costi sostenuti per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, oltre che dalla condanna al pagamento delle spese processuali ai danni di
, nei numerosi processi in cui si è opposto alle pretese della P.A. Parte_4
Riguardo a tali sentenze, gli appellanti sostengono che le stesse siano tutte espressione di un credito successivo rispetto agli atti revocandi, ed il Comune stesso le abbia menzionate soltanto nella memoria 183, comma 6 numero 1 c.p.c., dando vita ad una mutatio libelli inammissibile.
L'assunto non è fondato perché le precisazioni offerte dall'ente comunale nella memoria ex art. 183, 6° comma, 1° termine, non integrano una domanda nuova differente dall'azione revocatoria proposta, ma rappresentano solo l'allegazione della prova del pregiudizio patito dai creditori.
Peraltro, come ormai statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., sez. un., n. 12310 del 2015) "la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali".
Analizzando funditus il problema relativo al pregiudizio per i creditori, la sentenza di primo grado ha pertanto correttamente statuito che con gli atti di disposizione del
2012 e 2014 si è spogliato dell'intero patrimonio immobiliare;
inoltre, a Parte_4 fronte di tali trasferimenti lo stesso non risulta aver ricevuto alcun corrispettivo in denaro.
Gli appellanti si dolgono del fatto che il tribunale non avrebbe analizzato partitamente, in ordine a ciascun atto, il pregiudizio patito dai creditori, nei due diversi momenti storici in cui gli atti dispositivi sono stati compiuti. Nell'assunto degli impugnanti, infatti, nel patrimonio di , dopo la cessione del primo Parte_4
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda bene risultava comunque presente un ulteriore immobile, oggetto del secondo contratto traslativo, sul quale il avrebbe potuto soddisfarsi. CP_1
L'assunto non può essere condiviso.
Se, infatti, come sopra precisato, il debitore che intenda sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria proposta è onerato di provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cassazione civile, sentenza 6.5.1998, n. 4578), nel caso di specie, l'odierno appellante si è limitato ad affermare che non sussisteva un pregiudizio per i creditori perché gli stessi avrebbero potuto contare sull'altro immobile sito in di cui neppure hanno CP_1 indicato il valore, a nulla rilevando il fatto che di lì a due anni anche tale bene sarebbe comunque uscito dal patrimonio.
Non è stata fatta in alcun modo menzione del denaro ricevuto come prezzo della cessione, poiché quale corrispettivo per l'ottenimento della proprietà veniva convenuta tra le parti l'obbligazione a carico dei figli cessionari di assistenza e mantenimento vitalizio a favore di e del coniuge dello stesso, Parte_4 [...]
, oltre alla costituzione di una rendita vitalizia di € 3.600,00 annui Parte_5 sempre in favore di quest'ultima.
Appare allora evidente che l'eventus damni - in termini di pericolo di danno alla garanzia patrimoniale - si è sicuramente realizzato fin dal primo atto dispositivo, che ha determinato un indubitabile peggioramento della garanzia patrimoniale, e cioè una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito, non essendovi neanche stata una surroga del bene immobile con il denaro, di per sé maggiormente volatile. (cfr. Cassazione civile, sentenza 4.7.2006, n. 15265, in motivazione;
Cassazione civile, sentenza 29.10.1999, n. 12144; Cassazione civile, sentenza
8.7.1998, n. 6676, Cassazione civile, sentenza 6.5.1998, n. 4578).
Analizzando complessivamente la vicenda fattuale all'attenzione di questa Corte distrettuale, il pericolo di danno susseguente all'atto di disposizione del 2012 è poi culminato nel pregiudizio effettivo alla garanzia patrimoniale con il trasferimento del secondo ed ultimo bene di proprietà del debitore.
Una volta accertata la sussistenza dell'eventus damni, giova soffermarsi sul profilo temporale attinente alla verifica della anteriorità o posteriorità del credito vantato dal rispetto agli atti di disposizione, anteriorità affermata dal Controparte_1
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda giudice di prime cure e contestata dagli impugnanti;
circostanza che assume precipuo rilievo in merito all'elemento psicologico da accertare in capo al debitore ed ai terzi cessionari.
Il tribunale di Torre Annunziata ha individuato quale genesi del credito la sentenza n.
813/2011 del 07/02/2011 del Consiglio di Stato, emessa a carico di , in Parte_4 cui veniva sancita definitivamente l'illegittimità degli atti concessori edilizi del e, di conseguenza, l'integrale abusività dell'immobile Controparte_1 adibito a stabilimento balneare/ristorante.
In data 05/10/2011 veniva emessa l'ordinanza n. 441 con la quale la P.A. disponeva la demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi, rigettando altresì
l'istanza di permesso a costruire in sanatoria.
Nonostante gli appellanti non neghino tale sequenza temporale, gli stessi hanno dedotto che solo con l'ordinanza 69 del 26/03/2015 possa effettivamente ritenersi sorto il credito vantato dal comune, poiché con tale ordinanza veniva formulato un nuovo ordine di demolizione, cui poi si è dato seguito tra il 2016 e il 2017.
Più precisamente, nell'atto di appello si legge quanto segue: “in particolare, l'ultima ordinanza richiamata esplicita il superamento della precedente n. 441, chiarendo che nessuna inottemperanza poteva ritenersi ancora intervenuta nel 2015”.
Reputa il Collegio che tale prospettazione sia infondata, atteso che l'ordinanza n. 69 del 2015 contiene una mera rettifica di quella emessa nel 2011 nella “sola parte in cui si prevede la integrale demolizione del manufatto”, desumendosi, a contrario, che l'abuso edilizio è pur sempre quello originario del 2011.
Pertanto, in conseguenza del primo ordine di demolizione rimasto inadempiuto, come accertato anche dal verbale della Polizia Municipale il 16/01/2012, il Comune appellato è stato costretto a bandire un'apposita procedura di gara per l'assegnazione dei lavori di demolizione/rimozione dei manufatti abusivi.
Nelle more, ha intentato anche diverse azioni giudiziarie al fine di Parte_4 opporsi all'esecuzione dell'ordinanza di demolizione, che hanno dato vita alle ulteriori ragioni di credito del rappresentate dalle pronunce Controparte_1 di condanna alle spese processuali, almeno una delle quali (la sentenza del Tar
Campania n. 4501/2011) risulta emessa, come si chiarirà anche per la posizione dell'interveniente in epoca antecedente al primo atto dispositivo. CP_2
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
I lavori di demolizione iniziati soltanto nel 2016 rappresentano pertanto una conseguenza necessaria del primario abuso edilizio commesso da , della Parte_4 sua inerzia ad ottemperare all'ordinanza e del tempo impiegato per scegliere una ditta appaltatrice capace di effettuare i lavori.
Del resto, come in più occasioni precisato dalla Corte di legittimità, anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori. ( cfr., anche in motivazione, Cass. sez. 6 - 3, ordinanza n. 4212 del
19/02/2020).
La Corte di Cassazione, pertanto, nell'affermare che non vi è un onere di preventiva introduzione del giudizio di accertamento del credito, come si evince dalla giurisprudenza in materia di prescrizione (Cass. 16293/16 e 1084/11) ha ritenuto sufficiente che non si tratti di un credito manifestamente pretestuoso (da ultimo Cass.
11755/18); come affermato da Cass. Sez. U. n. 9440 del 2004, la ragione di credito costituisce infatti "titolo di legittimazione" dell'azione revocatoria per cui non vi è, da parte del giudice di quest'ultima, un accertamento sia pure incidentale del credito, ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione all'azione.
Sulla scorta di tali consolidati principi, appare allora evidente l'infondatezza della prospettazione della parte impugnante che, trascurando la complessa vicenda giudiziaria che ha visto a lungo contrapposti , da un lato, ed il Parte_4 [...]
e la controinteressata dall'altro, pretende di CP_1 CP_2 postdatare il sorgere del credito del all'epoca di realizzazione del concreto CP_1 abbattimento, intervenuto a notevole distanza di tempo dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2011 e dall'ordine di demolizione del 2012, proprio per effetto della condotta oppositiva medio tempore posta in essere dall'intimato, che nelle more si è altresì spogliato del suo intero patrimonio immobiliare.
Rilevato dunque che il credito vantato dal è sicuramente Controparte_1 anteriore rispetto agli atti di disposizione realizzati da , correttamente il Parte_4
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda primo Giudice ne ha tratto le dovute conseguenze in termini di elemento psicologico da accertare in capo al debitore ed ai terzi.
Infatti, secondo la previsione dell'art. 2901 c.c., nel caso in cui l'atto pregiudizievole sia successivo rispetto all'insorgenza del credito, va riscontrata la semplice consapevolezza del pregiudizio arrecato al ceto creditorio, senza che rilevi la dolosa preordinazione.
Pertanto, la mera conoscenza può essere provata da parte dei creditori mediante deposizioni testimoniali o anche sulla base di presunzioni semplici, come peraltro accade nella maggior parte dei casi (Cass. civ., Sez. 6, ordinanza n. 10522 del
03/06/2020).
E, sulla scorta di tale premessa, risulta priva di contraddizioni ed ampiamente esaustiva la motivazione spesa dal giudice di prime cure in ordine alla prova della consapevolezza del pregiudizio sia in capo al debitore che in capo agli acquirenti, che non possono ritenersi estranei alla vicenda amministrativa che ha coinvolto il padre.
Il Tribunale ha così condivisibilmente individuato, ponendo riferimento alle specifiche allegazioni svolte al riguardo dalla parte attrice, come elementi fortemente sintomatici della consapevolezza del pregiudizio: “1) lo strettissimo rapporto di parentela tra venditore ed acquirenti/beneficiari degli atti (padre-figli-moglie); 2) i rapporti lavorativi, ovvero la gestione del ristorante O' Saracino, presso il cespite abbattuto, da parte di subentrato al padre;
3) la Parte_2 Parte_4 partecipazione dell'intera famiglia all'assetto del patrimonio, provata tra l'altro dalla vendita ai figli della nuda proprietà dell'immobile con riserva di usufrutto alla madre;
4) le ambigue modalità di pagamento, concretatesi nella previsione, quale corrispettivo delle vendite, di un'obbligazione di mantenimento e assistenza a carico dei figli acquirenti nei confronti dei due genitori e del versamento di una rendita vitalizia in favore della madre (senza fornire alcuna prova in merito); 5) la sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato (che a si aggira CP_1 intorno ai 5/6.000,00 €/mq); 6) le anomalie temporali, quali la tempestività con cui il debitore si era spogliato dell'intero compendio immobiliare e la concatenazione temporale tra vari eventi e la vendita di una pluralità di beni ..”.
Ha poi anche evidenziato che , figlio del debitore, proprio quale Parte_2 gestore dell'attività di ristorazione svolta presso l'immobile abbattuto aveva promosso dinanzi al TAR Campania iniziative giudiziarie volte ad evitarne la
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda demolizione, venendo altresì delegato dal padre, fin dall'anno 2012, a formulare istanze di accesso agli atti amministrativi relativi alla procedura demolitoria.
Parimenti condivisibile, poi, è la motivazione spesa dal primo giudice nel negare che le istanze di autodemolizione presentate da valessero ad escludere la Parte_4 ricorrenza dell'elemento soggettivo.
Per un verso, infatti, non ricorreva il potere del di Controparte_1 provvedere al riguardo, in quanto con sentenza n. 3610/2012 del 26 luglio 2012, anteriore all'atto di disposizione revocando, nell'ambito del giudizio di cui era parte
, era stato nominato, su istanza di un commissario ad Persona_3 CP_2 acta, con il compito di provvedere, in caso di inerzia della p.a., a conformare la situazione di fatto a quella di diritto;
per altro verso, secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata, il nulla osta all'autodemolizione era stato condizionato, da parte del commissario ad acta, a delle garanzie che l'obbligato - che aveva Parte_4 continuato ad assumere iniziative giudiziarie per evitare la demolizione- non aveva prestato, tanto che il commissario aveva provveduto ad affidare ad un'impresa idonea l'attività di demolizione per conto della p.a.
10. Parimenti infondato, poi, è il quinto motivo di gravame, proposto dagli appellanti con esclusivo riferimento alla posizione dell'interventrice teso a CP_2 denunciare l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto la ricorrenza dell'eventus damni con riferimento al credito vantato dalla stessa.
Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, infatti, a fondamento del credito – per residui € 17.000,00 alla data dell'intervento - della CP_2 costituitasi in giudizio quando già era maturato il termine preclusivo per le deduzioni istruttorie, potevano essere utilizzate le sentenze indicate a p. 13/14 dell'atto di intervento sub n. 1,2,5,7 e 8, in quanto già prodotte dal . Controparte_1
Ciò in virtù del principio, assolutamente pacifico, secondo cui, in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., operando esclusivamente sul piano istruttorio (e non anche su quello assertivo), deve ritenersi riferita sia alle prove costituende che alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti ( cfr., per tutte, Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
14398 del 24/05/2023).
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Come pure osservato dal Tribunale le prime due, e cioè le sentenze del TAR
Campania n. 4501/2011 e n. 3610/2012 – sentenza che, difformemente da quanto dedotto dalle impugnanti, risulta allegata alla produzione cartacea di primo grado del essendo stata prodotta fin dalla costituzione in giudizio Controparte_1 dell'attore - erano antecedenti al primo atto dispositivo. Inoltre, se è vero che, come ammesso dall'interveniente, il obbligato solidalmente con Controparte_1
, aveva provveduto a pagare, in favore di le spese di lite Parte_4 CP_2 risultanti da tale seconda pronuncia, per l'importo di € 5.000,00, indubitabile è la preesistenza del credito per spese di lite risultante dalla prima delle predette pronunce, per €1.000,00.
Quanto al pregiudizio, non possono pertanto che valere le considerazioni già svolte al paragrafo che precede, per cui se l'eventus damni è stato ritenuto sussistente nei confronti del a maggior ragione dovranno ritenersi Controparte_1 configurati i presupposti della revocatoria considerando il concorso di più creditori,
a prescindere dall'entità del credito, che, peraltro, indubitabilmente si accresce tenendo in considerazione le diverse pronunce di condanna alle spese successive agli atti dispositivi, pur tempestivamente documentate dal ( Controparte_1 cfr., ad esempio, la condanna al pagamento di € 10.000, di cui alla sentenza del
Consiglio di Stato n. 816/2017 del 21/02/2017 (su rg. 24/2016 - relativo all'appello della sentenza n. 4636/2015 su Rg. 1707/2012)
L'azione ex art. 2901 c.c., infatti, è preordinata allo scopo di rendere meramente inefficaci gli atti nei confronti dei creditori che abbiano agito al fine di prevenire una futura incapienza del debitore;
per cui il pregiudizio nella fattispecie va indubitabilmente valutato complessivamente, tenendo pure in considerazione la condotta posta in essere dall' , che non risulta aver spontaneamente onorato le Pt_4 pronunce di condanna fatte valere dalla CP_2
11. Parzialmente fondato, infine, è l'ultimo motivo di gravame, con limitato riferimento alla quantificazione delle spese di lite nei confronti di CP_2
In particolare, non appare meritevole di censura la determinazione delle spese di lite in favore del pacificamente improntata ai valori medi di Controparte_1 cui al DM n. 55/2014, non trovando adeguata giustificazione - anche in considerazione della pluralità delle questioni esaminate dal primo giudice, all'esito del vaglio dei molteplici documenti versati in atti – la richiesta di liquidazione dei
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda compensi in misura ridotta, intermedia tra i minimi ed i medi, con particolare riferimento alla fase istruttoria.
Peraltro, secondo l'orientamento espresso, a più riprese, dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla disciplina applicabile ratione temporis, la liquidazione delle spese processuali non trova, nel D.M. n. 55/2014, un vincolo normativo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione.
Ne consegue che “l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla “forcella” di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura” (Cass. ord. 07/01/2021, n. 89; Cass. ord. 10/05/2019, n. 12537; nello stesso senso: Cass. ord. 13/07/2021, n. 19989; Cass. ord. 09/11/2017, n. 26608; Cass. ord. 31/01/2017, n. 2386).
A diverse conclusioni deve per converso pervenirsi quanto alla posizione dell'interventrice. Coglie infatti nel segno la denuncia secondo cui, tenendo in considerazione l'entità del credito vantato dalla – pari, come già precisato, CP_2 ad €17.000,00 – la liquidazione dei compensi professionali avrebbe dovuto attenersi ai valori indicati nello scaglione di riferimento, determinato in base all'entità del credito.
Invero, considerato che il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Cass. Sez. 3, 13/02/2020, n. 3697), i compensi relativi alla andavano liquidati tenendo in considerazione il credito di € 17.000,00 CP_2 ed applicando lo scaglione previsto per le cause di valore da € 5.201,00 ad €
26.000,00.
Tenuto conto, poi, che l'interventrice si è costituita solo in sede di precisazione delle conclusioni, la liquidazione non poteva riguardare anche i compensi previsti per la fase istruttoria.
RGn°5109/2019 -sentenza
- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Pertanto, alla luce di tale precisazione, la liquidazione operata dal giudice di primo grado nella somma di € 8.030,00 – considerando i compensi medi relativi alle controversie di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00, e senza computare la fase istruttoria - risulta in eccesso rispetto ai massimi tariffari suscettibili di applicazione in ragione delle previsioni di cui al D.M. 55/2014, nella formulazione applicabile ratione temporis, ed avuto riguardo al valore del credito a tutela del quale l'interveniente ha agito in revocatoria, pari ad € 17.000,00.
Il motivo deve essere pertanto accolto con la conseguente riforma della sentenza appellata in parte qua, occorrendo procedere alla rideterminazione dei compensi per il giudizio di primo grado in conformità del citato D.M., nella versione vigente all'epoca della pronuncia di primo grado, sulla base dei valori medi: € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.620,00 per quella decisionale per un totale di € 3.235,00. Al relativo pagamento, in luogo dei maggiori importi indicati nella sentenza impugnata, andranno pertanto condannati gli appellanti in solido tra loro.
12. Quanto alle spese del presente grado, gli appellanti, in quanto soccombenti, sono tenuti in solido tra loro al rimborso integrale delle spese di lite nei confronti del alla relativa liquidazione si provvederà in dispositivo, in Controparte_1 applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornati dal
D.M. n. 147/2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta e pertanto esclusa la fase istruttoria ( cfr. Cass. sez. 3, ordinanza n. 10206 del 16/04/2021).
Viceversa, il parziale accoglimento dell'appello nei confronti della sia CP_2 pure con riferimento al limitato profilo della quantificazione delle spese, integrando una soccombenza reciproca (Cass. sez. 3, ordinanza n. 15102 del 31/05/2021, in motivazione) giustifica ex art. 92 c.p.c. la parziale compensazione delle spese di lite relative al presente grado, nella misura di un terzo, dovendosi porre i residui due terzi, liquidati tenendo conto del valore del credito a cui tutela si è agito e delle fasi in cui l'attività è stata effettivamente svolta, a carico degli appellanti, la cui soccombenza è senz'altro prevalente.
P.Q.M.
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- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n.2230 del 2019, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il sesto motivo di appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata e ferme le altre statuizioni ivi contenute, condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese CP_2
del giudizio di primo grado liquidate, in luogo del maggior importo indicato al capo d) del dispositivo della sentenza impugnata, nell'importo di € 3.235,00, a titolo di compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Patrizia
KI MA, dichiaratasi anticipataria;
2) Rigetta nel resto l'impugnazione;
3) Condanna gli appellanti , , , Parte_1 Parte_4 Parte_3 [...]
, in solido tra loro, al rimborso in favore Parte_2 Parte_5
dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_1
che liquida in complessivi € 9.991,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
4) compensa per un terzo le spese del presente grado nei rapporti tra gli appellanti e
CP_2
5) condanna gli appellanti al rimborso in favore dell'appellata dei CP_2 residui due terzi delle spese di lite relative al presente grado che, in tale percentuale, liquida nell'importo di € 2.644,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa PA TO dott. ssa Alessandra Piscitiello
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Marco
Cruscuolo, magistrato ordinario in tirocinio.
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