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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 3444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3444 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 9355/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso su domanda congiunta depositato in data 05 agosto 2025 da 1) nato a [...] in data [...], residente in [...], Cod. Parte_1
Fisc. , con l'Avv. Vittorio Cariati del Foro di Milano presso il quale ha eletto C.F._1 domicilio telematico
e
2) nata a [...] in data [...] in [...], residente in [...]
Vittorio Emanuele Secondo n. 21, Cod. Fisc. con l'Avv. Vittorio Cariati del C.F._2
Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano in data 20.06.1987, adottando il regime di comunione dei beni, atto registrato presso il Comune di Milano anno 1987, numero 513, registro 2, parte 2, serie A separati con accordo di negoziazione assistita in data 18.12.2018 e provvedimento del PM del 07.01.2019 (v. documenti versati in atti) con i seguenti figli: (C.F. ), nata il [...] in [...], Parte_3 C.F._3
(C.F. ), nata il [...] in [...], Parte_4 C.F._4 entrambe cittadine italiane e residenti in [...], maggiorenni ed economicamente autosufficienti
pagina 1 di 4 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05 agosto 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con figli maggiorenni economicamente autosufficienti alle seguenti condizioni: 1) considerata la concorde volontà delle parti ed accertata la sussistenza dei presupposti di Legge per la pronuncia per la cessazione degli effetti del matrimonio concordatario ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 20.06.1987 tra i sig.ri nata a [...] in data [...] in [...], residente Parte_2 in IN (MI) in Via Vittorio Emanuele Secondo n. 21 e nato a Milano in [...] Parte_1
29.10.1961, residente in [...], C.F. (atto registrato C.F._1 presso il Comune di Milano anno 1987, numero 513, registro 2, parte 2, serie A).
2) Ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Dare atto che i coniugi si sono separati consensualmente, sottoscrivendo in data 18.12.2018 accordo di separazione personale dei coniugi ex art. 6 D.L. n. 132/2014 convertito con modificazioni dalla L. 162/2024 a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munita dell'autorizzazione/nulla osta del P.M. presso il Tribunale di Milano, in data 07.01.2019.
4) Dare atto che dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
5) Dare atto che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni relative alla domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario inerente ai figli maggiorenni economicamente autosufficienti ed ai loro rapporti economici.
6) Le parti si danno reciprocamente atto di essere autonomi dal punto di vista economico e, conseguentemente, non svolgono alcuna reciproca domanda di mantenimento.
7) Dare atto che le parti, documentata per tabulas in atti la raggiunta autosufficienza economica della figlia maggiorenne chiedono congiuntamente e concordemente che il Tribunale Parte_4 adito Voglia revocare il contributo al mantenimento della sig.ra di € 500,00 a Parte_4 carico del sig. e dovuto a favore della sig.ra previsto in seno Parte_1 Parte_2 all'accordo di separazione personale dei coniugi, ex art. 6 D.L. n. 132/2014 convertito con modificazioni dalla L. 162/2024, sottoscritto in data 18.12.2018.
8)Dare atto che la sig.ra rinuncia alla richiesta di assegno divorzile. Parte_2
9) Le parti si danno reciprocamente atto che, con il corretto e puntuale adempimento del complessivo accordo e delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o da qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pagina 2 di 4 DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Milano in data 20.06.1987 tra i sig.ri e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulla spese, atteso che le parti hanno conferito mandato al medesimo difensore;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso su domanda congiunta depositato in data 05 agosto 2025 da 1) nato a [...] in data [...], residente in [...], Cod. Parte_1
Fisc. , con l'Avv. Vittorio Cariati del Foro di Milano presso il quale ha eletto C.F._1 domicilio telematico
e
2) nata a [...] in data [...] in [...], residente in [...]
Vittorio Emanuele Secondo n. 21, Cod. Fisc. con l'Avv. Vittorio Cariati del C.F._2
Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano in data 20.06.1987, adottando il regime di comunione dei beni, atto registrato presso il Comune di Milano anno 1987, numero 513, registro 2, parte 2, serie A separati con accordo di negoziazione assistita in data 18.12.2018 e provvedimento del PM del 07.01.2019 (v. documenti versati in atti) con i seguenti figli: (C.F. ), nata il [...] in [...], Parte_3 C.F._3
(C.F. ), nata il [...] in [...], Parte_4 C.F._4 entrambe cittadine italiane e residenti in [...], maggiorenni ed economicamente autosufficienti
pagina 1 di 4 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05 agosto 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con figli maggiorenni economicamente autosufficienti alle seguenti condizioni: 1) considerata la concorde volontà delle parti ed accertata la sussistenza dei presupposti di Legge per la pronuncia per la cessazione degli effetti del matrimonio concordatario ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 20.06.1987 tra i sig.ri nata a [...] in data [...] in [...], residente Parte_2 in IN (MI) in Via Vittorio Emanuele Secondo n. 21 e nato a Milano in [...] Parte_1
29.10.1961, residente in [...], C.F. (atto registrato C.F._1 presso il Comune di Milano anno 1987, numero 513, registro 2, parte 2, serie A).
2) Ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Dare atto che i coniugi si sono separati consensualmente, sottoscrivendo in data 18.12.2018 accordo di separazione personale dei coniugi ex art. 6 D.L. n. 132/2014 convertito con modificazioni dalla L. 162/2024 a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munita dell'autorizzazione/nulla osta del P.M. presso il Tribunale di Milano, in data 07.01.2019.
4) Dare atto che dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
5) Dare atto che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni relative alla domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario inerente ai figli maggiorenni economicamente autosufficienti ed ai loro rapporti economici.
6) Le parti si danno reciprocamente atto di essere autonomi dal punto di vista economico e, conseguentemente, non svolgono alcuna reciproca domanda di mantenimento.
7) Dare atto che le parti, documentata per tabulas in atti la raggiunta autosufficienza economica della figlia maggiorenne chiedono congiuntamente e concordemente che il Tribunale Parte_4 adito Voglia revocare il contributo al mantenimento della sig.ra di € 500,00 a Parte_4 carico del sig. e dovuto a favore della sig.ra previsto in seno Parte_1 Parte_2 all'accordo di separazione personale dei coniugi, ex art. 6 D.L. n. 132/2014 convertito con modificazioni dalla L. 162/2024, sottoscritto in data 18.12.2018.
8)Dare atto che la sig.ra rinuncia alla richiesta di assegno divorzile. Parte_2
9) Le parti si danno reciprocamente atto che, con il corretto e puntuale adempimento del complessivo accordo e delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o da qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pagina 2 di 4 DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Milano in data 20.06.1987 tra i sig.ri e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulla spese, atteso che le parti hanno conferito mandato al medesimo difensore;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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