CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 20/01/2026, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 815/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6182/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale - Isola C5 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240113498217000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 15166/2025 depositato il
18/09/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Regione Campania il 01.04.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella esattoriale n. 07120240113498217000 notificatale il 31.01.2025, relativa all'atto di accertamento riemesso n.
734312566745 scaturente dal propedeutico avviso di accertamento n. 734199452318 concernente tasse automobilistiche, annualità 2017.
Ha eccepito: 1) omessa notifica del prodromico accertamento da parte dell'ente impositore;
2) carenza di motivazione;
3) decadenza e prescrizione.
Si è costituita la Regione Campania che ha dedotto l'infondatezza dei motivi di ricorso e chiesto il rigetto della domanda.
All'udienza del 18.09.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e ne va disposto il rigetto.
Invero la Regione Campania ha prodotto estratto in formato elettronico della cartolina di notifica dello/gli avviso di accertamento, dalla quale si rileva il numero della raccomandata con la quale è stato spedito, corrispondente a quello indicato in alto a destra dell'avviso, anch'esso allegato, relativo alla targa Targa_1, avviso n. 734263119175 anno 2017, data di ricezione 20/10/2020, compiuta giacenza 19/11/2020.
Dall'esame dell'esito di notifica dell'avviso di accertamento n. 734263119175 è emerso che il recapito non ha avuto esito positivo per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverlo), di conseguenza lo stesso è stato restituito al mittente.
Deve quindi escludersi la dedotta prescrizione del credito, pur computando il termine breve di prescrizione triennale da applicarsi al tributo di specie.
Le questioni di merito sono pure precluse dall'omessa impugnazione degli atti impositivi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in
€ 220,00 per compensi, oltre diritti ed accessori come per legge, se dovuti.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6182/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale - Isola C5 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240113498217000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 15166/2025 depositato il
18/09/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Regione Campania il 01.04.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella esattoriale n. 07120240113498217000 notificatale il 31.01.2025, relativa all'atto di accertamento riemesso n.
734312566745 scaturente dal propedeutico avviso di accertamento n. 734199452318 concernente tasse automobilistiche, annualità 2017.
Ha eccepito: 1) omessa notifica del prodromico accertamento da parte dell'ente impositore;
2) carenza di motivazione;
3) decadenza e prescrizione.
Si è costituita la Regione Campania che ha dedotto l'infondatezza dei motivi di ricorso e chiesto il rigetto della domanda.
All'udienza del 18.09.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e ne va disposto il rigetto.
Invero la Regione Campania ha prodotto estratto in formato elettronico della cartolina di notifica dello/gli avviso di accertamento, dalla quale si rileva il numero della raccomandata con la quale è stato spedito, corrispondente a quello indicato in alto a destra dell'avviso, anch'esso allegato, relativo alla targa Targa_1, avviso n. 734263119175 anno 2017, data di ricezione 20/10/2020, compiuta giacenza 19/11/2020.
Dall'esame dell'esito di notifica dell'avviso di accertamento n. 734263119175 è emerso che il recapito non ha avuto esito positivo per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverlo), di conseguenza lo stesso è stato restituito al mittente.
Deve quindi escludersi la dedotta prescrizione del credito, pur computando il termine breve di prescrizione triennale da applicarsi al tributo di specie.
Le questioni di merito sono pure precluse dall'omessa impugnazione degli atti impositivi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in
€ 220,00 per compensi, oltre diritti ed accessori come per legge, se dovuti.