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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 197/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di ST Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 690/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
IA ST Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2024 00340245 39 00 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 738/2025 depositato il 15/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato veniva impugnato cartella di pagamento n. 04320240034024539000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento di un contributo unificato non versato ed iscritto a ruolo dalla IA ST SpA relativamente al giudizio RGN
1326/2016, definito dalla Corte di Appello di Bari con sentenza di rigetto n. 2375/2019
Il ricorrente sostiene non dovuto quanto iscritto a ruolo in considerazione dell'avvenuto versamento della somma in contestazione.
Si costituiva tempestivamente l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed IA ST S.p.A. che chiedevano dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e nel merito il rigetto.
In data odierna il Giudice , letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti ed i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile poiché l'Agente della Riscossione si è costituito in giudizio mentre le eccezioni, a dire anche di quest'ultima, riguardano esclusivamente la sfera di competenza dell'Ente impositore, costituito anch'esso in giudizio, dato che il ricorrente dichiara l'intervenuto versamento delle somme prima che il ruolo fosse consegnato allo stesso concessionario.
Nel merito il ricorso deve essere respinto per le ragioni che seguono.
In relazione infatti all'eccepito intervenuto versamento essa appare documentalmente smentita dalla produzione della resistente IA ST S.p. ; la cartella esattoriale impugnata n.
04320240034024539000 ha ad oggetto l'omesso versamento del contributo unificato non versato dal ricorrente Ricorrente_1 al momento dell'iscrizione a ruolo del giudizio di appello, come da Nota A1 n. 001790/2016 della Corte di Appello di Bari per il quale IA ST SpA ha aperto la partita di credito n. 2028/2020. Ebbene il modello F23, prodotto dal ricorrente a conferma dell'intervenuto pagamento con l'impugnata cartella esattoriale, è invece relativo alla partita di credito n. 5978/2021 richiesta dalla società IA ST SpA per il recupero di altro diverso importo a titolo di contributo unificato dovuto come da Nota A1 n. 004023/2019 della Corte di Appello di Bari. Nulla rileva al riguardo il pregresso annullamento della partita di credito n. 5978/2021, operato dalla società IA ST
SpA per il recupero dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto perché l'impugnazione proposta risultava respinta a seguito della stessa nota A1 n. 004023/2019 della Corte di Appello di Bari, come tale da ritenersi estranea al presente giudizio in quanto appunto riferita a crediti differenti rispetto a quelli posti a fondamento della cartella esattoriale impugnata. Tanto premesso
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Foggia, 15/10/2025
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di ST Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 690/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
IA ST Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2024 00340245 39 00 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 738/2025 depositato il 15/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato veniva impugnato cartella di pagamento n. 04320240034024539000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento di un contributo unificato non versato ed iscritto a ruolo dalla IA ST SpA relativamente al giudizio RGN
1326/2016, definito dalla Corte di Appello di Bari con sentenza di rigetto n. 2375/2019
Il ricorrente sostiene non dovuto quanto iscritto a ruolo in considerazione dell'avvenuto versamento della somma in contestazione.
Si costituiva tempestivamente l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed IA ST S.p.A. che chiedevano dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e nel merito il rigetto.
In data odierna il Giudice , letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti ed i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile poiché l'Agente della Riscossione si è costituito in giudizio mentre le eccezioni, a dire anche di quest'ultima, riguardano esclusivamente la sfera di competenza dell'Ente impositore, costituito anch'esso in giudizio, dato che il ricorrente dichiara l'intervenuto versamento delle somme prima che il ruolo fosse consegnato allo stesso concessionario.
Nel merito il ricorso deve essere respinto per le ragioni che seguono.
In relazione infatti all'eccepito intervenuto versamento essa appare documentalmente smentita dalla produzione della resistente IA ST S.p. ; la cartella esattoriale impugnata n.
04320240034024539000 ha ad oggetto l'omesso versamento del contributo unificato non versato dal ricorrente Ricorrente_1 al momento dell'iscrizione a ruolo del giudizio di appello, come da Nota A1 n. 001790/2016 della Corte di Appello di Bari per il quale IA ST SpA ha aperto la partita di credito n. 2028/2020. Ebbene il modello F23, prodotto dal ricorrente a conferma dell'intervenuto pagamento con l'impugnata cartella esattoriale, è invece relativo alla partita di credito n. 5978/2021 richiesta dalla società IA ST SpA per il recupero di altro diverso importo a titolo di contributo unificato dovuto come da Nota A1 n. 004023/2019 della Corte di Appello di Bari. Nulla rileva al riguardo il pregresso annullamento della partita di credito n. 5978/2021, operato dalla società IA ST
SpA per il recupero dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto perché l'impugnazione proposta risultava respinta a seguito della stessa nota A1 n. 004023/2019 della Corte di Appello di Bari, come tale da ritenersi estranea al presente giudizio in quanto appunto riferita a crediti differenti rispetto a quelli posti a fondamento della cartella esattoriale impugnata. Tanto premesso
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Foggia, 15/10/2025