Ordinanza cautelare 26 novembre 2021
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 07/07/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01144/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01240/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2021, proposto dalla -OMISSIS- s.n.c. di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Tonetto e Pier Vettor Grimani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Pier Vettor Grimani in Venezia, Santa Croce n. 466/G;
contro
il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Raffaella Di Graci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-del provvedimento del Comune di Venezia assunto al prot. n. -OMISSIS- del 18.8.2021, avente ad oggetto la “ comunicazione di diniego scia in sanatoria ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n, 380/2001 e ss.mm. ed ii. Realizzate modifiche interne in unità abitativa sita al piano secondo e sottotetto. Indirizzo lavori: -OMISSIS- n. -OMISSIS-. Dati Catastali: -OMISSIS-, Fg -OMISSIS-” ;
-di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis , del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società in nome collettivo “-OMISSIS- di -OMISSIS-.” (in prosieguo anche solo “-OMISSIS-”) ha impugnato il provvedimento in epigrafe meglio descritto, con il quale il Comune di Venezia ha denegato la segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) tesa alla sanatoria di alcune modifiche interne al piano secondo e sottotetto di un’abitazione ad uso residenziale preottocentesca sita in Venezia, nel sestiere di -OMISSIS-, di proprietà della ricorrente.
2. Il ricorso è affidato ai motivi così rubricati “ 1) Violazione dell’art. 5 e della scheda 4 delle NTA della VPRG città antica del Comune di Venezia. Eccesso di poter per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, difetto di accertamento e di motivazione; 2) Violazione dell’art. 1 L. 9.1.89 n. 13, del DM 14.6.89 N. 236 e della deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1428 del 6.9.11. Violazione dell’art. 86 del Regolamento edilizio del Comune di Venezia. Violazione dell’art. 37 DPR 6.6.01 n. 380. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà e per difetto di motivazione; 3) Eccesso di potere per genericità. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione del principio di giusto procedimento e di adeguatezza e proporzionalità dell’azione amministrativa”.
La ricorrente riferisce di aver presentato, nel maggio/giugno 2019, prima una comunicazione di inizio lavori asseverata (c.i.l.a.) e poi una segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) per l’esecuzione di alcune opere interne all’immobile di sua proprietà. Nel luglio 2019 il Comune l’avrebbe diffidata dall’iniziare i detti lavori riscontrandoli in contrasto con la normativa urbanistica che disciplina la Città Antica di Venezia. Tuttavia, poiché in forza dei predetti titoli erano stati già eseguiti alcuni interventi, la società, con una successiva s.c.i.a. del 14.6.2021, ne ha chiesto la sanatoria, che è stata denegata dal Comune con il provvedimento in contestazione. Questo sarebbe da ritenersi illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere intanto nella parte che ha denegato la sanatoria sul rilievo per cui gli interventi abusivi avrebbero stravolto l’originaria conformazione dell’immobile. Al contrario le opere segnalate nel giugno 2019 avrebbero ripristinato, pur parzialmente, le originarie fattezze dell’immobile in precedenza già modificato, non ponendosi dunque in contrasto con l’esigenza di preservare gli elementi strutturali dell’edificio. Da altra angolatura viene contestata l’affermazione per cui l’intervento non rispetterebbe la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche. E infine sarebbe pretestuosa la motivazione nella parte che ha messo in luce come la ricorrente non abbia provveduto a porre rimedio alle carenze documentali riscontrate nel corso del procedimento.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Venezia per resistere al ricorso concludendo per il suo rigetto.
4. Con ordinanza cautelare n. 621 del 26.11.2021 il Tribunale ha respinto la domanda di sospensiva degli atti impugnati in assenza del fumus boni iuris .
5. Veniva poi fissata la camera di consiglio dell’11.07.2024 ai sensi dell’art. 71, comma 5°, del cod. proc. amm., ossia ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, con presa d’atto della sua persistenza.
6. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica di smaltimento dell'arretrato del 27 maggio 2025 le parti si sono scambiate le memorie conclusive insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
7. Alla detta udienza il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
8. Il ricorso va rigettato.
9. Occorre premettere che le norme tecniche attuative (n.t.a.) della variante al piano regolatore per la Città Antica di Venezia disciplinano le unità di spazio (edifici e spazi liberi) ivi esistenti attribuendo a ciascuna di esse una categoria tipologica definita nelle schede dell’appendice 1 alle dette n.t.a. (art. 1.3.).
Come emerge anche dalla relazione tecnica allegata alla s.c.i.a. in sanatoria della ricorrente, l’unità immobiliare della ricorrente appartiene alla categoria della “ unità edilizia di base residenziale preottocentesca originaria a fronte bicellulare gerarchizzato (tipo Bg) ”, disciplinata dall’art. 5 delle n.t.a. della V.P.R.G. della Città Antica di Venezia e dalla scheda n. 4 contenuta nella già citata appendice n. 1. Quest’ultima codifica, alle lettere dalla a) alla h), le caratteristiche strutturali, distributive e compositive dell’unità edilizia oggetto di causa, riconducibile al tipo a fronte bicellulare caratterizzato da (cfr. il doc. 1 del Comune):
“ a) fronte di edificazione pari a due moduli o cellule, di cui una, la “sala”, generalmente gerarchizzata: in profondità in quanto passante da un fronte all’altro dell’edificio; in prospetto per la presenza di bifore o trifore; funzionalmente perché specializzata come elemento di collegamento orizzontale e verticale, contenente la scala;
b) profondità di edificazione da una a tre cellule;
c) altezza di edificazione da due a quattro piani;
d) scala a rampa unica generalmente addossata ad un muro portante della sala oppure più raramente del tipo a vite, o leonardesca, o in altra cellula specializzata;
e) affacci liberi sul fronte e sul retro, con eccezione delle unità edilizie d’angolo;
f) frequente presenza di un camino, in posizione frontale e centrale rispetto alle file di finestre non accostate;
g) prospetto caratterizzato dall’allineamento delle finestre su quattro o cinque file di cui rispettivamente, due o tre accostate, con porta di ingresso generalmente in asse con una di queste ultime;
h) modello di aggregazione seriale lineare” .
L’appendice 2 rappresenta a livello grafico la categoria tipologica di cui si discute (doc. 17 del Comune).
E l’articolo 5 delle n.t.a. individua le trasformazioni fisiche consentite o prescritte nelle dette unità edilizie di base residenziale preottocentesche, stabilendo che esse comprendono: “ il restauro degli aspetti e degli elementi architettonici, nonché il ripristino degli elementi originali alterati, mediante :
-omissis-
a2. la conservazione o il ripristino dell’impianto distributivo organizzativo caratteristico dell’unità edilizia interessata; la conservazione od anche il ripristino di un impianto distributivo organizzativo che si discosti da quello descritto come caratteristico della categoria di appartenenza dell’unità edilizia sono consentiti o prescritti solamente quando, mediante esauriente documentazione, si dimostri che tali scostamenti sono stati propri dell’impianto originario dell’unità edilizia interessata e/o dalla sua crescita organica nel tempo in epoca preottocentesca;
-omissis-
b)- il consolidamento, ovvero la sostituzione integrale o parziale per quanto non recuperabili, ovvero ancora la ricostruzione per quanto distrutti, ma comunque senza modificazione della posizione o della quota, nonché con materiali tradizionali, uguali o tecnicamente equivalenti a quelli preesistenti, e con strutture aventi gli stessi requisiti di quelle preesistenti, dei seguenti elementi strutturali: murature portanti sia interne che esterne; solai e volte; tetto, con ripristino del manto di copertura originale e caratteristico; scale, nel rispetto di quanto disposto alla precedente lettera a4.;
-omissis-
d)- l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali, nei termini espressamente previsti, e nel rispetto di ogni altra prescrizione delle presenti norme”.
10. Nel caso in esame la relazione tecnica allegata alla s.c.i.a. in sanatoria, presentata dalla ricorrente nel giugno 2021, attesta che gli interventi edilizi di cui si discute hanno interessato il distributivo interno del secondo piano, nonché il sottotetto (con abbaino e altana), di un’unità immobiliare rientrante appunto tra le “unità edilizie di base residenziale preottocentesche originarie a fronte bicellulare gerarchizzato (tipologia Bg)”. La relazione specifica che le difformità riscontrate nel secondo piano consistono nella eliminazione della cucina preesistente con realizzazione di un soggiorno con angolo cottura; nella previsione di otto camere dotate ciascuna del bagno di pertinenza, disimpegnate da un lungo corridoio; nonché di altri due bagni in dotazione a 2 locali destinati a deposito e ripostiglio. Quanto al piano sottotetto il progettista della ricorrente precisa che “ risultano essere in corso di realizzazione alcuni setti in cartongesso disposti per la creazione di un ripostiglio e tre vani tecnici ”.
11. Ricevuta la s.c.i.a. in sanatoria l’ufficio comunale ha avviato l’istruttoria sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente e reperendo la planimetria catastale del 1939 raffigurante lo stato legittimo dell’immobile, preavvisando la volontà di rigettare l’istanza in quanto (riassuntivamente):
-la realizzazione di due camere con bagno mediante la divisione della cellula edilizia gerarchizzata “sala” frontale, e la realizzazione di un locale deposito con bagno sempre mediante la divisione della cellula centrale, riconosciute come tipologiche, non avrebbe rispettato le esigenze di mantenere l’impianto distributivo interno, riconosciuto come originario e caratteristico dell’edificio in considerazione (in contrasto con l’art. 5, lett. a, delle n.t.a.);
-la realizzazione di dieci servizi igienici altererebbe i solai per la necessità di inserirvi le canalizzazioni/tubazioni delle reti impiantistiche conseguenti al numero dei servizi realizzati, ponendosi in contrasto con le prescrizioni di mantenimento delle parti strutturali e dei solai oltreché dell’impianto distributivo tipico dell’unità edilizia preottocentesca (in contrasto con l’art. 5, lett. b e d, delle n.t.a.);
-il rialzo della pavimentazione dell’unità abitativa avrebbe peggiorato le caratteristiche originarie di accessibilità (in violazione del regolamento edilizio);
-la realizzazione di una rampa per il superamento delle barriere architettoniche, priva di un adeguato piano di stazionamento, non sarebbe conforme alle prescrizioni vigenti (regolamento edilizio e d.G.R.V. n. 1428/2011).
Inoltre il Comune rilevava delle carenze relativamente agli elaborati prescritti in materia di superamento delle barriere architettoniche. E parimenti l’Amministrazione chiedeva dei chiarimenti circa l’altezza del rialzo della pavimentazione dell’unità abitativa; l’altezza media interna dei locali del sottotetto interessanti dall’uso a centrale termica; la legittimità della soffitta, non riscontrabile dal catastale del 1939, e dell’altana e dell’abbiano con scala di accesso al tetto.
A seguito delle osservazioni al preavviso di rigetto trasmesse dalla ricorrente, l’ufficio comunale ha effettuato un supplemento istruttorio all’esito del quale è stato adottato il provvedimento in epigrafe, con cui l’Amministrazione non ha ritenuto superate le ragioni di contrasto né che fosse stato ottemperato alla richiesta di integrazione documentale e di chiarimenti. È emerso infatti il contrasto dell’intervento con:
-le n.t.a. della V.P.R.G. per la Città Antica di Venezia, art. 5 lettere a), b) e d), relativamente alle modifiche interne al distributivo volte ad alterare le strutture e i solai per l'inserimento delle canalizzazioni e tubazioni delle reti impiantistiche necessarie e conseguenti al numero dei servizi igienici realizzati, nonché per l'alterazione dell'impianto distributivo caratteristico dell'unità edilizia preottocentesca;
-il vigente Regolamento edilizio, art. 86 e la d.G.R.V. 1428/2011, art. 20 c. 4 in materia di superamento barriere architettoniche relativamente all'assenza di un piano di stazionamento della rampa con adeguato spazio di manovra;
-il d.P.R. 380/2001, art. 37 c. 4 relativamente alla realizzazione di opere di adeguamento di cui alla tav. 10, vista la non conformità delle opere realizzate (costruzione di rampa per il superamento del dislivello di 15 cm realizzato in conseguenza alla posa in opera delle canalizzazioni e tubazioni delle reti impiantistiche necessarie alla realizzazione di 10 servizi igienici) alla citata normativa in materia di superamento barriere architettoniche;
-la carenza di documentazione allegata agli atti in considerazione della richiesta documentale di cui al prot. -OMISSIS-del 09/07/2021” .
12. Con il primo motivo la ricorrente contesta il diniego di sanatoria appena citato mettendo in evidenza la presunta violazione della normativa urbanistica ivi indicata e l’erroneità della motivazione.
12.1. Anzitutto la società ha messo in discussione l’assunto del provvedimento per cui gli interventi abusivi avrebbero stravolto l’originaria conformazione dell’immobile e, in particolare, la “bicellularità gerarchizzata” tipica della tipologia edilizia “Bg - Unità edilizia di base residenziale pre ottocentesca a fronte gerarchizzato” cui come detto appartiene l’immobile in questione. Secondo la prospettazione del ricorso introduttivo il distributivo dell’immobile in questione non presentava più la caratteristica della detta tipologia edilizia, vale a dire la sala passante da una facciata all’altra dell’edificio, a seguito di pregressi interventi già realizzati nel corso del tempo in forza di atti di assenso. Di conseguenza, le opere di manutenzione straordinaria comunicate dalla ricorrente a giugno del 2019 avrebbero ripristinato, pur parzialmente e nei limiti del possibile, la bicellularità dell’immobile. E dunque l’Amministrazione comunale non avrebbe potuto inibire la s.c.i.a. in sanatoria proprio perché tendente a ripristinare la tipologia originaria dell’appartamento.
La tesi non è supportata da adeguati elementi probatori.
In particolare la ricorrente non ha dimostrato, com’era suo onere anche ai sensi del citato art. 5, lett. a2., delle n.t.a. della V.P.R.G., il presupposto delle sue argomentazioni, ossia l’assunto per cui lo stato di fatto emergente dalle planimetrie allegate alla s.c.i.a. in sanatoria del giugno 2021 risulterebbe già legittimato dal rilascio dei relativi atti di assenso. Di questi non vi è prova, anche perché la c.i.l.a. in sanatoria presentata nel maggio 2019 riguardava interventi di lieve entità (modifiche di alcune forometrie non strutturali e una diversa conformazione del bagno) differenti da quelli che la ricorrente sostiene fossero già legittimati.
Né rileva il fatto che il Comune, in precedenza, non avesse adottato provvedimenti di rimessione in pristino, atteso che il decorso del tempo, quand’anche non fosse imputabile alla mancata conoscenza delle modifiche apportate unilateralmente allo stato dei luoghi, comunque non potrebbe incidere sull’ineludibile doverosità degli atti che l’Amministrazione è tenuta ad adottare una volta emerse le irregolarità edilizie ed urbanistiche (cfr. in questo senso C.d.S., Ad. Plen. n. 9/2017).
Conseguentemente, la consistenza legittima dell’immobile non può che essere quella risultante dalla planimetria catastale di primo impianto del 1939, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 bis, comma 1° bis del d.P.R n. 380/2001, nella parte in cui statuisce che “ per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia”.
E proprio il raffronto tra la planimetria catastale del 1939 (doc. n. 5 del Comune) e lo stato di fatto dell’immobile rappresentato negli elaborati grafici allegati alla s.c.i.a. in sanatoria del 2021 (doc. n. 8 del Comune), ha consentito all’Amministrazione di desumere lo stravolgimento dell’originaria conformazione del bene. Difatti, dalla planimetria catastale del 1939 emerge lo schema di partizione delle cellule immobiliari e soprattutto la distribuzione interna tra una sala centrale “bicellulare gerarchizzata” e le ali laterali costituite da cellule di minori dimensioni. Di contro, lo stato di fatto contenuto nella s.c.i.a. del giugno 2021, che si vorrebbe fosse autorizzato in sanatoria, restituisce la presenza di tutta una serie di locali ad uso deposito e/o di camere di ridotte dimensioni, con bagni annessi, cui si accede da un corridoio di disbrigo. Nello specifico, non è più “leggibile” lo schema di partizione delle cellule caratteristico dell’edificio in esame e, in particolare, l’originaria sala frontale bicellulare gerarchizzata risulta soppiantata dalla realizzazione di ulteriori due camere con bagno affaccianti sulla -OMISSIS- e di un locale deposito, anch’esso con bagno, cui si accede dal disimpegno comune.
Questa circostanza smentisce anche l’altro assunto per cui il progetto in esame ripristinerebbe la bicellularità dell’immobile, secondo la conformazione della citata planimetria del 1939, ovvero costituirebbe un miglioramento rispetto al pregresso.
La motivazione del provvedimento appare dunque idonea a sorreggerlo nella parte in cui, correttamente, ha richiamato l’esigenza, scolpita dall’art. 5, lettera a2., in comb. disp. con la scheda 4 dell’allegato 1° alle n.t.a. della V.P.R.G. della Città Antica di Venezia, di conservare o come nel caso di specie ripristinare l’impianto distributivo organizzativo caratteristico dell’unità edilizia preottocentesca in esame, vale a dire la bicellularità gerarchizzata tipica della tipologia edilizia “Bg”.
12.2. Sotto altro profilo, sempre contenuto nel primo motivo, la ricorrente ha messo in discussione la contestazione per cui l’intervento non consente il mantenimento degli elementi strutturali dell’edificio, intaccati dalla realizzazione di dieci servizi igienici le cui canalizzazioni coinvolgono i solai. Per la ricorrente le affermazioni dell’Amministrazione sarebbero incomprensibili. L’art. 5, lett. b, delle n.t.a. alla V.P.R.G. della Città Antica di Venezia consentirebbe comunque anche la sostituzione dei solai, che in ogni caso non verrebbero compromessi. Si aggiunge che la successiva lett. d del medesimo art. 5 non stabilirebbe un limite massimo al numero dei servizi igienici, né alcun principio consentirebbe di contenerli, e in ogni caso non verrebbe indicata la ragione per la quale i servizi nell’immobile sarebbero eccessivi.
Si tratta di critiche che non meritano apprezzamento.
Il Comune, in fase di preavviso di diniego, citato il contenuto dell’art. 5, lett. b) e d) delle n.t.a., ha ritenuto che l’intervento contrasti con l’una e l’altra delle previsioni normative appena ricordate atteso che:
-quanto alla prima (lett. b), la realizzazione di dieci servizi igienici, per una superficie complessiva dell’unità pari a mq. 208,6, viene ad alterare i solai, in considerazione dell’inserimento delle canalizzazioni/tubazioni delle reti impiantistiche necessarie e conseguenti al numero dei servizi igienici realizzati;
-in relazione alla seconda (lett. d), è permessa l’esecuzione dei soli impianti tecnologici ed igienico-sanitari “essenziali”, e questo in ogni caso rispettando le prescrizioni normative vigenti tra cui quelle che non consentono di alterare le strutture dell’edificio e l’impianto distributivo caratteristico dell’unità edilizia preottocentesca.
Nelle osservazioni trasmesse ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 (doc. 4 ricorrente) la società ricorrente non ha preso posizione sulla rilevata alterazione delle parti strutturali dell’edificio (il solaio), limitandosi ad affermare la compatibilità dell’intervento (anche) rispetto alle previsioni delle lett. b) e d) dell’art. 5, discendente dalla ricostituzione della “bicellularità gerarchizzata” dell’unità edilizia.
E il provvedimento finale, preso atto che in merito alla questione dell’alterazione dei solai la società nulla aveva controdedotto, ha confermato il diniego della sanatoria in base alle previsioni delle lettere b) e d) dell’art. 5, delle n.t.a. della V.P.R.G della Città Antica di Venezia.
Il Tribunale ritiene che la motivazione del provvedimento illustri con sufficiente chiarezza le ragioni del diniego, incentrato sul rilievo dell’alterazione delle strutture dei solai, fatta ragionevolmente discendere dalla realizzazione di canalizzazioni e tubazioni delle reti impiantistiche serventi il numero di ben dieci servizi igienici, previsti in una superficie poco superiore a duecento metri quadrati.
Spettava alla ricorrente che ha posto in essere le opere, in omaggio al principio di vicinanza della prova, la produzione di evidenze documentali atte a comprovare la natura di esse , l’entità dei lavori e quindi il fatto che la realizzazione dei servizi igienici non aveva alterato la struttura dei solai. Ma di ciò non è stata data alcuna dimostrazione.
La motivazione regge anche per quanto concerne i richiami normativi che il Comune ha effettuato ad evidenza delle ragioni giuridiche del diniego di sanatoria: l’Amministrazione oppone le previsioni dell’art. 5, lett. b), che prescrive il mantenimento delle parti strutturali (e quindi dei solai) dell’edificio preottocentesco, in combinato disposto con quelle della successiva lett. d), che limita l’inserimento dei servizi igienico sanitari a quelli “essenziali”, imponendo, in ogni caso, il rispetto delle altre prescrizioni vigenti tra cui, per l’appunto, quella della lett. b) e finanche della lett. a2., trattata nel punto che precede, sulla conservazione dell’impianto distributivo tipico dell’unità edilizia preottocentesca (la cellula frontale gerarchizzata).
È vero che la lett. b del citato art. 5 consente la sostituzione integrale o parziale degli elementi strutturali dell’edificio tra cui i solai, ma questo qualora essi presentino delle problematiche che li rendano in tutto o in parte non recuperabili, circostanza che (anche questa) la società -OMISSIS- non ha dimostrato ricorresse nel caso di specie.
Del resto la logica di base sottesa all’intero articolo è quella di conservare le strutture dell’edificio. Per le altre due fattispecie previste dalla citata lett. b), vale a dire il consolidamento e la ricostruzione delle parti strutturali, si prescrive infatti che avvengano senza modificazioni di posizione o di quota, con materiali uguali o tecnicamente equivalenti e con strutture aventi gli stessi requisiti di quelli preesistenti. Questo perché l’esigenza da tutelare è sempre quella di preservare le componenti costitutive dell’edificio, limitando le trasformazioni fisiche a quelle espressamente previste e, in pari tempo, prescrivendo interventi diretti al ripristino degli elementi originali alterati.
La stessa, successiva, lett. d) del citato art. 5, parimenti richiamata dal provvedimento e da leggersi in combinato disposto con la lett. b), consente di inserire nelle unità residenziali preottocentesche unicamente i servizi igienici “essenziali”, nel rispetto di ogni altra prescrizione contenuta nelle n.t.a., trattandosi ancora una volta di garantire, da un lato, l’esigenza di preservare gli elementi strutturali delle unità preottocentesche tra cui, oltre alle murature portanti, anche i solai, dall’altro lato le caratteristiche e specificità tipologiche tutelate dalle n.t.a.
La trasformazione consentita è pertanto quella che non compromette l’autenticità ed integrità dell’edificio per l’esigenza di conservarne il primigenio valore.
La ricorrente è venuta meno a queste direttive di fondo perché, come detto nel § 12.1., è scomparso il fronte centrale bicellulare gerarchizzato tipico dell’unità edilizia, e anche in ragione del fatto che, come rilevato dall’Amministrazione all’esito di apposita istruttoria (vd. il doc. n. 9 del Comune), sul punto non contraddetta da efficaci argomenti da parte della ricorrente, gli elementi strutturali originali, e nella specie il solaio, è stato alterato rispetto alla conformazione originaria, da preservare secondo le n.t.a. più volte citate, a causa dell’inserimento delle canalizzazioni e tubazioni delle reti impiantistiche collegate ai servizi igienici.
Conseguentemente, il provvedimento ha correttamente denegato la sanatoria in ragione del carattere invasivo dell’intervento e della necessità di preservare gli elementi strutturali e tipologici dell’unità preottocentesca.
13. La legittimità del provvedimento nella parte motiva sin qui esaminata priva la ricorrente dell’interesse all’esame delle successive doglianze.
Difatti la natura plurimotivata del provvedimento fa sì che dall’eventuale fondatezza delle successive censure non potrebbe comunque discendere l’annullamento del diniego (cfr. Ad Plen. n. 5 del 2015).
È quindi solo per completezza di motivazione che il Collegio procederà ad esaminare anche le successive doglianze.
14. Il secondo mezzo introduce la questione del rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche. Per la ricorrente la necessità di osservare le prescrizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche riguarderebbe solo i casi di costruzione di nuovi edifici ovvero di ristrutturazione di interi edifici qui non ricorrenti. Viceversa, per i casi di interventi di manutenzione straordinaria, quale sarebbe quello in esame, si imporrebbe di adeguare l’edificio al superamento delle barriere architettoniche solo se si intervenisse su parti strutturali, ma nel caso in esame il progetto prevedrebbe la sola sanatoria della realizzazione di una rampa in luogo del gradino per l’accesso all’appartamento, senza modificazioni delle scale o dei solai (vale a dire appunto le parti strutturali dell’edificio).
La censura è infondata.
Come rilevato in precedenza, all’esito dell’istruttoria del 28.6.2021 l’Amministrazione ha verificato che la realizzazione dei dieci servizi igienici aveva comportato l’alterazione del solaio e il rialzo della pavimentazione in difformità rispetto alle condizioni originarie di accessibilità. E la rampa per l’accesso all’unità abitativa è stata riscontrata priva di un adeguato piano di stazionamento. Ragion per cui con il preavviso di rigetto è stato chiesto alla ricorrente di presentare: “ ...- elaborati ( elaborato grafico quotato nel dettaglio relazione e dichiarazione) in materia di superamento delle barriere architettoniche attestante il mantenimento dei requisiti di accessibilità originari;
- chiarimenti in merito all’altezza del rialzo della pavimentazione dell’unità abitativa (la quota non è leggibile sugli elaborati grafici) e se lo stesso va ad alterare la struttura portante, risultando l’intervento in contrasto con l’art 5 lettere b) e d) delle NTA della VPRG per la Città Antica”.
La società ha inoltrato un elaborato grafico (TAV. n. 10) raffigurante un intervento correttivo consistente nella sola eliminazione della rampa di accesso all’unità abitativa con contestuale realizzazione di un gradino in prossimità della porta di accesso. E la sanatoria è stata quindi denegata ritenendo sul punto l’intervento non conforme con:
-il vigente Regolamento edilizio, art. 86 e la d.G.R.V. 1428/2011, art. 20 c. 4 in materia di superamento barriere architettoniche relativamente all'assenza di un piano di stazionamento della rampa con adeguato spazio di manovra;
-il d.P.R. 380/2001, art. 37 c. 4 relativamente alla realizzazione di opere di adeguamento di cui alla tav. 10, vista la non conformità delle opere realizzate (costruzione di rampa per il superamento del dislivello di 15 cm realizzato in conseguenza alla posa in opera delle canalizzazioni e tubazioni delle reti impiantistiche necessarie alla realizzazione di 10 servizi igienici) alla citata normativa in materia di superamento barriere architettoniche” .
La motivazione resta immune dalle censure della ricorrente.
Anzitutto ricorre il presupposto cui gli artt. 86 del Regolamento Edilizio di Venezia e 20 della d.G.R.V. n. 1428/2011 ricollegano la necessità di osservare le prescrizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche, costituito dalla tipologia dell’intervento riguardante elementi strutturali orizzontali o verticali dell’edificio (il solaio) che hanno portato ad un rialzo della pavimentazione in difformità rispetto alle condizioni originarie di accessibilità dell’immobile.
Il provvedimento impugnato ha dunque correttamente applicato il disposto dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, che in tanto consente il rilascio della sanatoria in quanto sia dimostrata la conformità dell'intervento rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell'intervento e al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
Si opponevano dunque tanto la mancanza di un piano di stazionamento, con adeguato spazio di manovra, della rampa originariamente prevista, quanto la non conformità alla normativa in materia di superamento barriere architettoniche del gradino di accesso successivamente previsto.
Il motivo non può dunque essere accolto.
15. Infine, con il terzo mezzo la società si duole della parte del provvedimento che ha constatato come essa non abbia provveduto a porre rimedio alla carenza documentale contestata con la già citata nota di preavviso di rigetto del 9.7.2021. Secondo la prospettazione del ricorso introduttivo nulla vietava all’Amministrazione di chiedere un ulteriore approfondimento dell’istruttoria e pertanto altra documentazione. In ogni caso gli elementi oggetto dell’integrazione richiesta erano desumibili dal progetto allegato alla s.c.i.a. in sanatoria.
Le tesi della ricorrente non colgono nel segno.
L’Amministrazione comunale ha riscontrato delle carenze documentali mettendo la società ricorrente in grado di depositare la documentazione integrativa richiesta. Era dunque onere della società provvedere, senza che potessero ipotizzarsi ulteriori approfondimenti istruttori non giustificabili a fronte del contegno della ricorrente e della stessa esigenza di concludere il procedimento nei termini prescritti.
La tesi per cui la documentazione istruttoria sarebbe stata comunque completa è generica, a fronte delle specifiche carenze documentali riscontrate in relazione a puntuali elementi (barriere architettoniche; rialzo della pavimentazione; elaborati grafici della soffitta; etc.) cui non ha fatto seguito un’altrettanto specifica e circostanziata contestazione da parte della ricorrente.
Il motivo non può perciò essere accolto.
16. In conclusione il ricorso va respinto.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Venezia le spese di lite che vengono quantificate in € 3.000,00, oltre ad accesso di legge qualora dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1° e 2°, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1°, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Francesco Avino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.