Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/06/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 180/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sig.ri magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 180/2023
Promosso da
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Emanuele Paladini
APPELLANTE
Nei confronti di
(C.F.: Controparte_1
), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Corrado Curzi
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona – Sezione
Prima Civile n. 1010/2022 del 14/09/2022 pubblicata in pari data, R.G. n.
1914/2018
CONCLUSIONI
Parte appellante, con le note scritte per l'udienza di P.C. depositate il
31/05/2024 ha concluso come da atto di appello chiedendo: «Piaccia all'Ill.ma
Corte di Appello Civile di Ancona, contrariis rejectis, in via preliminare:
Giudice Monocratico Dott. Rosario Vizzari – R.G.n. 1914/2018, riunita alla n°
r.g. 1158/2019, non notificata, pubblicata il 14/09/2022; in via principale, nel merito: in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona n° 1010/2022 del 14/09/2022, pubblicata in pari data, resa nel giudizio n. R.G. 1914/2018 riunito al n. R.G.
1158/2019, non notificata, accogliere tutte le domande attrici e segnatamente: dichiarare nulla e/o annullare la deliberazione del 14/02/2018 dell'Assemblea del;
dichiarare nulla e/o CP_1 Controparte_1 annullare la deliberazione del 07/01/2019 dell'Assemblea del
[...]
; compensare integralmente le spese del giudizio Parte_2 per regolamento di competenza in Cassazione R.G. 1817/2021. Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio».
La parte appellata ha concluso come da note di trattazione scritta depositate il
03/06/2024: «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona respingere l'appello proposto da confermando, anche con differente Parte_1 motivazione, la sentenza di primo grado con reiezione delle domande proposte da per ottenere la declaratoria di nullità o l'annullamento Parte_1 delle delibere adottate dal di Controparte_1 CP_1 all'esito delle assemblee dei condomini tenutesi rispettivamente il 14.02.2018 ed il 07.01.2019. Con vittoria delle spese del grado».
FATTI DI CAUSA
I.) Il Tribunale di Ancona, con sentenza pubblicata il 14/09/2022, rigettava le domande promosse da (nei distinti giudizi Parte_1 riuniti n. R.G. 1914/2018 e n. R.G. 1158/2019) finalizzate alla declaratoria di nullità e/o all'annullamento delle delibere del 14/02/2018 e del 07/01/2019, adottate dall'assemblea del di Ancona Controparte_1
(AN), compensando le spese del grado e condannando l'attore al rimborso delle spese relative al giudizio di legittimità n. R.G. 1817/2021.
II.) ha promosso appello avverso la suddetta Parte_1 pronuncia, articolando i motivi di gravame esaminati nel proseguo. III.) Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31/05/2024, si
è costituito in giudizio il di , Controparte_1 CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese del grado.
IV.) Preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti evidenziate in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ritiene che il
Tribunale abbia travisato la domanda attorea, imputando ingiustamente a l'intera somma di €. 207.174,51, derivante dal decreto Parte_1 ingiuntivo n. 58/2007 del 22/01/2007 emesso dal Tribunale di Ancona e dal successivo atto di precetto notificato al Condominio dalla invece CP_2 di ripartirla fra tutti i condomini (a titolo di sorte e di interessi, legali e moratori), in base alle tabelle millesimali vigenti all'epoca, che attribuivano nel consuntivo al 201,87 millesimi. Parte_1
Nel gravame, inoltre, si sottolinea come la ditta appaltatrice delle CP_2 opere di manutenzione straordinaria di cui alla delibera condominiale adottata in data 16.02.1990, agendo in via monitoria, abbia attribuito al
213,817 millesimi, ovvero un coefficiente di proprietà superiore a Parte_1 quello suo proprio (pari a 106,588), stante l'intervenuta modifica delle tabelle millesimali disposta dal Tribunale di Ancona con la sentenza n. 987/2016, pubblicata il 18/08/2016.
Parte appellante, peraltro, osserva come il primo giudice si sia limitato a statuire in punto di operatività temporale delle nuove tabelle millesimali
(revisionate per effetto della sentenza della Corte di Appello di Ancona n.
987/2016 cit.), omettendo di affrontare la diversa questione, prospettata nel giudizio n. R.G. 1914/2018 Trib. Ancona, relativa alla necessità di annullare la delibera assembleare del 14/02/2018 (anche) in considerazione dell'erroneo addebito al dell'intera somma richiesta dalla e, dunque, per Parte_1 CP_2 violazione dell'art. 1123 c.c. (giusta asserita omessa applicazione delle tabelle millesimali ratione temporis applicabili). Nel gravame, poi, si nega che il contratto di appalto del 06/06/1990, stipulato tra la (appaltatore), l'amministratore di condominio e la Cooperativa CP_2
Modulo (stazione appaltante), composta solo da alcuni condomini, sia opponibile al sig. . Parte_1
L'appellante, ancora, puntualizza che il suddetto contratto di appalto, contrariamente a quanto stabilito dalla delibera assembleare del 16/02/1990, non è stato sottoscritto da tutti i condomini, aggiungendo che le pattuizioni convenute tra l'amministratore di condominio e la non possono CP_2 esplicare efficacia diretta nei rapporti interni tra i condòmini.
Il sig. rileva, altresì, l'assenza di motivazione e di analisi delle Parte_1 eccezioni sollevate in fatto e in diritto in primo grado, disconoscendo la portata assorbente della questione relativa all'efficacia delle tabelle millesimali rispetto alle altre doglianze espresse (in sostanza, il Tribunale avrebbe completamente ignorato tutte le questioni di cui al procedimento di primo grado n. 1158/2019, riunito al procedimento n. R.G. n. 1914/2018, ritenendole erroneamente assorbite, vds. pag. 37).
2.) Con il secondo motivo di gravame, parte appellante deduce l'erroneità della pronuncia impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto che i giudizi riuniti in primo grado fossero avvinti dalla medesima causa petendi.
Secondo l'assunto del sig. , il primo giudice avrebbe dovuto Parte_1 accertare:
- L'erroneità della delibera assembleare del 14/02/2018, che ha addebitato ad esclusivo carico dell'odierno appellante il pagamento del compenso del Collegio arbitrale (€. 22.000,00), nonché le spese legali liquidate nel lodo (€. 9.092,24), nel decreto ingiuntivo (€. 2.249,13) e nell'atto di precetto (€. 465,75); tali importi, per il sig. , avrebbero Parte_1 dovuto essere imputati anche alle ulteriori comproprietarie dell'immobile al 16/02/1990 (data di approvazione assembleare dei lavori di cui al contratto di appalto del 06/06/1990), tenute in solido al pagamento dei lavori di ristrutturazione (precisamente: Persona_1 comproprietaria dell'immobile di per 3/9; Parte_1 [...] per 2/9 e per 2/9), e sugli altri Parte_3 Parte_4 condomini, in base alle tabelle millesimali allora vigenti;
- L'erroneità, nullità o annullabilità, della delibera assembleare del
07/01/2019, che ha addebitato (anche) a carico del sig. , pro Parte_1 quota (per €. 20.792,61), la condanna al risarcimento del danno (di complessivi €. 103.000,00), liquidato dalla sentenza della Corte di
Appello di Ancona n. 2998/2018, pubblicata il 17/12/2018 (di accoglimento del gravame promosso avverso la sentenza del Tribunale di
Ancona n. 1178/2013), nonché la sorte di cui al decreto ingiuntivo del
22/01/2007 e del relativo atto di precetto (€. 207.174,51).
L'appellante, peraltro, evidenzia che la Corte di Appello, con sentenza n.
2998/2018 del 17/12/2018, ha accertato la condotta gravemente omissiva del
, il quale, nonostante le innumerevoli e reiterate richieste del sig. CP_1
, si è astenuto per circa trent'anni dal realizzare gli interventi Parte_1 necessari a porre fine alle infiltrazioni.
Nel gravame si precisa anche che la suddetta pronuncia della Corte di appello è passata in giudicato, per mancata impugnazione (acquiescenza) da parte del
, e per manifesta inammissibilità del ricorso per cassazione CP_1 promosso da (accertata con ordinanza della Corte di cassazione Parte_5 all'esito del giudizio di legittimità n. R.G. 10323/2019). Conseguentemente, sarebbe da ritenersi del tutto illegittima la delibera assembleare del
07/01/2019, che pretende di addebitare anche al , pro quota (in Parte_1 particolare per €. 20.792,61), il risarcimento del danno scaturito dalla pronuncia con cui il è stato chiamato a rispondere dei danni CP_1 cagionati alla proprietà del stesso: l'importo risarcitorio liquidato Parte_1 dalla Corte di Appello con la sentenza n. 2998/2018 per complessivi €.
103.000,00 (oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo) andrebbe quindi ripartito tra tutti i condomini con esclusione di . Parte_1
Il Condominio, con la delibera del 07/01/2019, avrebbe illegittimamente reiterato quanto disposto con la precedente determinazione del 14/02/2018, già sub iudice, ponendo di nuovo illegittimamente a esclusivo carico del la somma di €. 207.174,51 di cui all'atto di precetto della . Parte_1 CP_2 3.) Con il terzo motivo di gravame, l'appellante rileva l'omessa motivazione della sentenza impugnata in punto di condanna del sig. Parte_1 al pagamento delle spese del giudizio di legittimità per regolamento di competenza (R.G. n. 1817/2021 Corte di Cassazione), precisando che tale giudizio non è stato incardinato da , mai costituitosi nel Parte_1 procedimento dinanzi alla Suprema Corte.
Anche sotto questo profilo, quindi, il sig. deduce un vizio di Parte_1 motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 132, comma 4, c.p.c., sostenendo che il primo giudice avrebbe dovuto compensare le spese del giudizio di legittimità.
Nel gravame si deduce come la stessa controparte avesse circoscritto la richiesta di rifusione delle spese del regolamento di competenza instaurato dinanzi alla Suprema Corte alla sola ipotesi di costituzione in giudizio del
. Parte_1
Parte appellante sottolinea che l'ordinanza n. 34507/2021 del 16/06/2021
(conclusiva del giudizio di regolamento di competenza) ha cassato l'ordinanza di sospensione del 23/11/2020 per carenza di motivazione, non per la sussistenza di motivi di stretta connessione tra l'ulteriore giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione e quelli riuniti.
4.) Preliminarmente va disattesa la censura svolta dall'appellante in relazione alla disposta riunione dei separati giudizi proposti avverso le due delibere assembleari del appellato atteso che la CP_1 configurabilità della sola connessione soggettiva deve ritenersi sufficiente all'adozione del suindicato provvedimento che si fonda su valutazioni di opportunità del giudice ed ha carattere discrezionale ( v. Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 28539 del 30.09.2022).
5.) La valutazione deve riguardare, in primo luogo, la censura di inopponibilità del contratto di appalto in quanto non sottoscritto dal
CP_1
Va, quindi, posto in evidenza che con la delibera del 16.02.1990
l'assemblea condominiale aveva autorizzato l'amministratore del Condominio a sottoscrivere gli elaborati contrattuali con la ditta appaltatrice come di seguito avvenuto in data 06.06.1990. La CP_2 previsione relativa alla sottoscrizione da parte anche dei singoli condomini, effettivamente contenuta nella delibera condominiale, trova evidentemente ragione nel fatto che gli interventi di manutenzione straordinaria dovevano riguardare non solo le parti condominiali - per i quali era stato stabilito l'importo a forfait di un miliardo di lire - ma anche quelle di esclusiva proprietà dei singoli condomini che, dunque, sottoscrivendo il contratto si obbligavano quanto al versamento dei diversi importi dovuti stabiliti a misura.
Con il richiamato contratto si stabiliva, peraltro, che il versamento del compenso a forfait globale stabilito doveva essere effettuato dai singoli condomini in base al rendiconto di volta in volta fornito dall'amministratore con acconti in base a stati di avanzamento secondo le modalità indicate e sulla base della ripartizione interna condominiale, come risultante dall'Allegato “A”.
Nessun rilievo può, dunque, assumere l'asserita mancata sottoscrizione da parte del sig. del richiamato contratto atteso che le somme in Parte_1 oggetto si riferiscono al compenso per opere condominiali la cui autorizzazione si fonda nella richiamata delibera condominiale.
6.)Il sig. ha, inoltre, più volte chiesto che la somma Parte_1 posta a suo carico sia suddivisa fra i vari condomini dando, dunque, per presupposto che il relativo importo sia riconducibile alle opere di ristrutturazione straordinaria delle parti condominiali. A fronte, però, dell'assunto della difesa del , secondo cui l'importo indicato CP_1 nella prima delibera si riferisce alla sola quota di spettanza del sig.
per non aver mai il predetto provveduto al versamento di Parte_1 quanto dovuto sulla base degli stati di avanzamento, l'odierno appellante non ha mai affermato di aver provveduto ad effettuare versamenti a tale titolo, né di aver adempiuto, ancorché, parzialmente all'obbligazione su di lui incombente per cui l'allegazione del , effettuata CP_1 sulla base della documentazione contabile in suo possesso, risulta certamente avvalorata dal contenuto della difesa della controparte.
7.)Rispetto alla questione relativa alle tabelle millesimali occorre osservare che la sentenza n. 482/2013, resa in materia dal Tribunale di
Ancona, è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello con sentenza n. 495/2018 avverso la quale è stato proposto ricorso per cassazione, non ancora definito.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, “In tema di condominio negli edifici, la sentenza, di cui all'art. 69 disp. att. c.c., che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali delle singole unità immobiliari, espressi nella tabella millesimale, non ha natura dichiarativa ma costitutiva, avendo la stessa funzione dell'accordo raggiunto all'unanimità dai condomini, con la conseguenza che l'amministratore, e non il singolo condomino, è legittimato ad agire per l'indennizzo, ai sensi dell'art.
2041 c.c., nei confronti del singolo che abbia versato, prima della modifica, quote condominiali calcolate sulla base di valori millesimali inferiori e non rispondenti al reale valore dell'unità, perché in tal modo si è realizzato un arricchimento indebito cui corrisponde un depauperamento della cassa comune relativamente a somme altrimenti destinate a far fronte ad esigenze dell'intero condominio, e non dei singoli condomini” ( Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23739 del 04.09.2024).
La natura costituita della sentenza resa in tema di tabelle millesimali non consente, dunque, l'anticipazione, neanche in via provvisoria, degli effetti discendenti dalle statuizioni non condannatorie sicché, stante la mancata definizione del giudizio, pendendo il ricorso per cassazione, il ha correttamente fatto applicazione con la CP_1 delibera in esame dei millesimi risultanti dalle tabelle provvisorie stabilite nel 1990.
Né risulta che il criterio provvisorio sia stato fatto oggetto di impugnazione ( v. Cass. 2014/1439).
8.)Sotto ulteriore profilo l'appellante lamenta che la somma di cui alla delibera del 14.02.2018 , comprensiva delle spese legali di cui al lodo del 28.02.2006, del compenso in favore degli arbitri, delle spese di lite di cui al decreto ingiuntivo e del successivo atto di precetto, sia stata addebitata al solo odierno appellante e non sia stata, invece, ripartita fra gli altri comproprietari dell'immobile.
La debenza degli importi indicati in delibera e relative alle spese non può essere posta in dubbio posto che l'arbitrato ha avuto ad oggetto la richiesta di pagamento da parte della del compenso per Controparte_2 lavori di manutenzione straordinaria a forfait richiesti nella misura di euro
60.013,76 e riconosciuti in quella di poco inferiore e pari ad euro
58.291,91 ( la medesima cifra indicata come sorte nella delibera del
14.02.2018) sulla quale sono stati poi applicati gli interessi moratori calcolati sulla base di quanto stabilito all'art. 11 del contratto di appalto pretesi dalla ditta appaltatrice. Sulla base di tale lodo l'appaltatrice ha poi agito in sede monitoria chiedendo ed ottenendo nei confronti del
Condominio il decreto ingiuntivo n.58/07 opposto da e Persona_1
, comproprietarie unitamente a e Parte_3 Parte_4
, dando origine al giudizio definito dalla Suprema Parte_1
Corte a seguito di ricorso dello stesso , quale erede di Parte_1
, con provvedimento n.2520/2024 di conferma della Persona_1 sentenza della Corte di appello di Ancona n. 987/2016 di accoglimento del gravame e rigetto dell'opposizione.
L'assunto del appare, dunque, fondato risultando le CP_1 spese dei richiamati giudizi ascrivibili al mancato pagamento da parte del o delle comproprietarie di quanto dagli stessi dovuto in Parte_1 relazione alle opere condominiali realizzate non essendo emersa, nell'ambito dei richiamati giudizi, la fondatezza delle contestazioni sollevate dai predetti condomini ed avendo in ogni caso il Parte_1 ottenuto il risarcimento dei danni riconducibili alle opere di cui al contratto di appalto a seguito del giudizio promosso nei confronti del direttore dei lavori ( sentenza n. 557/2008 Tribunale di Ancona).
Né potrebbe assumere rilievo, al fine in esame, quanto osservato dalla difesa del in ordine al fatto che i quesiti rivolti dal Parte_1 Condominio al Collegio arbitrale abbiano avuto ad oggetto i lavori eseguiti sull'intero fabbricato condominiale (vizi, mancanze o difformità dei lavori eseguiti sulle parti comuni dell'edificio) posto che la somma richiesta riguardava il residuo della somma dovuta rispetto alle opere condominiali a forfait.
9.)All'epoca dell'adozione della delibera assembleare che decideva l'esecuzione delle opere di ristrutturazione dell'immobile condominiale il sig.
era certamente comproprietario delle unità immobiliari Parte_1 site nel Condominio appellato non avendo il predetto smentito tale circostanza. Dato tale presupposto, va fatta applicazione del principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “I comproprietari di un'unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del
medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto CP_1 obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del
, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'art. CP_1
1294 cod. civ. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. Trattandosi di un principio informatore della materia, al rispetto di esso
è tenuto il giudice di pace anche quando decida secondo equità ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che il principio espresso non si pone in contrasto con quello già enunciato da
Sez. Un. n. 9148 del 2008, riguardando quest'ultima pronuncia la diversa problematica delle obbligazioni contratte dal rappresentante del CP_1 verso i terzi e non la questione relativa al se le obbligazioni dei comproprietari inerenti le spese condominiali ricadano o meno nella disciplina del condebito ad attuazione solidale)” ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21907 del 21.10.2011).
10.)La censura sollevata in relazione alla delibera 07.01.2019 risulta infondata e va, pertanto, rigettata.
L'appellante lamenta il fatto che, ottenuto il risarcimento del danno subito dalle porzioni di sua proprietà esclusiva, il abbia posto a CP_1 suo carico, pro quota, la somma per cui è stata pronunciata condanna al risarcimento del danno in suo favore con sentenza della Corte di appello di Ancona n. 2998/2018 per il complessivo importo di euro 103.000,00.
La delibera risulta difatti conforme al principio affermato in materia dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il che subisca, CP_1 nella propria unità immobiliare, un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126
c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del , senza tuttavia essere esonerato CP_1 dall'obbligo - che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile - di contribuire, a propria volta e "pro quota", alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni, nonché alla rifusione dei danni cagionati” ( Cass. Sez. 6, Ordinanza
n. 18187 del 24/06/2021).
Né potrebbe giungersi a conclusioni diverse in ragione di quanto evidenziato dalla difesa del in ordine alle asserite ripetute Parte_1 sollecitazioni rivolte al affinché intervenisse per porre fine CP_1 alle infiltrazioni dannose come invero accertate dalla Corte di appello con la richiamata sentenza n. 2998/2018 non assumendo rilievo, al fine in esame, l'illecita condotta attribuibile al . CP_1
11.)L'appellante censura, infine, la disciplina delle spese adottata dal primo giudice quanto al procedimento n. 1817/2021 r.g. di regolamento di competenza promosso dal dinanzi alla Corte CP_1 di cassazione e definito con ordinanza n. 34507/2021 del 16.06.2021 che ha cassato l'ordinanza adottata dal tribunale di Ancona in data
23.11.2020 con cui "rimetteva la causa sul ruolo istruttorio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Ancona n.
495/2018, per cui è pendente ricorso per cassazione, il cui esito è da ritenersi strettamente connesso al presente giudizio che viene contestualmente sospeso". Rileva l'appellante che il primo giudice ne avrebbe dovuto disporre la compensazione non essendosi il costituito dinanzi al Parte_1 giudice di legittimità.
Ritiene il Collegio di dover condividere la statuizione oggetto di esame in quanto fondata sul principio di soccombenza non superabile dalla mancata costituzione posto che l'ordinanza cassata era stata adottata su specifica richiesta di tale parte.
Alla luce delle argomentazioni esposte, ogni eventuale ulteriore motivo di gravame deve intendersi assorbito, superato e disatteso.
L'appello va, dunque, rigettato con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia.
Poiché il giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello promosso da nei confronti del Parte_1
di avverso la sentenza del Controparte_3 CP_1
Tribunale di Ancona, n. 1010/2022 pubblicata il 14/09/2022, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, liquidate in €. 2.500,00 per la fase di studio della controversia, €.1.500,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €. 4.500,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, C.P.A. e
I.V.A. come per legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento del contributo come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 228 .
Ancona, così deciso il 05.02.2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico