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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 01/12/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 291/2014
C O R T E D'A P P E L L O
DI GI AL
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott. Mirenna Mauro consigliere dott.ssa Rende Federica consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 291/2014 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, P.IVA con sede in Parte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore , Pt_1 Parte_2
, c.f. , in proprio, , c.f. Parte_2 C.F._1 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Lucia Crupi, C.F._2
elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, sito in , Parte_1
alla via Magna Grecia, n.1/E nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore , c.f. rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa dall'avv. Caterina Infortuna, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, sito in alla via Marvasi n.15 Parte_1
*** 1 Corte d'Appello
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Estinzione del procedimento
L' , e Parte_4 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 552/2014, depositata in data
28/3/2014, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, nell'ambito del procedimento n. 3852/2009.
Fissata l'udienza per la comparizione al 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., l'udienza è stata rinviata al 26 febbraio 2015, stante l'assenza del procuratore dell'appellante.
All'udienza del 26 febbraio 2015, attesa l'assenza dei procuratori delle parti,
è stata ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Con provvedimento del 31 ottobre 2025, preso atto che il procedimento è stato cancellato senza dichiarare l'estinzione prevista dall'art. 181 c.p.c. come modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n. 133, è stata fissata l'udienza del 24 novembre 2025 per le determinazioni conseguenti.
Regolarmente comunicato alle parti il predetto provvedimento, nessuna parte ha depositato note scritte per la trattazione scritta fissata in tale data.
Ai sensi dell'art. 181 c.p.c. se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice dichiara l'estinzione del processo.
Comunque, il processo va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 307 primo comma c.p.c., a norma del quale il processo cancellato deve essere riassunto nel termine perentorio di tre mesi dalla cancellazione, altrimenti si estingue.
Il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre dalla data dell'udienza in presenza in cui è stata disposta la cancellazione (26 febbraio
2015).
L'odierno giudizio non è stato riassunto. 2 Corte d'Appello
Conseguentemente, essendo decorso il termine di tre mesi dalla cancellazione, il giudizio d'appello va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Il processo non risulta riassunto.
Pertanto, il processo va dichiarato estinto.
2.- Spese processuali
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
3.- Doppio contributo unificato
Essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass.
n. 25485/2018).
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_4
in proprio, e nei confronti di Parte_5 Parte_3 [...]
, avverso la sentenza n. 552/2014, depositata in data Controparte_1
28/3/2014, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, a definizione del procedimento n. 3852/2009, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo;
- pone le spese processuali del secondo grado di giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, 28.11.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
3
n. 291/2014
C O R T E D'A P P E L L O
DI GI AL
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott. Mirenna Mauro consigliere dott.ssa Rende Federica consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 291/2014 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, P.IVA con sede in Parte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore , Pt_1 Parte_2
, c.f. , in proprio, , c.f. Parte_2 C.F._1 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Lucia Crupi, C.F._2
elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, sito in , Parte_1
alla via Magna Grecia, n.1/E nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore , c.f. rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa dall'avv. Caterina Infortuna, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, sito in alla via Marvasi n.15 Parte_1
*** 1 Corte d'Appello
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Estinzione del procedimento
L' , e Parte_4 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 552/2014, depositata in data
28/3/2014, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, nell'ambito del procedimento n. 3852/2009.
Fissata l'udienza per la comparizione al 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., l'udienza è stata rinviata al 26 febbraio 2015, stante l'assenza del procuratore dell'appellante.
All'udienza del 26 febbraio 2015, attesa l'assenza dei procuratori delle parti,
è stata ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Con provvedimento del 31 ottobre 2025, preso atto che il procedimento è stato cancellato senza dichiarare l'estinzione prevista dall'art. 181 c.p.c. come modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n. 133, è stata fissata l'udienza del 24 novembre 2025 per le determinazioni conseguenti.
Regolarmente comunicato alle parti il predetto provvedimento, nessuna parte ha depositato note scritte per la trattazione scritta fissata in tale data.
Ai sensi dell'art. 181 c.p.c. se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice dichiara l'estinzione del processo.
Comunque, il processo va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 307 primo comma c.p.c., a norma del quale il processo cancellato deve essere riassunto nel termine perentorio di tre mesi dalla cancellazione, altrimenti si estingue.
Il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre dalla data dell'udienza in presenza in cui è stata disposta la cancellazione (26 febbraio
2015).
L'odierno giudizio non è stato riassunto. 2 Corte d'Appello
Conseguentemente, essendo decorso il termine di tre mesi dalla cancellazione, il giudizio d'appello va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Il processo non risulta riassunto.
Pertanto, il processo va dichiarato estinto.
2.- Spese processuali
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
3.- Doppio contributo unificato
Essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass.
n. 25485/2018).
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_4
in proprio, e nei confronti di Parte_5 Parte_3 [...]
, avverso la sentenza n. 552/2014, depositata in data Controparte_1
28/3/2014, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, a definizione del procedimento n. 3852/2009, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo;
- pone le spese processuali del secondo grado di giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, 28.11.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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