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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/04/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 07.04.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3172/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Micali;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dall'avv. Piera CP_1
Messina;
Oggetto: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 12.06.2023 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 31.12.2020 aveva presentato all' domanda n. 209187660015 di assegno ordinario di invalidità, che però era stata respinta in data 10.02.2021 perché non ricorrevano i presupposti sanitari;
- che aveva impugnato tale decisione con ricorso amministrativo del 03.05.2024, rimasto privo di riscontro;
- che il proprio quadro clinico era compromesso da molteplici patologie da: “Esiti di pregressa frattura diafisaria scomposta del femore sn con residuato etrometria in minus dell'arto inferiore e secondaria scoliosi vertebrale. Gravi esiti invalidanti dell'arto superiore dx meglio descritti in anamnesi, con deficit funzionale ed ipo-miotrofia: frattura di clavicola dx, frattura scafoidea bilaterale ed esiti di contusione cerebrale con otoraggia esitata in ipoacusia con acufeni a dx”;
- che nella fattispecie in esame sussistevano i presupposti in fatto e in diritto per avere diritto all'assegno ordinario di invalidità;
1 - che, pertanto, il ricorrente aveva depositato il ricorso per accertamento tecnico preventivo (R.G. n.
2437/2022) al fine di verificare preventivamente la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità;
- che il ctu, nominato nel predetto giudizio, con perizia depositata e comunicata dalla cancelleria in data
17.07.23, non aveva riconosciuto alla parte ricorrente l'assegno ordinario di invalidità; - che, con atto di dissenso, depositato in via telematica in data 15.05.23, il procuratore del ricorrente contestava la suddetta ctu.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di ritenere e dichiarare che sussistono in capo al ricorrente i requisiti sanitari utili al riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Conseguentemente di condannare l' convenuto, in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 tempore, alla corresponsione di detto assegno ordinario in favore del ricorrente nella misura di legge e con decorrenza dalla data del primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o dalla data di insorgenza dello stato invalidante per riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa oltre interessi legali. Condannare altresì l' in persona del legale rapp.te CP_1
p.t., al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria del 15.12.2023, contestando il fondamento del ricorso CP_1 ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese, competenze ed onorari anche della fase di accertamento preventivo.
3.- L'udienza del 07.04.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, cpc.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo promosso dall'istante al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al n. R.G. 3172/2023 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente era affetto dalle seguenti infermità: “Esiti di pregressa frattura diafisaria scomposta del femore con residuata eterometria in minus dell'arto inferiore e secondaria scoliosi vertebrale a minima incidenza funzionale (in atto compensata dall'utilizzo di planatare). Esiti di trauma cranico consistenti in acufeni a dx. Esiti traumatismi arto superiore a modesta incidenza funzionale (più evidenti a sinistra, scarsamente percepibili a destra)” e concludeva che le suddette patologie non presentavano caratteri tali da poter configurare nel ricorrente una riduzione a meno di un terzo la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, condizione necessaria ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della L. n. 222/84 al fine di poter ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario d'invalidità.
2 Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
6.- Con il presente giudizio parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario d'invalidità con decorrenza dalla data del primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o dalla data di insorgenza dello stato invalidante accertato dal ctu.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che, in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, è stata disposta la rinnovazione della ctu ed il consulente ha dichiarato che il ricorrente è affetto da “Esiti di pregressa frattura diafisaria scomposta femore sx con residuata dismetria di circa 1,5 cm. Esiti invalidanti arto sup, dx da frattura clavicola dx, lesione del n. circonflesso dx, frattura scafoide carpale, con ipomiotrofia ed associato deficit funzionale. Spondilodiscoartrosi con dolore cronico e radicolopatia cervicale e lombare complicata da osteopenia. Esiti trauma cranico con deficit uditivo, acufeni
e sindrome vertiginosa. Broncopatia cronica con sindrome disventilatoria di tipo misto, prevalentemente ostruttiva. Disturbo ansioso-depressivo” ed ha concluso che tali patologie determinano in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari utili all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal mese di giugno 2023.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu, che si condivide – che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale - va dichiarato che si trova nelle condizioni Parte_1 sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal mese di giugno 2023.
7. La natura di mero accertamento del presente giudizio preclude alla condanna dei ratei.
8.- Atteso l'esito della lite si compensano integralmente le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo e per tre quarti le spese del presente giudizio e la restante quota viene posta a carico dell CP_1 unico legittimato per l'accertamento sanitario, così come liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n.
3 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari in considerazione della durata infratriennale del giudizio.
Le spese di ctu, separatamente liquidate, sono poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno Parte_1 ordinario di invalidità a decorrere dal mese di giugno 2023;
- compensa le spese relative alla fase di accertamento tecnico preventivo;
- compensa le spese in ragione di tre quarti e condanna l' al pagamento della restante quota che si CP_1 liquida in euro 1.159,12 oltre spese generali, iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone a definitivo carico dell' le spese delle ctu separatamente liquidate. CP_1
Messina, 08.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 07.04.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3172/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Micali;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dall'avv. Piera CP_1
Messina;
Oggetto: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 12.06.2023 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 31.12.2020 aveva presentato all' domanda n. 209187660015 di assegno ordinario di invalidità, che però era stata respinta in data 10.02.2021 perché non ricorrevano i presupposti sanitari;
- che aveva impugnato tale decisione con ricorso amministrativo del 03.05.2024, rimasto privo di riscontro;
- che il proprio quadro clinico era compromesso da molteplici patologie da: “Esiti di pregressa frattura diafisaria scomposta del femore sn con residuato etrometria in minus dell'arto inferiore e secondaria scoliosi vertebrale. Gravi esiti invalidanti dell'arto superiore dx meglio descritti in anamnesi, con deficit funzionale ed ipo-miotrofia: frattura di clavicola dx, frattura scafoidea bilaterale ed esiti di contusione cerebrale con otoraggia esitata in ipoacusia con acufeni a dx”;
- che nella fattispecie in esame sussistevano i presupposti in fatto e in diritto per avere diritto all'assegno ordinario di invalidità;
1 - che, pertanto, il ricorrente aveva depositato il ricorso per accertamento tecnico preventivo (R.G. n.
2437/2022) al fine di verificare preventivamente la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità;
- che il ctu, nominato nel predetto giudizio, con perizia depositata e comunicata dalla cancelleria in data
17.07.23, non aveva riconosciuto alla parte ricorrente l'assegno ordinario di invalidità; - che, con atto di dissenso, depositato in via telematica in data 15.05.23, il procuratore del ricorrente contestava la suddetta ctu.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, di ritenere e dichiarare che sussistono in capo al ricorrente i requisiti sanitari utili al riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Conseguentemente di condannare l' convenuto, in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 tempore, alla corresponsione di detto assegno ordinario in favore del ricorrente nella misura di legge e con decorrenza dalla data del primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o dalla data di insorgenza dello stato invalidante per riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa oltre interessi legali. Condannare altresì l' in persona del legale rapp.te CP_1
p.t., al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria del 15.12.2023, contestando il fondamento del ricorso CP_1 ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese, competenze ed onorari anche della fase di accertamento preventivo.
3.- L'udienza del 07.04.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
4.- Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, cpc.
5.- Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo promosso dall'istante al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al n. R.G. 3172/2023 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente era affetto dalle seguenti infermità: “Esiti di pregressa frattura diafisaria scomposta del femore con residuata eterometria in minus dell'arto inferiore e secondaria scoliosi vertebrale a minima incidenza funzionale (in atto compensata dall'utilizzo di planatare). Esiti di trauma cranico consistenti in acufeni a dx. Esiti traumatismi arto superiore a modesta incidenza funzionale (più evidenti a sinistra, scarsamente percepibili a destra)” e concludeva che le suddette patologie non presentavano caratteri tali da poter configurare nel ricorrente una riduzione a meno di un terzo la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, condizione necessaria ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della L. n. 222/84 al fine di poter ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario d'invalidità.
2 Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
6.- Con il presente giudizio parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario d'invalidità con decorrenza dalla data del primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o dalla data di insorgenza dello stato invalidante accertato dal ctu.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che, in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, è stata disposta la rinnovazione della ctu ed il consulente ha dichiarato che il ricorrente è affetto da “Esiti di pregressa frattura diafisaria scomposta femore sx con residuata dismetria di circa 1,5 cm. Esiti invalidanti arto sup, dx da frattura clavicola dx, lesione del n. circonflesso dx, frattura scafoide carpale, con ipomiotrofia ed associato deficit funzionale. Spondilodiscoartrosi con dolore cronico e radicolopatia cervicale e lombare complicata da osteopenia. Esiti trauma cranico con deficit uditivo, acufeni
e sindrome vertiginosa. Broncopatia cronica con sindrome disventilatoria di tipo misto, prevalentemente ostruttiva. Disturbo ansioso-depressivo” ed ha concluso che tali patologie determinano in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari utili all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal mese di giugno 2023.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu, che si condivide – che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale - va dichiarato che si trova nelle condizioni Parte_1 sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal mese di giugno 2023.
7. La natura di mero accertamento del presente giudizio preclude alla condanna dei ratei.
8.- Atteso l'esito della lite si compensano integralmente le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo e per tre quarti le spese del presente giudizio e la restante quota viene posta a carico dell CP_1 unico legittimato per l'accertamento sanitario, così come liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n.
3 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari in considerazione della durata infratriennale del giudizio.
Le spese di ctu, separatamente liquidate, sono poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno Parte_1 ordinario di invalidità a decorrere dal mese di giugno 2023;
- compensa le spese relative alla fase di accertamento tecnico preventivo;
- compensa le spese in ragione di tre quarti e condanna l' al pagamento della restante quota che si CP_1 liquida in euro 1.159,12 oltre spese generali, iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone a definitivo carico dell' le spese delle ctu separatamente liquidate. CP_1
Messina, 08.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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