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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 13/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
2663 /2024 R.G.
All'udienza del 13/03/2025 alle ore 09.00, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO per parte ricorrente il quale conclude e Parte_1 discute la causa insistendo in ricorso e precisando che il provvedimento impugnato è stato oggetto di successivo provvedimento di revoca. Esibisce all'uopo provvedimento reso in data 27 gennaio
2025.
Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 11.17, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2663 /2024 R.G. OGGETTO: indebito assistenziale vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_1
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37857, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , e CP_1
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare la domanda di restituzione di somme trattenute, in quanto infondata - ritenere e dichiarare per il resto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in quanto l' ha corretto il dato reddituale, rettificato e ripristinato la liquidazione - con CP_1
compensazione delle spese di lite.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente, titolare della pensione di inabilità civile ex art 12 L. 118/71 n. 07012617 con decorrenza
CP_ aprile 2021 a carico dell' resistente lamenta l'illegittimità del provvedimento con il quale l' ha CP_1
contestato l'avvenuta erogazione di un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 3.803,15.
Ritenendo che il proprio reddito non abbia mai superato i limiti previsti dalla soglia legale, né nell'anno
2021 né nel successivo anno 2022, insiste per l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria.
L' costituendosi ha rilevato che l'indebito è da imputare ad un errore commesso dall'ufficio: infatti, CP_1
nella conferma dell'assegno ordinario di invalidità, per mero errore materiale il reddito da terreni anno
2021, per € 312, è stato inserito come € 3.112.
Accertata il suddetto errore l'Ente ha provveduto in autotutela a correggere i dati a sistema, effettuando nuova riliquidazione che, sostituendosi a quella precedente, ha generato per lo stesso periodo, un importo a credito esattamente corrispondente a quello a debito oggetto della liquidazione contestata.
Ha conclude chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere.
Il procedimento, istruito documentalmente, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
******
Stante le concordi conclusioni rassegnate dalle parti e, alla luce del provvedimento reso dall' in data CP_1
27 gennaio 2025, va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo stato posto nel nulla, per compensazione, il provvedimento impugnato in questa sede.
In punto alle spese di lite, compendiato il principio della soccombenza virtuale con la condotta stragiudiziale dell' che, tempestivamente, non appena ricevuto il ricorso, ha provveduto in CP_1
autotutela a correggere l'errore in cui era incorso l'ufficio (rettificando i dati ) e, conseguentemente, ad annullare l'atto impugnato, va disposta la compensazione parziale delle stesse, con condanna dell' CP_1
al pagamento del 50% delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2663 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente il 50% delle spese di lite, liquidate (50%) in € 600,00 per CP_1
compensi professionali;
oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
il tutto distratto in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Marsala in data 13/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
2663 /2024 R.G.
All'udienza del 13/03/2025 alle ore 09.00, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO per parte ricorrente il quale conclude e Parte_1 discute la causa insistendo in ricorso e precisando che il provvedimento impugnato è stato oggetto di successivo provvedimento di revoca. Esibisce all'uopo provvedimento reso in data 27 gennaio
2025.
Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 11.17, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2663 /2024 R.G. OGGETTO: indebito assistenziale vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_1
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37857, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , e CP_1
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare la domanda di restituzione di somme trattenute, in quanto infondata - ritenere e dichiarare per il resto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in quanto l' ha corretto il dato reddituale, rettificato e ripristinato la liquidazione - con CP_1
compensazione delle spese di lite.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente, titolare della pensione di inabilità civile ex art 12 L. 118/71 n. 07012617 con decorrenza
CP_ aprile 2021 a carico dell' resistente lamenta l'illegittimità del provvedimento con il quale l' ha CP_1
contestato l'avvenuta erogazione di un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 3.803,15.
Ritenendo che il proprio reddito non abbia mai superato i limiti previsti dalla soglia legale, né nell'anno
2021 né nel successivo anno 2022, insiste per l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria.
L' costituendosi ha rilevato che l'indebito è da imputare ad un errore commesso dall'ufficio: infatti, CP_1
nella conferma dell'assegno ordinario di invalidità, per mero errore materiale il reddito da terreni anno
2021, per € 312, è stato inserito come € 3.112.
Accertata il suddetto errore l'Ente ha provveduto in autotutela a correggere i dati a sistema, effettuando nuova riliquidazione che, sostituendosi a quella precedente, ha generato per lo stesso periodo, un importo a credito esattamente corrispondente a quello a debito oggetto della liquidazione contestata.
Ha conclude chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere.
Il procedimento, istruito documentalmente, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
******
Stante le concordi conclusioni rassegnate dalle parti e, alla luce del provvedimento reso dall' in data CP_1
27 gennaio 2025, va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo stato posto nel nulla, per compensazione, il provvedimento impugnato in questa sede.
In punto alle spese di lite, compendiato il principio della soccombenza virtuale con la condotta stragiudiziale dell' che, tempestivamente, non appena ricevuto il ricorso, ha provveduto in CP_1
autotutela a correggere l'errore in cui era incorso l'ufficio (rettificando i dati ) e, conseguentemente, ad annullare l'atto impugnato, va disposta la compensazione parziale delle stesse, con condanna dell' CP_1
al pagamento del 50% delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2663 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente il 50% delle spese di lite, liquidate (50%) in € 600,00 per CP_1
compensi professionali;
oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
il tutto distratto in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Marsala in data 13/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.