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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1158/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Lavoro in funzione del giudice unico: dr.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa con ricorso depositato il
08/07/2024 da
, rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTA PALOTTI elettivamente Parte_1
domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. NADIA CP_1
CP_ PEREGO elettivamente domiciliata presso l'ufficio dell'avvocatura a VARESE
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 08/07/2024 soggiornante di lungo periodo, sul Parte_1
CP_ presupposto dell'illegittimità del diniego di l alla domanda di assegno di natalità ha chiesto:” accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente all'assegno di natalità c.d. bonus bebè di cui all'art. 1, comma 125, L. 190/2014 come da domanda amministrativa CP_ conseguentemente condannare l a corrispondere all'odierna parte ricorrente l'assegno di natalità c.d. bonus bebè di cui all'art. 1, comma 125, L. 190/2014 come da domanda amministrativa”. CP_ Ritualmente costituito chiedeva il rigetto del ricorso.
All'esito del tentativo di conciliazione, veniva accolta la proposta formulata dal Giudice di riconoscimento della prestazione con cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza le parti hanno dato atto dell'avvenuto riconoscimento e pagamento della prestazione dell'assegno di natalità chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Come si desume dalle dichiarazioni delle procuratrici delle parti in merito al riconoscimento e pagamento dell'assegno, è venuto meno l'interesse ad agire della parte ricorrente e va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
In linea con l'accordo conciliativo raggiunto vanno integralmente compensate tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, 04/03/2025
Il Giudice dr.ssa Emanuela Fedele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Lavoro in funzione del giudice unico: dr.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa con ricorso depositato il
08/07/2024 da
, rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTA PALOTTI elettivamente Parte_1
domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. NADIA CP_1
CP_ PEREGO elettivamente domiciliata presso l'ufficio dell'avvocatura a VARESE
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 08/07/2024 soggiornante di lungo periodo, sul Parte_1
CP_ presupposto dell'illegittimità del diniego di l alla domanda di assegno di natalità ha chiesto:” accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente all'assegno di natalità c.d. bonus bebè di cui all'art. 1, comma 125, L. 190/2014 come da domanda amministrativa CP_ conseguentemente condannare l a corrispondere all'odierna parte ricorrente l'assegno di natalità c.d. bonus bebè di cui all'art. 1, comma 125, L. 190/2014 come da domanda amministrativa”. CP_ Ritualmente costituito chiedeva il rigetto del ricorso.
All'esito del tentativo di conciliazione, veniva accolta la proposta formulata dal Giudice di riconoscimento della prestazione con cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza le parti hanno dato atto dell'avvenuto riconoscimento e pagamento della prestazione dell'assegno di natalità chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Come si desume dalle dichiarazioni delle procuratrici delle parti in merito al riconoscimento e pagamento dell'assegno, è venuto meno l'interesse ad agire della parte ricorrente e va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
In linea con l'accordo conciliativo raggiunto vanno integralmente compensate tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, 04/03/2025
Il Giudice dr.ssa Emanuela Fedele