Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 27/04/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
MA TONOLO Presidente relatore Innocenza AF Consigliere Daniela ALBERGHINI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 32011 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:
1) BI LO s.r.l., in liquidazione giudiziale (c.f. e partita IVA:
04259510404), avente sede legale in Cervia Milano Marittima (RA), via VI Traversa Pineta n. 16, pec: fabiliajesolo@legalmail.it, in persona dei liquidatori giudiziali, dott.ssa RENZI Maria, domiciliata in Faenza (RA) via Naviglio, 14, c.f.: [...], pec:
lg15.2023ravenna@pecliquidazionigiudiziali.it, e dott. MONARI Andrea, domiciliato in Vignola (MO) via Per Spilamberto, n. 1631, c.f.: MNR NDR 74T28 A944K, pec: lg15.2023ravenna@pecliquidazionigiudiziali.it;
2) TO TI, in proprio e in qualità di amministratore e legale rappresentante della BI LO s.r.l., in liquidazione giudiziale, nato
a Cesena il 06.08.1984 e residente a [...], c.f.:
[...], rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Fortibuoni del Foro di Forlì-Cesena, c.f.: [...], pec:
gianluca.fortibuoni@ordineavvocatiforlicesena.eu, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cesena (FC), Corte don G. Botticelli n.
98;
Visti gli artt. 88, 91 e 93 c.g.c.;
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Esaminati gli atti e documenti di causa;
Uditi, all’udienza pubblica del 15 aprile 2026, con l’assistenza del Segretario dott. Stefano Mizgur, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Garlisi, e, per il convenuto ST TI, l’Avv. Gianluca Fortibuoni. Non comparsa e non costituita la convenuta società BI LO s.r.l. in liquidazione giudiziale, in persona dei liquidatori giudiziali.
Premesso in
TO
I. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura regionale conveniva in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale:
1) la società “BI LO s.r.l.”, in liquidazione giudiziale, in persona dei curatori della liquidazione giudiziale, dott.ssa RENZI Maria e dott.
MONARI Andrea, 2) il sig. TO TI, in proprio e in qualità di amministratore e legale rappresentante della BI LO s.r.l., in liquidazione giudiziale,
“per ivi sentirli condannare in solido, a titolo di dolo, al pagamento in favore del Comune di Montegrotto Terme della somma complessiva di € 114.165,57, oltre interessi legali maturati dopo il 4/3/2024, ovvero, in subordine, della somma di € 51.655,50, oltre interessi legali da calcolarsi per ogni bimestre di riferimento dalla data della singola scadenza, o comunque al pagamento di quella somma maggiore o minore che la Sezione giurisdizionale riterrà dovuta, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo, ed alle spese di giudizio, queste ultime a favore dello Stato”.
L’inquirente rappresentava che, con denuncia di danno specifica e concreta del 15/02/2024, il Comune di Montegrotto Terme (PD) – Ufficio Tributi aveva segnalato l’omesso versamento alla tesoreria comunale dell’imposta di soggiorno introitata dalla BI LO RL quale gestore della struttura ricettiva alberghiera “AB Hotel Augustus” di Montegrotto (in virtù di contratto di subaffitto di ramo d’azienda con la “AB Milano Marittima 2 SR” del 3/3/2022, a sua volta cessionaria del medesimo ramo d’azienda in affitto dalla “Hotel Terme Augustus SR” con contratto del 19/1/2022).
In particolare, rilevava che non erano state presentate dalla struttura le dichiarazioni periodiche relative all’imposta riscossa (se non per il primo bimestre 2023) e che non erano stati effettuati i dovuti versamenti per i bimestri III, IV, V e VI dell’anno 2022 e I e II del 2023, a far data dal 1/3/2022.
In base agli accertamenti effettuati la mancata entrata per le casse comunali veniva complessivamente quantificata in euro € 114.165,57, di cui €
108.238,00 per imposta ed € 5.927,57 a titoli di interessi calcolati al 4/3/2024.
La Procura, quindi, faceva presente, altresì, che:
a) ai sensi dell’art. 7 del Regolamento dell’imposta di soggiorno del Comune di Montegrotto Terme, approvato con delibera di Consiglio n. 38/2012 e modificato, da ultimo, con delibera n. 54/2022, la Società AB ES SR avrebbe dovuto presentare, con cadenza bimestrale entro 15 giorni del mese successivo, le comunicazioni periodiche relative al numero dei soggetti ospitati presso la struttura nel corso del bimestre precedente, il numero dei pernottamenti, il numero degli esenti e delle riduzioni d’imposta;
b) la Società aveva trasmesso al Comune la predetta comunicazione solamente per il I bimestre del 2023, ma non aveva versato il relativo importo;
c) l’Ente aveva provveduto, pertanto, a calcolare l’imposta dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Regolamento (e modifiche) per i bimestri III, IV, V e VI del 2022 nonché II del 2023 sulla base dei flussi delle presenze ricavati dal portale SIATEL dell’Agenzia delle Entrate e aveva intimato alla società gerente il pagamento del dovuto con note inviate a mezzo PEC prot. n. 4839 del 23/2/2023 (per i bimestri III, IV, V, VI del 2023) per € 95.773,74 (di cui € 95.018,00 di imposta ed € 755,74 di interessi), prot. 23364 del 6/10/2023 (I bimestre del 2023) per € 3.481,68 (di cui € 3.392,00 di imposta ed € 89,68 di interessi) e prot. 23367 del 6/10/2023 (II bimestre del 2023) per €
10.005,71 (di cui € 9.828,00 d’imposta ed € 177,71 di interessi);
d) con sentenza del Tribunale di Ravenna n. 32 pubblicata il 29/5/2023 veniva dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della BI OU SP e delle varie società del Gruppo, fra le quali la BI LO RL e il citato credito del Comune veniva riconosciuto nello stato passivo della società per l’importo di €
124.279,00 come chirografario.
Tanto considerato, contestava alla BI LO RL in liquidazione giudiziale, in persona dei due Curatori Maria RENZI e Andrea MONARI, e a TI TO in proprio e in qualità di amministratore unico ed ex legale rappresentante della BI LO RL in liquidazione giudiziale, in solido tra loro, di aver cagionato un danno erariale quantificato in €
114.165,57 (di cui € 108.238,00 a titolo di imposta di soggiorno ed € 5.927,57 a titolo di interessi calcolati al 4/3/2024) per il mancato versamento al Comune di Montegrotto Terme dell’imposta di soggiorno in violazione della normativa in materia di imposta di soggiorno ed in particolare del d.lgs. n. 23/2011 recante «Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale» nonché del Regolamento istitutivo dell’imposta di soggiorno di cui alla delibera di Consiglio n. 38/2012, modificato - da ultimo - con delibera n. 54/2022.
La Procura sosteneva che la giurisdizione di questa Corte non era venuta meno con il mutare del quadro normativo (art. 180 del D.L. n. 34/2020 e della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5-quinquies del D.L. n. 146/2021)
ritenendo irrilevante la configurazione del gestore della struttura ricettiva come responsabile d’imposta e, invece, dirimenti la qualifica di agente contabile della AB ES SR” e del suo amministratore unico ed ex legale rappresentante, TI TO determinata dal maneggio di danaro pubblico e dall’instaurarsi di un rapporto di servizio con l’ente locale.
Con riferimento alla quantificazione del danno, l’inquirente osservava che lo stesso doveva essere quantificato “in linea con la dichiarazione dell’Ufficio Tributi del Comune di Montegrotto Terme, in complessivi euro 114.165,57
(di cui € 108.238,00 a titolo di imposta di soggiorno non riversata come da dati presenti sul portale dell’Agenzia delle Entrate ed € 5.927,57 a titolo di interessi calcolati al 4/3/2024), ma che, in via subordinata, il danno complessivo da mancata entrata subito dall’Ente in relazione all’imposta di soggiorno riscossa dalla “AB ES SR nel periodo da maggio 2022 ad aprile 2023, in base ai dati Siatel trasmessi dal Comune, si sarebbe potuto determinare in € 51.655,50, oltre interessi legali da calcolarsi per ogni bimestre di riferimento dalla data della singola scadenza. Ciò sulla scorta del numero dei pernottamenti registrati in ciascun mese, comprensivo di eventuali pernotti esenti dal pagamento dell’imposta e dunque utilizzando tali dati per il calcolo dell’imposta dovuta in relazione ai bimestri III, IV, V e VI del 2022 e secondo del 2023, e la dichiarazione presentata dalla Società per il I bimestre del 2023.
II. Con memoria depositata in data 12 settembre 2024 si costituiva in giudizio il sig. TI ST, con il patrocinio dell’avv. Gianluca Fortibuoni, contestando in punto di fatto e diritto la ricostruzione del requirente.
In particolare, la difesa del convenuto eccepiva, in via preliminare:
- il difetto di giurisdizione della Corte dei conti a favore del Giudice tributario territorialmente competente (Corte di Giustizia Tributaria di Venezia) per la nuova e diversa qualificazione soggettiva del gestore della struttura recettiva di responsabile d’imposta e non più di incaricato di pubblico servizio a seguito della novella normativa di cui all’art. 180 del D.L. n. 34/2020 e, di conseguenza, chiedeva la sospensione del processo ex art. 367 c.p.c. in attesa della pronuncia della Corte di cassazione sul ricorso per regolamento di
giurisdizione ex art. 41 c.p.c. presentato dallo stesso convenuto e notificato alle parti. A tal fine, produceva, in allegato alla comparsa di risposta, copia del ricorso ex art. 41 c.p.c. notificato e depositato presso la Suprema Corte di cassazione.
Nel merito, premesso che il convenuto era, all’epoca dei fatti, anche legale rappresentante (Presidente del Consiglio di amministrazione) della società quotata in borsa AB Group s.p.a., ora in liquidazione giudiziale, riteneva insussistente una responsabilità del IO in solido con la società AB ES s.r.l., in quanto lo stesso non avrebbe mai incassato direttamente alcuna somma a titolo di imposta di soggiorno, avendo delegato la gestione finanziaria delle società del gruppo (in tutto 11, compresa la AB ES s.r.l., ognuna delle quali gestiva almeno un Family Hotel) ai direttori delle stesse, che avevano pertanto ampi poteri gestionali.
In subordine, invocava l’esimente della causa di forza maggiore, sostenendo che la condotta omissiva relativa all’obbligo di riversamento dell’imposta di soggiorno non fosse imputabile a negligenza e/o a volontà né della AB ES s.r.l. né del sig. ST, ma alla forte crisi finanziaria, conclusasi con l’apertura della liquidazione giudiziale, all’esito dei tentativi di risanamento dell’esposizione debitoria esperiti dal gruppo societario.
Ad ulteriore conferma dell’intenzione della società AB ES s.r.l. di assolvere i propri impegni, rappresentava l’avvenuto versamento, seppur in ritardo, dell’imposta di soggiorno relativa all’annualità 2020 e, quindi, al periodo della pandemia, unitamente a sanzioni ed interessi.
Quanto al presunto danno erariale, sosteneva che lo stesso non poteva essere quantificato in € 114.165,57, ma semmai rideterminato nella minor somma di
€ 51.655,50 posto che la pretesa non poteva essere fondata “sulla base dei flussi delle presenze ricavati dal portale SIATEL dell’Agenzia delle Entrate”
in quanto l’ente non poteva, partendo da un dato “reale”, ricavare il totale dovuto utilizzando un dato assolutamente arbitrario privo di riferimenti riscontrabili al numero di notti effettivamente soggiornate, ma al massimo dei giorni tassabili.
III. Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2025, con ordinanza a verbale, il Collegio rinviava la causa all’udienza del 10 dicembre 2025 stante la pendenza del giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione avanti alla Corte di Cassazione in relazione al giudizio in esame.
Con decreto presidenziale del 5 dicembre 2025, la discussione della causa incardinata presso questa Sezione veniva ulteriormente rinviata all’odierna udienza pubblica in considerazione del fatto che il Servizio giudizi della Corte di Cassazione - in data 3 dicembre 2025 – aveva comunicato che la Suprema Corte non si era ancora espressa sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione presentato dal sig. ST.
In data 9 febbraio 20226, la segreteria della Corte Suprema di cassazione comunicava alla Procura Generale nonché alla Procura regionale della Corte dei conti il deposito della sentenza n. 1527/2026 del 23 gennaio 2026 con cui le Sezione Unite civili della Cassazione dichiaravano il difetto di giurisdizione del Giudice contabile nel giudizio pendente innanzi a questa Sezione n.
32011/2024.
IV All’odierna udienza di discussione, le parti hanno preso atto dell’intervenuta decisione della Corte di Cassazione e hanno concluso per la declaratoria del difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice
Tributario.
DI
V. Il Collegio non può che prendere atto della sentenza n. 1527 del 23/01/2026 delle Sezioni Unite della Corte Suprema di cassazione le quali, in relazione al presente giudizio, hanno dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in applicazione dell’art. 4, comma 1-ter, del d.lgs. n. 23 del 2011, introdotto dall’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020 e dell’art. 5-quinquies del d.l.
n. 146 del 2021, sul presupposto che i gestori di strutture ricettive, tenuti a riscuotere l’imposta di soggiorno, devono essere configurati come responsabili d’imposta e non più come sostituti di imposta a partire dal 19 maggio 2020.
La Cassazione ha, infatti, qualificato l’obbligo del gestore di strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno in termini esclusivamente tributari con attribuzione del contenzioso alla giurisdizione tributaria nell’ipotesi di mancato versamento dell’imposta, ritenendo che tale soggetto debba essere considerato quale persona estranea al rapporto impositivo riferibile esclusivamente all'ospite; la responsabilità del gestore – secondo la pronuncia di cui trattasi - svolgerebbe un ruolo di garanzia finalizzato, ex lege, a rafforzare la pretesa dell'amministrazione finanziaria e la sua satisfattività. La Corte ha, infatti, affermato che l'obbligazione gravante sul responsabile d'imposta - in quanto solidale e dipendente - partecipa della stessa natura tributaria dell'obbligo a carico del soggetto passivo dell'imposta, il quale, nel caso di specie, va individuato nell’ospite della struttura ricettizia. Dunque, la responsabilità dell'albergatore non è limitata, come invece quella dell'agente contabile, alle somme versate dai clienti e da riversare al Comune, ma
dev’essere calibrata sull'imposta dovuta dai clienti a prescindere dal pagamento dagli essi eseguito e salvo il diritto di rivalsa.
In sostanza, “con la qualifica dell'albergatore come responsabile d'imposta il legislatore ha sterilizzato il dato del maneggio di danaro pubblico e del connesso obbligo di conto, ponendo a carico del predetto un'obbligazione solidale discendente che prescinde del tutto dall'avvenuto versamento dell'imposta ad opera del cliente”. Ciò muta il titolo in base al quale il gestore di struttura recettizia risponde verso l'ente impositore “e colloca il rapporto su un piano di diverso spostando il focus dal maneggio del danaro pubblico incassato per conto dell'ente alla responsabilità solidale dell'albergatore per l'intera imposta dovuta dal cliente”. Ne consegue un radicale mutamento dell'approccio normativo rispetto al passato e il “sancire in modo inequivoco che l'attuazione dell'imposta di soggiorno debba svolgersi secondo l'assetto proprio della normativa fiscale sia dal punto di vista procedurale di accertamento e riscossione sia quanto alla irrogazione delle sanzioni”.
Sulla scorta di tali argomentazioni e delle conclusioni a cui, nel caso di specie, è pervenuta la Suprema Corte di cassazione, il Collegio dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore della giurisdizione del Giudice tributario.
Manda alla Procura e all’Amministrazione interessata per il seguito di competenza.
Le spese di giudizio vengono compensate ai sensi dell'art. 31, cc. 3 c.g.c., in quanto la sentenza definisce una questione pregiudiziale.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, definitivamente pronunciando,
AR
il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nel giudizio n. 32011 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale in favore della giurisdizione tributaria.
Manda alla Procura e, per il suo tramite all’Amministrazione, per il seguito di competenza.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026.
IL PRESIDENTE est.
F.to digitalmente
MA NO
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto