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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/10/2025, n. 3812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3812 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°10328 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
nato il [...] in [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. LA MALFA MARIA STELLA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA R.L. 24, 8, PALERMO,
giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/08/2024, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente di (ovvero Persona_1
ovvero ), cittadino italiano, nato a Persona_1 Persona_2
Grotte, (AG) il 10.04.1901 come risultante dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita (doc. 3 fascicolo ricorrente), figlio di e , CP_3 Controparte_4
che, in data 15.02.1927, si sposava con (doc.5). Persona_3
Lo stesso, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria
Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni (doc.4), mai veniva naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti.
Dal matrimonio tra (ovvero Persona_1 Persona_1
ovvero e nasceva, in data Persona_2 Persona_3
20.09.1929, (doc.6), che, in data 01.06.1957, si sposava con Parte_2
(doc, 7), dalla cui unione nasceva, in data 24.03.1959, Persona_4
(doc.8), che, in data 24.08.1984, si sposava con Persona_5 [...]
, (doc. 9), dalla cui unione nasceva, in data 22.02.1995, Persona_6
, odierno ricorrente (doc.10), che, in data Parte_1
20.12.2018, si sposava con , (doc. 11). Controparte_5
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, rimanendo contumace. Indi, all'udienza del 23.04.2025, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies,
ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. Dalla documentazione in atti risulta che non era stato Persona_1
mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'aveva, a sua volta, trasmessa ai suoi discendenti secondo una linea genealogica paterna, così come sancito dalla legislazione all'epoca vigente
(codice civile del 1865 e legge n. 555/1912).
Pertanto, in accoglimento della domanda del ricorrente, deve essere dichiarato che lo stesso è cittadino italiano, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 6/10/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°10328 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
nato il [...] in [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. LA MALFA MARIA STELLA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA R.L. 24, 8, PALERMO,
giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/08/2024, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente di (ovvero Persona_1
ovvero ), cittadino italiano, nato a Persona_1 Persona_2
Grotte, (AG) il 10.04.1901 come risultante dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita (doc. 3 fascicolo ricorrente), figlio di e , CP_3 Controparte_4
che, in data 15.02.1927, si sposava con (doc.5). Persona_3
Lo stesso, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria
Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni (doc.4), mai veniva naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti.
Dal matrimonio tra (ovvero Persona_1 Persona_1
ovvero e nasceva, in data Persona_2 Persona_3
20.09.1929, (doc.6), che, in data 01.06.1957, si sposava con Parte_2
(doc, 7), dalla cui unione nasceva, in data 24.03.1959, Persona_4
(doc.8), che, in data 24.08.1984, si sposava con Persona_5 [...]
, (doc. 9), dalla cui unione nasceva, in data 22.02.1995, Persona_6
, odierno ricorrente (doc.10), che, in data Parte_1
20.12.2018, si sposava con , (doc. 11). Controparte_5
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, rimanendo contumace. Indi, all'udienza del 23.04.2025, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies,
ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. Dalla documentazione in atti risulta che non era stato Persona_1
mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'aveva, a sua volta, trasmessa ai suoi discendenti secondo una linea genealogica paterna, così come sancito dalla legislazione all'epoca vigente
(codice civile del 1865 e legge n. 555/1912).
Pertanto, in accoglimento della domanda del ricorrente, deve essere dichiarato che lo stesso è cittadino italiano, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 6/10/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.