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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/06/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 216 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Nicotera Parte_1
n.29, presso lo studio dell'Avv.to Enrico Ferone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e
Manuela Varani, in virtù di procura alle liti rep. 37875, del 22.03.2024 per atto notaio di Roma, elettivamente domiciliato in Terni, via Persona_1
Bramante nn. 11 - 13
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4 marzo 2025 parte ricorrente premetteva: - di
CP_ aver ricevuto in data 24.01.2025 dall' avviso di addebito n. 409 2024 000 10 63489 000 per l'importo di € 93.669,01 riguardante omesso pagamento di contributi previdenziali dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo dal
2000 al 2008 e dal 2016 al 2024.
Sosteneva l'infondatezza della pretesa contributiva in fatto ed in diritto per le ragioni diffusamente indicate nel ricorso e pertanto, conveniva davanti al
CP_ Giudice del Lavoro di Terni l' chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione dei titoli e nel merito l'annullamento dell'avviso di addebito con vittoria delle spese di lite.
Con decreto del 12.3.2025 veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato e fissata l'udienza di discussione. CP_ Si costituiva l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere avendo provveduto in autotutela all'annullamento dell'avviso di addebito opposto ed al conseguente sgravio degli importi richiesti con il titolo impugnato (cfr. doc.ti depositati telematicamente in atti allegati alla memoria) con compensazione delle spese di lite.
Il procuratore di parte ricorrente nelle note di trattazione scritta aderiva alla richiesta di cessata materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
Sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa viene decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto annullamento dell'avviso di addebito opposto n 409 2024
000 10 63489 000 adottato in autotutela con provvedimenti del 2.04.2025 e
14.05.2025, con conseguente sgravio dell'importo richiesto con il titolo indicato per intervenuta cancellazione della posizione del ricorrente e per erroneo inserimento delle annualità ante 2011 nella formazione dello stesso come da sentenza n. 215 del 2020 della Corte di Appello di Perugia che ha visto l' CP_1
soccombente (cfr. relazione di reparto e provvedimenti di totale sgravio) ed integrale soddisfacimento delle richieste avanzate dall'opponente consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
Le spese di lite sono integralmente compensate stante la concorde dichiarazione delle parti espressa in atti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
- Si comunichi.
Lì, 5 giugno 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 216 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Nicotera Parte_1
n.29, presso lo studio dell'Avv.to Enrico Ferone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e
Manuela Varani, in virtù di procura alle liti rep. 37875, del 22.03.2024 per atto notaio di Roma, elettivamente domiciliato in Terni, via Persona_1
Bramante nn. 11 - 13
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4 marzo 2025 parte ricorrente premetteva: - di
CP_ aver ricevuto in data 24.01.2025 dall' avviso di addebito n. 409 2024 000 10 63489 000 per l'importo di € 93.669,01 riguardante omesso pagamento di contributi previdenziali dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo dal
2000 al 2008 e dal 2016 al 2024.
Sosteneva l'infondatezza della pretesa contributiva in fatto ed in diritto per le ragioni diffusamente indicate nel ricorso e pertanto, conveniva davanti al
CP_ Giudice del Lavoro di Terni l' chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione dei titoli e nel merito l'annullamento dell'avviso di addebito con vittoria delle spese di lite.
Con decreto del 12.3.2025 veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato e fissata l'udienza di discussione. CP_ Si costituiva l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere avendo provveduto in autotutela all'annullamento dell'avviso di addebito opposto ed al conseguente sgravio degli importi richiesti con il titolo impugnato (cfr. doc.ti depositati telematicamente in atti allegati alla memoria) con compensazione delle spese di lite.
Il procuratore di parte ricorrente nelle note di trattazione scritta aderiva alla richiesta di cessata materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
Sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa viene decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 c.p.c. e successive modifiche ed integrazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto annullamento dell'avviso di addebito opposto n 409 2024
000 10 63489 000 adottato in autotutela con provvedimenti del 2.04.2025 e
14.05.2025, con conseguente sgravio dell'importo richiesto con il titolo indicato per intervenuta cancellazione della posizione del ricorrente e per erroneo inserimento delle annualità ante 2011 nella formazione dello stesso come da sentenza n. 215 del 2020 della Corte di Appello di Perugia che ha visto l' CP_1
soccombente (cfr. relazione di reparto e provvedimenti di totale sgravio) ed integrale soddisfacimento delle richieste avanzate dall'opponente consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
Le spese di lite sono integralmente compensate stante la concorde dichiarazione delle parti espressa in atti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
- Si comunichi.
Lì, 5 giugno 2025
Il giudice
Manuela Olivieri