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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 13629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13629 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28943/2023
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. OM MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 28943/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 2/10/2025 e promosso da: con sede in Parte_1
Roma, via Filippo Civinini n. 85, C.F. e P. IVA in persona del suo P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato depositato telematicamente in allegato all'atto di citazione, dall'Avv. Alberto Costantini, (C.F.
, con studio in Roma, via Filippo Civinini n. 49 ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Alberto Costantini rappresentato dall'indirizzo pec: Email_1
OPPONENTE contro con sede in Roma, via della Giustiniana 1012, C.F. e P. IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_3
Roma, viale Giulio Cesare n. 71, presso lo studio dell'avvocato Gianluca Indaco, C.F.
, che la rappresenta e difende in virtù di delega depositata C.F._2 telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
OPPOSTA
OGGETTO: Appalto – opposizione al decreto ingiuntivo n. 7721/2023
CONCLUSIONI: per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, ivi compresa l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, In via principale accertare e dichiarare nullo, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Roma n. 7721/2023 (n.r.g. 15972/2023) emesso il 14 aprile 2023, depositato il 17 aprile 2023 e notificato il 21 aprile 2023, perché illegittimo e infondato in fatto e in diritto, per i motivi esposti ai §§ 1 e 2, nonché, in via progressivamente gradata, per quelli esposti nei §§ 3 e 4 della parte in diritto del presente atto. In via riconvenzionale accertare e dichiarare, per i motivi esposti al § 5 della parte in diritto del presente atto, il diritto della alla restituzione delle somme indebitamente versate alla in Pt_1 CP_1 forza delle scritture private del 31 marzo 2017 e 31 marzo 2018 e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore Controparte_1 della stessa della somma di € 77.472,44 al lordo d'IVA, oltre interessi ex art. 1284, Pt_1 quarto comma, c.c., dal dì della domanda sino al saldo. In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari”
per l'opposta: “piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa, così giudicare: a) in via preliminare concedere, già in sede di prima udienza, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi degli artt. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è basata su alcuna prova scritta e/o di pronta soluzione;
b) nel merito, dichiarare infondata in fatto e in diritto la opposizione avanzata dalla Parte_1 in persona del legale rappresentate pro tempore e conseguentemente confermare il decreto
[...] ingiuntivo numero n. 7721, depositato in data 17 aprile 2023, con cui questo Tribunale ingiungeva alla stessa in persona del legale rappresentate pro tempore il Parte_1 pagamento della somma di euro 68.671,26 oltre interessi come da domanda e spese della procedura;
c) con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da liquidarsi anche in ragione del pretestuoso ed emulativo comportamento assunto dalla . Pt_1 In via istruttoria si chiede di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla in persona del legale Parte_1 rappresentate pro tempore, in ragione di quanto esposto, l'esibizione dei libri contabili e segnatamente del registro fatture dell'anno 2020 e 2023 e/o del registro Iva degli acquisti dell'anno 2020 e 2023”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 17/4/2023 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 7721/2023, N.R.G.
15972/2023, notificato il 21/4/2023, con cui ingiungeva alla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento in favore
[...] della ricorrente della somma di € 68.671,26, oltre ad interessi e spese del procedimento, di cui alle seguenti fatture: 1) fattura n. 5 del 3 febbraio 2020 dell'importo di € 11.437,50; 2) fattura n. 22 del 16 febbraio 2023 dell'importo di € 15.691,27; 3) fattura n. 23 del 16 febbraio 2023 dell'importo di € 17.291,16; 4) fattura n. 24 del 16 febbraio 2023 dell'importo di € 11.280,25; 5) fattura n. 25 del 16 febbraio 2023 dell'importo di € 6.406,23; 6) fattura n. 26 del 16 febbraio
2023 dell'importo di € 2.580,40; 7) fattura n. 27 del 16 febbraio 2023 dell'importo di € 3.984,45.
2. Con atto di citazione notificato in data 31/05/2023 la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio
[...] avanti all'intestato Tribunale la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 7721/2023, N.R.G. 15972/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 17/4/2023, chiedendone la revoca ed instando, in via riconvenzionale, per la condanna della controparte alla ripetizione delle somme indebitamente versatele in forza delle scritture private stipulate in data 31/3/2017 e 31/3/2018, pari ad €
77.472,44 al lordo d'IVA, oltre ad interessi ex art. 1284.
L'opponente esponeva:
- che, con la scrittura privata del 31/3/2017, aveva conferito alla Controparte_1 asseritamente dotata di “consolidata esperienza nel campo della analisi del mercato….nello studio di gare di appalto e relativi computi metrici estimativi…nella definizione delle strategie di promozione, nella selezione e formazione di risorse umane, nello studio dei requisiti aziendali”,
l'incarico di “consulenza” per la durata di un anno (31 marzo 2017 – 31 marzo 2018), per l'espletamento delle attività di ricerca, analisi e monitoraggio di gare di appalto, di individuazione e gestione di partners commerciali (progettisti, costruttori, finanziari, legali), di ricerca e selezione di risorse umane e di subappaltatori qualificati, per il corrispettivo fisso di €
22.500,00, oltre all'IVA, con la previsione di un eventuale “premio di produzione” pari al 2,5% dell'importo imponibile degli appalti di valore superiore ad un milione di euro eventualmente stipulati dalla grazie all'attività della la cui regolamentazione Pt_1 Controparte_1 era stata demandata ad un successivo accordo;
- che il 31/3/2018 le parti avevano stipulato una seconda scrittura privata, con cui, stante l'aggiudicazione alla della gara d'appalto “Opera Salesiana San Giovanni BO”, Pt_1 era stato riconosciuto alla il premio di produzione pari ad un massimo di € Controparte_1
112.500,00, corrispondente al 2,5% dell'importo del contratto stipulato dalla con la Pt_1 detta Opera Salesiana, da fatturarsi in base all'avanzamento dei lavori e precisamente “in concomitanza con l'emissione dei SAL da parte della che provvederà al pagamento Parte_1 contestualmente all'incasso delle proprie fatture”; - che l'opposta, pur non avendo svolto l'attività di consulenza di cui alla prima scrittura privata e pur non avendo procurato alla l'aggiudicazione della gara d'appalto indetta Pt_1 dall'Opera Salesiana San Giovanni BO dell'Aquila di cui alla seconda scrittura privata, aveva emesso, a titolo di corrispettivo della consulenza svolta ai sensi dell'art. 2 del primo contratto, la fattura n. 34/2018 dell'importo di € 27.450,00, IVA inclusa, saldata dalla il Pt_1
27/7/2018 e, con riferimento agli artt. 1 e 2 del secondo contratto, le fatture n. 62/2018 relativa al
I SAL dell'importo di € 26.230,00, IVA inclusa, saldata dalla l'8/1/2019, n. Pt_1
31/2019, relativa al II SAL, dell'importo di € 6.807,60 IVA inclusa, pagata dalla il Pt_1
19/2/2020, n. 4/2020 dell'importo di € 16.984,84, relativa al III SAL, saldata dalla Pt_1 il 17/6/2020, per complessivi € 77.472,44, IVA inclusa;
- che alle suddette fatture era seguita l'emissione delle fatture azionate dall'odierna ingiungente con riferimento alla prima scrittura privata del 2017, benché recassero la causale “premio di produzione” relativo agli ulteriori SAL medio tempore emessi dall'Opera Salesiana in favore della;
Pt_1
- che la partecipazione dell'opponente alla suddetta gara era avvenuta su invito della committente, cui era seguita, il 31/1/2018, la stipulazione tra l'Opera Salesiana e la Pt_1 del contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di consolidamento e miglioramento sismico di alcuni fabbricati della suddetta Opera Salesiana che ospitavano un istituto scolastico tecnico- professionale, a fronte di un corrispettivo di € 4.496.769,93, coperto da un contributo pubblico.
Tanto premesso, la , premessa la qualificazione dei contratti inter partes come di Pt_1 mediazione o procacciamento di affari, eccepiva:
- la nullità dei contratti inter partes per violazione dell'art. 73 del D.Lgs. n. 59/2010, che impone di inviare in via preventiva alla Camera di Commercio di appartenenza la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di intermediazione commerciale e di affari, nonché per impossibilità dell'oggetto e/o illiceità della causa, stante il criterio di scelta del contraente previsto ex lege per i contratti pubblici;
- la prescrizione dell'avversa pretesa di pagamento della provvigione, ai sensi dell'art. 2950 c.c.
e la sua infondatezza per mancanza di prova dei relativi fatti costitutivi.
Tanto premesso, l'opponente concludeva come in epigrafe.
3. Con comparsa del 25/9/2023 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione e dell'avversa domanda riconvenzionale. L'opposta richiamava la scrittura privata inter partes stipulata il 31 marzo 2017, in cui la controparte aveva ammesso che l'obiettivo cui era subordinato il premio era stato raggiunto con l'aggiudicazione a favore della della gara d'appalto “Opera Salesiana San Parte_1
Giovanni BO” Restauro e miglioramento sismico ed adeguamento norme Oratorio San
Giovanni BO L'Aquila”.
La contestava, inoltre, la qualificazione giuridica dei contratti prospettata Controparte_2 dalla controparte, deducendo che il rapporto tra le parti era riconducibile al contratto di prestazione d'opera professionale di cui all'art. 2230 c.c., con conseguente infondatezza delle avverse eccezioni di nullità dei contratti e di prescrizione del diritto azionato dall'ingiungente.
L'opposta insisteva, dunque, nella sua pretesa creditoria.
4. Esperiti gli incombenti preliminari e concessa la provvisoria esecuzione del monitorio, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 2/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte, al cui esito rimetteva la causa in decisione.
***
5. L'opposizione proposta dalla Parte_1 avverso la è infondata. Controparte_2
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. L'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può pertanto rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 633 e 634 c.p.c., per i crediti relativi a somministrazione di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili costituiscono prova scritta idonea a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo nei confronti anche di soggetti non imprenditori (cfr. Cass. civ. n. 14363 del 16/11/2001; Cass. civ. n. 13429/2000), ma in sede di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore è tenuto a fornire piena prova dei fatti costitutivi del credito.
Nel caso in esame, il credito vantato dall'opposta, pari a complessivi € 68.671,26, si fonda sulle seguenti fatture elettroniche emesse dalla 1) n. 5 del 3 febbraio 2020 Controparte_1 dell'importo di € 11.437,50; 2) n. 22 del 16 febbraio 2023 dell'importo di € 15.691,27; 3) n. 23 del 16 febbraio 2023 dell'importo di € 17.291,16; 4) n. 24 del 16 febbraio 2023 dell'importo di €
11.280,25; 5) n. 25 del 16 febbraio 2023 dell'importo di € 6.406,23; 6) n. 26 del 16 febbraio
2023 dell'importo di € 2.580,40; 7) n. 27 del 16 febbraio 2023 dell'importo di € 3.984,45.
Orbene, è documentale che, con contratto stipulato il 31/3/2017, la ha conferito Parte_1 alla l'incarico di “consulenza”, per la durata di un anno (31 marzo 2017 – 31 Controparte_1 marzo 2018), per le attività di cui all'art. 1 del regolamento contrattuale, consistenti nell'analisi e nel monitoraggio di gare d'appalto, nell'individuazione e nella gestione di partners commerciali
(progettisti, costruttori, finanziari, legali), nella ricerca e nella selezione di risorse umane e di subappaltatori qualificati, per il corrispettivo fisso di € 22.500, oltre all'IVA, per l'intera durata contrattuale, oltre, ai sensi dell'art. 3 del contratto, ad un eventuale “premio di produzione” pari al 2,5% dell'importo imponibile degli appalti di valore superiore ad un milione di euro eventualmente acquisiti dalla per effetto dell'attività della Parte_1 Controparte_1 demandandone la liquidazione ad un successivo accordo.
Il 31/3/2018 le parti hanno concluso un ulteriore accordo, con cui, dato atto dell'aggiudicazione alla della gara d'appalto “Opera Salesiana San Giovanni BO”, è stato Parte_1 riconosciuto alla un premio di produzione pari ad un massimo di € Controparte_1
112.500,00, corrispondente al 2,5% dell'importo del contratto stipulato dall'odierna opponente con l'Opera Salesiana, da fatturarsi in base all'avanzamento dei lavori, in concomitanza con l'emissione dei SAL da parte della Parte_1
La a titolo di corrispettivo per la consulenza svolta ai sensi dell'art. 2 del Controparte_1 primo contratto, ha emesso la fattura n. 34/2018 dell'importo di € 27.450,00, IVA inclusa, saldata dalla il 27/7/2018 e, con riferimento agli artt. 1 e 2 del secondo contratto, Parte_1 le seguenti ulteriori fatture: n. 62/2018 relativa al I SAL, dell'importo di € 26.230,00, inclusa
IVA, saldata dalla in data 8 gennaio 2019, n. 31/2019, relativa al II SAL, Parte_1 dell'importo di € 6.807,60 inclusa IVA, saldata dalla il 19 febbraio 2020, n. Parte_1
4/2020 dell'importo di € 16.984,84, relativa al III SAL, pagata dalla il 17 giugno Parte_1
2020, per complessivi € 77.472,44, IVA inclusa.
Tanto premesso, la deduce la nullità dei contratti inter partes per violazione Parte_1 dell'art. 73 del D.Lgs. n. 59/2010, stante l'omesso invio preventivo alla Camera di Commercio di appartenenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di intermediazione commerciale e di affari e contesta l'avverso credito, deducendo che la controparte non avrebbe svolto l'attività di consulenza prevista a suo carico.
L'opponente eccepisce, inoltre, la nullità dei suddetti contratti per impossibilità dell'oggetto, evidenziando l'impossibilità di influenzare la scelta del contraente nei contratti pubblici, nonché la prescrizione dell'avversa pretesa al pagamento della provvigione ai sensi dell'art. 2950 c.c., risalendo l'ipotetico affare procacciato dalla al 31/1/2018. Controparte_1
La contesta, inoltre, ogni avversa pretesa creditoria, contestando l'espletamento Parte_1 dell'attività di consulenza da parte della Controparte_1
Le eccezioni sollevate dall'opponente sono prive di pregio, atteso che:
- l'espletamento dell'attività di consulenza, da parte dell'opposta, risulta dalla scrittura privata del 31/3/2018, in cui, nel terzo periodo della premessa, le parti hanno dato atto del raggiungimento dell'obiettivo posto a fondamento del contratto inter partes stipulato il
31/3/2017, con l'aggiudicazione della gara d'appalto “Opera Salesiana San Giovanni BO” – restauro e miglioramento sismico ed adeguamento norme Oratorio San Giovanni BO;
- l'eccepita nullità dei contratti è priva di pregio, non essendo qualificabile il rapporto inter partes come mediazione atipica o procacciamento d'affari, bensì come appalto di servizi, cui non
è applicabile l'art. 73 del D.Lgs. n. 59/2010, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione del compenso maturato dalla esulando i contratti su cui si Controparte_1 controverte dall'ambito di applicazione dell'art. 2950 c.c., che prevede il termine annuale di prescrizione della provvigione del mediatore.
Invero, dalla littera contractus del 31/3/2017 emerge che l'incarico conferito dalla Parte_1 alla non ha ad oggetto sic et simpliciter il procacciamento di affari o la
[...] Controparte_1 mediazione al fine di reperire un contratto di appalto in materia di ristrutturazioni, restauro e consolidamenti, ma anche l'attività di consulenza finalizzata all'adozione di strategie tecniche opportune per migliorare l'organizzazione e la ricerca di preventivi, nonché l'analisi e il monitoraggio del mercato delle ristrutturazioni, l'individuazione e la gestione dei partners, nonché la selezione di risorse umane qualificate, oltre alla ricerca di subappaltatori qualificati.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale dell'opponente.
Con particolare riferimento a quest'ultima, stante l'infondatezza dell'eccepita nullità dei contratti inter partes, è priva di pregio la pretesa dell'opponente di condanna della controparte alla ripetizione delle somme versate alla in esecuzione dei suddetti rapporti, Controparte_2 non essendo configurabili i presupposti del pagamento dell'indebito, essendo i pagamenti contestati dall'opponente avvenuti in esecuzione di contratti validi ed efficaci.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 31/05/2023 dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis: Controparte_1
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 7721/2023, N.R.G. 15972/2023, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 17/4/2023 e la domanda riconvenzionale proposte dalla avverso la Parte_1 Controparte_1
CONDANNA la al pagamento in Parte_1 favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € 10.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 6/10/2025.
Il Giudice
OM MA
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. OM MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 28943/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 2/10/2025 e promosso da: con sede in Parte_1
Roma, via Filippo Civinini n. 85, C.F. e P. IVA in persona del suo P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato depositato telematicamente in allegato all'atto di citazione, dall'Avv. Alberto Costantini, (C.F.
, con studio in Roma, via Filippo Civinini n. 49 ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Alberto Costantini rappresentato dall'indirizzo pec: Email_1
OPPONENTE contro con sede in Roma, via della Giustiniana 1012, C.F. e P. IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_3
Roma, viale Giulio Cesare n. 71, presso lo studio dell'avvocato Gianluca Indaco, C.F.
, che la rappresenta e difende in virtù di delega depositata C.F._2 telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
OPPOSTA
OGGETTO: Appalto – opposizione al decreto ingiuntivo n. 7721/2023
CONCLUSIONI: per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, ivi compresa l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, In via principale accertare e dichiarare nullo, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Roma n. 7721/2023 (n.r.g. 15972/2023) emesso il 14 aprile 2023, depositato il 17 aprile 2023 e notificato il 21 aprile 2023, perché illegittimo e infondato in fatto e in diritto, per i motivi esposti ai §§ 1 e 2, nonché, in via progressivamente gradata, per quelli esposti nei §§ 3 e 4 della parte in diritto del presente atto. In via riconvenzionale accertare e dichiarare, per i motivi esposti al § 5 della parte in diritto del presente atto, il diritto della alla restituzione delle somme indebitamente versate alla in Pt_1 CP_1 forza delle scritture private del 31 marzo 2017 e 31 marzo 2018 e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore Controparte_1 della stessa della somma di € 77.472,44 al lordo d'IVA, oltre interessi ex art. 1284, Pt_1 quarto comma, c.c., dal dì della domanda sino al saldo. In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari”
per l'opposta: “piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa, così giudicare: a) in via preliminare concedere, già in sede di prima udienza, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi degli artt. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è basata su alcuna prova scritta e/o di pronta soluzione;
b) nel merito, dichiarare infondata in fatto e in diritto la opposizione avanzata dalla Parte_1 in persona del legale rappresentate pro tempore e conseguentemente confermare il decreto
[...] ingiuntivo numero n. 7721, depositato in data 17 aprile 2023, con cui questo Tribunale ingiungeva alla stessa in persona del legale rappresentate pro tempore il Parte_1 pagamento della somma di euro 68.671,26 oltre interessi come da domanda e spese della procedura;
c) con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da liquidarsi anche in ragione del pretestuoso ed emulativo comportamento assunto dalla . Pt_1 In via istruttoria si chiede di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla in persona del legale Parte_1 rappresentate pro tempore, in ragione di quanto esposto, l'esibizione dei libri contabili e segnatamente del registro fatture dell'anno 2020 e 2023 e/o del registro Iva degli acquisti dell'anno 2020 e 2023”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il 17/4/2023 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 7721/2023, N.R.G.
15972/2023, notificato il 21/4/2023, con cui ingiungeva alla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento in favore
[...] della ricorrente della somma di € 68.671,26, oltre ad interessi e spese del procedimento, di cui alle seguenti fatture: 1) fattura n. 5 del 3 febbraio 2020 dell'importo di € 11.437,50; 2) fattura n. 22 del 16 febbraio 2023 dell'importo di € 15.691,27; 3) fattura n. 23 del 16 febbraio 2023 dell'importo di € 17.291,16; 4) fattura n. 24 del 16 febbraio 2023 dell'importo di € 11.280,25; 5) fattura n. 25 del 16 febbraio 2023 dell'importo di € 6.406,23; 6) fattura n. 26 del 16 febbraio
2023 dell'importo di € 2.580,40; 7) fattura n. 27 del 16 febbraio 2023 dell'importo di € 3.984,45.
2. Con atto di citazione notificato in data 31/05/2023 la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio
[...] avanti all'intestato Tribunale la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 7721/2023, N.R.G. 15972/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 17/4/2023, chiedendone la revoca ed instando, in via riconvenzionale, per la condanna della controparte alla ripetizione delle somme indebitamente versatele in forza delle scritture private stipulate in data 31/3/2017 e 31/3/2018, pari ad €
77.472,44 al lordo d'IVA, oltre ad interessi ex art. 1284.
L'opponente esponeva:
- che, con la scrittura privata del 31/3/2017, aveva conferito alla Controparte_1 asseritamente dotata di “consolidata esperienza nel campo della analisi del mercato….nello studio di gare di appalto e relativi computi metrici estimativi…nella definizione delle strategie di promozione, nella selezione e formazione di risorse umane, nello studio dei requisiti aziendali”,
l'incarico di “consulenza” per la durata di un anno (31 marzo 2017 – 31 marzo 2018), per l'espletamento delle attività di ricerca, analisi e monitoraggio di gare di appalto, di individuazione e gestione di partners commerciali (progettisti, costruttori, finanziari, legali), di ricerca e selezione di risorse umane e di subappaltatori qualificati, per il corrispettivo fisso di €
22.500,00, oltre all'IVA, con la previsione di un eventuale “premio di produzione” pari al 2,5% dell'importo imponibile degli appalti di valore superiore ad un milione di euro eventualmente stipulati dalla grazie all'attività della la cui regolamentazione Pt_1 Controparte_1 era stata demandata ad un successivo accordo;
- che il 31/3/2018 le parti avevano stipulato una seconda scrittura privata, con cui, stante l'aggiudicazione alla della gara d'appalto “Opera Salesiana San Giovanni BO”, Pt_1 era stato riconosciuto alla il premio di produzione pari ad un massimo di € Controparte_1
112.500,00, corrispondente al 2,5% dell'importo del contratto stipulato dalla con la Pt_1 detta Opera Salesiana, da fatturarsi in base all'avanzamento dei lavori e precisamente “in concomitanza con l'emissione dei SAL da parte della che provvederà al pagamento Parte_1 contestualmente all'incasso delle proprie fatture”; - che l'opposta, pur non avendo svolto l'attività di consulenza di cui alla prima scrittura privata e pur non avendo procurato alla l'aggiudicazione della gara d'appalto indetta Pt_1 dall'Opera Salesiana San Giovanni BO dell'Aquila di cui alla seconda scrittura privata, aveva emesso, a titolo di corrispettivo della consulenza svolta ai sensi dell'art. 2 del primo contratto, la fattura n. 34/2018 dell'importo di € 27.450,00, IVA inclusa, saldata dalla il Pt_1
27/7/2018 e, con riferimento agli artt. 1 e 2 del secondo contratto, le fatture n. 62/2018 relativa al
I SAL dell'importo di € 26.230,00, IVA inclusa, saldata dalla l'8/1/2019, n. Pt_1
31/2019, relativa al II SAL, dell'importo di € 6.807,60 IVA inclusa, pagata dalla il Pt_1
19/2/2020, n. 4/2020 dell'importo di € 16.984,84, relativa al III SAL, saldata dalla Pt_1 il 17/6/2020, per complessivi € 77.472,44, IVA inclusa;
- che alle suddette fatture era seguita l'emissione delle fatture azionate dall'odierna ingiungente con riferimento alla prima scrittura privata del 2017, benché recassero la causale “premio di produzione” relativo agli ulteriori SAL medio tempore emessi dall'Opera Salesiana in favore della;
Pt_1
- che la partecipazione dell'opponente alla suddetta gara era avvenuta su invito della committente, cui era seguita, il 31/1/2018, la stipulazione tra l'Opera Salesiana e la Pt_1 del contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di consolidamento e miglioramento sismico di alcuni fabbricati della suddetta Opera Salesiana che ospitavano un istituto scolastico tecnico- professionale, a fronte di un corrispettivo di € 4.496.769,93, coperto da un contributo pubblico.
Tanto premesso, la , premessa la qualificazione dei contratti inter partes come di Pt_1 mediazione o procacciamento di affari, eccepiva:
- la nullità dei contratti inter partes per violazione dell'art. 73 del D.Lgs. n. 59/2010, che impone di inviare in via preventiva alla Camera di Commercio di appartenenza la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di intermediazione commerciale e di affari, nonché per impossibilità dell'oggetto e/o illiceità della causa, stante il criterio di scelta del contraente previsto ex lege per i contratti pubblici;
- la prescrizione dell'avversa pretesa di pagamento della provvigione, ai sensi dell'art. 2950 c.c.
e la sua infondatezza per mancanza di prova dei relativi fatti costitutivi.
Tanto premesso, l'opponente concludeva come in epigrafe.
3. Con comparsa del 25/9/2023 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione e dell'avversa domanda riconvenzionale. L'opposta richiamava la scrittura privata inter partes stipulata il 31 marzo 2017, in cui la controparte aveva ammesso che l'obiettivo cui era subordinato il premio era stato raggiunto con l'aggiudicazione a favore della della gara d'appalto “Opera Salesiana San Parte_1
Giovanni BO” Restauro e miglioramento sismico ed adeguamento norme Oratorio San
Giovanni BO L'Aquila”.
La contestava, inoltre, la qualificazione giuridica dei contratti prospettata Controparte_2 dalla controparte, deducendo che il rapporto tra le parti era riconducibile al contratto di prestazione d'opera professionale di cui all'art. 2230 c.c., con conseguente infondatezza delle avverse eccezioni di nullità dei contratti e di prescrizione del diritto azionato dall'ingiungente.
L'opposta insisteva, dunque, nella sua pretesa creditoria.
4. Esperiti gli incombenti preliminari e concessa la provvisoria esecuzione del monitorio, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 2/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte, al cui esito rimetteva la causa in decisione.
***
5. L'opposizione proposta dalla Parte_1 avverso la è infondata. Controparte_2
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. L'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può pertanto rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 633 e 634 c.p.c., per i crediti relativi a somministrazione di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili costituiscono prova scritta idonea a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo nei confronti anche di soggetti non imprenditori (cfr. Cass. civ. n. 14363 del 16/11/2001; Cass. civ. n. 13429/2000), ma in sede di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore è tenuto a fornire piena prova dei fatti costitutivi del credito.
Nel caso in esame, il credito vantato dall'opposta, pari a complessivi € 68.671,26, si fonda sulle seguenti fatture elettroniche emesse dalla 1) n. 5 del 3 febbraio 2020 Controparte_1 dell'importo di € 11.437,50; 2) n. 22 del 16 febbraio 2023 dell'importo di € 15.691,27; 3) n. 23 del 16 febbraio 2023 dell'importo di € 17.291,16; 4) n. 24 del 16 febbraio 2023 dell'importo di €
11.280,25; 5) n. 25 del 16 febbraio 2023 dell'importo di € 6.406,23; 6) n. 26 del 16 febbraio
2023 dell'importo di € 2.580,40; 7) n. 27 del 16 febbraio 2023 dell'importo di € 3.984,45.
Orbene, è documentale che, con contratto stipulato il 31/3/2017, la ha conferito Parte_1 alla l'incarico di “consulenza”, per la durata di un anno (31 marzo 2017 – 31 Controparte_1 marzo 2018), per le attività di cui all'art. 1 del regolamento contrattuale, consistenti nell'analisi e nel monitoraggio di gare d'appalto, nell'individuazione e nella gestione di partners commerciali
(progettisti, costruttori, finanziari, legali), nella ricerca e nella selezione di risorse umane e di subappaltatori qualificati, per il corrispettivo fisso di € 22.500, oltre all'IVA, per l'intera durata contrattuale, oltre, ai sensi dell'art. 3 del contratto, ad un eventuale “premio di produzione” pari al 2,5% dell'importo imponibile degli appalti di valore superiore ad un milione di euro eventualmente acquisiti dalla per effetto dell'attività della Parte_1 Controparte_1 demandandone la liquidazione ad un successivo accordo.
Il 31/3/2018 le parti hanno concluso un ulteriore accordo, con cui, dato atto dell'aggiudicazione alla della gara d'appalto “Opera Salesiana San Giovanni BO”, è stato Parte_1 riconosciuto alla un premio di produzione pari ad un massimo di € Controparte_1
112.500,00, corrispondente al 2,5% dell'importo del contratto stipulato dall'odierna opponente con l'Opera Salesiana, da fatturarsi in base all'avanzamento dei lavori, in concomitanza con l'emissione dei SAL da parte della Parte_1
La a titolo di corrispettivo per la consulenza svolta ai sensi dell'art. 2 del Controparte_1 primo contratto, ha emesso la fattura n. 34/2018 dell'importo di € 27.450,00, IVA inclusa, saldata dalla il 27/7/2018 e, con riferimento agli artt. 1 e 2 del secondo contratto, Parte_1 le seguenti ulteriori fatture: n. 62/2018 relativa al I SAL, dell'importo di € 26.230,00, inclusa
IVA, saldata dalla in data 8 gennaio 2019, n. 31/2019, relativa al II SAL, Parte_1 dell'importo di € 6.807,60 inclusa IVA, saldata dalla il 19 febbraio 2020, n. Parte_1
4/2020 dell'importo di € 16.984,84, relativa al III SAL, pagata dalla il 17 giugno Parte_1
2020, per complessivi € 77.472,44, IVA inclusa.
Tanto premesso, la deduce la nullità dei contratti inter partes per violazione Parte_1 dell'art. 73 del D.Lgs. n. 59/2010, stante l'omesso invio preventivo alla Camera di Commercio di appartenenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di intermediazione commerciale e di affari e contesta l'avverso credito, deducendo che la controparte non avrebbe svolto l'attività di consulenza prevista a suo carico.
L'opponente eccepisce, inoltre, la nullità dei suddetti contratti per impossibilità dell'oggetto, evidenziando l'impossibilità di influenzare la scelta del contraente nei contratti pubblici, nonché la prescrizione dell'avversa pretesa al pagamento della provvigione ai sensi dell'art. 2950 c.c., risalendo l'ipotetico affare procacciato dalla al 31/1/2018. Controparte_1
La contesta, inoltre, ogni avversa pretesa creditoria, contestando l'espletamento Parte_1 dell'attività di consulenza da parte della Controparte_1
Le eccezioni sollevate dall'opponente sono prive di pregio, atteso che:
- l'espletamento dell'attività di consulenza, da parte dell'opposta, risulta dalla scrittura privata del 31/3/2018, in cui, nel terzo periodo della premessa, le parti hanno dato atto del raggiungimento dell'obiettivo posto a fondamento del contratto inter partes stipulato il
31/3/2017, con l'aggiudicazione della gara d'appalto “Opera Salesiana San Giovanni BO” – restauro e miglioramento sismico ed adeguamento norme Oratorio San Giovanni BO;
- l'eccepita nullità dei contratti è priva di pregio, non essendo qualificabile il rapporto inter partes come mediazione atipica o procacciamento d'affari, bensì come appalto di servizi, cui non
è applicabile l'art. 73 del D.Lgs. n. 59/2010, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione del compenso maturato dalla esulando i contratti su cui si Controparte_1 controverte dall'ambito di applicazione dell'art. 2950 c.c., che prevede il termine annuale di prescrizione della provvigione del mediatore.
Invero, dalla littera contractus del 31/3/2017 emerge che l'incarico conferito dalla Parte_1 alla non ha ad oggetto sic et simpliciter il procacciamento di affari o la
[...] Controparte_1 mediazione al fine di reperire un contratto di appalto in materia di ristrutturazioni, restauro e consolidamenti, ma anche l'attività di consulenza finalizzata all'adozione di strategie tecniche opportune per migliorare l'organizzazione e la ricerca di preventivi, nonché l'analisi e il monitoraggio del mercato delle ristrutturazioni, l'individuazione e la gestione dei partners, nonché la selezione di risorse umane qualificate, oltre alla ricerca di subappaltatori qualificati.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale dell'opponente.
Con particolare riferimento a quest'ultima, stante l'infondatezza dell'eccepita nullità dei contratti inter partes, è priva di pregio la pretesa dell'opponente di condanna della controparte alla ripetizione delle somme versate alla in esecuzione dei suddetti rapporti, Controparte_2 non essendo configurabili i presupposti del pagamento dell'indebito, essendo i pagamenti contestati dall'opponente avvenuti in esecuzione di contratti validi ed efficaci.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 31/05/2023 dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis: Controparte_1
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 7721/2023, N.R.G. 15972/2023, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 17/4/2023 e la domanda riconvenzionale proposte dalla avverso la Parte_1 Controparte_1
CONDANNA la al pagamento in Parte_1 favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € 10.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 6/10/2025.
Il Giudice
OM MA