Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/03/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
P.U. N. 68/2025
L.G. 68-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 28 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato promosso con ricorso in proprio da con sede in Concorezzo (MB), Strada Provinciale 13 Monza, – Melzo 70, Parte_1
cap. 20863, C.F./P.Iva in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_1
Amministrazione , C.F. , domiciliato per la Controparte_1 C.F._1
carica presso la sede legale della Società, munito degli occorrenti poteri in forza di statuto ed in forza di delibera consiliare del 7 febbraio 2025, rappresentata e difesa al fine della presentazione del presente ricorso, giusta delega in atti, dall'avvocato Lucia Emilia Tambasco del Foro di Milano (C.F. – pec: C.F._2
ed elettivamente domiciliata a tal fine presso Email_1
lo Studio della medesima in Milano, Via Sassoferrato n. 2 la quale dichiara di voler ricevere gli atti e i provvedimenti emessi nel corso del presente giudizio al seguente recapito: indirizzo
PEC oltre che nelle altre forme prescritte per legge Email_2
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore,
l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei propri confronti, rappresentando di versare in stato di insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la Giurisdizione del Giudice Italiano ai sensi dell'art. 3, paragrafi
1, Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della ricorrente è situata in
Concorezzo (MB) e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del COMI. Si deve quindi presumere la coincidenza tra sede legale dell'impresa e centro degli interessi principali (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, Regolamento CE 29 maggio 2000, n.
1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere - per le società di persone e le persone giuridiche - che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicché quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicché incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società” (cfr.
Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sez. un.
6.2.2015 n.
2243);
• sussiste, ai sensi dell'art. 27 del CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il
Comune di Concorezzo (MB) rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale, risultante dal registro delle imprese.
• La ricorrente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121, poiché operante nel commercio di autovetture, moto, motocicli, ciclomotori, cicli, fuoristrada, campers, roulllottes, caravans, autohomes, natanti, macchine e veicoli industriali, rimorchi ed in genere veicoli di ogni tipo e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d);
• per ciò che attiene ai parametri di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) del CCII, la società ricorrente ha documentato l'inoperatività della soglia di esenzione, atteso che, dalla documentazione disponibile in atti, risulta un attivo patrimoniale, debiti e ricavi lordi come da tabella che segue: • ricorre, altresì, il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, dal momento che l'esposizione debitoria complessiva della , così come risultante dalla Parte_1 documentazione prodotta, permette di superare la soglia di € 30.000,00.
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 del Codice non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942;
• deve, dunque, preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I,
Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978);
• può, quindi, desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: pesante situazione debitoria;
inattività dell'impresa; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
superamento delle soglie ex lege previste;
• nella specie ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile dall'ingente esposizione debitoria (€ 8.658,00, solo a titolo di debiti vari), a fronte di liquidità immediatamente disponibile per circa e 150.000,00 oltre ad un residuo attivo di beni mobili e crediti il cui valore di realizzo è difficilmente qualificabile (così come risultante dalla situazione contabile - bilancio 2024 allegato al ricorso -);
• come può desumersi dagli elementi sopra indicati e confermati dal deposito del ricorso in proprio G.P. versa effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in Parte_1
grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte;
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
P.Q.M.
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede in Concorezzo Parte_1
(MB), Strada Provinciale 13 Monza, – Melzo 70, cap. 20863, C.F./P.Iva , in P.IVA_1
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione C.F. Controparte_1
, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, munito C.F._1
degli occorrenti poteri in forza di statuto ed in forza di delibera consiliare del 7 febbraio 2025; dichiara la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 C.C.I.I. (art. 3 regolamento UE
2015/848); nomina la Dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura;
nomina la Dott.ssa (C.F.: ) Curatore, professionista con studio in Tes_1 C.F._3
Monza, Via Lambro n. 1, pec che alla luce dell'organizzazione Email_3
dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 17 giugno 2025 ore 11,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 28 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Caterina Giovanetti