CA
Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/08/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai signori:
1. dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente -
2. dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere -
3. dott. Pietro Merlo - Giudice Ausiliario Relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.136 del Ruolo Generale delle cause civili dell'anno 2023
TRA
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa, giusta mandato Parte_1 P.IVA_1
in atti, dagli avv.ti Agostino Rizzo, presso il cui studio in Giurdignano (LE), alla Via
Trieste n. 5 è elettivamente domiciliata,
appellante
E
, (C.F. - P.I. ), titolare CP_1 C.F._1 P.IVA_2 dell'omonima ditta, rappresentata e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Francesca
Ria e Giorgio Giannaccari, presso il cui studio in Lecce alla via Cicolella n. 3, è elettivamente domiciliato
appellata
1 AVVERSO
la sentenza n. 3427/2022 del Tribunale di Lecce depositata il 02/12/2022, (R.G.
n.10604/2019 R.G.)
*******
All'udienza collegiale del 1.10.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni -che qui devono intendersi come integralmente trascritte e richiamate- riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
chiese ed ottenne, in danno di ingiunzione di pagamento (D.I Trib. CP_1 Parte_1
Lecce n. 2022-2019) della somma di €. 15.730,00, oltre accessori, quale corrispettivo non pagato di cui alla fattura n. 46 del 28/12/2018.
Con atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c. si opponeva Parte_1 all'ingiunzione citata, tramite la quale chiedeva l'adempimento del CP_1
corrispettivo per plurime prestazioni di fornitura ed installazione di mobili e complementi d'arredo, prestazioni che aveva in precedenza subappaltato allo stesso Parte_1
CP_1
In particolare l'opponente, oltre ad eccepire l'assenza dei requisiti formali per l'emissione del decreto ingiuntivo, contestava la sussistenza e l'entità dell'altrui pretesa creditoria, evidenziando che: le voci da 1 a 10 della fattura in discorso riguardavano opere il cui prezzo, concordato dalle parti in misura differente da quanto ex adverso unilateralmente prospettato, era stato integralmente saldato dalla Società con assegno ovvero per contanti contro quietanza;
la voce 11 registrava un corrispettivo di gran lunga superiore a quello effettivamente convenuto tra i contraenti;
le voci 12 e 13 concernevano opere mai commissionate e comunque oggetto di intervenuto pagamento del prezzo ad opera di un terzo ex art. 1180 c.c.; la voce 14 interessava una fornitura il cui costo era stato – anch'esso – già in
2 toto corrisposto;
la voce 15 indicava un compenso predisposto arbitrariamente, senza accordo sul punto e sensibilmente sproporzionato rispetto alla valutazione del bene, peraltro privo della decurtazione di un acconto all'uopo versato.
Ritualmente costituitosi con comparsa del 15/01/2020, contestava le CP_1
deduzioni di controparte, ribadendo la sussistenza e legittimità del proprio diritto di credito.
La causa, istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale, prova per testi e CTU è stata decisa con la sentenza n. 3427/2022 del 02/12/2022 con la quale il Tribunale di Lecce ha così provveduto:
“1. In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara che il credito di per il titolo oggetto del giudizio nei confronti di CP_1 [...]
ammonta ad Euro 13.351,00, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al Parte_1
soddisfo.
2. Per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma Euro 13.351,00, oltre interessi legali dalla data della dalla data CP_1
della pronuncia al soddisfo.
3. condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite nei confronti Parte_1
della OP , che liquida, in applicazione del DM 55/14 e succ. mod., in CP_1
complessivi Euro 2.538,50, oltre a rfsg, IVA e CPA, come per Legge;
”
Nello specifico, il Tribunale affermava che dall'istruttoria emergeva che tra le parti è intercorso un rapporto contrattuale in forza del quale la ditta OP ha realizzato dei manufatti realizzati su commissione della opponente, descritti in dettagliato nella fattura n. 46 del 28.12.2018, posta a base del procedimento monitorio.
In ordine all'eccezione preliminare sollevata da parte opponente circa l'insufficienza dei documenti offerti in produzione con il ricorso ai fini della concessione del decreto, il giudice di prime cure richiamava la giurisprudenza della RE Corte (nello specifico, Cass. civ. n.
3 9542 del 2018) secondo cui la fattura commerciale, avente funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria.
Con il ricorso monitorio, peraltro, l'opposto aveva prodotto anche altri documenti provenienti dal debitore, che corroboravano la fattura prodotta, costituendo così prova scritta valida per l'emissione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 633 c.p.c.; tuttavia, afferma il giudice di prime cure che l'opposizione risultava fondata, seppur solo parzialmente.
In particolare, con riferimento alle voci da 1 a 10 della fattura n. 46 del 28.12.2018 in atti, dall'istruttoria emergeva che la differenza tra quanto effettivamente corrisposto dall'opponente e quanto richiesto dall'opposto era da imputarsi ai lavori inerenti le modifiche dei manufatti nel corso della realizzazione.
Pertanto, afferma il Tribunale che la documentazione prodotta dall'opponente, ritualmente disconosciuta dall'opposto (in particolare l'abusivo riempimento del preventivo di spesa del
17.05.2017 e della quietanza del 06.02.2019, nella parte in cui sarebbe stata aggiunta la dicitura “nulla più a pretendere”), non è utilizzabile come fonte di prova, in quanto la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova.
Con riferimento, invece, alla voce n. 11 della fattura in contestazione, l'istruttoria svolta consentiva di ritenere comprovato il fatto che il relativo manufatto fu commissionato in un momento successivo.
4 Diversamente, evidenziava il Tribunale la fondatezza delle contestazioni circa le voci 12 e 13 della richiamata fattura, risultando per tabulas che l'accordo per la fornitura era intervenuto tra il terzo (che peraltro risulta avere pagato personalmente la fornitura) e la ditta OP, cui era rimasta estranea la società opponente, motivo per il quale l'importo ingiunto doveva essere decurtato della somma di Euro 1.464,00.
Parimenti fondata veniva ritenuta la contestazione relativa alle voci “piedi torniti e cestelli in alluminio”, in quanto emergeva che le opere ad esse relative non furono modificate rispetto al progetto iniziale.
Per tali ragioni, il Tribunale statuiva che dall'importo ingiunto di Euro 15.730,00 andava sottratta la somma di Euro 2.379,00, per un totale dovuto dall'opponente in favore dell'OP di Euro 13.351,00, oltre interessi legali dalla data della pronuncia giudiziale al soddisfo.
Avverso la decisione ha proposto appello con atto notificato il 22.3.2023. Parte_1
L'appellato si è costituito chiedendo la conferma dell'impugnata decisione.
All'udienza collegiale del 1.10.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante (opponente) si duole dell'ingiustizia della sentenza nella parte in Parte_1 cui il Tribunale ha accolto solo parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo:
● (1) non correttamente applicando le norme di cui agli artt. 214, 215 e 216
c.p.c., erroneamente escludendo il valore probatorio di parte dei documenti esibiti dall'opponente (ovvero: - Preventivo di spesa del 17/05/2017 per l'attività di fornitura di mobili e arredi presso l'abitazione dei coniugi accettato dalla Persona_1
SPAZI&FORME SRL;
- Tabella rendiconto Opere Extra;
- Quietanza Per_1
5 liberatoria a saldo su fornitura del 06/02/2019; - Tabella rendiconto fornitura per Per_1
il Sig. in quanto, disconosciute e non oggetto di istanza di verificazione, Parte_2
senza tenere in conto che il disconoscimento operato da aveva riguardato il solo CP_1
contenuto dei predetti scritti;
● (2) violando e comunque non correttamente applicando gli artt. 2697 c.c., 115 e
116 c.p.c. in particolare erroneamente ritenendo che gli importi richiesti in sede monitoria per le forniture e prestazioni di servizio erano conseguenti ai lavori inerenti le modifiche dei manufatti nel corso della realizzazione;
● (3) violando e non correttamente applicando gli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. in particolare erroneamente ritenendo provato che le specchiere con cornice noce, erano state commissionate in un momento successivo.
Pertanto, l'appellante ha chiesto, in linea principale, la riforma della sentenza di primo grado, in particolare:
“ACCOGLIERE il presente appello e, in totale riforma della sentenza n. 3427/2022 R.
Sent., emessa ex art. 281sexies C.p.c. dal Tribunale di Lecce-II Sezione Civile, in persona del G.O.T. Dott. Cosimo CALVI, in esito all'udienza del 02/12/2022, pubblicata in pari data, mai notificata, così statuire: 1) ACCERTARE E
DICHIARARE l'infondatezza della posta creditoria vantata dal Sig. CP_1 titolare dell'omonima ditta individuale, nei confronti della società SPAZI&FORME
SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, come indicata alle alinee 1-10 della fattura n. 46 del 28/12/2018, per intervenuto adempimento delle prestazioni alla stessa sottesa;
2) ACCERTARE E DICHIARARE che le prestazioni elencate alle alinee 2-5 della fattura n. 46 del 28/12/2018 erano già ricomprese nel contratto stipulato tra la società SPAZI&FORME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Sig. titolare dell'omonima ditta individuale;
3) CP_1
ACCERTARE E DICHIARARE che, in relazione alle prestazioni portare alle alinee 2-
5 della fattura n. 46 del 28/12/2018, la società SPAZI&FORME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha provveduto all'integrale adempimento del
6 credito maturato dal Sig. titolare dell'omonima ditta individuale;
4) CP_1
ACCERTARE E DICHIARARE che l'entità del corrispettivo pattuito tra la società
SPAZI&FORME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Sig.
titolare dell'omonima ditta individuale, per le prestazioni indicate CP_1
alle alinee 1 e da 6 a 10 della fattura n. 46 del 28/12/2018 era pari ad €. 5.809,64 (€.
4.762,00 + IVA 22%); 5) ACCERTARE E DICHIARARE – di conseguenza – che, con riferimento alle prestazioni portare alle alinee 1 e da 6 a 10 della fattura n. 46 del
28/12/2018, la società SPAZI&FORME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha altresì provveduto all'integrale adempimento del credito maturato dal
Sig. titolare dell'omonima ditta individuale, come evincibile dalle CP_1 quietanze all'uopo rilasciate dal secondo in favore della prima;
6) ACCERTARE E
DICHIARARE che nulla è dovuto dalla società SPAZI&FORME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, in favore del Sig. titolare CP_1 dell'omonima ditta individuale, quale corrispettivo per le prestazioni portate dalle alinee 1-10 della fattura n. 46 del 28/12/2018; 7) IN ALTERNATIVA AI NUMERI 4-9:
ACCERTARE E DICHIARARE l'infondatezza della posta creditoria vantata dal Sig.
titolare dell'omonima ditta individuale, nei confronti della società CP_1
SPAZI&FORME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, come indicata alle alinee 1-10 della fattura n. 46 del 28/12/2018, per mancanza di idonea prova in ordine al quantum debeatur;
8) IN SUBORDINE AI NUMERI 4-9 E AL
NUMERO 10: RIDETERMINARE le altrui spettanze nella minor somma di €. 109,64, dovuta dalla società SPAZI&FORME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, in favore del Sig. titolare dell'omonima ditta individuale, CP_1
quale corrispettivo per le prestazioni portate dalle alinee 1-10 della fattura n. 46 del
28/12/2018; 9) ACCERTARE E DICHIARARE l'infondatezza del diritto di credito vantato dal Sig. titolare dell'omonima ditta individuale, nei confronti CP_1
della società SPAZI&FORME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, come indicato all'alinea 11 della fattura n. 46 del 28/12/2018, per assenza di prova in ordine al quantum debeatur;
10) RIDETERMINARE – quindi – l'avversa pretesa dai
7 richiesti €. 1.830,00 (€. 1.500,00 + IVA 22%) nella minor somma di €. 610,00 (€.
500,00 + IVA 22%), dovuta dalla società SPAZI&FORME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, in favore del Sig. titolare dell'omonima CP_1
ditta individuale, quale corrispettivo per la prestazione portata dall'alinea 11 fattura
n. 46 del 28/12/2018”;
*********
Preliminarmente giova precisare, al fine di individuare con chiarezza l'ambito residuo della controversia, che la sentenza appellata ha, accogliendo parzialmente l'opposizione, decurtato,
(con statuizione non oggetto di doglianza alcuna e, dunque, coperta da giudicato) l'importo oggetto di ingiunzione delle somme portate (al netto di iva) dalle voci n. 12 (scuri in legno larice per € 350,00), n. 13 (mobile bagno pensile per € 350,00), n. 14 (piedi torniti per €
450,00) e n. 15 (cestelli in alluminio per € 300,00), della fattura 46/2018 di azionata in CP_1
sede monitoria.
Restano oggetto di controversia le voci da 1 a 11 della predetta fattura.
*******
La prima doglianza è infondata. Nella comparsa di costituzione in primo grado l'appellato ha: CP_1
● “disconosciuto interamente" il contenuto del documento 6) esibito dall'appellante denominato “Copia preventivo di spesa del 17/05/2017 per … fornitura mobili ed arredi presso l'abitazione dei coniugi accettato dalla CP_2
in quanto, all'interno del medesimo, “redatto digitalmente, Parte_1
risultano barrati e modificati a penna i costi relativi alla realizzazione delle opere commissionate dalla società attrice senza nessuna firma dello stesso che CP_1 confermi tale modifica.”
Dunque, non ha contestato l'esistenza del documento (esibendo, peraltro, altra CP_1 copia priva delle contestate modifiche e, a suo dire, conforme all'originale) ma ha
8 esplicitamente disconosciuto la conformità all'originale (art. 2719 c.c.) della copia esibita da parte avversa, originale mai depositato agli atti. Del tutto correttamente il primo giudice ha ritenuto inutilizzabile il documento non avendo l'appellante società proposto istanza di verificazione in base all'art. 216 c.p.c..
● ha contestato, sempre nella comparsa di costituzione di primo grado, la CP_1
paternità della due tabelle relative alla fornitura e alla fornitura CP_2 Parte_2
esibite dalla società appellante sub docc. 14 e 20.
Detti documenti, come rilevato da sono stati redatti non a penna ma attraverso CP_1 strumenti informatici, non sono sottoscritti (tanto non consente di identificare l'autore) e, sono. dunque, privi in se stessi di valore probatorio. L'assenza di sottoscrizione non potrebbe essere, in ogni caso, superata dalle dichiarazioni (peraltro generiche e contradditorie) rese dalle testi e la prima delle quali, si è limitata a confermare di Testimone_1 Tes_2 aver ricevuto da le due tabelle e, contraddittoriamente, di non sapere “nulla … del loro CP_1
contenuto e dei rapporti sottostanti …" mentre la seconda ha confermato la predetta consegna e dichiarato di aver effettuato, in un secondo momento le verifiche contabili su di esse.
● l'appellato infine, ha rilevato, sempre nell'atto di costituzione in primo CP_1
grado, che il documento esibito da controparte sub 16 (“Copia quietanza liberatoria a saldo su fornitura del 06.02.2019”) che Per_1 due quietanze … di cui la prima per la fornitura effettuata per il sig. e l'altra Per_1 per la ditta e l'altra per … intende affermare la falsità della Parte_3 CP_1 prima delle due quietanze … laddove è stata inserita la dicitura “nulla più a pretendere” Lo stesso smentisce di aver firmato una quietanza liberatoria per CP_1 la fornitura dei coniugi ed eccepisce che la dicitura “nulla più a CP_2 pretendere” … è stata apposta aggiunta in un momento successivo e riporta una grafia completamente diversa rispetto alla restante scrittura… >>
Dunque, non ha contestato l'esistenza del documento ma ha esplicitamente CP_1 disconosciuto la conformità all'originale non esibito (art. 2719 c.c.) della copia esibita
9 da parte avversa. Del tutto correttamente il primo giudice ha ritenuto inutilizzabile il documento in quanto l'appellante società non ha proposto istanza di verificazione in base all'art. 216 c.p.c..
In sintesi, i predetti documenti non potevano e non possono essere valutati ai fini decisori.
******
Il secondo ed il terzo motivo di appello sono fondati per quanto di ragione.
Dalle prove orali emerge:
● quanto alle “ ” (prima voce della fattura Parte_4
46 /2018 della ditta la loro realizzazione è stata oggetto di confessione. CP_1
legale rappresentante dell'appellante società, ha, infatti, Persona_2
formalmente ammesso in sede di interpello, che:
- le predette spalle in vetro inserite alla base del “mobile TV laccato bianco” non erano previste dal progetto e dal preventivo iniziale ed erano state commissionate a in un momento successivo;
CP_1
- l'importo concordato era effettivamente quello indicato in fattura (€
287,00): il predetto rappresentante legale ha dichiarato di aver versato in contanti tale somma, mentre non ha contestato l'ammontare dello CP_1
specifico corrispettivo, negando, tuttavia, che esso fosse stato mai versato.
In realtà tale pagamento è rimasto privo di prova (l'onere relativo gravava sul debitore) in quanto la quietanza richiamata dall'interrogando è priva di efficacia probatoria in quanto esibita in copia disconosciuta nella conformità all'originale (in particolare all'inserimento nella copia della affermazione contestata “null'altro a pretendere”) e tale disconoscimento non venne seguito dall'esibizione di detto originale;
In disparte le conformi dichiarazioni “ad abundatiam” rese dai testi , Per_1 Testimone_3
10 e è tuttora creditore, a fronte dell'opera in esame, della somma di € Tes_4 Tes_5 CP_1
287,00.
● quanto alla “cassettiera libera” di cui alla seconda voce della fattura 46, il legale rappresentante di ha negato che l'opera fosse stata modificata Parte_1
rispetto a quanto originariamente previsto e già retribuito) con la successiva installazione di guide cassetti con apertura “push” in realtà già progettualmente previste (come peraltro risulta dagli allegati al fascicolo di parte n. 7; CP_1
- il teste ha riferito Per_1 aggiunte le aperture “push” alla cassettiera libera della cabina armadio.
Riconosco comunque i progetti allegati al n. 8 del fascicolo dell'avv. ” CP_3
- il teste ha, letteralmente, affermato Testimone_3 riferimento alla “cassettiera libera” confermo che in un primo momento erano previste le aperture “Soft” che necessitano di maniglie e successivamente è stato richiesto l'inserimento di diverse guide per Cassetti con apertura
“push”;
- secondo il teste “Con riferimento alla cassettiera libera posso Tes_4
dire che la apertura push era prevista nel progetto iniziale, tanto che non è raffigurata una maniglia …;
- il teste ha riferito di aver Tes_5 per cassetti in quelle con apertura “push” direttamente presso l'abitazione
… sul posto ho tolto le guide per cassetti normali ed ho installato quelle Per_1
con apertura push>>
Dunque, alla luce della contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi, deve concludersi che:
- non vi è prova certa circa le ipotizzate modifiche richieste ed apportate in corso d'opera;
- non è dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quella di € 300,00 già versata in conformità del preventivo del 17.5.2017 nella versione esibita da CP_1
11 ● quanto all'opera di cui alla voce tre della fattura 46 di (rivestimento CP_1 perimetrale cabine armadio) il legale rappresentante dell'appellante ha negato che
<<... ha richiesto al sig. di rivestire le pareti delle Parte_1 CP_1 due cabine armadio in seno alla fornitura in corso d'opera … preciso che CP_2
il rivestimento di entrambe le cabine le cabine armadio è stato espressamente indicato nei progetti esecutivi di ciascuna, allegati sub 7 al fascicolo di parte convenuta - OP.. In particolare, nei progetti compare la dicitura “rivestire tutti i muri in bilaminato multistrato “ e “in bilaminato bianco tutto pennellato” e la data del
14/4/2017, anteriore al preventivo al preventivo accettato del 17/5/2017, allegato sub
4 al fascicolo di parte convenuto-opposto>>-
- il teste ha riferito che il Per_1 armadio è stato concordato in corso d'opera dall'architetto che ha suggerito “che sarebbe sembrato un lavoro più pulito- Confermo quindi, che è stato concordato in corso d'opera e prima del montaggio … Preciso che il rivestimento di entrambe le cabine armadio è stato stabilito dopo che mi erano stati mostrati i rendering>>.
- il teste ha dichiarato: “Con riferimento al rivestimento Testimone_3
perimetrale della cabina armadio posso dire che questi sono stati in un secondo momento rispetto alla realizzazione della cabina”
- la teste ha, invece, riferito Tes_4 fascicolo dell'avv. Ria i progetti esecutivi delle due cabine armadio, poi realizzate nell'appartamento … il progetto esecutivo … come raffigurato CP_2 nell'allegato n. 7 del fascicolo dell'avv. Ria, prevedeva la realizzazione dei rivestimenti perimetrali. Preciso che in sede di sopralluogo per la discussione del progetti esecutivi si è discusso sulla realizzazione di tutti i pannelli e non solo di alcuni, anche alla luce dei cosi, tanto che allo stesso progetto è stata aggiunta la dicitura “rivestire tutti i muri in bilaminato multistrato” ovvero “bilaminato bianco tutto pennellato” ma non saprei dire da chi è stata aggiunta , credo il sig. Per_2
… posso dire che con lo sviluppo del progetto esecutivo viene richiesto
[...]
preventivo di massima. Dopo il sopralluogo e la discussione del progetto>>
12 - il teste ha, contraddicendo la teste , confermato che si era Tes_5 Tes_4 trattato di variazione in corso d'opera "poiché ricordo di aver successivamente tagliato io personalmente in officina i pannelli per il rivestimento. Riconosco il progetto delle cabine\ armadio di cui allegato n. 7 fascicolo del e confermo di CP_1
aver visionato tali progetti con le modifiche apportate dal sig. >> Tes_1
Dunque, alla luce della contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi deve escludersi, in relazione all'opera prevista nella terza voce della fattura 46 azionata da in sede CP_1 monitoria, la sussistenza di alcun credito di ulteriore, oltre alla somma di € 940,00 CP_1
prevista dal predetto preventivo e già versata.
● quanto alla <<lastra corian bianco x top” < i>di cui alla quarta voce della fattura
46, il legale rappresentante di ha negato che il top del bagno in Parte_1 questione fosse “stato originariamente previsto in legno;
bensì nel progetto esecutivo allegato sub 9 del fascicolo di parte convenuta-OP è stato indicato “top lavabo in corian bianco”. Tanto è avvenuto alla data del 14/04/2017, in epoca anteriore all'accordo del 17/05/2017, allegato sub doc. 4 del fascicolo di parte convenuta- OP.>>;
- il preventivo del 17.5.2017 (copia esibita da riporta tale lavorazione CP_1
(“piano d'appoggio per bagno camera in Corian bianco cm 4 € 395,00)”;
- i testi , ed confermano anch'essi che la Per_1 Testimone_3 Tes_4
lavorazione in esame era originariamente prevista nel progetto e nel preventivo.
Dunque, è provata l'inesistenza di un credito ulteriore di eccedente la somma (€395,00) CP_1
concordata e corrisposta per la lavorazione di cui alla quarta voce della ft. 46.
● quanto alla “lastra corian bone” di cui alla quinta voce della fattura 46/2018, detta lavorazione risulta inserita nella copia, esibita da del preventivo CP_1
17.5.2017. Nel punto specifico la copia disconosciuta del preventivo 17.5.2017 risulta, significativamente, modificata a penna nell'importo del prezzo;
- i testi ed da un lato e e dall'altro, Per_1 Tes_4 Testimone_3 Tes_5
hanno reso dichiarazioni contraddittorie sul punto specifico
13 Non vi è, dunque prova di ulteriori somme a credito in favore di avendo la CP_1 società corrisposto la somma preventivata e concordata (€ 435,00). Parte_1
● quanto alle lavorazioni “copriavvolgibili” e “battiscopa” nel contesto della libreria laccata bianca e di cui alle voci sei e sette della fattura 46 il legale rappresentante dell'appellante ha ammesso che si tratta di modifiche in corso d'opera non presenti nel progetto iniziale:
- i testi , e hanno confermato che si Per_1 Testimone_3 Tes_4 Tes_5 trattò di lavorazioni richieste in corso d'opera e non comprese nel preventivo;
- non vi è prova dell'avvenuto pagamento (non riveste alcun valore probatorio la tabella di rendicontazione sub 14 fascicolo priva di certa provenienza Parte_1
e non ha nemmeno valore la copia della quietanza con annotazione liberatoria disconosciuta, per non conformità all'originale, dall'appellato);
- non vi è prova di accordo in ordine al quantum dovuto indicato in sede monitoria (€ 1800,00 per la voce sei della ft. 46 e € 1.750,00 per la voce sette della ft.
46);
- restano in ogni caso dovute le somme ammesse da come Parte_1
concordate (€ 1.200,00 per la voce sei della ft. 46 e € 1.225,00 -cfr la predetta tabella sub doc. richiamata in sede di interpello- per la voce sette della ft. 46) non essendo stata fornita da non solo la prova di maggiori importi concordati ma neanche CP_1
dedotta e provata l'esistenza stessa di un diverso accordo sul punto.
● Quanto alla voce n. 8 della fattura 46/2018 (imbotte per scorrevole vetro) il legale rappresentante dell'appellante ha ammesso che si tratta di modifiche in corso d'opera non presenti nel progetto iniziale;
- i testi , e hanno confermato che si Per_1 Testimone_3 Tes_4 Tes_5
trattò di lavorazioni richieste in corso d'opera;
- non vi è prova di accordo in ordine al quantum dovuto indicato in sede monitoria (€ 450,00);
- restano in ogni caso dovute le somme ammesse da come Parte_1
14 concordate (€ 250,00 -cfr la predetta tabella sub doc. richiamata in sede di interpello-) non essendo stata fornita da la prova di un diverso accordo inerenti importo CP_1
maggiore.
● Quanto alla nona voce (parete tv) il legale il legale rappresentante dell'appellante ha ammesso che si tratta di lavorazione non presente nel progetto iniziale e non ha contestato l'importo concordato secondo le avverse prospettazioni (€
1.650,00);
- non vi è prova dell'avvenuto pagamento poiché non vi è prova (non riveste alcun valore probatorio la tabella di rendicontazione sub 14 fascicolo Parte_1
priva di certa provenienza e non ha nemmeno valore la copia della quietanza con annotazione liberatoria disconosciuta, per non conformità all'originale, dall'appellato);
- è, dunque, dovuta l'intera somma ingiunta di € 1.650,00.
● Quanto alla decima voce (alzata pantografata x mobile bagno) il legale rappresentante dell'appellante ha ammesso che si tratta di lavorazione non presente nel progetto iniziale;
poiché non vi è prova di pagamento resta certamente dovuta la somma, non contestata durante l'interpello, di € 350,00 di cui alla voce 10 della ft. 46.
● Quanto alla undicesima voce (due specchiere con cornice noce) il legale rappresentante dell'appellante ha ammesso che si tratta di modifica in corso d'opera, dunque di lavorazione non presente nel progetto iniziale;
- non vi è prova di accordo in ordine al quantum dovuto indicato in sede monitoria (€ 1.500,00);
- restano in ogni caso dovute le somme ammesse da come Parte_1
concordate (€ 250,00 per 2 = 500,00 -cfr la predetta tabella sub doc. 14 richiamata in sede di interpello-) non essendo stata fornita da la prova di accordo in ordine a CP_1
maggiore corrispettivo.
La viene condannata, dunque, al pagamento della minor somma di € Parte_1
5.462,00, oltre IVA nella misura del 22% applicata nella fattura 46/2018.
15 **********
L'appello viene accolto per quanto di ragione. Le spese di entrambe le fasi, liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche, seguono la soccombenza in relazione all'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di con atto notificato Parte_1 CP_1
il 22.3.2023, avverso la sentenza n. 3427/2022 del Tribunale di Lecce, così provvede:
- accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
- condanna al pagamento, in favore di della somma Parte_1 CP_1 di € 5.462,00, oltre IVA nella misura del 22% applicata nella fattura 46/2018;
- condanna al rimborso, in favore di di spese e Parte_1 CP_1 competenze del primo grado, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso forf. 15%, Cassa Forense ed IVA come per legge.
al rimborso, in favore di di spese e competenze Controparte_4 CP_1 del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forf. 15%, Cassa Forense ed IVA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello
Lecce, il 29.5.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
dott. Pietro Merlo dott. Antonio Francesco Esposito
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai signori:
1. dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente -
2. dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere -
3. dott. Pietro Merlo - Giudice Ausiliario Relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.136 del Ruolo Generale delle cause civili dell'anno 2023
TRA
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa, giusta mandato Parte_1 P.IVA_1
in atti, dagli avv.ti Agostino Rizzo, presso il cui studio in Giurdignano (LE), alla Via
Trieste n. 5 è elettivamente domiciliata,
appellante
E
, (C.F. - P.I. ), titolare CP_1 C.F._1 P.IVA_2 dell'omonima ditta, rappresentata e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Francesca
Ria e Giorgio Giannaccari, presso il cui studio in Lecce alla via Cicolella n. 3, è elettivamente domiciliato
appellata
1 AVVERSO
la sentenza n. 3427/2022 del Tribunale di Lecce depositata il 02/12/2022, (R.G.
n.10604/2019 R.G.)
*******
All'udienza collegiale del 1.10.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni -che qui devono intendersi come integralmente trascritte e richiamate- riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
chiese ed ottenne, in danno di ingiunzione di pagamento (D.I Trib. CP_1 Parte_1
Lecce n. 2022-2019) della somma di €. 15.730,00, oltre accessori, quale corrispettivo non pagato di cui alla fattura n. 46 del 28/12/2018.
Con atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c. si opponeva Parte_1 all'ingiunzione citata, tramite la quale chiedeva l'adempimento del CP_1
corrispettivo per plurime prestazioni di fornitura ed installazione di mobili e complementi d'arredo, prestazioni che aveva in precedenza subappaltato allo stesso Parte_1
CP_1
In particolare l'opponente, oltre ad eccepire l'assenza dei requisiti formali per l'emissione del decreto ingiuntivo, contestava la sussistenza e l'entità dell'altrui pretesa creditoria, evidenziando che: le voci da 1 a 10 della fattura in discorso riguardavano opere il cui prezzo, concordato dalle parti in misura differente da quanto ex adverso unilateralmente prospettato, era stato integralmente saldato dalla Società con assegno ovvero per contanti contro quietanza;
la voce 11 registrava un corrispettivo di gran lunga superiore a quello effettivamente convenuto tra i contraenti;
le voci 12 e 13 concernevano opere mai commissionate e comunque oggetto di intervenuto pagamento del prezzo ad opera di un terzo ex art. 1180 c.c.; la voce 14 interessava una fornitura il cui costo era stato – anch'esso – già in
2 toto corrisposto;
la voce 15 indicava un compenso predisposto arbitrariamente, senza accordo sul punto e sensibilmente sproporzionato rispetto alla valutazione del bene, peraltro privo della decurtazione di un acconto all'uopo versato.
Ritualmente costituitosi con comparsa del 15/01/2020, contestava le CP_1
deduzioni di controparte, ribadendo la sussistenza e legittimità del proprio diritto di credito.
La causa, istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale, prova per testi e CTU è stata decisa con la sentenza n. 3427/2022 del 02/12/2022 con la quale il Tribunale di Lecce ha così provveduto:
“1. In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara che il credito di per il titolo oggetto del giudizio nei confronti di CP_1 [...]
ammonta ad Euro 13.351,00, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al Parte_1
soddisfo.
2. Per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma Euro 13.351,00, oltre interessi legali dalla data della dalla data CP_1
della pronuncia al soddisfo.
3. condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite nei confronti Parte_1
della OP , che liquida, in applicazione del DM 55/14 e succ. mod., in CP_1
complessivi Euro 2.538,50, oltre a rfsg, IVA e CPA, come per Legge;
”
Nello specifico, il Tribunale affermava che dall'istruttoria emergeva che tra le parti è intercorso un rapporto contrattuale in forza del quale la ditta OP ha realizzato dei manufatti realizzati su commissione della opponente, descritti in dettagliato nella fattura n. 46 del 28.12.2018, posta a base del procedimento monitorio.
In ordine all'eccezione preliminare sollevata da parte opponente circa l'insufficienza dei documenti offerti in produzione con il ricorso ai fini della concessione del decreto, il giudice di prime cure richiamava la giurisprudenza della RE Corte (nello specifico, Cass. civ. n.
3 9542 del 2018) secondo cui la fattura commerciale, avente funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria.
Con il ricorso monitorio, peraltro, l'opposto aveva prodotto anche altri documenti provenienti dal debitore, che corroboravano la fattura prodotta, costituendo così prova scritta valida per l'emissione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 633 c.p.c.; tuttavia, afferma il giudice di prime cure che l'opposizione risultava fondata, seppur solo parzialmente.
In particolare, con riferimento alle voci da 1 a 10 della fattura n. 46 del 28.12.2018 in atti, dall'istruttoria emergeva che la differenza tra quanto effettivamente corrisposto dall'opponente e quanto richiesto dall'opposto era da imputarsi ai lavori inerenti le modifiche dei manufatti nel corso della realizzazione.
Pertanto, afferma il Tribunale che la documentazione prodotta dall'opponente, ritualmente disconosciuta dall'opposto (in particolare l'abusivo riempimento del preventivo di spesa del
17.05.2017 e della quietanza del 06.02.2019, nella parte in cui sarebbe stata aggiunta la dicitura “nulla più a pretendere”), non è utilizzabile come fonte di prova, in quanto la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova.
Con riferimento, invece, alla voce n. 11 della fattura in contestazione, l'istruttoria svolta consentiva di ritenere comprovato il fatto che il relativo manufatto fu commissionato in un momento successivo.
4 Diversamente, evidenziava il Tribunale la fondatezza delle contestazioni circa le voci 12 e 13 della richiamata fattura, risultando per tabulas che l'accordo per la fornitura era intervenuto tra il terzo (che peraltro risulta avere pagato personalmente la fornitura) e la ditta OP, cui era rimasta estranea la società opponente, motivo per il quale l'importo ingiunto doveva essere decurtato della somma di Euro 1.464,00.
Parimenti fondata veniva ritenuta la contestazione relativa alle voci “piedi torniti e cestelli in alluminio”, in quanto emergeva che le opere ad esse relative non furono modificate rispetto al progetto iniziale.
Per tali ragioni, il Tribunale statuiva che dall'importo ingiunto di Euro 15.730,00 andava sottratta la somma di Euro 2.379,00, per un totale dovuto dall'opponente in favore dell'OP di Euro 13.351,00, oltre interessi legali dalla data della pronuncia giudiziale al soddisfo.
Avverso la decisione ha proposto appello con atto notificato il 22.3.2023. Parte_1
L'appellato si è costituito chiedendo la conferma dell'impugnata decisione.
All'udienza collegiale del 1.10.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante (opponente) si duole dell'ingiustizia della sentenza nella parte in Parte_1 cui il Tribunale ha accolto solo parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo:
● (1) non correttamente applicando le norme di cui agli artt. 214, 215 e 216
c.p.c., erroneamente escludendo il valore probatorio di parte dei documenti esibiti dall'opponente (ovvero: - Preventivo di spesa del 17/05/2017 per l'attività di fornitura di mobili e arredi presso l'abitazione dei coniugi accettato dalla Persona_1
SPAZI&FORME SRL;
- Tabella rendiconto Opere Extra;
- Quietanza Per_1
5 liberatoria a saldo su fornitura del 06/02/2019; - Tabella rendiconto fornitura per Per_1
il Sig. in quanto, disconosciute e non oggetto di istanza di verificazione, Parte_2
senza tenere in conto che il disconoscimento operato da aveva riguardato il solo CP_1
contenuto dei predetti scritti;
● (2) violando e comunque non correttamente applicando gli artt. 2697 c.c., 115 e
116 c.p.c. in particolare erroneamente ritenendo che gli importi richiesti in sede monitoria per le forniture e prestazioni di servizio erano conseguenti ai lavori inerenti le modifiche dei manufatti nel corso della realizzazione;
● (3) violando e non correttamente applicando gli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. in particolare erroneamente ritenendo provato che le specchiere con cornice noce, erano state commissionate in un momento successivo.
Pertanto, l'appellante ha chiesto, in linea principale, la riforma della sentenza di primo grado, in particolare:
“ACCOGLIERE il presente appello e, in totale riforma della sentenza n. 3427/2022 R.
Sent., emessa ex art. 281sexies C.p.c. dal Tribunale di Lecce-II Sezione Civile, in persona del G.O.T. Dott. Cosimo CALVI, in esito all'udienza del 02/12/2022, pubblicata in pari data, mai notificata, così statuire: 1) ACCERTARE E
DICHIARARE l'infondatezza della posta creditoria vantata dal Sig. CP_1 titolare dell'omonima ditta individuale, nei confronti della società SPAZI&FORME
SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, come indicata alle alinee 1-10 della fattura n. 46 del 28/12/2018, per intervenuto adempimento delle prestazioni alla stessa sottesa;
2) ACCERTARE E DICHIARARE che le prestazioni elencate alle alinee 2-5 della fattura n. 46 del 28/12/2018 erano già ricomprese nel contratto stipulato tra la società SPAZI&FORME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Sig. titolare dell'omonima ditta individuale;
3) CP_1
ACCERTARE E DICHIARARE che, in relazione alle prestazioni portare alle alinee 2-
5 della fattura n. 46 del 28/12/2018, la società SPAZI&FORME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha provveduto all'integrale adempimento del
6 credito maturato dal Sig. titolare dell'omonima ditta individuale;
4) CP_1
ACCERTARE E DICHIARARE che l'entità del corrispettivo pattuito tra la società
SPAZI&FORME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Sig.
titolare dell'omonima ditta individuale, per le prestazioni indicate CP_1
alle alinee 1 e da 6 a 10 della fattura n. 46 del 28/12/2018 era pari ad €. 5.809,64 (€.
4.762,00 + IVA 22%); 5) ACCERTARE E DICHIARARE – di conseguenza – che, con riferimento alle prestazioni portare alle alinee 1 e da 6 a 10 della fattura n. 46 del
28/12/2018, la società SPAZI&FORME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha altresì provveduto all'integrale adempimento del credito maturato dal
Sig. titolare dell'omonima ditta individuale, come evincibile dalle CP_1 quietanze all'uopo rilasciate dal secondo in favore della prima;
6) ACCERTARE E
DICHIARARE che nulla è dovuto dalla società SPAZI&FORME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, in favore del Sig. titolare CP_1 dell'omonima ditta individuale, quale corrispettivo per le prestazioni portate dalle alinee 1-10 della fattura n. 46 del 28/12/2018; 7) IN ALTERNATIVA AI NUMERI 4-9:
ACCERTARE E DICHIARARE l'infondatezza della posta creditoria vantata dal Sig.
titolare dell'omonima ditta individuale, nei confronti della società CP_1
SPAZI&FORME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, come indicata alle alinee 1-10 della fattura n. 46 del 28/12/2018, per mancanza di idonea prova in ordine al quantum debeatur;
8) IN SUBORDINE AI NUMERI 4-9 E AL
NUMERO 10: RIDETERMINARE le altrui spettanze nella minor somma di €. 109,64, dovuta dalla società SPAZI&FORME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, in favore del Sig. titolare dell'omonima ditta individuale, CP_1
quale corrispettivo per le prestazioni portate dalle alinee 1-10 della fattura n. 46 del
28/12/2018; 9) ACCERTARE E DICHIARARE l'infondatezza del diritto di credito vantato dal Sig. titolare dell'omonima ditta individuale, nei confronti CP_1
della società SPAZI&FORME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, come indicato all'alinea 11 della fattura n. 46 del 28/12/2018, per assenza di prova in ordine al quantum debeatur;
10) RIDETERMINARE – quindi – l'avversa pretesa dai
7 richiesti €. 1.830,00 (€. 1.500,00 + IVA 22%) nella minor somma di €. 610,00 (€.
500,00 + IVA 22%), dovuta dalla società SPAZI&FORME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, in favore del Sig. titolare dell'omonima CP_1
ditta individuale, quale corrispettivo per la prestazione portata dall'alinea 11 fattura
n. 46 del 28/12/2018”;
*********
Preliminarmente giova precisare, al fine di individuare con chiarezza l'ambito residuo della controversia, che la sentenza appellata ha, accogliendo parzialmente l'opposizione, decurtato,
(con statuizione non oggetto di doglianza alcuna e, dunque, coperta da giudicato) l'importo oggetto di ingiunzione delle somme portate (al netto di iva) dalle voci n. 12 (scuri in legno larice per € 350,00), n. 13 (mobile bagno pensile per € 350,00), n. 14 (piedi torniti per €
450,00) e n. 15 (cestelli in alluminio per € 300,00), della fattura 46/2018 di azionata in CP_1
sede monitoria.
Restano oggetto di controversia le voci da 1 a 11 della predetta fattura.
*******
La prima doglianza è infondata. Nella comparsa di costituzione in primo grado l'appellato ha: CP_1
● “disconosciuto interamente" il contenuto del documento 6) esibito dall'appellante denominato “Copia preventivo di spesa del 17/05/2017 per … fornitura mobili ed arredi presso l'abitazione dei coniugi accettato dalla CP_2
in quanto, all'interno del medesimo, “redatto digitalmente, Parte_1
risultano barrati e modificati a penna i costi relativi alla realizzazione delle opere commissionate dalla società attrice senza nessuna firma dello stesso che CP_1 confermi tale modifica.”
Dunque, non ha contestato l'esistenza del documento (esibendo, peraltro, altra CP_1 copia priva delle contestate modifiche e, a suo dire, conforme all'originale) ma ha
8 esplicitamente disconosciuto la conformità all'originale (art. 2719 c.c.) della copia esibita da parte avversa, originale mai depositato agli atti. Del tutto correttamente il primo giudice ha ritenuto inutilizzabile il documento non avendo l'appellante società proposto istanza di verificazione in base all'art. 216 c.p.c..
● ha contestato, sempre nella comparsa di costituzione di primo grado, la CP_1
paternità della due tabelle relative alla fornitura e alla fornitura CP_2 Parte_2
esibite dalla società appellante sub docc. 14 e 20.
Detti documenti, come rilevato da sono stati redatti non a penna ma attraverso CP_1 strumenti informatici, non sono sottoscritti (tanto non consente di identificare l'autore) e, sono. dunque, privi in se stessi di valore probatorio. L'assenza di sottoscrizione non potrebbe essere, in ogni caso, superata dalle dichiarazioni (peraltro generiche e contradditorie) rese dalle testi e la prima delle quali, si è limitata a confermare di Testimone_1 Tes_2 aver ricevuto da le due tabelle e, contraddittoriamente, di non sapere “nulla … del loro CP_1
contenuto e dei rapporti sottostanti …" mentre la seconda ha confermato la predetta consegna e dichiarato di aver effettuato, in un secondo momento le verifiche contabili su di esse.
● l'appellato infine, ha rilevato, sempre nell'atto di costituzione in primo CP_1
grado, che il documento esibito da controparte sub 16 (“Copia quietanza liberatoria a saldo su fornitura del 06.02.2019”) che Per_1 due quietanze … di cui la prima per la fornitura effettuata per il sig. e l'altra Per_1 per la ditta e l'altra per … intende affermare la falsità della Parte_3 CP_1 prima delle due quietanze … laddove è stata inserita la dicitura “nulla più a pretendere” Lo stesso smentisce di aver firmato una quietanza liberatoria per CP_1 la fornitura dei coniugi ed eccepisce che la dicitura “nulla più a CP_2 pretendere” … è stata apposta aggiunta in un momento successivo e riporta una grafia completamente diversa rispetto alla restante scrittura… >>
Dunque, non ha contestato l'esistenza del documento ma ha esplicitamente CP_1 disconosciuto la conformità all'originale non esibito (art. 2719 c.c.) della copia esibita
9 da parte avversa. Del tutto correttamente il primo giudice ha ritenuto inutilizzabile il documento in quanto l'appellante società non ha proposto istanza di verificazione in base all'art. 216 c.p.c..
In sintesi, i predetti documenti non potevano e non possono essere valutati ai fini decisori.
******
Il secondo ed il terzo motivo di appello sono fondati per quanto di ragione.
Dalle prove orali emerge:
● quanto alle “ ” (prima voce della fattura Parte_4
46 /2018 della ditta la loro realizzazione è stata oggetto di confessione. CP_1
legale rappresentante dell'appellante società, ha, infatti, Persona_2
formalmente ammesso in sede di interpello, che:
- le predette spalle in vetro inserite alla base del “mobile TV laccato bianco” non erano previste dal progetto e dal preventivo iniziale ed erano state commissionate a in un momento successivo;
CP_1
- l'importo concordato era effettivamente quello indicato in fattura (€
287,00): il predetto rappresentante legale ha dichiarato di aver versato in contanti tale somma, mentre non ha contestato l'ammontare dello CP_1
specifico corrispettivo, negando, tuttavia, che esso fosse stato mai versato.
In realtà tale pagamento è rimasto privo di prova (l'onere relativo gravava sul debitore) in quanto la quietanza richiamata dall'interrogando è priva di efficacia probatoria in quanto esibita in copia disconosciuta nella conformità all'originale (in particolare all'inserimento nella copia della affermazione contestata “null'altro a pretendere”) e tale disconoscimento non venne seguito dall'esibizione di detto originale;
In disparte le conformi dichiarazioni “ad abundatiam” rese dai testi , Per_1 Testimone_3
10 e è tuttora creditore, a fronte dell'opera in esame, della somma di € Tes_4 Tes_5 CP_1
287,00.
● quanto alla “cassettiera libera” di cui alla seconda voce della fattura 46, il legale rappresentante di ha negato che l'opera fosse stata modificata Parte_1
rispetto a quanto originariamente previsto e già retribuito) con la successiva installazione di guide cassetti con apertura “push” in realtà già progettualmente previste (come peraltro risulta dagli allegati al fascicolo di parte n. 7; CP_1
- il teste ha riferito Per_1 aggiunte le aperture “push” alla cassettiera libera della cabina armadio.
Riconosco comunque i progetti allegati al n. 8 del fascicolo dell'avv. ” CP_3
- il teste ha, letteralmente, affermato Testimone_3 riferimento alla “cassettiera libera” confermo che in un primo momento erano previste le aperture “Soft” che necessitano di maniglie e successivamente è stato richiesto l'inserimento di diverse guide per Cassetti con apertura
“push”;
- secondo il teste “Con riferimento alla cassettiera libera posso Tes_4
dire che la apertura push era prevista nel progetto iniziale, tanto che non è raffigurata una maniglia …;
- il teste ha riferito di aver Tes_5 per cassetti in quelle con apertura “push” direttamente presso l'abitazione
… sul posto ho tolto le guide per cassetti normali ed ho installato quelle Per_1
con apertura push>>
Dunque, alla luce della contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi, deve concludersi che:
- non vi è prova certa circa le ipotizzate modifiche richieste ed apportate in corso d'opera;
- non è dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quella di € 300,00 già versata in conformità del preventivo del 17.5.2017 nella versione esibita da CP_1
11 ● quanto all'opera di cui alla voce tre della fattura 46 di (rivestimento CP_1 perimetrale cabine armadio) il legale rappresentante dell'appellante ha negato che
<<... ha richiesto al sig. di rivestire le pareti delle Parte_1 CP_1 due cabine armadio in seno alla fornitura in corso d'opera … preciso che CP_2
il rivestimento di entrambe le cabine le cabine armadio è stato espressamente indicato nei progetti esecutivi di ciascuna, allegati sub 7 al fascicolo di parte convenuta - OP.. In particolare, nei progetti compare la dicitura “rivestire tutti i muri in bilaminato multistrato “ e “in bilaminato bianco tutto pennellato” e la data del
14/4/2017, anteriore al preventivo al preventivo accettato del 17/5/2017, allegato sub
4 al fascicolo di parte convenuto-opposto>>-
- il teste ha riferito che il Per_1 armadio è stato concordato in corso d'opera dall'architetto che ha suggerito “che sarebbe sembrato un lavoro più pulito- Confermo quindi, che è stato concordato in corso d'opera e prima del montaggio … Preciso che il rivestimento di entrambe le cabine armadio è stato stabilito dopo che mi erano stati mostrati i rendering>>.
- il teste ha dichiarato: “Con riferimento al rivestimento Testimone_3
perimetrale della cabina armadio posso dire che questi sono stati in un secondo momento rispetto alla realizzazione della cabina”
- la teste ha, invece, riferito Tes_4 fascicolo dell'avv. Ria i progetti esecutivi delle due cabine armadio, poi realizzate nell'appartamento … il progetto esecutivo … come raffigurato CP_2 nell'allegato n. 7 del fascicolo dell'avv. Ria, prevedeva la realizzazione dei rivestimenti perimetrali. Preciso che in sede di sopralluogo per la discussione del progetti esecutivi si è discusso sulla realizzazione di tutti i pannelli e non solo di alcuni, anche alla luce dei cosi, tanto che allo stesso progetto è stata aggiunta la dicitura “rivestire tutti i muri in bilaminato multistrato” ovvero “bilaminato bianco tutto pennellato” ma non saprei dire da chi è stata aggiunta , credo il sig. Per_2
… posso dire che con lo sviluppo del progetto esecutivo viene richiesto
[...]
preventivo di massima. Dopo il sopralluogo e la discussione del progetto>>
12 - il teste ha, contraddicendo la teste , confermato che si era Tes_5 Tes_4 trattato di variazione in corso d'opera "poiché ricordo di aver successivamente tagliato io personalmente in officina i pannelli per il rivestimento. Riconosco il progetto delle cabine\ armadio di cui allegato n. 7 fascicolo del e confermo di CP_1
aver visionato tali progetti con le modifiche apportate dal sig. >> Tes_1
Dunque, alla luce della contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi deve escludersi, in relazione all'opera prevista nella terza voce della fattura 46 azionata da in sede CP_1 monitoria, la sussistenza di alcun credito di ulteriore, oltre alla somma di € 940,00 CP_1
prevista dal predetto preventivo e già versata.
● quanto alla <<lastra corian bianco x top” < i>di cui alla quarta voce della fattura
46, il legale rappresentante di ha negato che il top del bagno in Parte_1 questione fosse “stato originariamente previsto in legno;
bensì nel progetto esecutivo allegato sub 9 del fascicolo di parte convenuta-OP è stato indicato “top lavabo in corian bianco”. Tanto è avvenuto alla data del 14/04/2017, in epoca anteriore all'accordo del 17/05/2017, allegato sub doc. 4 del fascicolo di parte convenuta- OP.>>;
- il preventivo del 17.5.2017 (copia esibita da riporta tale lavorazione CP_1
(“piano d'appoggio per bagno camera in Corian bianco cm 4 € 395,00)”;
- i testi , ed confermano anch'essi che la Per_1 Testimone_3 Tes_4
lavorazione in esame era originariamente prevista nel progetto e nel preventivo.
Dunque, è provata l'inesistenza di un credito ulteriore di eccedente la somma (€395,00) CP_1
concordata e corrisposta per la lavorazione di cui alla quarta voce della ft. 46.
● quanto alla “lastra corian bone” di cui alla quinta voce della fattura 46/2018, detta lavorazione risulta inserita nella copia, esibita da del preventivo CP_1
17.5.2017. Nel punto specifico la copia disconosciuta del preventivo 17.5.2017 risulta, significativamente, modificata a penna nell'importo del prezzo;
- i testi ed da un lato e e dall'altro, Per_1 Tes_4 Testimone_3 Tes_5
hanno reso dichiarazioni contraddittorie sul punto specifico
13 Non vi è, dunque prova di ulteriori somme a credito in favore di avendo la CP_1 società corrisposto la somma preventivata e concordata (€ 435,00). Parte_1
● quanto alle lavorazioni “copriavvolgibili” e “battiscopa” nel contesto della libreria laccata bianca e di cui alle voci sei e sette della fattura 46 il legale rappresentante dell'appellante ha ammesso che si tratta di modifiche in corso d'opera non presenti nel progetto iniziale:
- i testi , e hanno confermato che si Per_1 Testimone_3 Tes_4 Tes_5 trattò di lavorazioni richieste in corso d'opera e non comprese nel preventivo;
- non vi è prova dell'avvenuto pagamento (non riveste alcun valore probatorio la tabella di rendicontazione sub 14 fascicolo priva di certa provenienza Parte_1
e non ha nemmeno valore la copia della quietanza con annotazione liberatoria disconosciuta, per non conformità all'originale, dall'appellato);
- non vi è prova di accordo in ordine al quantum dovuto indicato in sede monitoria (€ 1800,00 per la voce sei della ft. 46 e € 1.750,00 per la voce sette della ft.
46);
- restano in ogni caso dovute le somme ammesse da come Parte_1
concordate (€ 1.200,00 per la voce sei della ft. 46 e € 1.225,00 -cfr la predetta tabella sub doc. richiamata in sede di interpello- per la voce sette della ft. 46) non essendo stata fornita da non solo la prova di maggiori importi concordati ma neanche CP_1
dedotta e provata l'esistenza stessa di un diverso accordo sul punto.
● Quanto alla voce n. 8 della fattura 46/2018 (imbotte per scorrevole vetro) il legale rappresentante dell'appellante ha ammesso che si tratta di modifiche in corso d'opera non presenti nel progetto iniziale;
- i testi , e hanno confermato che si Per_1 Testimone_3 Tes_4 Tes_5
trattò di lavorazioni richieste in corso d'opera;
- non vi è prova di accordo in ordine al quantum dovuto indicato in sede monitoria (€ 450,00);
- restano in ogni caso dovute le somme ammesse da come Parte_1
14 concordate (€ 250,00 -cfr la predetta tabella sub doc. richiamata in sede di interpello-) non essendo stata fornita da la prova di un diverso accordo inerenti importo CP_1
maggiore.
● Quanto alla nona voce (parete tv) il legale il legale rappresentante dell'appellante ha ammesso che si tratta di lavorazione non presente nel progetto iniziale e non ha contestato l'importo concordato secondo le avverse prospettazioni (€
1.650,00);
- non vi è prova dell'avvenuto pagamento poiché non vi è prova (non riveste alcun valore probatorio la tabella di rendicontazione sub 14 fascicolo Parte_1
priva di certa provenienza e non ha nemmeno valore la copia della quietanza con annotazione liberatoria disconosciuta, per non conformità all'originale, dall'appellato);
- è, dunque, dovuta l'intera somma ingiunta di € 1.650,00.
● Quanto alla decima voce (alzata pantografata x mobile bagno) il legale rappresentante dell'appellante ha ammesso che si tratta di lavorazione non presente nel progetto iniziale;
poiché non vi è prova di pagamento resta certamente dovuta la somma, non contestata durante l'interpello, di € 350,00 di cui alla voce 10 della ft. 46.
● Quanto alla undicesima voce (due specchiere con cornice noce) il legale rappresentante dell'appellante ha ammesso che si tratta di modifica in corso d'opera, dunque di lavorazione non presente nel progetto iniziale;
- non vi è prova di accordo in ordine al quantum dovuto indicato in sede monitoria (€ 1.500,00);
- restano in ogni caso dovute le somme ammesse da come Parte_1
concordate (€ 250,00 per 2 = 500,00 -cfr la predetta tabella sub doc. 14 richiamata in sede di interpello-) non essendo stata fornita da la prova di accordo in ordine a CP_1
maggiore corrispettivo.
La viene condannata, dunque, al pagamento della minor somma di € Parte_1
5.462,00, oltre IVA nella misura del 22% applicata nella fattura 46/2018.
15 **********
L'appello viene accolto per quanto di ragione. Le spese di entrambe le fasi, liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche, seguono la soccombenza in relazione all'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di con atto notificato Parte_1 CP_1
il 22.3.2023, avverso la sentenza n. 3427/2022 del Tribunale di Lecce, così provvede:
- accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
- condanna al pagamento, in favore di della somma Parte_1 CP_1 di € 5.462,00, oltre IVA nella misura del 22% applicata nella fattura 46/2018;
- condanna al rimborso, in favore di di spese e Parte_1 CP_1 competenze del primo grado, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso forf. 15%, Cassa Forense ed IVA come per legge.
al rimborso, in favore di di spese e competenze Controparte_4 CP_1 del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forf. 15%, Cassa Forense ed IVA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello
Lecce, il 29.5.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
dott. Pietro Merlo dott. Antonio Francesco Esposito
16