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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3484 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 2554/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Consigliere Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( , elettivamente domiciliata in Roma, V.le Parte_1 C.F._1
delle Milizie nr. 138, presso lo studio dell'Avv. Alex Abate, mentre è rappre- sentata e difesa dall'Avv. Guido Calisi ( ),giusta procura in C.F._2
calce all'atto di citazione;
p.e.c. appellante Email_1
e
( ), con sede in Roma alla Via Rosa Raimondi P_ P.IVA_1
Garibaldi n.7, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto Notaio
Dott. di Cotrone, Repertorio n.69433, Racc. n.43784, Persona_1
del 20.03.2013, dall'Avv. Alessandro Steri ( ), ed elett.te C.F._3
domiciliata in Roma, negli uffici dell'Avvocatura Regionale, Via Marcantonio
Colonna, 27, PEC: ; appellata Email_2 CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello e per parte appellata quelle rese nella Comparsa di Costituzione;
nonché per entrambe quelle rese all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del 23.04.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2172/2020 il Tribunale di Latina nel procedimento Rg.
2576/2017, avente ad oggetto usucapione di beni della , ha P_
emesso il seguente dispositivo: “ Il Tribunale, in veste monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide;
rigetta la domanda di usucapione;
condanna l'attrice alla rimozione dei manufatti realizzati ed al rilascio della porzione di terreno occupata;
rigetta l'ulteriore domanda riconvenzionale di risarcimento danni;
condanna Parte_1
alle spese del giudizio che, in applicazione dello scaglione tariffario compreso tra
€ 1.100,01 ed € 5,200,00, liquida in favore di in € 2.000,00 per P_
compensi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute;
pone le spese della
c.t.u. a carico definitivo di . Latina 12/11/2020 . f.to Il Pres.” Parte_1
Il giudizio di primo grado è stato così narrato dal giudice di primo grado:
“Con atto di citazione , premettendo di possedere da oltre un Parte_1
ventennio una porzione della particella 33 foglio 25 di proprietà della P_
, conveniva l'ente suddetto al fine del riconoscimento dell'intervenuto
[...]
acquisto per usucapione della porzione stessa. Costituendosi, la P_
eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea a cagione della non usucapibilità dell'immobile e della mancata dimostrazione dei presupposti dell'azione, in via riconvenzionale domandando la condanna dell'attrice al rilascio del bene illegittimamente occupato, previa rimozione dei manufatti realizzati, nonché al risarcimento del danno. Espletata, dunque,
pag. 2/6 l'attività istruttoria, la causa, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 14-
072020, era definitivamente decisa in data 12-11-2020”.
Avverso la predetta sentenza, con atto d'appello, notificato in data 19/04/2021,
, come sopra rappresentata, contestava la contraddittorietà Parte_1
della motivazione sotto diversi profili e chiedeva all'adita Corte, in sua integrale riforma, l'accoglimento della domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione del bene avanzata in prime cure;
con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e la condanna della appellata a pagare le spese P_
di CTU.
Si costituiva in giudizio la , la quale, riportandosi alle P_
argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado, contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito nell'atto di appello, ritenendosi l'impugnata sentenza immune da censure in quanto correttamente motivata e, pertanto, da confermare con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 22.09.2021 la Corte, disattesa l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviava per le conclusioni all'udienza del 23.04.25, ex art. 127 ter c.p.c.. Sull'invio delle note telematiche e sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini ridotti di gg. 20 per le conclusionali e gg. 20 per repliche.
L'appello è stato formulato sui seguenti motivi.
§.
1- Contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale, riferendosi alla ordinanza Cass. n.30720/2018, non avrebbe tenuto conto delle risultanze istruttorie, che avrebbero escluso la destinazione dell'immobile per cui è causa a “fascia frangivento”.
pag. 3/6 §.
2- Eccezioni di asserita contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Il giudice di prime cure, oltre che per la natura indisponibile del bene, in quanto destinato per voluntas legis ad un pubblico servizio, restando indifferente la sua effettiva destinazione, ha altresì rigettato la domanda attorea, con ulteriore e peraltro ultronea motivazione, anche per il fatto che da parte attrice non è stata offerta la prova dell'epoca della presunta cessazione della destinazione a pubblica utilità del bene per cui è causa.
§.3—L'appellante si duole perché il Tribunale pur riconoscendo la domanda svolta dall'attrice idonea ad essere deliberata nei limiti del riconoscimento del diritto di superfice sui due piccoli manufatti realizzati dalla non si è Pt_1
pronunciato sul diritto di superficie.
La Corte così ragiona.
ha dedotto di possedere da oltre un ventennio una porzione di Parte_1
85 mq della particella 33 del folio 25, Comune di S. Felice al Circeo, di proprietà della . P_
Come ritenuto dal Tribunale non è contestato ed è pacifico che la proprietà del bene oggetto della domanda di usucapione sia pervenuto ope legis alla P_
per effetto del D.L. 18-8-1978 n° 481, convertito dalla Legge 21-10-1978
[...]
n°641, nonché del D.P.R. 31-3-1979 emesso in attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22-7-1975 n° 382, dalla ex a Controparte_2
seguito dello scioglimento di tale ultimo ente.
È altresì pacifico che tale immobile sia entrato nel patrimonio indisponibile dell'ente regionale con la destinazione a fascia frangivento.
Al riguardo il c.t.u. ha escluso che attualmente la fascia di terreno di proprietà della , in cui è compresa la porzione oggetto della domanda di P_
pag. 4/6 usucapione, conservi la destinazione a fascia frangivento in assenza dell'albera- tura di alto fusto preposta alla funzione.
È stata esibita dal patrocinio della una nota della Prefettura del P_
11/07/2018 alla ed al Comune di San Felice al Circeo che P_ P_
segnalava la comunicazione del del Controparte_3
22.10.2015 “ vi è stato uno sconfinamento con conseguente accorpamento di porzione di area della in catasto al Fg.25 particella 33 che P_
segnalava la presenza di frane sul fosso Lentisco e suo affluente posto al confine
.. si è provveduto a verificare la pericolosità manifestata a causa della presenza di frane sul fosso Lentrisco e suo affluente posto a confine con il Controparte_4
( per i lotti che affacciano sul Fondo Lentrisco ( oggetto di causa) “Il
[...]
corso d'acqua è stato oggetto di manutenzione nell'anno 2014 e riscavo, mentre le frane segnalate sono esclusiva conseguenza degli scarichi incontrollati delle serre realizzate nelle zone limitrofe a seguito delle ingenti piogge dell'inverno scorso. Nel corso del sopralluogo è stata verificata la presenza di manufatti e recinzioni che impediscono, in alcuni tratti, il passaggio dei mezzi meccanici consortili impiegati per le normali attività di manutenzione. Tali opere contrastano con quanto disposto dall'art. 133 del Regio Decreto 368/1904”.
Tali comunicazioni fanno ritenere il contrario di quanto rilevato dal c.t.u. sulla zona occupata e sulla sua importanza per il controllo del territorio.
Allo stato la ha occupato una porzione di terreno destinata a Parte_1
zona frangivento ed alla difesa del terrritorio, non usucapibile.
I motivi primo e secondo motivo vanno respinti mentre il terzo va dichiarato assorbito.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il
DM 147/22, il valore della causa sino ad € 5.200,00, gli scritti difensivi, la non pag. 5/6 particolare complessità della questione giuridica trattata, in € 2.905,00, oltre €
120,00 per spese ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A con la condanna della parte appellante al loro pagamento a favore della P_
. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
[...] versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della avverso la sentenza del Parte_1 P_
Tribunale di Latina n. 2172/2020 così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna al pagamento, in favore della , Parte_1 P_
delle spese del doppio grado/del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.905,00, oltre € 120,00 ed il 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) Condanna al versamento, da parte dell'appellante, in Parte_1
favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 03/06/2025.
Il Consigliere Ausiliario
Il Presidente
relatore/estensore
Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
Firmato digitalmente pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 2554/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Consigliere Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( , elettivamente domiciliata in Roma, V.le Parte_1 C.F._1
delle Milizie nr. 138, presso lo studio dell'Avv. Alex Abate, mentre è rappre- sentata e difesa dall'Avv. Guido Calisi ( ),giusta procura in C.F._2
calce all'atto di citazione;
p.e.c. appellante Email_1
e
( ), con sede in Roma alla Via Rosa Raimondi P_ P.IVA_1
Garibaldi n.7, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto Notaio
Dott. di Cotrone, Repertorio n.69433, Racc. n.43784, Persona_1
del 20.03.2013, dall'Avv. Alessandro Steri ( ), ed elett.te C.F._3
domiciliata in Roma, negli uffici dell'Avvocatura Regionale, Via Marcantonio
Colonna, 27, PEC: ; appellata Email_2 CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello e per parte appellata quelle rese nella Comparsa di Costituzione;
nonché per entrambe quelle rese all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del 23.04.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2172/2020 il Tribunale di Latina nel procedimento Rg.
2576/2017, avente ad oggetto usucapione di beni della , ha P_
emesso il seguente dispositivo: “ Il Tribunale, in veste monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide;
rigetta la domanda di usucapione;
condanna l'attrice alla rimozione dei manufatti realizzati ed al rilascio della porzione di terreno occupata;
rigetta l'ulteriore domanda riconvenzionale di risarcimento danni;
condanna Parte_1
alle spese del giudizio che, in applicazione dello scaglione tariffario compreso tra
€ 1.100,01 ed € 5,200,00, liquida in favore di in € 2.000,00 per P_
compensi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute;
pone le spese della
c.t.u. a carico definitivo di . Latina 12/11/2020 . f.to Il Pres.” Parte_1
Il giudizio di primo grado è stato così narrato dal giudice di primo grado:
“Con atto di citazione , premettendo di possedere da oltre un Parte_1
ventennio una porzione della particella 33 foglio 25 di proprietà della P_
, conveniva l'ente suddetto al fine del riconoscimento dell'intervenuto
[...]
acquisto per usucapione della porzione stessa. Costituendosi, la P_
eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea a cagione della non usucapibilità dell'immobile e della mancata dimostrazione dei presupposti dell'azione, in via riconvenzionale domandando la condanna dell'attrice al rilascio del bene illegittimamente occupato, previa rimozione dei manufatti realizzati, nonché al risarcimento del danno. Espletata, dunque,
pag. 2/6 l'attività istruttoria, la causa, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 14-
072020, era definitivamente decisa in data 12-11-2020”.
Avverso la predetta sentenza, con atto d'appello, notificato in data 19/04/2021,
, come sopra rappresentata, contestava la contraddittorietà Parte_1
della motivazione sotto diversi profili e chiedeva all'adita Corte, in sua integrale riforma, l'accoglimento della domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione del bene avanzata in prime cure;
con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e la condanna della appellata a pagare le spese P_
di CTU.
Si costituiva in giudizio la , la quale, riportandosi alle P_
argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado, contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito nell'atto di appello, ritenendosi l'impugnata sentenza immune da censure in quanto correttamente motivata e, pertanto, da confermare con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 22.09.2021 la Corte, disattesa l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviava per le conclusioni all'udienza del 23.04.25, ex art. 127 ter c.p.c.. Sull'invio delle note telematiche e sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini ridotti di gg. 20 per le conclusionali e gg. 20 per repliche.
L'appello è stato formulato sui seguenti motivi.
§.
1- Contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale, riferendosi alla ordinanza Cass. n.30720/2018, non avrebbe tenuto conto delle risultanze istruttorie, che avrebbero escluso la destinazione dell'immobile per cui è causa a “fascia frangivento”.
pag. 3/6 §.
2- Eccezioni di asserita contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Il giudice di prime cure, oltre che per la natura indisponibile del bene, in quanto destinato per voluntas legis ad un pubblico servizio, restando indifferente la sua effettiva destinazione, ha altresì rigettato la domanda attorea, con ulteriore e peraltro ultronea motivazione, anche per il fatto che da parte attrice non è stata offerta la prova dell'epoca della presunta cessazione della destinazione a pubblica utilità del bene per cui è causa.
§.3—L'appellante si duole perché il Tribunale pur riconoscendo la domanda svolta dall'attrice idonea ad essere deliberata nei limiti del riconoscimento del diritto di superfice sui due piccoli manufatti realizzati dalla non si è Pt_1
pronunciato sul diritto di superficie.
La Corte così ragiona.
ha dedotto di possedere da oltre un ventennio una porzione di Parte_1
85 mq della particella 33 del folio 25, Comune di S. Felice al Circeo, di proprietà della . P_
Come ritenuto dal Tribunale non è contestato ed è pacifico che la proprietà del bene oggetto della domanda di usucapione sia pervenuto ope legis alla P_
per effetto del D.L. 18-8-1978 n° 481, convertito dalla Legge 21-10-1978
[...]
n°641, nonché del D.P.R. 31-3-1979 emesso in attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22-7-1975 n° 382, dalla ex a Controparte_2
seguito dello scioglimento di tale ultimo ente.
È altresì pacifico che tale immobile sia entrato nel patrimonio indisponibile dell'ente regionale con la destinazione a fascia frangivento.
Al riguardo il c.t.u. ha escluso che attualmente la fascia di terreno di proprietà della , in cui è compresa la porzione oggetto della domanda di P_
pag. 4/6 usucapione, conservi la destinazione a fascia frangivento in assenza dell'albera- tura di alto fusto preposta alla funzione.
È stata esibita dal patrocinio della una nota della Prefettura del P_
11/07/2018 alla ed al Comune di San Felice al Circeo che P_ P_
segnalava la comunicazione del del Controparte_3
22.10.2015 “ vi è stato uno sconfinamento con conseguente accorpamento di porzione di area della in catasto al Fg.25 particella 33 che P_
segnalava la presenza di frane sul fosso Lentisco e suo affluente posto al confine
.. si è provveduto a verificare la pericolosità manifestata a causa della presenza di frane sul fosso Lentrisco e suo affluente posto a confine con il Controparte_4
( per i lotti che affacciano sul Fondo Lentrisco ( oggetto di causa) “Il
[...]
corso d'acqua è stato oggetto di manutenzione nell'anno 2014 e riscavo, mentre le frane segnalate sono esclusiva conseguenza degli scarichi incontrollati delle serre realizzate nelle zone limitrofe a seguito delle ingenti piogge dell'inverno scorso. Nel corso del sopralluogo è stata verificata la presenza di manufatti e recinzioni che impediscono, in alcuni tratti, il passaggio dei mezzi meccanici consortili impiegati per le normali attività di manutenzione. Tali opere contrastano con quanto disposto dall'art. 133 del Regio Decreto 368/1904”.
Tali comunicazioni fanno ritenere il contrario di quanto rilevato dal c.t.u. sulla zona occupata e sulla sua importanza per il controllo del territorio.
Allo stato la ha occupato una porzione di terreno destinata a Parte_1
zona frangivento ed alla difesa del terrritorio, non usucapibile.
I motivi primo e secondo motivo vanno respinti mentre il terzo va dichiarato assorbito.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il
DM 147/22, il valore della causa sino ad € 5.200,00, gli scritti difensivi, la non pag. 5/6 particolare complessità della questione giuridica trattata, in € 2.905,00, oltre €
120,00 per spese ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A con la condanna della parte appellante al loro pagamento a favore della P_
. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
[...] versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della avverso la sentenza del Parte_1 P_
Tribunale di Latina n. 2172/2020 così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna al pagamento, in favore della , Parte_1 P_
delle spese del doppio grado/del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.905,00, oltre € 120,00 ed il 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) Condanna al versamento, da parte dell'appellante, in Parte_1
favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 03/06/2025.
Il Consigliere Ausiliario
Il Presidente
relatore/estensore
Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
Firmato digitalmente pag. 6/6