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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14599 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. N. 53972/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria LA GA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa proposta ai sensi dell'art. 281-decies e ss. cod. proc. civ., iscritta al n. 53972/2024 del Ruolo Generale e promossa da: nato il [...] a [...] - Brasil) in proprio e in qualità di Parte_1 esercente della responsabilità genitoriale - unitamente a Persona_1
(nata il [...] a [...] - SP - Brasil) - dei minori Persona_2 nato il [...] a [...] - Brasil) e nato il Persona_3
02.06.2024 a Jundiaí (SP - Brasil), nato il [...] a [...] Persona_4
(SP - Brasil); nato il [...] a [...] - Brasil); Persona_5 Parte_2 nato il [...] a [...] - Brasil), tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to Vincenzo Carosi;
- ricorrente -
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadino italiano iure sanguinis in virtù della discendenza nato a [...], il 15 agosto Persona_6
1893, successivamente emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Formulava le eseguenti conclusioni:
'…Voglia Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertato quanto sopra esposto ed illustrato, in accoglimento del ricorso accertare il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto dichiarare gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe CP_1 CP_1
e dello Stato civile competente, ovvero del comune competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo : alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero; alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge;
condannare l'odierna parte resistente al pagamento degli onorari e spese di giudizio del presente procedimento, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo;
in subordine dichiarare la soccombenza parziale dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine a eventuali tasse ed imposte che sono state, sono e/o saranno sollecitate e/o reclamate per il presente procedimento, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo, anche in considerazione della sentenza emessa da questo Ill.mo Tribunale, in subordine si chiede la ripetizione delle spese sostenute per il contributo unico e l'esenzione dalle spese di registrazione. Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, articolazione di mezzi istruttori e produzioni documentali e con vittoria di spese e competenze.'.
Si è costituito il non contestando nel merito la domanda giudiziale Controparte_1 avanzata dalle controparti, non essendo pervenute dalle competenti Amministrazioni alcun elemento ostativo al riconoscimento della stessa. Rappresentava le difficoltà organizzative dell'Amministrazione a causa del sovraccarico di richieste cui la stessa soggiace, evidenziando peraltro la mancata e tempestiva produzione documentale di parte ricorrente in sede di presentazione del ricorso. Chiedeva quindi la compensazione delle spese di lite.
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio risulta privo di qualsivoglia documento atto a provare la linea di discendenza degli odierni ricorrenti, depositata solo i data 6.10.25, a ridosso dell'udienza di decisione. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, che peraltro si è costituita successivamente, ovvero in data 30 aprile 2025, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto nella comparsa di risposta, ai fini della CP_1 decisione.
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite che CP_1 si liquidano in euro 3.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 21 ottobre 2025.
La Giudice
Dott.ssa Maria LA GA
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria LA GA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa proposta ai sensi dell'art. 281-decies e ss. cod. proc. civ., iscritta al n. 53972/2024 del Ruolo Generale e promossa da: nato il [...] a [...] - Brasil) in proprio e in qualità di Parte_1 esercente della responsabilità genitoriale - unitamente a Persona_1
(nata il [...] a [...] - SP - Brasil) - dei minori Persona_2 nato il [...] a [...] - Brasil) e nato il Persona_3
02.06.2024 a Jundiaí (SP - Brasil), nato il [...] a [...] Persona_4
(SP - Brasil); nato il [...] a [...] - Brasil); Persona_5 Parte_2 nato il [...] a [...] - Brasil), tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to Vincenzo Carosi;
- ricorrente -
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadino italiano iure sanguinis in virtù della discendenza nato a [...], il 15 agosto Persona_6
1893, successivamente emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Formulava le eseguenti conclusioni:
'…Voglia Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertato quanto sopra esposto ed illustrato, in accoglimento del ricorso accertare il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto dichiarare gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe CP_1 CP_1
e dello Stato civile competente, ovvero del comune competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo : alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero; alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge;
condannare l'odierna parte resistente al pagamento degli onorari e spese di giudizio del presente procedimento, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo;
in subordine dichiarare la soccombenza parziale dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine a eventuali tasse ed imposte che sono state, sono e/o saranno sollecitate e/o reclamate per il presente procedimento, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo, anche in considerazione della sentenza emessa da questo Ill.mo Tribunale, in subordine si chiede la ripetizione delle spese sostenute per il contributo unico e l'esenzione dalle spese di registrazione. Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, articolazione di mezzi istruttori e produzioni documentali e con vittoria di spese e competenze.'.
Si è costituito il non contestando nel merito la domanda giudiziale Controparte_1 avanzata dalle controparti, non essendo pervenute dalle competenti Amministrazioni alcun elemento ostativo al riconoscimento della stessa. Rappresentava le difficoltà organizzative dell'Amministrazione a causa del sovraccarico di richieste cui la stessa soggiace, evidenziando peraltro la mancata e tempestiva produzione documentale di parte ricorrente in sede di presentazione del ricorso. Chiedeva quindi la compensazione delle spese di lite.
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio risulta privo di qualsivoglia documento atto a provare la linea di discendenza degli odierni ricorrenti, depositata solo i data 6.10.25, a ridosso dell'udienza di decisione. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, che peraltro si è costituita successivamente, ovvero in data 30 aprile 2025, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto nella comparsa di risposta, ai fini della CP_1 decisione.
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite che CP_1 si liquidano in euro 3.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 21 ottobre 2025.
La Giudice
Dott.ssa Maria LA GA