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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/05/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 9/5/2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa RG 2543/2021 vertente tra:
, nata a [...] il [...] cf: d Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Brolo, Via C. Colombo, 5 presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti.
Resistente
Oggetto: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI AGRICOLTURA.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 20/7/2021 parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola, iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, negli anni 2015, 2016 e 2017 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola
SS LÒ RI, per 102 giornate annue e che l' dopo avere provveduto alla regolare iscrizione CP_2 negli elenchi anagrafici, senza alcuna motivazione l'aveva cancellata.
Rilevava che;
alcun esito positivo aveva sortito il ricorso amministrativo regolarmente proposto.
Per l'effetto, chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per gli anni 2015, 2016 e 2017 per le giornate indicate in ricorso, con condanna dell' ad effettuare la CP_2 suddetta iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Dopo l'escussione dei testi, all'odierna udienza la causa veniva decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare si osserva che non sussistono nella fattispecie problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
Parte ricorrente ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici per gli anni per cui è lite.
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La domanda della ricorrente tende alla sua reiscrizione elenchi anagrafici agricoltura per gli anni 2015, 2016
e 2017, in cui la stessa ha lavorato come bracciante agricola.
Essa si duole della circostanza che l' l'ha erroneamente cancellata dagli elenchi a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Invero, dagli atti emerge che parte ricorrente ha dato prova, come era suo onere, attraverso i testi escussi e con la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per gli anni e le giornate di riferimento.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato negli anni indicati e secondo le modalità riferite.
I testi, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, essendo state esaminate attentamente dal Giudice che ne ha verificato l'attendibilità, hanno confermato gli assunti dell'istante, ovvero che la ricorrente effettivamente negli anni oggetto di causa ha espletato l'attività di bracciante agricola, per 102 giornate annue, alle dipendenze della ditta SS LÒ RI.
Anche se i testimoni hanno potuto riferire soltanto sul periodo in cui hanno lavorato, ossia per 51 giornate annue, le stesse hanno affermato di essere a conoscenza che la ricorrente aveva iniziato a lavorare in epoca antecedente a loro. Pertanto, in mancanza di contestazione, appare certo a questo giudice che la stessa ha lavorato per 102 giornate, per come si rileva DMag e dalle buste paga.
Gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati avendo prodotto esclusivamente copia del verbale ispettivo elevato nei confronti della ditta SS LÒ RI.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Deve pertanto, essere riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per gli anni 2015,
2016 e 2017 per 102 giornate annue.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara che negli anni 2015, 2016 e 2017 ha lavorato come bracciante Parte_1 agricola alle dipendenze di SS LÒ RI, per 102 giornate annue e per l'effetto ordina all'
in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi CP_2 anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) Condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi €. 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 9/5/2025
il giudice del lavoro
Dott. Amato Lucia Maria Catena
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 9/5/2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa RG 2543/2021 vertente tra:
, nata a [...] il [...] cf: d Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Brolo, Via C. Colombo, 5 presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti.
Resistente
Oggetto: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI AGRICOLTURA.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 20/7/2021 parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola, iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, negli anni 2015, 2016 e 2017 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola
SS LÒ RI, per 102 giornate annue e che l' dopo avere provveduto alla regolare iscrizione CP_2 negli elenchi anagrafici, senza alcuna motivazione l'aveva cancellata.
Rilevava che;
alcun esito positivo aveva sortito il ricorso amministrativo regolarmente proposto.
Per l'effetto, chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per gli anni 2015, 2016 e 2017 per le giornate indicate in ricorso, con condanna dell' ad effettuare la CP_2 suddetta iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Dopo l'escussione dei testi, all'odierna udienza la causa veniva decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare si osserva che non sussistono nella fattispecie problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
Parte ricorrente ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici per gli anni per cui è lite.
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La domanda della ricorrente tende alla sua reiscrizione elenchi anagrafici agricoltura per gli anni 2015, 2016
e 2017, in cui la stessa ha lavorato come bracciante agricola.
Essa si duole della circostanza che l' l'ha erroneamente cancellata dagli elenchi a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Invero, dagli atti emerge che parte ricorrente ha dato prova, come era suo onere, attraverso i testi escussi e con la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per gli anni e le giornate di riferimento.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato negli anni indicati e secondo le modalità riferite.
I testi, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, essendo state esaminate attentamente dal Giudice che ne ha verificato l'attendibilità, hanno confermato gli assunti dell'istante, ovvero che la ricorrente effettivamente negli anni oggetto di causa ha espletato l'attività di bracciante agricola, per 102 giornate annue, alle dipendenze della ditta SS LÒ RI.
Anche se i testimoni hanno potuto riferire soltanto sul periodo in cui hanno lavorato, ossia per 51 giornate annue, le stesse hanno affermato di essere a conoscenza che la ricorrente aveva iniziato a lavorare in epoca antecedente a loro. Pertanto, in mancanza di contestazione, appare certo a questo giudice che la stessa ha lavorato per 102 giornate, per come si rileva DMag e dalle buste paga.
Gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati avendo prodotto esclusivamente copia del verbale ispettivo elevato nei confronti della ditta SS LÒ RI.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Deve pertanto, essere riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per gli anni 2015,
2016 e 2017 per 102 giornate annue.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara che negli anni 2015, 2016 e 2017 ha lavorato come bracciante Parte_1 agricola alle dipendenze di SS LÒ RI, per 102 giornate annue e per l'effetto ordina all'
in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi CP_2 anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) Condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi €. 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 9/5/2025
il giudice del lavoro
Dott. Amato Lucia Maria Catena