Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00384/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01222/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1222 del 2025, proposto da
CGT Compagnia Generale Trattori s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni CA Murru, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
SRT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Fiorenzo Reale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Ministero dell’Ambiente e sicurezza energetica - Unità di Missione per il PNRR, non costituito in giudizio;
nei confronti
SA MAC Import s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Pavanini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del verbale n. 7/2025, con cui il C.d.A. della società SRT s.p.a. ha aggiudicato alla controinteressata la gara di appalto CIG B5E309DD46, avente a oggetto: « Fornitura di un vaglio rotante mobile per la raffinazione finale del compost presso il nuovo impianto di compostaggio di Novi Ligure » nonché di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso a quello impugnato, ancorché non conosciuto, ivi compreso il verbale delle operazioni di gara (tenutesi il 14 e il 17 aprile 2025) e la relativa proposta di aggiudicazione;
e per la dichiarazione
di inefficacia del contratto di appalto, qualora medio tempore stipulato;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente:
a) di ottenere, anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, l’aggiudicazione dell’appalto;
b) di stipulare il contratto in luogo della controinteressata;
c) di subentrare nel contratto, previa declaratoria di inefficacia dello stesso, nel caso in cui esso fosse già stato stipulato;
d) di ottenere il risarcimento del danno per equivalente monetario nonché correlativamente, in relazione a quanto precede;
e per la condanna
della società resistente a stipulare il contratto di appalto con la ricorrente ovvero, in alternativa e subordine, a risarcire per equivalente monetario il danno subito dalla ricorrente a causa della mancata aggiudicazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società SA AC Import s.r.l. e SRT s.p.a. nonché del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica;
Vista la memoria del 4 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 18 febbraio 2026 il dott. CA VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Premesso che la ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, perché asseritamente illegittimi.
Considerato:
- che essa ha dichiarato di non avere più interesse a una decisione di merito;
- che, per giurisprudenza pacifica « il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell'azione e, quindi, può, dichiarare di non avere più interesse alla stessa decisione » (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 14 marzo 2022, n. 1781);
Ritenuto, pertanto:
- che, ai sensi dell'art. 35 c.p.a., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- che, anche in virtù della natura della presente decisione, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite rta le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AE RO, Presidente
CA VI, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA VI | AE RO |
IL SEGRETARIO