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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 31/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1351/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. Elvira Bellantoni Presidente dr. Carmine Esposito Giudice dr. Alessia Annunziata Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1351/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Parte_2
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Controparte_2
RESISTENTE
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
Le parti si riportavano alle condizioni congiunte depositate in data
27/1/2025 e confermate a verbale d'udienza del 20/2/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., premetteva: di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario, in data 16.10.2006, in Giffoni
Valle Piana (SA), con la resistente, dalla cui unione era nata la figlia
(nata a [...] il [...], residente in Persona_1 Castelnuovo Cilento, Via Vigne n. 41, ); che i C.F._3 coniugi, non avendo più un'unione affettiva e sentimentale, proponevano ricorso innanzi al Tribunale intestato per ottenere la separa zione in via consensuale (R.G. 1679/2018), nonché , successivamente, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concorda tario, che veniva pronunciata con sentenza n. 417/19, pubblicata il 25.11.2019 (R.G.
1155/2019); che la figlia , sin dalla separazione, era stata affidata Per_1 ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale, di proprietà del marito, in Castelnuovo Cilento via Vigne
41 (p.lla 856 sub 4 II piano); che i coniugi rinunciarono a reciproco assegno di mantenimento, ma fu concordato che il padre versasse alla figlia un assegno di €. 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie a carico di entrambi. Deduceva, inoltre, che, alla data della proposizione del ricorso, la situazione di fatto venutasi a creare con riferimento al diritto di visita del padre era quella di seguito delineata: la minore, nello specifico, frequenta dal lunedì al sabato la scuola, quindi trascorre con il padre (e i suoi genitori) dalla cena del venerdì fino alla cena della domenica (giorni in cui la madre normalmente torna a Giffoni dai suoi genitori), e inoltre i pomeriggi e le sere del martedì e del giovedì fino a ora di cena compresa;
negli altri pomeriggi (lunedì, mercoledì, venerdì dalle 16 alle 19) la ragazza è impegnata in attività sportive a
Vallo della Lucania;
le vacanze estive nel periodo da luglio all'inizio di settembre (salvo una settimana in cui si reca a Giffoni dalla famiglia di origine della madre), le trascorre con il padre e la famiglia paterna;
quelle natalizie le passa con entrambi i genitori, alternando Natale e
Capodanno; quelle pasquali, quasi sempre con il padre. Sul presupposto, dunque, del versamento di un mantenimento diretto più consistente, deduceva, al contempo, la sussistenza di un miglioramento delle condizioni economiche della resistente, a fronte , invece, della propria immutata situazione economica.
Tanto premesso, chiedeva che la situazione di fatto fosse valutata dal
Tribunale, concludendo perché il Collegio volesse disporre il collocamento paritetico della minore presso entrambi i genitori, con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento e contestuale disposizione di mantenimento diretto di entrambi nei confronti della minore e conferma della suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Con memoria depositata in data 6/4/2024, si costituiva in giudizio
[...]
, la quale, sul presupposto che il diritto di visit a della CP_1 minore fosse parzialmente mutato solo per la maggiore autonomia acquisita dalla figlia in ragione della sua età e che le proprie condizioni economiche fossero migliorate in misura del tutto irrisoria, chiedeva rigettarsi il ricorso e, per l'effetto, confermare le condizioni statuite con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrim onio.
Designato il G.I., alla prima udienza, le parti comparivano personalmente e, a seguito di riserva, con ordinanza del 24/11/2024, in via temporanea ed urgente, veniva disposta la riduzione dell'assegno di mantenimento per la minore a carico del ricorrente, da corrispondersi nella misura di € 400,00 mensili.
Mutato il G.I., in data 27/1/2025, veniva depositata ist anza di definizione consensuale del ricorso alle condizioni pattuite e, all'udienza del 20/2/2025, le parti comparivano personalmente, confermando le suddette condizioni e concludendo per il relativo accoglimento , ragion per cui, alla stessa udienza, il giudice riservava di relazionare al Collegio per la decisione.
Tali condizioni segnatamente prevedono:
“1) La figlia (nata a [...] il [...], Persona_1 residente in [...], ) C.F._4 attualmente iscritta all'ultimo anno di scuola secondaria di II grado in
Vallo della Lucania, affidata in maniera congiunta ai genitori, rimarrà fino alla maggiore età - 24.03.2025 - collocata presso la madre nell'appartamento di proprietà esclusiva del padre, già abitazione coniugale, in Castelnuovo Cilento, alla Via Vigne n. 41, II piano;
2)La sig.ra è intenzionata a trasferirsi altrove e Controparte_1 pertanto si impegna a lasciare libera al sig. , che ne è Parte_1 proprietario, l'abitazione coniugale entro e non oltre il 30.06.2025; 3)Successivamente a tale data, la figlia , oramai maggioren ne, Per_1 deciderà in autonomia presso quale dei due genitori risiedere, ovvero presso entrambi in periodi alternati, secondo quanto vorrà;
4)Poiché la figlia ha manifestato l'intenzione di proseguire gli studi dopo la maturità iscrivendosi all'Università, i genitori si accordano per contribuire al suo mantenimento finché non avrà raggiunto indipendenza ed autonomia economica nei seguenti termini:
4.1. Il padre verserà assegno per la figlia nella misura di €. 400,00 mensili, che sarà corrisposto fino al 30.06.2025 alla sig.ra CP_1
e successivamente a tale data , direttamente alla figlia
[...]
; Per_1
4.2. La madre fornirà un contributo diretto al mantenimento della figlia solo a decorrere dal 01.01.2026 atteso che a seguito del trasferimento interromperà il rapporto di lavoro in essere e dovrà cercarne uno nuovo;
si impegna pertanto a effettuare da tale data un versamento mensile alla figlia di importo non inferiore a € 200,00 ed a corrispondere una somma maggiore in proporzione al proprio reddito una volta che avrà intrapreso una nuova attività lavorativa che glielo consenta;
4.3. Le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori secondo le seguenti modalità: fino al 31.12.2025 la sig.ra CP_1 si impegna a partecipare nella misura del 50%, con la possibilità per la stessa di effettuare un pagamento dilazionato delle spese, qualora non sia nelle condizioni economiche che Le permettano di pagare in un'unica soluzione. Per cui il potrà anticipare Per_1 interamente le spese straordinarie e, con un piano concordato, la
[...] verserà il 50% a suo carico direttamente al con CP_1 Per_1 delle rate mensili. Nelle spese straordinarie ovviamente sono comprese anche quelle universitarie per tasse di iscrizione, canone di affitto di una stanza presso la sede prescelta dalla figlia e libri di testo;
- a decorrere dal 01.01.2026 la parteciperà alle spese CP_1 straordinarie (sempre ivi comprese quelle universitarie) nella misura del 50% ove possibile, in alternativa, considerando le maggiori spese che la stessa dovrà sostenere per un nuovo alloggio in locazione, in proporzione al proprio reddito;
5) All'atto di lasciare l'abitazione coniugale la sig.ra porterà CP_1 con sé, oltre ai suoi effetti personali, i seguenti beni mobili di sua proprietà:
o cassettiera, specchiera e comodino regalatile dalla nonna;
o forno a microonde;
o friggitrice ad aria;
o macchina per il caffè espresso;
o aspirapolvere Folletto;
o servizio di piatti e bicchieri regalatole dai suoi genitori;
o scaldino per il bagno;
o specchio lungo”
Ritiene il Collegio che le pattuizioni rilevanti in questa sede (ovvero quelle strettamente afferenti alla regolamentazione dei doveri genitoriali) siano conformi agli interessi della minore, nonché all'art. 160
c.c. e non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento. Ne deriva che i rapporti tra i genitori e la minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Data la natura e la conclusione del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Recepisce le condizioni concordate dalle parti riportate in parte motiva.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 10/3/2025
Il Giudice rel. Il Presidente Alessia Annunziata Elvira Bellantoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. Elvira Bellantoni Presidente dr. Carmine Esposito Giudice dr. Alessia Annunziata Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1351/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Parte_2
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Controparte_2
RESISTENTE
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
Le parti si riportavano alle condizioni congiunte depositate in data
27/1/2025 e confermate a verbale d'udienza del 20/2/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., premetteva: di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario, in data 16.10.2006, in Giffoni
Valle Piana (SA), con la resistente, dalla cui unione era nata la figlia
(nata a [...] il [...], residente in Persona_1 Castelnuovo Cilento, Via Vigne n. 41, ); che i C.F._3 coniugi, non avendo più un'unione affettiva e sentimentale, proponevano ricorso innanzi al Tribunale intestato per ottenere la separa zione in via consensuale (R.G. 1679/2018), nonché , successivamente, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concorda tario, che veniva pronunciata con sentenza n. 417/19, pubblicata il 25.11.2019 (R.G.
1155/2019); che la figlia , sin dalla separazione, era stata affidata Per_1 ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale, di proprietà del marito, in Castelnuovo Cilento via Vigne
41 (p.lla 856 sub 4 II piano); che i coniugi rinunciarono a reciproco assegno di mantenimento, ma fu concordato che il padre versasse alla figlia un assegno di €. 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie a carico di entrambi. Deduceva, inoltre, che, alla data della proposizione del ricorso, la situazione di fatto venutasi a creare con riferimento al diritto di visita del padre era quella di seguito delineata: la minore, nello specifico, frequenta dal lunedì al sabato la scuola, quindi trascorre con il padre (e i suoi genitori) dalla cena del venerdì fino alla cena della domenica (giorni in cui la madre normalmente torna a Giffoni dai suoi genitori), e inoltre i pomeriggi e le sere del martedì e del giovedì fino a ora di cena compresa;
negli altri pomeriggi (lunedì, mercoledì, venerdì dalle 16 alle 19) la ragazza è impegnata in attività sportive a
Vallo della Lucania;
le vacanze estive nel periodo da luglio all'inizio di settembre (salvo una settimana in cui si reca a Giffoni dalla famiglia di origine della madre), le trascorre con il padre e la famiglia paterna;
quelle natalizie le passa con entrambi i genitori, alternando Natale e
Capodanno; quelle pasquali, quasi sempre con il padre. Sul presupposto, dunque, del versamento di un mantenimento diretto più consistente, deduceva, al contempo, la sussistenza di un miglioramento delle condizioni economiche della resistente, a fronte , invece, della propria immutata situazione economica.
Tanto premesso, chiedeva che la situazione di fatto fosse valutata dal
Tribunale, concludendo perché il Collegio volesse disporre il collocamento paritetico della minore presso entrambi i genitori, con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento e contestuale disposizione di mantenimento diretto di entrambi nei confronti della minore e conferma della suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Con memoria depositata in data 6/4/2024, si costituiva in giudizio
[...]
, la quale, sul presupposto che il diritto di visit a della CP_1 minore fosse parzialmente mutato solo per la maggiore autonomia acquisita dalla figlia in ragione della sua età e che le proprie condizioni economiche fossero migliorate in misura del tutto irrisoria, chiedeva rigettarsi il ricorso e, per l'effetto, confermare le condizioni statuite con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrim onio.
Designato il G.I., alla prima udienza, le parti comparivano personalmente e, a seguito di riserva, con ordinanza del 24/11/2024, in via temporanea ed urgente, veniva disposta la riduzione dell'assegno di mantenimento per la minore a carico del ricorrente, da corrispondersi nella misura di € 400,00 mensili.
Mutato il G.I., in data 27/1/2025, veniva depositata ist anza di definizione consensuale del ricorso alle condizioni pattuite e, all'udienza del 20/2/2025, le parti comparivano personalmente, confermando le suddette condizioni e concludendo per il relativo accoglimento , ragion per cui, alla stessa udienza, il giudice riservava di relazionare al Collegio per la decisione.
Tali condizioni segnatamente prevedono:
“1) La figlia (nata a [...] il [...], Persona_1 residente in [...], ) C.F._4 attualmente iscritta all'ultimo anno di scuola secondaria di II grado in
Vallo della Lucania, affidata in maniera congiunta ai genitori, rimarrà fino alla maggiore età - 24.03.2025 - collocata presso la madre nell'appartamento di proprietà esclusiva del padre, già abitazione coniugale, in Castelnuovo Cilento, alla Via Vigne n. 41, II piano;
2)La sig.ra è intenzionata a trasferirsi altrove e Controparte_1 pertanto si impegna a lasciare libera al sig. , che ne è Parte_1 proprietario, l'abitazione coniugale entro e non oltre il 30.06.2025; 3)Successivamente a tale data, la figlia , oramai maggioren ne, Per_1 deciderà in autonomia presso quale dei due genitori risiedere, ovvero presso entrambi in periodi alternati, secondo quanto vorrà;
4)Poiché la figlia ha manifestato l'intenzione di proseguire gli studi dopo la maturità iscrivendosi all'Università, i genitori si accordano per contribuire al suo mantenimento finché non avrà raggiunto indipendenza ed autonomia economica nei seguenti termini:
4.1. Il padre verserà assegno per la figlia nella misura di €. 400,00 mensili, che sarà corrisposto fino al 30.06.2025 alla sig.ra CP_1
e successivamente a tale data , direttamente alla figlia
[...]
; Per_1
4.2. La madre fornirà un contributo diretto al mantenimento della figlia solo a decorrere dal 01.01.2026 atteso che a seguito del trasferimento interromperà il rapporto di lavoro in essere e dovrà cercarne uno nuovo;
si impegna pertanto a effettuare da tale data un versamento mensile alla figlia di importo non inferiore a € 200,00 ed a corrispondere una somma maggiore in proporzione al proprio reddito una volta che avrà intrapreso una nuova attività lavorativa che glielo consenta;
4.3. Le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori secondo le seguenti modalità: fino al 31.12.2025 la sig.ra CP_1 si impegna a partecipare nella misura del 50%, con la possibilità per la stessa di effettuare un pagamento dilazionato delle spese, qualora non sia nelle condizioni economiche che Le permettano di pagare in un'unica soluzione. Per cui il potrà anticipare Per_1 interamente le spese straordinarie e, con un piano concordato, la
[...] verserà il 50% a suo carico direttamente al con CP_1 Per_1 delle rate mensili. Nelle spese straordinarie ovviamente sono comprese anche quelle universitarie per tasse di iscrizione, canone di affitto di una stanza presso la sede prescelta dalla figlia e libri di testo;
- a decorrere dal 01.01.2026 la parteciperà alle spese CP_1 straordinarie (sempre ivi comprese quelle universitarie) nella misura del 50% ove possibile, in alternativa, considerando le maggiori spese che la stessa dovrà sostenere per un nuovo alloggio in locazione, in proporzione al proprio reddito;
5) All'atto di lasciare l'abitazione coniugale la sig.ra porterà CP_1 con sé, oltre ai suoi effetti personali, i seguenti beni mobili di sua proprietà:
o cassettiera, specchiera e comodino regalatile dalla nonna;
o forno a microonde;
o friggitrice ad aria;
o macchina per il caffè espresso;
o aspirapolvere Folletto;
o servizio di piatti e bicchieri regalatole dai suoi genitori;
o scaldino per il bagno;
o specchio lungo”
Ritiene il Collegio che le pattuizioni rilevanti in questa sede (ovvero quelle strettamente afferenti alla regolamentazione dei doveri genitoriali) siano conformi agli interessi della minore, nonché all'art. 160
c.c. e non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento. Ne deriva che i rapporti tra i genitori e la minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Data la natura e la conclusione del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Recepisce le condizioni concordate dalle parti riportate in parte motiva.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 10/3/2025
Il Giudice rel. Il Presidente Alessia Annunziata Elvira Bellantoni