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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14898 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – IV^ sezione civile - nella persona del dr. Federica
d'Ambrosio, in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A
da allegarsi – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. – al verbale dell'udienza del
27.10.2025, nella causa civile iscritta al n. 12576 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
TRA
, elett.te dom.to in Roma viale Isole del Capo Verde Parte_1
n. 26 presso lo studio dell'Avv. Alfonso Di Benedetto che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata mediante strumenti informatici ed apposta in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
in persona dei legali rappresentanti p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Federico Belloni, giusta procura a margine del precetto opposto ed elett.te dom.ta presso l'Avv. Federico Belloni, Via Cassia
n.240, Pal. 1, int. 27 – 00191 Roma (RM)
CONVENUTO CONCLUSIONI
Come da note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. depositate da entrambe le parti per l'udienza del 27.10.2025 e rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato chiamava a Parte_1
comparire innanzi a questo Tribunale l'istituto bancario in epigrafe indicato, così proponendo opposizione all'atto di precetto con cui il convenuto aveva intimato ad esso attore il pagamento dell'importo di euro 108.656,36, oltre interessi e spese, in forza del contratto di mutuo ipotecario fruttifero a rogito notaio dott. del 23.7.2015 rep. 2712, racc. 2308, munito di formula Per_1
esecutiva in data 24.7.2025
A fondamento dell'opposizione deduceva esclusivamente l'impossibilità dell'adempimento per motivi di salute
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità dell'opposto precetto e, quindi,
l'inesistenza del diritto del convenuto di procedere ad esecuzione forzata con il favore delle spese e competenze di causa.
Il convenuto si costituiva, eccependo, in via preliminare, la nullità della procura perché non univocamente riferibile alla controversia in esame, e, nel merito, il rigetto della domanda, con il favore delle spese di lite.
Alla prima udienza, non sussistendo gli estremi per l'adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 182 c.p.c. in ordine alla regolarità della procura alle liti, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, non avendo l'attore contestato di essere debitore della banca in relazione al precetto notificatogli in data 5.2.2025 Ciò premesso, l'opposizione è apertamente infondata.
Ed invero, l'attore ha formulato una domanda di accertamento negativo del credito, portato dal precetto poi opposto, senza contestare in alcun modo la fondatezza del precetto, bensì dichiarandosi inadempiente rispetto alla somma ivi intimata, e deducendo l'impossibilità ad adempiere per motivi irrilevanti nella presente sede.
Alla luce del principio di non contestazione, allora, la proposta opposizione non può che essere rigettata.
Spese di lite da liquidarsi come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 applicando, nell'ambito dello scaglione determinato dal valore della controversia, i valori medi per le prime due fasi, e quelli minime per la fase istruttoria e decisionale, in considerazione dell'esigua attività difensiva posta in essere in considerazione della natura della causa e dell'andamento del processo.
Non solo.
Il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 comma III cod. proc. civ., attesa la palese infondatezza della domanda “ che rende l'impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale diretto, da una parte, a garantire universalmente l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e dall'altra, ad assicurare la ragionevole durata del processo, con ciò realizzando il diritto al rimedio effettivo: le azioni meramente dilatorie e defatigatorie, quale quella in esame, ostacolano l'attuazione di questo diritto in quanto integrano una condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente;
ai sensi del III comma della norma indicata, questa condotta si presta, in conseguenza, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata a titolo di sanzione di carattere pubblicistico, senza che risulti necessario il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave previsto nei precedenti commi (Cass. Sez. 3, n.
22208 del 04/08/2021; Sez. 6 - 3, n. 29812 del 18/11/2019). La liquidazione può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza”
(Cass. Sez. 3, n. 26435 del 2020; Sez. 6 - 2, n. 21570 del 30/11/2012)”.
P. Q. M.
ll Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
A) rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
precetto notificatogli in data 5.2.2025;
B) condanna l'attore, al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 9142,00 per compensi professionali, oltre spese generali e altri accessori come per legge;
C) condanna l'attore al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro 1000,00 ex art. 96 III comma cod. proc. civ.
Roma, 27.10.2025 Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – IV^ sezione civile - nella persona del dr. Federica
d'Ambrosio, in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A
da allegarsi – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. – al verbale dell'udienza del
27.10.2025, nella causa civile iscritta al n. 12576 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
TRA
, elett.te dom.to in Roma viale Isole del Capo Verde Parte_1
n. 26 presso lo studio dell'Avv. Alfonso Di Benedetto che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata mediante strumenti informatici ed apposta in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
in persona dei legali rappresentanti p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Federico Belloni, giusta procura a margine del precetto opposto ed elett.te dom.ta presso l'Avv. Federico Belloni, Via Cassia
n.240, Pal. 1, int. 27 – 00191 Roma (RM)
CONVENUTO CONCLUSIONI
Come da note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. depositate da entrambe le parti per l'udienza del 27.10.2025 e rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato chiamava a Parte_1
comparire innanzi a questo Tribunale l'istituto bancario in epigrafe indicato, così proponendo opposizione all'atto di precetto con cui il convenuto aveva intimato ad esso attore il pagamento dell'importo di euro 108.656,36, oltre interessi e spese, in forza del contratto di mutuo ipotecario fruttifero a rogito notaio dott. del 23.7.2015 rep. 2712, racc. 2308, munito di formula Per_1
esecutiva in data 24.7.2025
A fondamento dell'opposizione deduceva esclusivamente l'impossibilità dell'adempimento per motivi di salute
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità dell'opposto precetto e, quindi,
l'inesistenza del diritto del convenuto di procedere ad esecuzione forzata con il favore delle spese e competenze di causa.
Il convenuto si costituiva, eccependo, in via preliminare, la nullità della procura perché non univocamente riferibile alla controversia in esame, e, nel merito, il rigetto della domanda, con il favore delle spese di lite.
Alla prima udienza, non sussistendo gli estremi per l'adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 182 c.p.c. in ordine alla regolarità della procura alle liti, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, non avendo l'attore contestato di essere debitore della banca in relazione al precetto notificatogli in data 5.2.2025 Ciò premesso, l'opposizione è apertamente infondata.
Ed invero, l'attore ha formulato una domanda di accertamento negativo del credito, portato dal precetto poi opposto, senza contestare in alcun modo la fondatezza del precetto, bensì dichiarandosi inadempiente rispetto alla somma ivi intimata, e deducendo l'impossibilità ad adempiere per motivi irrilevanti nella presente sede.
Alla luce del principio di non contestazione, allora, la proposta opposizione non può che essere rigettata.
Spese di lite da liquidarsi come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 applicando, nell'ambito dello scaglione determinato dal valore della controversia, i valori medi per le prime due fasi, e quelli minime per la fase istruttoria e decisionale, in considerazione dell'esigua attività difensiva posta in essere in considerazione della natura della causa e dell'andamento del processo.
Non solo.
Il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 comma III cod. proc. civ., attesa la palese infondatezza della domanda “ che rende l'impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale diretto, da una parte, a garantire universalmente l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e dall'altra, ad assicurare la ragionevole durata del processo, con ciò realizzando il diritto al rimedio effettivo: le azioni meramente dilatorie e defatigatorie, quale quella in esame, ostacolano l'attuazione di questo diritto in quanto integrano una condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente;
ai sensi del III comma della norma indicata, questa condotta si presta, in conseguenza, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata a titolo di sanzione di carattere pubblicistico, senza che risulti necessario il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave previsto nei precedenti commi (Cass. Sez. 3, n.
22208 del 04/08/2021; Sez. 6 - 3, n. 29812 del 18/11/2019). La liquidazione può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza”
(Cass. Sez. 3, n. 26435 del 2020; Sez. 6 - 2, n. 21570 del 30/11/2012)”.
P. Q. M.
ll Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
A) rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
precetto notificatogli in data 5.2.2025;
B) condanna l'attore, al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 9142,00 per compensi professionali, oltre spese generali e altri accessori come per legge;
C) condanna l'attore al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro 1000,00 ex art. 96 III comma cod. proc. civ.
Roma, 27.10.2025 Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio