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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17912 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8593 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia VIOLI FERRARI per Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Agnese CASILLO per procura in atti CP_1
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI: come in atti
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
, premesso di aver contratto matrimonio il 21.09.1996, in Roma, con Parte_1 CP_1
e che dall'unione coniugale erano nati i figli (3.2.1999) e (22.1.2001),
[...] Per_1 Per_2
ha chiesto all'adito Tribunale di: “Pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e * Emettere un provvedimento di addebito della separazione in capo alla
[...] CP_1 sig.ra * Disporre l'affidamento condiviso dei figli con loro collocamento presso il CP_1 padre e libertà di incontrare l'altro genitore in ogni tempo, previo avviso. * assegnare la porzione di casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. a quest'ultimo; * disporre che la madre Pt_1 contribuisca al mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti economicamente nella misura di € 250,00 cadauno, o in altra maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia, anche all'esito delle indagini patrimoniali richieste a carico della sig.ra * disporre CP_1 altresì che ciascun coniuge dovrà sostenere le spese mediche, universitarie e sportive dei figli nella misura del 50% . * condannare la controparte alla refusione delle spese di lite”.
Ha dedotto all'uopo: che i coniugi avevano contratto matrimonio dopo una relazione decennale durante la quale avevano condiviso amici e interessi;
che si era sempre fatto carico della cura della moglie e dei figli;
che da tempo le insorte incomprensioni avevano causato il venir meno della comunione materiale e spirituale, tanto che già dal mese di settembre 2020 era stato costretto ad abbandonare la casa familiare;
che fino al mese di dicembre la gli aveva impedito di accedere liberamente alla casa coniugale per CP_1 incontrare i propri figli (all'epoca ancora dimoranti presso la madre) e per prelevare i propri beni, adducendo un sentimento di timore conseguente ad una asserita pericolosità del marito descritto come coniuge maltrattante;
che la strumentalità delle accuse era dimostrata peraltro dalla solidarietà manifestatagli dai figli, i quali dalle festività natalizie avevano deciso di trasferirsi con lui in altra abitazione, distinta dalla casa coniugale, detenuta in via esclusiva (ed illegittimamente) dalla;
che i motivi della crisi coniugale erano da CP_1
ricondursi a traumi vissuti dalla moglie e segnatamente alle sofferenze patite dalla stessa a causa delle infedeltà coniugali del proprio padre, delle quali era stata spettatrice involontaria ed al fatto che fosse stata costretta a subire quotidianamente la presenza della amante del padre, tale con cui il predetto aveva fondato il laboratorio d'arte Persona_3
“STUDIO FORME”, specializzato nella lavorazione del vetro e della ceramica, alla morte del padre acquisito interamente dalla con conseguente perdita, da parte della Per_3
2 , della possibilità di continuare ad esercitare la propria attività creativa nel CP_1
laboratorio ove la stessa era cresciuta come artista;
che tali eventi con ogni probabilità avevano segnato profondamente la , tanto da indurla a riversare le proprie CP_1 frustrazioni ed insoddisfazioni sulle figure maschili di riferimento del proprio nucleo familiare, ovvero il marito ed il figlio che per amore della propria famiglia si era Per_1
costantemente messo in discussione durante percorsi psicoterapeutici a cui la moglie aveva costretto padre e figli;
che egli svolgeva attività lavorativa dipendente presso la ITALIANA
PETROLI SPA, da cui aveva tratto nel 2019 un reddito lordo annuo pari a 52.517 euro;
che era proprietario dell'immobile sito in Roma, Viale Cortina d'Ampezzo n. 164, interno 10, facente parte del villino B, acquistato in data 1.08.2008, facendo ricorso ad un mutuo fondiario il cui rateo mensile ammontava a circa 1.400 euro, con ipoteca gravante sull'appartamento sito in Via Botticelli, concesso in locazione ad un canone di 1.250,00 euro mensili, di proprietà della , la quale era inoltre comproprietaria della struttura CP_1
ricettiva denominata A' ON sita in Mercatello sul Metauro;
che la resistente invece svolgeva la propria attività di artista presso il laboratorio sito in Via Prati della Farnesina
17, con insegna “FORME IDEA”, dalla quale traeva redditi che attualmente non gli erano noti, pari, sino a quando la moglie aveva collaborato con suo padre, a circa 2.500,00 euro percepiti a titolo di stipendio mensile;
che la casa coniugale, sita in Roma, Via Cortina
d'Ampezzo 164, era costituita da due unità immobiliari, poste al piano attico (di proprietà della madre della ) e super attico (di proprietà del ricorrente); che l'intero immobile CP_1
era attualmente utilizzato dalla , sebbene egli avesse richiesto di poter dividere le CP_1
due unità onde poter utilizzare la propria quota in proprietà esclusiva;
che i due figli, conviventi con il padre, frequentavano l'università europea, con una retta annua di 12.000 euro.
Costituitasi in giudizio, ha invece chiesto di: “1) dichiarare la separazione CP_1 personale dei coniugi, con addebito della stessa a carico del Sig. e rigettare la richiesta di Pt_1 addebito della separazione avanzata dal Sig. nei confronti della Sig.ra Parte_1 CP_1
poiché inammissibile ed in subordine infondata;
2) in ogni caso porre a carico del
[...] [...]
l'obbligo di corrispondere per il mantenimento in favore della stessa ricorrente ed anche in Pt_1 relazione all'addebito della separazione, per l'importo pari ad € 1.500,00 mensile entro il giorno cinque di ogni mese e con diritto alla rivalutazione Istat;
3) disporre l'assegnazione della casa
3 coniugale (la cui proprietà risulta intestata a di Viale Cortina D'Ampezzo n. 164 Parte_1 interno n. 10 alla e che lo stesso traferisca la propria residenza altrove;
4) disporre CP_1 che il Sig. ai fini della corretta realizzazione del principio di proporzionalità nel Pt_1 mantenimento dei figli, corrisponda alla € 650,00 per la figlia che attualmente CP_1 Per_2 vive con la madre e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa, entro il giorno cinque di ogni mese con rivalutazione ed anche se del caso con attribuzione diretta alla stessa figlia nella misura del 30%; 5) che qualora anche il figlio decida di convivere con la madre, il Per_1 [...] corrisponda alla € 650,00 per il mantenimento del figlio fino al Pt_1 CP_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica, entro il giorno cinque di ogni mese con assegno con rivalutazione ed anche se del caso con attribuzione diretta allo stesso nella misura del 30%, nulla nel caso in cui lo stesso non conviva con la madre e decida di permanere con il padre;
6) che il
[...] corrisponda l'80% delle spese straordinarie preventivamente concordate relative ai due figli, Pt_1 quali quelle scolastiche, sportive e mediche non coperte dal SSN. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio ”.
Ha dedotto all'uopo: che il matrimonio era stato caratterizzato dalla grave instabilità caratteriale del spesso sfociata in violenti accessi di ira e maltrattamenti nei Pt_1
confronti della moglie anche alla presenza di amici e familiari;
che già nel corso del 2018 ella aveva maturato la consapevolezza del proprio malessere dovuto alle continue vessazioni familiari subite dal marito, tanto che il 2.12.2020 aveva sporto denuncia-querela nei confronti del predetto, essendosene astenuta sino a quel momento a tutela dei figli e nel tentativo di rinsaldare la comunione familiare;
che, infatti, nel 2018 era riuscita a convincere il marito ad intraprendere una terapia di coppia, interrotta dopo poche sedute dallo stesso, il quale aveva poi interrotto anche il successivo percorso individuale intrapreso nel 2019, consigliatogli dalla precedente terapeuta;
che intanto il ricorrente aveva continuato a svilirla anche dinanzi ai figli come madre;
che nel marzo 2020, al fine di evitare le ripercussioni economiche della richiesta di separazione che ella gli aveva comunicato a mezzo legale, il marito aveva intrapreso un percorso per uomini maltrattanti;
che dopo qualche seduta il le aveva però riferito “che il percorso era cambiato poiché in realtà era la stessa ad essere Pt_1 malata e violenta nel volersi separare e che lui non aveva alcun problema”; che l'estate 2020 era trascorsa nel clima di consuete violenze, sicchè, nell'agosto 2020 ella aveva reiterato al marito la decisione di volersi separare;
che pertanto il predetto, riconoscendo di essere una persona violenta, nel mese di settembre 2020 aveva intrapreso una nuova terapia, del pari 4 interrotta dopo poche sedute;
che nel mese di ottobre 2020 era giunta alla conclusione che non fosse più tollerabile la coabitazione ed il 16 ottobre il marito si era allontanato dalla casa coniugale;
che il padre aveva cercato di convincere i figli che la madre fosse in realtà malata e violenta, screditandola anche tra gli amici comuni, dipingendola come una psicopatica soggiogata dai terapisti e dipingendo sè stesso invece come un marito amorevole, facendo inoltre credere ai figli di non poter provvedere al pagamento delle spese per il mantenimento della casa e per la loro istruzione;
che era stata vittima di episodi di violenza da parte del marito nel dicembre 2015 e nell'aprile 2017, allorquando l'aveva aggredita fisicamente con calci e pugni durante banali discussioni, causandole degli ematomi documentati dalle foto in atti, non denunciati per paura di ulteriori reazioni;
che altri episodi di violenza si erano verificati il 7 luglio 2019, allorquando, mentre era in auto con il marito, avendolo informato che la figlia aveva espresso la volontà di frequentare Per_2
un'università in Spagna, l'uomo aveva iniziato ad aggredirla e minacciarla, dicendole : “Tira fuori i soldi, vai a battere! Non me ne fotte niente!” “Io ti faccio affogare, Mercatello, ti faccio Per_4 morire! Ti faccio capire che cosa cazzo vuol dire vivere! Ti lascio da sola! Io non esisto ……..Tu non potrai più contare su di me….Tu morirai ammazzata, Mercatello, ..Ti lascio morire Per_4 Per_5 lentamente” “Devi morire ammazzata, devi affogare lentamente, stronza che sei!” “Vai a morì ammazzata! Io ho decretato la tua fine!”, colpendola, mentre guidava l'auto, con la mano destra;
che il 12 marzo 2020, avendogli ricordato che il giorno successivo sarebbe venuta a casa la domestica che la aiutava saltuariamente nelle pulizie, il l'aveva aggrediva Pt_1 immotivatamente urlandole le seguenti frasi: “Fottiti! Ti devi fottere con la spesa, con
.! Tira fuori i soldi e fai come cazzo ti pare!”; che il 24 agosto 2020 il ricorrente, Per_6 lamentandosi della cucina sporca lasciata dalla madre della dopo aver preparato la CP_1
colazione, l'aveva minacciata dicendole: “Ti levo la sete col prosciutto, te faccio magnà questi porco…..” “Vai vai chiedimi i soldi…”; che il 26 agosto 2020 a casa di amici comuni, alla richiesta di abbassare la voce per non disturbare i vicini, l'aveva minacciata dicendole: “Non ti azzardare a dirmi di stare zitto altrimenti ti do un destro in faccia”, mentre il 27 agosto l'aveva minacciata di portarla in Tribunale e di farla interdire e il 28 agosto le aveva inveito contro, dicendole: “Schizzofrenica! Te la pigli in saccoccia e ti cuocio nel tuo brodo!”; che il Pt_1
percepiva una retribuzione mensile di 5.000 euro lordi, oltre ai benefits aziendali e ai canoni da locazione di due immobili commerciali di cui era proprietario: che ella, restauratrice, aveva visto azzerarsi completamente i propri redditi dopo la morte del padre ed era riuscita 5 a sostenersi attingendo alle somme pervenutele in eredità; che l'associazione che aveva costituito non produceva utili e l'unica propria fonte di reddito era costituita da un canone di locazione di circa 850 euro mensili al netto delle tasse, con cui doveva provvedere anche alla figlia rimasta a vivere con lei;
che, oltre ad essere proprietaria dell'immobile locato, era titolare solo della quota del 30% della società paterna, proprietaria di un immobile nelle
Marche, improduttivo di redditi;
che nel novembre 1999 aveva venduto un appartamento acquistato con provvista ricevuta dai genitori, per comprare una casa più grande, essendo nato il primogenito pagata integralmente da lei ma intestatale solo per la quota di Per_1
¾ ed ipotecata per garantire debiti della famiglia del marito;
che il aveva proceduto Pt_1
ad intestarsi in via esclusiva l'appartamento in Viale Cortina d'Ampezzo, 164, già condotto in locazione dalla famiglia, posto al piano superiore a quello di proprietà della madre della resistente, che intanto aveva collegato con una scala interna, cedendo alla moglie, al corrispettivo di 35.000 euro, di pertinenza personale della stessa, la propria quota di ¼ dell'immobile in via Botticelli, dato in garanzia per l'acquisto dell'immobile in via Cortina,
d'Ampezzo, di cui, dopo l'allontanamento del marito, era costretta a pagare il mutuo;
che la propria madre, dovendo aiutare economicamente la figlia e la nipote, le aveva comunicato la volontà di locare l'appartamento di sua proprietà, chiedendole di liberarlo, sicchè ella viveva attualmente solo nella porzione superattico della casa coniugale;
che, con pec del
10.3.2021, il difensore del le aveva comunicato l'intenzione dello stesso, previ lavori Pt_1 di riparazione, di rientrare nella disponibilità della casa familiare, invitando formalmente la moglie ad asportare tutti i suoi effetti personali;
che con pec del 15.3.2021 la aveva CP_1
comunicato la disponibilità a concedere l'ingresso nell'abitazione esclusivamente ad operai di fiducia del perché gli stessi potessero provvedere al trasloco dei suoi effetti Pt_1
personali, nonché ai lavori di riparazione, indicando quale data per l'accesso il 24 marzo
2021; che invece, con pec del 18.3.2021, il difensore del aveva comunicato che lo Pt_1
stesso si sarebbe recato il giorno 24 marzo 2021 presso l'abitazione coniugale dalle ore 10.00 per ivi trasferirsi stabilmente, mentre la si sarebbe dovuta far ospitare dalla di lei CP_1 madre;
che prontamente, con pec del 19.3.2021, la aveva rappresentato l'irricevibilità CP_1
delle condizioni poste dal comunicandogli altresì che erano state sporte denunce Pt_1
nei suoi confronti per atti di violenza e che temeva per la propria incolumità, diffidandolo dall'avvicinarsi all'abitazione, revocando nel contempo, a causa della pandemia, anche la disponibilità inizialmente concessa all'accesso degli operai;
che ulteriore diffida all'accesso 6 era stata inviata al con pec del 23.3.2021; che il ricorrente, invece, incurante delle Pt_1
precedenti comunicazioni e diffide, definendo addirittura calunniose e infondate le denunce depositate nei suoi confronti, si era presentato presso l'abitazione in data 24.3.2021 alle ore
10.00, accompagnato dal suo avvocato, intimandole più volte di aprire la porta dell'appartamento per farlo entrare, mentre cercava in tutti i modi di accedere con la copia delle chiavi ancora in suo possesso;
che, pertanto, contattato prontamente il “112”, gli operanti avevano faceva desistere il dal suo intento;
che dopo tali eventi era stata Pt_1
costretta a recarsi al Pronto Soccorso a causa di un forte stato di agitazione, in ragione del quale le erano state somministrate venti gocce di PA e le era stato prescritto il farmaco EX .
Riunita alla causa di separazione n. 8593/2021 la causa di separazione n. 11478/2021, proposta con separato ricorso dalla , esperito con esito negativo il tentativo di CP_1
conciliazione, espletata l'audizione della figlia , in data 23.8.2021 il Presidente f.f. ha Per_2
emesso i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “rilevato che successivamente all'udienza presidenziale, seppur in via del tutto autonoma ed irrituale, le parti hanno instaurato il contraddittorio in merito all'avvenuto rilascio da parte della alla madre, comodante, della CP_1 porzione di proprietà di quest'ultima della ex casa familiare (originariamente costituita da due unità catastalmente distinte, ubicate al piano attico e superattico, rispettivamente di proprietà della madre della e del;
rilevato che, salvo ogni accertamento nella competente separata sede in CP_1 Pt_1 merito alla legittimità della operata divisione di fatto della ex casa familiare e della restituzione alla comodante del piano di proprietà della stessa, il nel ricorso ha rappresentato di aver “invano Pt_1 richiesto di poter dividere i due beni”, chiedendone espressamente, in via provvisoria ed urgente, la divisione “conformemente alle piantine catastali” (vedi punto 3 pg 10 del ricorso), evidentemente ritenendone la comoda divisibilità (come esplicitato a pg 17 della comparsa nel giudizio riunito), onde poter rientrare “nella esclusiva disponibilità dell'abitazione di sua proprietà” e consentire alla CP_1 di continuare “a risiedere nell'immobile di proprietà esclusiva della di lei madre e concessole in comodato d'uso gratuito da oltre dieci anni”, chiedendo espressamente nelle conclusioni del ricorso
l'assegnazione della sola “porzione di casa coniugale di proprietà esclusiva” dello stesso, sicchè la richiesta di assegnazione dell'intera originaria casa familiare avanzata dal difensore nel verbale
d'udienza del 17.6.21 risulta incompatibile con il contenuto del ricorso (richiamato nella parte finale del verbale, laddove entrambi i difensori si sono riportati ai rispettivi scritti) nonché della comparsa di costituzione nel giudizio riunito e peraltro nemmeno giustificata da sopravvenienze, in quanto già
7 nel ricorso il aveva rappresentato il trasferimento di entrambi i figli presso di lui, così Pt_1 dimostrando di aver positivamente valutato la idoneità della richiesta assegnazione parziale a soddisfare l'esigenza della prole di conservazione dell'originario habitat domestico (d'altro canto, secondo la descrizione dell'immobile fatta dal all'udienza del 17.6.2021, proprio nel piano Pt_1 superattico di sua proprietà sono allocate le tre camere da letto e quindi le stanze dei due figli); rilevato che entrambi i figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti hanno scelto di vivere con il padre, il quale, dopo il dedotto allontanamento dalla casa familiare, resosi necessario, secondo quanto assunto, dalla intollerabilità della convivenza, ha preso una casa in locazione, dove lo hanno raggiunto prima il figlio e poi la figlia (rispettivamente ventiduenne e ventenne); Per_1 Per_2 rilevato che, secondo l'univoco consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'assegnazione della casa familiare, siccome finalizzata esclusivamente alla tutela della prole a rimanere nel medesimo ambiente domestico, è subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento/collocamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, non potendo pertanto essere disposta come se fosse una componente dell'assegno di mantenimento - risolvendosi altrimenti in un'illegittima espropriazione del diritto di proprietà, praticamente per tutta la vita del coniuge assegnatario in danno dell'altro con conseguente illegittimità costituzionale del provvedimento (vedi Cass civ 21334/13, 18440/13,
11035/07, 10994/07, 1545/06) - né potendo essere disposta sulla scorta di valutazioni relative alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli o comunque relative alla tutela di esigenze diverse da quella della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico (Cass. civ. 25604/18), sicchè la questione delle dedotte violenze subite dalla - che, peraltro, in quanto CP_1 contestate, dovranno essere oggetto di accertamento nella fase contenziosa - non è suscettibile di valutazione ai fini della assegnazione della casa familiare richiesta dalla stessa;
rilevato pertanto, che la ex casa familiare, limitatamente alla unità immobiliare di proprietà di oggetto Parte_1 della relativa iniziale domanda, dovrà essere assegnata a quest'ultimo, ex art. 336 sexies cc, in quanto convivente con i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, dei quali va tutelato
l'interesse a permanere nel medesimo ambiente domestico, disponendosi che se ne allontani, CP_1 prelevando i propri effetti personali, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
rilevato che il proprietario dell'unità immobiliare sita in Roma via Cortina d'Ampezzo, 164, Pt_1 distinta dall'interno 10, gravata da un mutuo con rateo mensile dell'importo di 1.400,00 euro, nonchè comproprietario, per la quota pari all'11,11%, di una unità immobiliare locata per un corrispettivo lordo di pertinenza pari a 1.900,00 euro annui (vedi modelli 730 in atti), ha dichiarato negli anni di
8 imposta 2020, 2019 e 2018, redditi netti da lavoro dipendente e da locazione rispettivamente pari a
39.460 euro circa, a 38.250 euro circa e a 36.208 euro circa (vedi modelli 730/21-19-18), per una media mensile nel suddetto triennio pari a 3.150,00 euro circa ed è inoltre intestatario di titoli di cui non ha specificato il controvalore nella dichiarazione sostitutiva, condotta deponente prima facie, ex art. 116 cpc, per l'esistenza di significative disponibilità finanziarie del sottaciute, salvi gli Pt_1 esiti dei necessari approfondimenti istruttori da svolgersi nella fase contenziosa, all'esito dei quali verrà rimessa al Collegio la definitiva valutazione dell'attendibilità dei redditi dichiarati, deponendo, invero, per la disponibilità di ulteriori risorse economiche anche l'ammontare degli esborsi mensili sostenuti dal predetto (che ha dichiarato di essere gravato da un canone di locazione per l'attuale abitazione pari a 700,00 euro mensili, del cui pagamento da parte del padre non v'è riscontro, nonché da spese universitarie per i figli pari a 1.000,00 euro mensili, oltre che dal mutuo per l'immobile di proprietà); rilevato che la – proprietaria di un appartamento in Roma e della quota di 1/6 di CP_1 tre immobili e di quattro terreni in Roccasicura, ricevuti in eredità, titolare della quota di 1/6 della
NO SR a sua volta proprietaria del casolare A' ON (secondo la controparte un albergo) sito
a Mercatello sul Metauro, nonchè titolare di due conti correnti e di un ulteriore conto cointestato con la madre ed il fratello con un saldo al 31 marzo 2021 pari a circa 162.000.00 euro, sul quale sono stati accreditati tra il settembre ed il dicembre 2020 circa 133.000,00 euro, come evincibile dalla dichiarazione sostitutiva (invero priva dell'autentica del dipendente addetto) - ha dichiarato negli anni di imposta 2017 e 2018 redditi da locazione (dell'appartamento di proprietà esclusiva in Roma
e della piccola quota di altro immobile in comproprietà, per quanto evincibile dalle dichiarazioni dei redditi) rispettivamente pari a circa 14.400 euro netti e a circa 11.600 euro netti e, nell'anno di imposta 2019, redditi netti per complessivi 17.000 euro (di cui 3.300 euro da lavoro autonomo), ai quali vanno aggiunti quelli, allo stato non determinabili e su cui andranno svolti i relativi accertamenti nella fase contenziosa, tratti dall'attività di realizzazione e vendita (per quanto risulta dagli estratti Facebook depositati dalla controparte) di manufatti in vetro e ceramica, esercitata mediante l'associazione culturale Forme Idea, costituita nel 2013, di cui la è Presidente e CP_1 socia, non essendo verosimile che tale attività, a fronte di un esborso fisso di 400,00 euro mensili per la locazione dell'immobile in via della Farnesina ove viene svolta, non sia produttiva di alcun utile per la suddetta, non giustificandosi altrimenti il suo ininterrotto risalente svolgimento;
rilevato che, ferma la necessità di approfondimenti istruttori sulla situazione reddituale e patrimoniale di entrambe le parti, in ragione dei congrui e certi redditi da attività lavorativa di cui dispone il e Pt_1 considerati i futuri costi abitativi che la dovrà sostenere, il mantenimento dei figli va posto a CP_1
9 carico del padre, stabilendosi che la madre contribuisca, per la quota del 25%, alle spese universitarie
e mediche non coperte dal Servizio sanitario nazionale per gli stessi;
rilevato che, alla luce di quanto sinora emerso in merito alle complessive situazioni economiche delle parti e considerato l'esborso a carico del padre per il mantenimento dei figli (i quali, peraltro, frequentano l'università privata con un costo annuo di circa 12.000,00 euro, posto a carico del padre per la maggior quota del 75% e della madre per la residua quota del 25%), non si ravvisa, allo stato e salvi gli esiti dei necessari accertamenti nella fase contenziosa, una sperequazione economica tra le parti tale da porre a carico del marito un assegno di mantenimento in favore della moglie
PQM
visto l'art.708 c.p.c., 1) autorizza
i coniugi a vivere separati;
2) assegna a la porzione della ex casa familiare Parte_1 corrispondente all'unità immobiliare di proprietà dello stesso ubicata in Roma, via Cortina
d'Ampezzo, 164, distinta con l'interno 10 e dispone che se ne allontani, prelevando i CP_1 propri effetti personali, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
3) pone a carico di il mantenimento dei figli e con lo stesso conviventi e a carico della Parte_1 Per_1 Per_2 madre la quota del 25% delle spese universitarie e mediche non coperte dal Servizio CP_1
Sanitario Nazionale per gli stessi;
….”.
Nel prosieguo, espletate le prove testimoniali ammesse e la CTU contabile, le parti hanno precisato le conclusioni e la decisione è stata rimessa al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Il ha chiesto di: “*Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Pt_1 Parte_1
* Emettere per tutte le causali esposte nel presente atto, nonché nella comparsa CP_1 depositata nel giudizio riunito distinto dal n. r.g. 11478/21, provvedimento di addebito della separazione in capo alla sig.ra * assegnare la casa coniugale nella sua interezza, per CP_1 le causali dedotte nel presente atto e negli atti ivi richiamati, al sig. in quanto genitore presso Pt_1 cui i figli e stabilmente convivono;
* disporre che la madre contribuisca al Per_1 Per_2 mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti economicamente nella misura di
€ 300,00 cadauno, o in altra maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia, anche all'esito delle indagini patrimoniali richieste a carico della sig.ra e dei tempi di permanenza CP_1 dei ragazzi presso ciascun genitore;
* disporre altresì che ciascun coniuge dovrà sostenere le spese mediche, universitarie e sportive dei figli nella misura del 50% . * condannare la controparte alla refusione delle spese di lite”.
10 La ha invece chiesto di: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi CP_1 CP_1
e 2) rigettare la domanda di addebito della separazione formulata dal Signor
[...] Parte_1 nei confronti della GN 3) accogliere la domanda di addebito Parte_1 CP_1 della separazione formulata dalla GN al Signor con riserva di CP_1 Parte_1 richiedere il relativo risarcimento del danno in separata sede;
4) confermare il provvedimento reso in data 23.8.2021 relativamente alla attribuzione parziale della ex casa coniugale al Signor Parte_1 quale genitore presso cui coabitano stabilmente i figli e limitatamente al
[...] Per_1 Per_2 superattico di sua proprietà corrispondente all'interno n. 10 di Via Cortina d'Ampezzo n. 164 e, conseguentemente, rigettare la domanda attorea di attribuzione della casa coniugale comprensiva altresì della porzione immobiliare di proprietà della GN;
5) porre a carico del Signor CP_2 un contributo al mantenimento della GN nella misura di € Parte_1 CP_1
800,00 (ottocento/00) mensili (oltre rivalutazione ISTAT annuale), da corrispondere a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di presentazione del ricorso rubricato sub. R.G. n. 8593/2021; 6) confermare a carico del Signor sia il mantenimento dei Parte_1 figli e con lo stesso conviventi che il 75% delle spese straordinarie sostenute nel loro Per_1 Per_2 interesse;
7) confermare la contribuzione al mantenimento dei figli e a carico della Per_1 Per_2
GN nella misura del 25% delle spese straordinarie universitarie e mediche non CP_1 coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
8) condannare il Signor al pagamento Parte_1 delle spese di lite e competenze professionali ex D.M. n. 55/2014, oltre addizionale forfetaria, CPA e
IVA come per legge”.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione, peraltro reiterata dalla solo negli scritti CP_1 conclusionali, di nullità della memoria integrativa del stante la conformità dell'atto Pt_1
ai requisiti di legge, mentre va confermata la tardività della memoria ex art. 183 co. 6 n 1 cpc del ricorrente, già rilevata dal GI con ordinanza in data 5.6.2023, a cui si rimanda. Peraltro, ove pure si volesse ritenere la nullità della suddetta memoria integrativa, non potrebbe comunque operare nel caso di specie, come sostenuto dalla resistente, il principio di non contestazione. Premesso che il ha preliminarmente eccepito “la totale infondatezza, Pt_1
pretestuosità e strumentalità delle accuse addebitategli dalla moglie”, va rilevato che, in tema di addebito della separazione, vertendosi in materia di diritti indisponibili, “l'effetto della non contestazione non può essere lo stesso che essa produce in presenza di situazioni giuridiche di cui le parti possono liberamente disporre: l'interesse pubblico che sta alla base dell'indisponibilità della situazione giuridica dedotta in giudizio, se da un lato non impedisce al giudice di avvalersi di tutti
11 gli elementi e degli argomenti di prova di cui dispone ai fini dell'accertamento dei fatti, ivi compresi quelli desumibili dalla condotta processuale delle parti, dall'altro però esclude che egli possa ritenersi vincolato a ritenere sussistenti o insussistenti determinati fatti in virtù di dichiarazioni o ammissioni delle stesse, la cui valutazione resta pertanto devoluta al suo prudente apprezzamento” (Cass.,
n.13217/2014).
Tanto premesso, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le rispettive allegazioni delle parti, il tempo decorso dalla separazione di fatto, le reciproche domande di addebito, convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi.
Vanno invece rigettate entrambe le domande di addebito.
A tal proposito, va preliminarmente rilevato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, sicchè, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, la separazione dovrà essere pronunciata senza addebito (vedi tra le altre Cass. civ. 40795/21), gravando sulla parte richiedente l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. civ.
16691/20).
Orbene, la domanda di addebito spiegata dal va rigettata, in assenza di allegazioni Pt_1 suscettibili di integrare specifiche violazioni derivanti dal matrimonio ascrivibili alla
, tanto più che il nel ricorso ha premesso che “i reali motivi della insorta crisi CP_1 Pt_1
coniugale sono da ricondursi a traumi vissuti dalla medesima sig.ra nella propria famiglia di CP_1
origine …” e che l'esclusione della resistente dall'attività paterna, alla morte del genitore,
l'aveva così profondamente segnata da indurla a riversare la propria delusione ed insoddisfazione sulle figure maschili di riferimento del proprio nucleo familiare, così
12 riconducendo il ricorrente stesso la crisi coniugale a motivi diversi dalla violazione di specifici doveri derivanti dal matrimonio.
Quanto, invece, alla domanda di addebito spiegata dalla , fondantesi su condotte CP_1 verbalmente e fisicamente violente ai danni della stessa e dei figli attribuite al dalla Pt_1
espletata istruttoria non sono emersi elementi idonei e sufficienti a far ritenere provati gli allegati episodi. Quanto alle violenze agite dal in danno della figlia , che Pt_1 Per_2 sarebbe stata costretta a dormire su una sedia nella estate del 2009 e del figlio che Per_1
sarebbe stato picchiato dal padre con la cinta durante una vacanza ad Ischia, va rilevato che tali fatti sono stati negati da entrambi i figli escussi in qualità di testimoni.
Il figlio ha infatti dichiarato: “…non sono mai stato picchiato con la cintura da mio padre;
Per_1
nell'occasione ad Ischia ricordo che fui messo in punizione, anzi fui rimproverato verbalmente da mio padre, a seguito di una lite avuta con mia sorella ”. Anche il testimone addotto dal Per_2
ricorrente, , non ha confermato l'episodio, riferendo: “… mi pare di ricordare Testimone_1 che nel 2005 io e la mia famiglia insieme a quella del signor abbiamo fatto una vacanza insieme Pt_1 ad Ischia, ma non ho mai visto il usare la cinghia nei confronti del figlio”. Il medesimo Pt_1
episodio è stato smentito dalla figlia delle parti la quale, in sede di Parte_2
deposizione testimoniale, in proposito ha dichiarato: “Non è vero;
preciso che nel 2005 siamo andati in vacanza ad Ischia insieme con la cugina di papà e la sua famiglia;
io avevo circa cinque anni;
sono sicura che mio padre nell'occasione non ha colpito mio fratello con la cintura;
ricordo Per_1
che eravamo sempre insieme sia nella casa che avevamo preso in affitto sia in spiaggia”. La stessa ha inoltre negato di essere stata costretta dal padre a dormire su una sedia durante l'estate del
2009, dichiarando: “Non è vero, mio padre non mi ha fatto mai dormire su una sedia” ed ha parimenti negato di essere mai stata apostrofata “puttana” dal padre, dichiarando sullo specifico capitolo di prova: “Non è vero, preciso che nel settembre del 2016 eravamo al Circeo ed io e mio padre abbiamo avuto una discussione;
preciso che dovevo uscire con i miei amici e mi ero vestita con degli shorts molto succinti ed una maglietta corta, con un trucco molto accentuato e mio padre mi riprese dicendomi che mi ero vestita in modo inadeguato, ma non mi rivolse la frase di cui mi si è data lettura”. La teste che si era recata in vacanza a Ponza con i Testimone_2
, insieme alla propria famiglia, non ha confermato che il ricorrente aveva Parte_3 costretto la figlia a dormire su una sedia ma solo che i genitori, a seguito di un litigio Per_2
tra i due figli, avevano condotto la figlia a dormire in camera con loro.
13 A fronte del suddetto univoco quadro probatorio, nemmeno può ritenersi che il padre fosse avvezzo a colpire il figlio con la cinta in ragione del fatto che, secondo quanto dichiarato dalla teste sua insegnante delle scuole medie, il ragazzo le aveva chiesto di Testimone_3 togliergli il voto negativo che gli aveva appena dato, dicendole che altrimenti il padre lo avrebbe preso a cinghiate. Del pari non è suscettibile di giustificare di per sé sola l'addebito della separazione la modalità indelicata, dalla figlia percepita come mortificante, con cui il padre tentava di indurla a dimagrire in quanto in sovrappeso.
Sfornite di idonea rilevanza probatoria in merito ai dedotti maltrattamenti ai danni della resistente devono inoltre ritenersi le riproduzioni fotografiche depositate dalla stessa, ritraenti una gamba con dei lividi, trattandosi di fotografie prive di data certa, che non possono di per sé sole, tanto più alla luce delle risultanze delle prove orali che escludono condotte maltrattanti del comprovare due episodi rispettivamente risalenti al Pt_1
dicembre 2015 e all'aprile 2017, del tutto genericamente allegati, sì da non consentire nemmeno la sommaria ricostruzione delle circostanze di tempo e di luogo in cui le aggressioni dedotte si sarebbero verificate. Parimenti dicasi delle riproduzioni video depositate dalla , dalle quali emergono delle reazioni scomposte e colleriche del CP_1
(nel video in cui la accusa il marito di averla appena picchiata mentre era in Pt_1 CP_1
auto alla guida non è, invero, visibile l'aggressione ma solo l'allontanamento della mano della predetta dall'autoradio), che vanno contestualizzate nella situazione di risalente reciproca litigiosità di coppia - secondo quanto riferito da entrambi i figli in sede di sit rese nel procedimento penale ai danni del per il reato di maltrattamenti, conclusosi con Pt_1
ordinanza di archiviazione del GIP in data 21.2.2024 (vedi atti depositati dal ricorrente) – connotata da reazioni scomposte e violente anche da parte della (nel verbale di sit CP_1
in data 14.1.2021 il figlio ha riferito che durante un litigio la madre aveva lanciato le Per_1 ciabatte contro il padre;
che più volte gli aveva rotto il cellulare, sbattendolo a terra o contro il mobile;
che in un'occasione, nel 2016, gli aveva tirato contro una padella contenente la pasta al pomodoro, provocandogli delle scottature;
che la sera della sua laurea lo aveva spintonato dicendogli di andare via da casa;
la figlia e il teste hanno Per_2 Tes_1
riferito che la , adirata, nell'estate 2017 aveva rovesciato il lettino su cui si trovava il CP_1
marito, in spiaggia). In sede di sit, inoltre, entrambi i figli hanno negato violenze del padre
14 in danno degli stessi o della madre ed anche la madre ed il fratello della hanno CP_1
escluso condotte fisicamente violente del constatate o riferite. Pt_1
Quanto alla casa familiare ubicata in Roma, via Cortina d'Ampezzo, 164, distinta con l'interno 10, rilevata la perdurante convivenza della figlia, non ancora economicamente autonoma, con il padre, ne va ribadita l'assegnazione a quest'ultimo (confermata anche alla
Corte d'Appello in sede di reclamo), come individuata dall'ordinanza presidenziale, per le ragioni ivi esposte, evidenziandosi che, comunque, a seguito del rilascio alla comodante dell'unità già costituente il primo piano di detta casa, essa nemmeno può più ritenersi suscettibile di assegnazione nella sua (non più esistente) originaria consistenza.
Quanto alle domande patrimoniali, occorre premettere che la Corte di Appello di Roma, con ordinanza in data 28.4.2022, all'esito del reclamo, ha posto a carico della – CP_1 parzialmente riformando la suddetta ordinanza in punto di contribuzione materna al mantenimento - l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per gli stessi figli nella maggior misura del 50%, fermo l'obbligo del di provvedere all'integrale Pt_1 mantenimento ordinario della prole convivente. Va altresì preliminarmente rilevato che, in comparsa conclusionale, il ricorrente ha rappresentato che il figlio è stato assunto Per_1 dalla Parmalat il 29.1.24 e si è trasferito a Bergamo per motivi di lavoro, sicchè da tale data deve ritenersi economicamente autosufficiente.
Orbene, dalla CTU contabile espletata nel corso del giudizio, scevra da vizi di ordine logico e metodologico, valutate altresì le risposte fornite dal TU alle osservazioni dei Ctp, è emerso quanto segue.
Il dipendente della Italiana Petroli SpA, sulla scorta delle dichiarazioni dei redditi, Pt_1 operate le rettifiche di cui al paragrafo 2.1 dell'elaborato, a cui si rimanda, nel triennio 2020-
2022 risulta aver avuto le seguenti disponibilità finanziarie nette, comprensive dei canoni di locazione delle quote di immobili di cui è proprietario:
15 Lo stesso è inoltre proprietario dei seguenti immobili:
1. fabbricato in Roma, viale Cortina D'Ampezzo n. 164, interno 10 piano 5, categoria A/2, vani 5 convertiti in mq 87, quota di proprietà 100%, come identificato dal TU al paragrafo
3.1 dell'elaborato peritale;
2. fabbricato in Roma, via Marco Besso villino C n. 3A, piano T, categoria C/1, consistenza mq 25, quota di proprietà 1/9;
3. fabbricato in Roma, via Marco Besso villino C n. 3B, piano T, categoria C/1, consistenza mq 30, quota di proprietà 1/9.
Il valore dei predetti immobili è stato stimato, sulla scorta delle quotazioni OMI del comune d Roma, rispettivamente in 300.150 euro, 8.611 euro e 10.333 euro, per complessivi 319.094 euro, importo ridotto dal TU a 253.185 euro, detratto il 50% dell'importo residuo (131.818 euro) del mutuo concesso al per l'acquisto dell'immobile sub 1, garantito da ipoteca Pt_1
sull'immobile sito in Roma, via Botticelli, di proprietà della , la quale ha inoltre CP_1
prestato garanzia fideiussoria in favore del marito fino a 300.000 euro. Proprio in ragione della qualifica di terza datrice di ipoteca e di fideiussore rivestita dalla , valutate la CP_1
condivisione del rischio in capo ad entrambe le parti e la incidenza del debito residuo sul valore sia dell'uno che dell'altro immobile, detto debito è stato condivisibilmente imputato dal TU, nella misura del 50% (65.909 euro), a decurtazione del valore di entrambe le unità.
Quanto al patrimonio mobiliare del ricorrente, sono stati inoltre accertati su conto corrente intestato al i seguenti saldi: Pt_4 Pt_1
nonché i seguenti crediti verso familiari (in ragione dei pagamenti delle rate del prestito contratto dal padre per l'acquisto dell'auto, considerati “prestito personale” non restituito):
ed i seguenti investimenti finanziari (azioni Totalenergies): 16 Pertanto, riepilogativamente, il patrimonio mobiliare ascrivibile al negli anni di Pt_1
indagine, risulta essere il seguente:
Sulla scorta degli estratti del conto Banca CREDEM n. 010/0093165-6 sono stati inoltre accertati in capo al i seguenti redditi figurativi (esclusi gli accrediti per vendita titoli, Pt_1
in quanto mero trasferimento del patrimonio mobiliare, quelli per girofondi tra conti intestati o cointestati alla resistente, quelli di importo non significativo ossia inferiori ad euro 100 e quelli aventi adeguato giustificativo):
Quanto alla , sulla scorta delle dichiarazioni dei redditi, operate le rettifiche di cui al CP_1
paragrafo 2.2 dell'elaborato, a cui si rimanda, risulta che la predetta, nel triennio 2020- 2022, ha avuto le seguenti disponibilità finanziarie nette, derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui è proprietaria:
17 La stessa risulta inoltre proprietaria per l'intero di un immobile in Roma, via Sandro
Botticelli n. 2, interno n. 24 piano S1-6, categoria A/2, vani 5 convertiti in mq 105, il cui valore, stimato dal TU in 483.000 euro, va ridotto (per le ragioni sopra esposte) del 50% dell'importo residuo del mutuo concesso al e pertanto determinato nel minor valore Pt_1
di 417.091 euro.
Quanto invece al patrimonio mobiliare della sui conti correnti n. CP_1 Pt_4
010/0144663-8 intestato alla , n. 010/0000761-6 cointestato alla CP_1 Controparte_3
, a (madre) e (fratello), estinto il 15.12.22, n. CP_1 Persona_7 Persona_8 Pt_4
010/046/1569-4 intestato alla Associazione Forme Idea, estinto il 29.12.2020 e n. Pt_4
010/0461569-4 intestato alla Associazione Forme Idea, estinto il 29.12.2020, sono stati accertati i seguenti saldi:
Quanto al conto presso Banca CREDEM n. 010/0144663-8 intestato a , va CP_1
precisato che il saldo al 31.12.2020 si è venuto a determinare per l'addebito del bonifico di euro 134.865 eseguito il 23.12.2020 dalla resistente in favore del conto . Controparte_3
Quanto a tale ultimo conto cointestato, va precisato che il saldo al 31.12.2020 si è venuto a determinare per l'accredito del citato bonifico di euro 134.865 eseguito in data 23.12.2020 dalla resistente, imputatole per la quota di un terzo in funzione dell'iscrizione del credito nei confronti della madre e del fratello, costituito dai due terzi dell'importo, pari ad euro
89.910, condivisibilmente valutato quale “prestito personale” in favore degli stessi, in assenza di documenti a confutazione. Le giacenze su detto conto risultano azzerate nel biennio 2021-2022 per lavori su immobili, prelievo contanti, compensi professionali, acquisto motociclo (effettuato dalla al prezzo di 4.050 euro), rimborsi vari. CP_1
Nel patrimonio mobiliare della vanno altresì ricompresi, per le ragioni sopra CP_1
esposte, i seguenti crediti verso i familiari:
18 nonché i titoli di cui al deposito “We Plas” avente il seguente valore nel periodo di riferimento:
il cui saldo al 31.12.2020 è venuto a determinarsi a seguito della vendita della quasi totalità dei titoli in portafoglio, il cui ricavato finale è stato utilizzato per eseguire il sopracitato bonifico del 23.12.2020 di euro 134.865.
Pertanto, il patrimonio mobiliare della , al netto del valore della partecipazione CP_1
societaria di cui si dirà, risulta essere, in riepilogo, il seguente:
Al suddetto patrimonio mobiliare va altresì aggiunta la quota di 1/6 della NO S.r.l. costituita il 5.07.1991, esercente attività di costruzione di immobili, risultante inattiva e della quale la è Amministratrice unica dall' 1.02.2019. La società risulta proprietaria per CP_1
l'intero di un fabbricato e di sei terreni in Mercatello sul Metauro (PU). Il fabbricato è stato acquistato al prezzo di 26.339 euro (inclusi i terreni) e dai bilanci risulta essere stato oggetto di importanti lavori di ristrutturazione determinabili in circa 340.000 euro (quale differenza tra il prezzo di acquisto, oltre oneri accessori, e il valore iscritto in bilancio di euro 372.756).
Dalla visura si evince che il fabbricato, accatastato nel 1991 nella categoria A/4 (abitazioni di tipo economico), a seguito della variazione della destinazione in data 13.07.2006, è attualmente una “country house” (categoria D10). A fronte del minore valore iscritto in bilancio (pari ad 372.756 euro), detto compendio immobiliare è stato stimato dal TU, sulla scorta dei valori OMI per abitazioni di tipo economico, come segue:
19 Determinato, per ciascun esercizio, il patrimonio netto contabile e la rettifica positiva emersa sul valore degli immobili, il TU ha calcolato il patrimonio netto rettificato, corrispondente al valore attribuito alla società, nonché il valore della partecipazione detenuta dalla resistente, come da seguente prospetto:
Dagli estratti conto sono stati inoltre accertati in capo alla i seguenti redditi CP_1
figurativi, al netto delle espunzioni operate per ciascun conto dal TU (vedi paragrafo 6.2 a cui si rimanda):
Premesso che, per costante giurisprudenza, nei giudizi di separazione la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, alla luce degli esiti della CTU contabile, valutate le rispettive capacita patrimoniali e reddituali delle parti, considerata, in particolare, la maggior capacità reddituale del considerato che la allo stato non risulta esercitare alcuna attività lavorativa Pt_1 CP_1
(avendo dismesso nel 2022 anche il laboratorio, in quanto non redditizio) e fruisce dei soli
20 redditi da locazione sopra indicati, va confermato a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario di entrambi i figli e l'obbligo dei genitori di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per gli stessi, a decorrere dalla domanda (data di deposito del ricorso del , per il figlio sino al gennaio 2024, data dalla quale Pt_1 Per_1
il padre continuerà a provvedere al mantenimento ordinario della sola figlia con lo Per_2
stesso convivente ed entrambi i genitori continueranno a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per la stessa, come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il
Consiglio dell'Ordine Forense.
Quanto alla domanda di mantenimento formulata dalla resistente, va preliminarmente rilevato che, in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa (cfr. Cass. civ. 234/2025, 8254/23).
Orbene, valutato il patrimonio mobiliare e immobiliare di cui dispone la unitamente CP_1 al reddito da locazione, considerato che la stessa non sostiene oneri locativi e che, sebbene allo stato priva di redditi da lavoro, è munita di una capacità lavorativa specifica sfruttabile nel mercato del lavoro (oltre ad essere laureata in lettere antiche, si è specializzata presso l'Istituto Centrale di Restauro San Michele in Roma, acquisendo l'abilitazione a partecipare ad appalti pubblici e privati per restauri di opere sotto la sovraintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali), considerato che il è onerato del mutuo gravante Pt_1
sull'abitazione in cui ha vissuto con entrambi i figli sino al trasferimento del figlio Per_1
e ove continua a vivere con la figlia non ancora economicamente autosufficiente, Per_2 tenuto conto che il padre ha provveduto all'integrale mantenimento ordinario di entrambi i figli sino al gennaio 2024 e che da tale data è tenuto a provvedere in via esclusiva al mantenimento ordinario della sola figlia, considerato che il mantenimento del tenore di vita matrimoniale - nel caso di specie agiato, tenuto conto dei viaggi effettuati dalla famiglia unita, confermati dai figli - costituisce un obiettivo tendenziale, da parametrare alla sua materiale sostenibilità da parte del coniuge a cui carico viene posto l'assegno, si ritiene di porre a carico del a decorrere dal febbraio 2024 (mensilità da cui il padre non è più Pt_1
21 onerato del mantenimento del figlio , un assegno, quale contributo al mantenimento Per_1
della moglie, che, valutate comparativamente le situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, si determina in 200,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat
e da corrispondere entro il 5 di ogni mese, fermi per il pregresso i provvedimenti presidenziali provvisori ed urgenti.
Va, infine, disattesa la istanza della di “stralcio, con applicazione delle sanzioni previste CP_1 dall'art. 89 c.p.c.”, dell'espressione “truffa processuale” utilizzata dalla controparte in comparsa conclusionale, atteso che essa appare volta a stigmatizzare, sia pure con modalità senz'altro pungente, la strumentalità delle avverse allegazioni di violenza al perseguimento di vantaggi patrimoniali nel giudizio di separazione, non risultando pertanto esulante dalla materia del contendere ed integrante una gratuita offesa alla persona.
Stante la parziale reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese del giudizio, mentre le spese della CTU contabile vanno poste a definitivo carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
PQM
definitivamente decidendo, ogni altra domanda disattesa:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, coniugati in Roma il 21.9.1996;
[...]
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (anno 1996, atto n. 01125, parte 2, serie A04);
rigetta le domande di addebito formulate dalle parti;
assegna a la casa familiare in Roma Viale Cortina D'Ampezzo n. 164 Parte_1
interno n. 10;
pone a carico di l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario di Parte_1 entrambi i figli e pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo dei genitori di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per la prole come da vigente Protocollo tra il
Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense, a decorrere dalla domanda, per il figlio sino al gennaio 2024, data dalla quale il padre continuerà a provvedere al Per_1
22 mantenimento ordinario della sola figlia con lo stesso convivente ed entrambi i Per_2
genitori continueranno a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per la stessa, come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense;
pone a carico di , a decorrere dal febbraio 2024, un assegno dell'importo di Parte_1
200,00 euro mensili quale contributo al mantenimento della moglie , da CP_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla stessa entro il 5 di ogni mese;
dispone la compensazione delle spese del giudizio, eccezion fatta per le spese della CTU contabile, da porsi a definitivo carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Roma, 4.9.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8593 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia VIOLI FERRARI per Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Agnese CASILLO per procura in atti CP_1
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI: come in atti
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
, premesso di aver contratto matrimonio il 21.09.1996, in Roma, con Parte_1 CP_1
e che dall'unione coniugale erano nati i figli (3.2.1999) e (22.1.2001),
[...] Per_1 Per_2
ha chiesto all'adito Tribunale di: “Pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e * Emettere un provvedimento di addebito della separazione in capo alla
[...] CP_1 sig.ra * Disporre l'affidamento condiviso dei figli con loro collocamento presso il CP_1 padre e libertà di incontrare l'altro genitore in ogni tempo, previo avviso. * assegnare la porzione di casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. a quest'ultimo; * disporre che la madre Pt_1 contribuisca al mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti economicamente nella misura di € 250,00 cadauno, o in altra maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia, anche all'esito delle indagini patrimoniali richieste a carico della sig.ra * disporre CP_1 altresì che ciascun coniuge dovrà sostenere le spese mediche, universitarie e sportive dei figli nella misura del 50% . * condannare la controparte alla refusione delle spese di lite”.
Ha dedotto all'uopo: che i coniugi avevano contratto matrimonio dopo una relazione decennale durante la quale avevano condiviso amici e interessi;
che si era sempre fatto carico della cura della moglie e dei figli;
che da tempo le insorte incomprensioni avevano causato il venir meno della comunione materiale e spirituale, tanto che già dal mese di settembre 2020 era stato costretto ad abbandonare la casa familiare;
che fino al mese di dicembre la gli aveva impedito di accedere liberamente alla casa coniugale per CP_1 incontrare i propri figli (all'epoca ancora dimoranti presso la madre) e per prelevare i propri beni, adducendo un sentimento di timore conseguente ad una asserita pericolosità del marito descritto come coniuge maltrattante;
che la strumentalità delle accuse era dimostrata peraltro dalla solidarietà manifestatagli dai figli, i quali dalle festività natalizie avevano deciso di trasferirsi con lui in altra abitazione, distinta dalla casa coniugale, detenuta in via esclusiva (ed illegittimamente) dalla;
che i motivi della crisi coniugale erano da CP_1
ricondursi a traumi vissuti dalla moglie e segnatamente alle sofferenze patite dalla stessa a causa delle infedeltà coniugali del proprio padre, delle quali era stata spettatrice involontaria ed al fatto che fosse stata costretta a subire quotidianamente la presenza della amante del padre, tale con cui il predetto aveva fondato il laboratorio d'arte Persona_3
“STUDIO FORME”, specializzato nella lavorazione del vetro e della ceramica, alla morte del padre acquisito interamente dalla con conseguente perdita, da parte della Per_3
2 , della possibilità di continuare ad esercitare la propria attività creativa nel CP_1
laboratorio ove la stessa era cresciuta come artista;
che tali eventi con ogni probabilità avevano segnato profondamente la , tanto da indurla a riversare le proprie CP_1 frustrazioni ed insoddisfazioni sulle figure maschili di riferimento del proprio nucleo familiare, ovvero il marito ed il figlio che per amore della propria famiglia si era Per_1
costantemente messo in discussione durante percorsi psicoterapeutici a cui la moglie aveva costretto padre e figli;
che egli svolgeva attività lavorativa dipendente presso la ITALIANA
PETROLI SPA, da cui aveva tratto nel 2019 un reddito lordo annuo pari a 52.517 euro;
che era proprietario dell'immobile sito in Roma, Viale Cortina d'Ampezzo n. 164, interno 10, facente parte del villino B, acquistato in data 1.08.2008, facendo ricorso ad un mutuo fondiario il cui rateo mensile ammontava a circa 1.400 euro, con ipoteca gravante sull'appartamento sito in Via Botticelli, concesso in locazione ad un canone di 1.250,00 euro mensili, di proprietà della , la quale era inoltre comproprietaria della struttura CP_1
ricettiva denominata A' ON sita in Mercatello sul Metauro;
che la resistente invece svolgeva la propria attività di artista presso il laboratorio sito in Via Prati della Farnesina
17, con insegna “FORME IDEA”, dalla quale traeva redditi che attualmente non gli erano noti, pari, sino a quando la moglie aveva collaborato con suo padre, a circa 2.500,00 euro percepiti a titolo di stipendio mensile;
che la casa coniugale, sita in Roma, Via Cortina
d'Ampezzo 164, era costituita da due unità immobiliari, poste al piano attico (di proprietà della madre della ) e super attico (di proprietà del ricorrente); che l'intero immobile CP_1
era attualmente utilizzato dalla , sebbene egli avesse richiesto di poter dividere le CP_1
due unità onde poter utilizzare la propria quota in proprietà esclusiva;
che i due figli, conviventi con il padre, frequentavano l'università europea, con una retta annua di 12.000 euro.
Costituitasi in giudizio, ha invece chiesto di: “1) dichiarare la separazione CP_1 personale dei coniugi, con addebito della stessa a carico del Sig. e rigettare la richiesta di Pt_1 addebito della separazione avanzata dal Sig. nei confronti della Sig.ra Parte_1 CP_1
poiché inammissibile ed in subordine infondata;
2) in ogni caso porre a carico del
[...] [...]
l'obbligo di corrispondere per il mantenimento in favore della stessa ricorrente ed anche in Pt_1 relazione all'addebito della separazione, per l'importo pari ad € 1.500,00 mensile entro il giorno cinque di ogni mese e con diritto alla rivalutazione Istat;
3) disporre l'assegnazione della casa
3 coniugale (la cui proprietà risulta intestata a di Viale Cortina D'Ampezzo n. 164 Parte_1 interno n. 10 alla e che lo stesso traferisca la propria residenza altrove;
4) disporre CP_1 che il Sig. ai fini della corretta realizzazione del principio di proporzionalità nel Pt_1 mantenimento dei figli, corrisponda alla € 650,00 per la figlia che attualmente CP_1 Per_2 vive con la madre e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa, entro il giorno cinque di ogni mese con rivalutazione ed anche se del caso con attribuzione diretta alla stessa figlia nella misura del 30%; 5) che qualora anche il figlio decida di convivere con la madre, il Per_1 [...] corrisponda alla € 650,00 per il mantenimento del figlio fino al Pt_1 CP_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica, entro il giorno cinque di ogni mese con assegno con rivalutazione ed anche se del caso con attribuzione diretta allo stesso nella misura del 30%, nulla nel caso in cui lo stesso non conviva con la madre e decida di permanere con il padre;
6) che il
[...] corrisponda l'80% delle spese straordinarie preventivamente concordate relative ai due figli, Pt_1 quali quelle scolastiche, sportive e mediche non coperte dal SSN. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio ”.
Ha dedotto all'uopo: che il matrimonio era stato caratterizzato dalla grave instabilità caratteriale del spesso sfociata in violenti accessi di ira e maltrattamenti nei Pt_1
confronti della moglie anche alla presenza di amici e familiari;
che già nel corso del 2018 ella aveva maturato la consapevolezza del proprio malessere dovuto alle continue vessazioni familiari subite dal marito, tanto che il 2.12.2020 aveva sporto denuncia-querela nei confronti del predetto, essendosene astenuta sino a quel momento a tutela dei figli e nel tentativo di rinsaldare la comunione familiare;
che, infatti, nel 2018 era riuscita a convincere il marito ad intraprendere una terapia di coppia, interrotta dopo poche sedute dallo stesso, il quale aveva poi interrotto anche il successivo percorso individuale intrapreso nel 2019, consigliatogli dalla precedente terapeuta;
che intanto il ricorrente aveva continuato a svilirla anche dinanzi ai figli come madre;
che nel marzo 2020, al fine di evitare le ripercussioni economiche della richiesta di separazione che ella gli aveva comunicato a mezzo legale, il marito aveva intrapreso un percorso per uomini maltrattanti;
che dopo qualche seduta il le aveva però riferito “che il percorso era cambiato poiché in realtà era la stessa ad essere Pt_1 malata e violenta nel volersi separare e che lui non aveva alcun problema”; che l'estate 2020 era trascorsa nel clima di consuete violenze, sicchè, nell'agosto 2020 ella aveva reiterato al marito la decisione di volersi separare;
che pertanto il predetto, riconoscendo di essere una persona violenta, nel mese di settembre 2020 aveva intrapreso una nuova terapia, del pari 4 interrotta dopo poche sedute;
che nel mese di ottobre 2020 era giunta alla conclusione che non fosse più tollerabile la coabitazione ed il 16 ottobre il marito si era allontanato dalla casa coniugale;
che il padre aveva cercato di convincere i figli che la madre fosse in realtà malata e violenta, screditandola anche tra gli amici comuni, dipingendola come una psicopatica soggiogata dai terapisti e dipingendo sè stesso invece come un marito amorevole, facendo inoltre credere ai figli di non poter provvedere al pagamento delle spese per il mantenimento della casa e per la loro istruzione;
che era stata vittima di episodi di violenza da parte del marito nel dicembre 2015 e nell'aprile 2017, allorquando l'aveva aggredita fisicamente con calci e pugni durante banali discussioni, causandole degli ematomi documentati dalle foto in atti, non denunciati per paura di ulteriori reazioni;
che altri episodi di violenza si erano verificati il 7 luglio 2019, allorquando, mentre era in auto con il marito, avendolo informato che la figlia aveva espresso la volontà di frequentare Per_2
un'università in Spagna, l'uomo aveva iniziato ad aggredirla e minacciarla, dicendole : “Tira fuori i soldi, vai a battere! Non me ne fotte niente!” “Io ti faccio affogare, Mercatello, ti faccio Per_4 morire! Ti faccio capire che cosa cazzo vuol dire vivere! Ti lascio da sola! Io non esisto ……..Tu non potrai più contare su di me….Tu morirai ammazzata, Mercatello, ..Ti lascio morire Per_4 Per_5 lentamente” “Devi morire ammazzata, devi affogare lentamente, stronza che sei!” “Vai a morì ammazzata! Io ho decretato la tua fine!”, colpendola, mentre guidava l'auto, con la mano destra;
che il 12 marzo 2020, avendogli ricordato che il giorno successivo sarebbe venuta a casa la domestica che la aiutava saltuariamente nelle pulizie, il l'aveva aggrediva Pt_1 immotivatamente urlandole le seguenti frasi: “Fottiti! Ti devi fottere con la spesa, con
.! Tira fuori i soldi e fai come cazzo ti pare!”; che il 24 agosto 2020 il ricorrente, Per_6 lamentandosi della cucina sporca lasciata dalla madre della dopo aver preparato la CP_1
colazione, l'aveva minacciata dicendole: “Ti levo la sete col prosciutto, te faccio magnà questi porco…..” “Vai vai chiedimi i soldi…”; che il 26 agosto 2020 a casa di amici comuni, alla richiesta di abbassare la voce per non disturbare i vicini, l'aveva minacciata dicendole: “Non ti azzardare a dirmi di stare zitto altrimenti ti do un destro in faccia”, mentre il 27 agosto l'aveva minacciata di portarla in Tribunale e di farla interdire e il 28 agosto le aveva inveito contro, dicendole: “Schizzofrenica! Te la pigli in saccoccia e ti cuocio nel tuo brodo!”; che il Pt_1
percepiva una retribuzione mensile di 5.000 euro lordi, oltre ai benefits aziendali e ai canoni da locazione di due immobili commerciali di cui era proprietario: che ella, restauratrice, aveva visto azzerarsi completamente i propri redditi dopo la morte del padre ed era riuscita 5 a sostenersi attingendo alle somme pervenutele in eredità; che l'associazione che aveva costituito non produceva utili e l'unica propria fonte di reddito era costituita da un canone di locazione di circa 850 euro mensili al netto delle tasse, con cui doveva provvedere anche alla figlia rimasta a vivere con lei;
che, oltre ad essere proprietaria dell'immobile locato, era titolare solo della quota del 30% della società paterna, proprietaria di un immobile nelle
Marche, improduttivo di redditi;
che nel novembre 1999 aveva venduto un appartamento acquistato con provvista ricevuta dai genitori, per comprare una casa più grande, essendo nato il primogenito pagata integralmente da lei ma intestatale solo per la quota di Per_1
¾ ed ipotecata per garantire debiti della famiglia del marito;
che il aveva proceduto Pt_1
ad intestarsi in via esclusiva l'appartamento in Viale Cortina d'Ampezzo, 164, già condotto in locazione dalla famiglia, posto al piano superiore a quello di proprietà della madre della resistente, che intanto aveva collegato con una scala interna, cedendo alla moglie, al corrispettivo di 35.000 euro, di pertinenza personale della stessa, la propria quota di ¼ dell'immobile in via Botticelli, dato in garanzia per l'acquisto dell'immobile in via Cortina,
d'Ampezzo, di cui, dopo l'allontanamento del marito, era costretta a pagare il mutuo;
che la propria madre, dovendo aiutare economicamente la figlia e la nipote, le aveva comunicato la volontà di locare l'appartamento di sua proprietà, chiedendole di liberarlo, sicchè ella viveva attualmente solo nella porzione superattico della casa coniugale;
che, con pec del
10.3.2021, il difensore del le aveva comunicato l'intenzione dello stesso, previ lavori Pt_1 di riparazione, di rientrare nella disponibilità della casa familiare, invitando formalmente la moglie ad asportare tutti i suoi effetti personali;
che con pec del 15.3.2021 la aveva CP_1
comunicato la disponibilità a concedere l'ingresso nell'abitazione esclusivamente ad operai di fiducia del perché gli stessi potessero provvedere al trasloco dei suoi effetti Pt_1
personali, nonché ai lavori di riparazione, indicando quale data per l'accesso il 24 marzo
2021; che invece, con pec del 18.3.2021, il difensore del aveva comunicato che lo Pt_1
stesso si sarebbe recato il giorno 24 marzo 2021 presso l'abitazione coniugale dalle ore 10.00 per ivi trasferirsi stabilmente, mentre la si sarebbe dovuta far ospitare dalla di lei CP_1 madre;
che prontamente, con pec del 19.3.2021, la aveva rappresentato l'irricevibilità CP_1
delle condizioni poste dal comunicandogli altresì che erano state sporte denunce Pt_1
nei suoi confronti per atti di violenza e che temeva per la propria incolumità, diffidandolo dall'avvicinarsi all'abitazione, revocando nel contempo, a causa della pandemia, anche la disponibilità inizialmente concessa all'accesso degli operai;
che ulteriore diffida all'accesso 6 era stata inviata al con pec del 23.3.2021; che il ricorrente, invece, incurante delle Pt_1
precedenti comunicazioni e diffide, definendo addirittura calunniose e infondate le denunce depositate nei suoi confronti, si era presentato presso l'abitazione in data 24.3.2021 alle ore
10.00, accompagnato dal suo avvocato, intimandole più volte di aprire la porta dell'appartamento per farlo entrare, mentre cercava in tutti i modi di accedere con la copia delle chiavi ancora in suo possesso;
che, pertanto, contattato prontamente il “112”, gli operanti avevano faceva desistere il dal suo intento;
che dopo tali eventi era stata Pt_1
costretta a recarsi al Pronto Soccorso a causa di un forte stato di agitazione, in ragione del quale le erano state somministrate venti gocce di PA e le era stato prescritto il farmaco EX .
Riunita alla causa di separazione n. 8593/2021 la causa di separazione n. 11478/2021, proposta con separato ricorso dalla , esperito con esito negativo il tentativo di CP_1
conciliazione, espletata l'audizione della figlia , in data 23.8.2021 il Presidente f.f. ha Per_2
emesso i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “rilevato che successivamente all'udienza presidenziale, seppur in via del tutto autonoma ed irrituale, le parti hanno instaurato il contraddittorio in merito all'avvenuto rilascio da parte della alla madre, comodante, della CP_1 porzione di proprietà di quest'ultima della ex casa familiare (originariamente costituita da due unità catastalmente distinte, ubicate al piano attico e superattico, rispettivamente di proprietà della madre della e del;
rilevato che, salvo ogni accertamento nella competente separata sede in CP_1 Pt_1 merito alla legittimità della operata divisione di fatto della ex casa familiare e della restituzione alla comodante del piano di proprietà della stessa, il nel ricorso ha rappresentato di aver “invano Pt_1 richiesto di poter dividere i due beni”, chiedendone espressamente, in via provvisoria ed urgente, la divisione “conformemente alle piantine catastali” (vedi punto 3 pg 10 del ricorso), evidentemente ritenendone la comoda divisibilità (come esplicitato a pg 17 della comparsa nel giudizio riunito), onde poter rientrare “nella esclusiva disponibilità dell'abitazione di sua proprietà” e consentire alla CP_1 di continuare “a risiedere nell'immobile di proprietà esclusiva della di lei madre e concessole in comodato d'uso gratuito da oltre dieci anni”, chiedendo espressamente nelle conclusioni del ricorso
l'assegnazione della sola “porzione di casa coniugale di proprietà esclusiva” dello stesso, sicchè la richiesta di assegnazione dell'intera originaria casa familiare avanzata dal difensore nel verbale
d'udienza del 17.6.21 risulta incompatibile con il contenuto del ricorso (richiamato nella parte finale del verbale, laddove entrambi i difensori si sono riportati ai rispettivi scritti) nonché della comparsa di costituzione nel giudizio riunito e peraltro nemmeno giustificata da sopravvenienze, in quanto già
7 nel ricorso il aveva rappresentato il trasferimento di entrambi i figli presso di lui, così Pt_1 dimostrando di aver positivamente valutato la idoneità della richiesta assegnazione parziale a soddisfare l'esigenza della prole di conservazione dell'originario habitat domestico (d'altro canto, secondo la descrizione dell'immobile fatta dal all'udienza del 17.6.2021, proprio nel piano Pt_1 superattico di sua proprietà sono allocate le tre camere da letto e quindi le stanze dei due figli); rilevato che entrambi i figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti hanno scelto di vivere con il padre, il quale, dopo il dedotto allontanamento dalla casa familiare, resosi necessario, secondo quanto assunto, dalla intollerabilità della convivenza, ha preso una casa in locazione, dove lo hanno raggiunto prima il figlio e poi la figlia (rispettivamente ventiduenne e ventenne); Per_1 Per_2 rilevato che, secondo l'univoco consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'assegnazione della casa familiare, siccome finalizzata esclusivamente alla tutela della prole a rimanere nel medesimo ambiente domestico, è subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento/collocamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, non potendo pertanto essere disposta come se fosse una componente dell'assegno di mantenimento - risolvendosi altrimenti in un'illegittima espropriazione del diritto di proprietà, praticamente per tutta la vita del coniuge assegnatario in danno dell'altro con conseguente illegittimità costituzionale del provvedimento (vedi Cass civ 21334/13, 18440/13,
11035/07, 10994/07, 1545/06) - né potendo essere disposta sulla scorta di valutazioni relative alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli o comunque relative alla tutela di esigenze diverse da quella della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico (Cass. civ. 25604/18), sicchè la questione delle dedotte violenze subite dalla - che, peraltro, in quanto CP_1 contestate, dovranno essere oggetto di accertamento nella fase contenziosa - non è suscettibile di valutazione ai fini della assegnazione della casa familiare richiesta dalla stessa;
rilevato pertanto, che la ex casa familiare, limitatamente alla unità immobiliare di proprietà di oggetto Parte_1 della relativa iniziale domanda, dovrà essere assegnata a quest'ultimo, ex art. 336 sexies cc, in quanto convivente con i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, dei quali va tutelato
l'interesse a permanere nel medesimo ambiente domestico, disponendosi che se ne allontani, CP_1 prelevando i propri effetti personali, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
rilevato che il proprietario dell'unità immobiliare sita in Roma via Cortina d'Ampezzo, 164, Pt_1 distinta dall'interno 10, gravata da un mutuo con rateo mensile dell'importo di 1.400,00 euro, nonchè comproprietario, per la quota pari all'11,11%, di una unità immobiliare locata per un corrispettivo lordo di pertinenza pari a 1.900,00 euro annui (vedi modelli 730 in atti), ha dichiarato negli anni di
8 imposta 2020, 2019 e 2018, redditi netti da lavoro dipendente e da locazione rispettivamente pari a
39.460 euro circa, a 38.250 euro circa e a 36.208 euro circa (vedi modelli 730/21-19-18), per una media mensile nel suddetto triennio pari a 3.150,00 euro circa ed è inoltre intestatario di titoli di cui non ha specificato il controvalore nella dichiarazione sostitutiva, condotta deponente prima facie, ex art. 116 cpc, per l'esistenza di significative disponibilità finanziarie del sottaciute, salvi gli Pt_1 esiti dei necessari approfondimenti istruttori da svolgersi nella fase contenziosa, all'esito dei quali verrà rimessa al Collegio la definitiva valutazione dell'attendibilità dei redditi dichiarati, deponendo, invero, per la disponibilità di ulteriori risorse economiche anche l'ammontare degli esborsi mensili sostenuti dal predetto (che ha dichiarato di essere gravato da un canone di locazione per l'attuale abitazione pari a 700,00 euro mensili, del cui pagamento da parte del padre non v'è riscontro, nonché da spese universitarie per i figli pari a 1.000,00 euro mensili, oltre che dal mutuo per l'immobile di proprietà); rilevato che la – proprietaria di un appartamento in Roma e della quota di 1/6 di CP_1 tre immobili e di quattro terreni in Roccasicura, ricevuti in eredità, titolare della quota di 1/6 della
NO SR a sua volta proprietaria del casolare A' ON (secondo la controparte un albergo) sito
a Mercatello sul Metauro, nonchè titolare di due conti correnti e di un ulteriore conto cointestato con la madre ed il fratello con un saldo al 31 marzo 2021 pari a circa 162.000.00 euro, sul quale sono stati accreditati tra il settembre ed il dicembre 2020 circa 133.000,00 euro, come evincibile dalla dichiarazione sostitutiva (invero priva dell'autentica del dipendente addetto) - ha dichiarato negli anni di imposta 2017 e 2018 redditi da locazione (dell'appartamento di proprietà esclusiva in Roma
e della piccola quota di altro immobile in comproprietà, per quanto evincibile dalle dichiarazioni dei redditi) rispettivamente pari a circa 14.400 euro netti e a circa 11.600 euro netti e, nell'anno di imposta 2019, redditi netti per complessivi 17.000 euro (di cui 3.300 euro da lavoro autonomo), ai quali vanno aggiunti quelli, allo stato non determinabili e su cui andranno svolti i relativi accertamenti nella fase contenziosa, tratti dall'attività di realizzazione e vendita (per quanto risulta dagli estratti Facebook depositati dalla controparte) di manufatti in vetro e ceramica, esercitata mediante l'associazione culturale Forme Idea, costituita nel 2013, di cui la è Presidente e CP_1 socia, non essendo verosimile che tale attività, a fronte di un esborso fisso di 400,00 euro mensili per la locazione dell'immobile in via della Farnesina ove viene svolta, non sia produttiva di alcun utile per la suddetta, non giustificandosi altrimenti il suo ininterrotto risalente svolgimento;
rilevato che, ferma la necessità di approfondimenti istruttori sulla situazione reddituale e patrimoniale di entrambe le parti, in ragione dei congrui e certi redditi da attività lavorativa di cui dispone il e Pt_1 considerati i futuri costi abitativi che la dovrà sostenere, il mantenimento dei figli va posto a CP_1
9 carico del padre, stabilendosi che la madre contribuisca, per la quota del 25%, alle spese universitarie
e mediche non coperte dal Servizio sanitario nazionale per gli stessi;
rilevato che, alla luce di quanto sinora emerso in merito alle complessive situazioni economiche delle parti e considerato l'esborso a carico del padre per il mantenimento dei figli (i quali, peraltro, frequentano l'università privata con un costo annuo di circa 12.000,00 euro, posto a carico del padre per la maggior quota del 75% e della madre per la residua quota del 25%), non si ravvisa, allo stato e salvi gli esiti dei necessari accertamenti nella fase contenziosa, una sperequazione economica tra le parti tale da porre a carico del marito un assegno di mantenimento in favore della moglie
PQM
visto l'art.708 c.p.c., 1) autorizza
i coniugi a vivere separati;
2) assegna a la porzione della ex casa familiare Parte_1 corrispondente all'unità immobiliare di proprietà dello stesso ubicata in Roma, via Cortina
d'Ampezzo, 164, distinta con l'interno 10 e dispone che se ne allontani, prelevando i CP_1 propri effetti personali, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
3) pone a carico di il mantenimento dei figli e con lo stesso conviventi e a carico della Parte_1 Per_1 Per_2 madre la quota del 25% delle spese universitarie e mediche non coperte dal Servizio CP_1
Sanitario Nazionale per gli stessi;
….”.
Nel prosieguo, espletate le prove testimoniali ammesse e la CTU contabile, le parti hanno precisato le conclusioni e la decisione è stata rimessa al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Il ha chiesto di: “*Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Pt_1 Parte_1
* Emettere per tutte le causali esposte nel presente atto, nonché nella comparsa CP_1 depositata nel giudizio riunito distinto dal n. r.g. 11478/21, provvedimento di addebito della separazione in capo alla sig.ra * assegnare la casa coniugale nella sua interezza, per CP_1 le causali dedotte nel presente atto e negli atti ivi richiamati, al sig. in quanto genitore presso Pt_1 cui i figli e stabilmente convivono;
* disporre che la madre contribuisca al Per_1 Per_2 mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti economicamente nella misura di
€ 300,00 cadauno, o in altra maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia, anche all'esito delle indagini patrimoniali richieste a carico della sig.ra e dei tempi di permanenza CP_1 dei ragazzi presso ciascun genitore;
* disporre altresì che ciascun coniuge dovrà sostenere le spese mediche, universitarie e sportive dei figli nella misura del 50% . * condannare la controparte alla refusione delle spese di lite”.
10 La ha invece chiesto di: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi CP_1 CP_1
e 2) rigettare la domanda di addebito della separazione formulata dal Signor
[...] Parte_1 nei confronti della GN 3) accogliere la domanda di addebito Parte_1 CP_1 della separazione formulata dalla GN al Signor con riserva di CP_1 Parte_1 richiedere il relativo risarcimento del danno in separata sede;
4) confermare il provvedimento reso in data 23.8.2021 relativamente alla attribuzione parziale della ex casa coniugale al Signor Parte_1 quale genitore presso cui coabitano stabilmente i figli e limitatamente al
[...] Per_1 Per_2 superattico di sua proprietà corrispondente all'interno n. 10 di Via Cortina d'Ampezzo n. 164 e, conseguentemente, rigettare la domanda attorea di attribuzione della casa coniugale comprensiva altresì della porzione immobiliare di proprietà della GN;
5) porre a carico del Signor CP_2 un contributo al mantenimento della GN nella misura di € Parte_1 CP_1
800,00 (ottocento/00) mensili (oltre rivalutazione ISTAT annuale), da corrispondere a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di presentazione del ricorso rubricato sub. R.G. n. 8593/2021; 6) confermare a carico del Signor sia il mantenimento dei Parte_1 figli e con lo stesso conviventi che il 75% delle spese straordinarie sostenute nel loro Per_1 Per_2 interesse;
7) confermare la contribuzione al mantenimento dei figli e a carico della Per_1 Per_2
GN nella misura del 25% delle spese straordinarie universitarie e mediche non CP_1 coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
8) condannare il Signor al pagamento Parte_1 delle spese di lite e competenze professionali ex D.M. n. 55/2014, oltre addizionale forfetaria, CPA e
IVA come per legge”.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione, peraltro reiterata dalla solo negli scritti CP_1 conclusionali, di nullità della memoria integrativa del stante la conformità dell'atto Pt_1
ai requisiti di legge, mentre va confermata la tardività della memoria ex art. 183 co. 6 n 1 cpc del ricorrente, già rilevata dal GI con ordinanza in data 5.6.2023, a cui si rimanda. Peraltro, ove pure si volesse ritenere la nullità della suddetta memoria integrativa, non potrebbe comunque operare nel caso di specie, come sostenuto dalla resistente, il principio di non contestazione. Premesso che il ha preliminarmente eccepito “la totale infondatezza, Pt_1
pretestuosità e strumentalità delle accuse addebitategli dalla moglie”, va rilevato che, in tema di addebito della separazione, vertendosi in materia di diritti indisponibili, “l'effetto della non contestazione non può essere lo stesso che essa produce in presenza di situazioni giuridiche di cui le parti possono liberamente disporre: l'interesse pubblico che sta alla base dell'indisponibilità della situazione giuridica dedotta in giudizio, se da un lato non impedisce al giudice di avvalersi di tutti
11 gli elementi e degli argomenti di prova di cui dispone ai fini dell'accertamento dei fatti, ivi compresi quelli desumibili dalla condotta processuale delle parti, dall'altro però esclude che egli possa ritenersi vincolato a ritenere sussistenti o insussistenti determinati fatti in virtù di dichiarazioni o ammissioni delle stesse, la cui valutazione resta pertanto devoluta al suo prudente apprezzamento” (Cass.,
n.13217/2014).
Tanto premesso, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le rispettive allegazioni delle parti, il tempo decorso dalla separazione di fatto, le reciproche domande di addebito, convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi.
Vanno invece rigettate entrambe le domande di addebito.
A tal proposito, va preliminarmente rilevato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, sicchè, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, la separazione dovrà essere pronunciata senza addebito (vedi tra le altre Cass. civ. 40795/21), gravando sulla parte richiedente l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. civ.
16691/20).
Orbene, la domanda di addebito spiegata dal va rigettata, in assenza di allegazioni Pt_1 suscettibili di integrare specifiche violazioni derivanti dal matrimonio ascrivibili alla
, tanto più che il nel ricorso ha premesso che “i reali motivi della insorta crisi CP_1 Pt_1
coniugale sono da ricondursi a traumi vissuti dalla medesima sig.ra nella propria famiglia di CP_1
origine …” e che l'esclusione della resistente dall'attività paterna, alla morte del genitore,
l'aveva così profondamente segnata da indurla a riversare la propria delusione ed insoddisfazione sulle figure maschili di riferimento del proprio nucleo familiare, così
12 riconducendo il ricorrente stesso la crisi coniugale a motivi diversi dalla violazione di specifici doveri derivanti dal matrimonio.
Quanto, invece, alla domanda di addebito spiegata dalla , fondantesi su condotte CP_1 verbalmente e fisicamente violente ai danni della stessa e dei figli attribuite al dalla Pt_1
espletata istruttoria non sono emersi elementi idonei e sufficienti a far ritenere provati gli allegati episodi. Quanto alle violenze agite dal in danno della figlia , che Pt_1 Per_2 sarebbe stata costretta a dormire su una sedia nella estate del 2009 e del figlio che Per_1
sarebbe stato picchiato dal padre con la cinta durante una vacanza ad Ischia, va rilevato che tali fatti sono stati negati da entrambi i figli escussi in qualità di testimoni.
Il figlio ha infatti dichiarato: “…non sono mai stato picchiato con la cintura da mio padre;
Per_1
nell'occasione ad Ischia ricordo che fui messo in punizione, anzi fui rimproverato verbalmente da mio padre, a seguito di una lite avuta con mia sorella ”. Anche il testimone addotto dal Per_2
ricorrente, , non ha confermato l'episodio, riferendo: “… mi pare di ricordare Testimone_1 che nel 2005 io e la mia famiglia insieme a quella del signor abbiamo fatto una vacanza insieme Pt_1 ad Ischia, ma non ho mai visto il usare la cinghia nei confronti del figlio”. Il medesimo Pt_1
episodio è stato smentito dalla figlia delle parti la quale, in sede di Parte_2
deposizione testimoniale, in proposito ha dichiarato: “Non è vero;
preciso che nel 2005 siamo andati in vacanza ad Ischia insieme con la cugina di papà e la sua famiglia;
io avevo circa cinque anni;
sono sicura che mio padre nell'occasione non ha colpito mio fratello con la cintura;
ricordo Per_1
che eravamo sempre insieme sia nella casa che avevamo preso in affitto sia in spiaggia”. La stessa ha inoltre negato di essere stata costretta dal padre a dormire su una sedia durante l'estate del
2009, dichiarando: “Non è vero, mio padre non mi ha fatto mai dormire su una sedia” ed ha parimenti negato di essere mai stata apostrofata “puttana” dal padre, dichiarando sullo specifico capitolo di prova: “Non è vero, preciso che nel settembre del 2016 eravamo al Circeo ed io e mio padre abbiamo avuto una discussione;
preciso che dovevo uscire con i miei amici e mi ero vestita con degli shorts molto succinti ed una maglietta corta, con un trucco molto accentuato e mio padre mi riprese dicendomi che mi ero vestita in modo inadeguato, ma non mi rivolse la frase di cui mi si è data lettura”. La teste che si era recata in vacanza a Ponza con i Testimone_2
, insieme alla propria famiglia, non ha confermato che il ricorrente aveva Parte_3 costretto la figlia a dormire su una sedia ma solo che i genitori, a seguito di un litigio Per_2
tra i due figli, avevano condotto la figlia a dormire in camera con loro.
13 A fronte del suddetto univoco quadro probatorio, nemmeno può ritenersi che il padre fosse avvezzo a colpire il figlio con la cinta in ragione del fatto che, secondo quanto dichiarato dalla teste sua insegnante delle scuole medie, il ragazzo le aveva chiesto di Testimone_3 togliergli il voto negativo che gli aveva appena dato, dicendole che altrimenti il padre lo avrebbe preso a cinghiate. Del pari non è suscettibile di giustificare di per sé sola l'addebito della separazione la modalità indelicata, dalla figlia percepita come mortificante, con cui il padre tentava di indurla a dimagrire in quanto in sovrappeso.
Sfornite di idonea rilevanza probatoria in merito ai dedotti maltrattamenti ai danni della resistente devono inoltre ritenersi le riproduzioni fotografiche depositate dalla stessa, ritraenti una gamba con dei lividi, trattandosi di fotografie prive di data certa, che non possono di per sé sole, tanto più alla luce delle risultanze delle prove orali che escludono condotte maltrattanti del comprovare due episodi rispettivamente risalenti al Pt_1
dicembre 2015 e all'aprile 2017, del tutto genericamente allegati, sì da non consentire nemmeno la sommaria ricostruzione delle circostanze di tempo e di luogo in cui le aggressioni dedotte si sarebbero verificate. Parimenti dicasi delle riproduzioni video depositate dalla , dalle quali emergono delle reazioni scomposte e colleriche del CP_1
(nel video in cui la accusa il marito di averla appena picchiata mentre era in Pt_1 CP_1
auto alla guida non è, invero, visibile l'aggressione ma solo l'allontanamento della mano della predetta dall'autoradio), che vanno contestualizzate nella situazione di risalente reciproca litigiosità di coppia - secondo quanto riferito da entrambi i figli in sede di sit rese nel procedimento penale ai danni del per il reato di maltrattamenti, conclusosi con Pt_1
ordinanza di archiviazione del GIP in data 21.2.2024 (vedi atti depositati dal ricorrente) – connotata da reazioni scomposte e violente anche da parte della (nel verbale di sit CP_1
in data 14.1.2021 il figlio ha riferito che durante un litigio la madre aveva lanciato le Per_1 ciabatte contro il padre;
che più volte gli aveva rotto il cellulare, sbattendolo a terra o contro il mobile;
che in un'occasione, nel 2016, gli aveva tirato contro una padella contenente la pasta al pomodoro, provocandogli delle scottature;
che la sera della sua laurea lo aveva spintonato dicendogli di andare via da casa;
la figlia e il teste hanno Per_2 Tes_1
riferito che la , adirata, nell'estate 2017 aveva rovesciato il lettino su cui si trovava il CP_1
marito, in spiaggia). In sede di sit, inoltre, entrambi i figli hanno negato violenze del padre
14 in danno degli stessi o della madre ed anche la madre ed il fratello della hanno CP_1
escluso condotte fisicamente violente del constatate o riferite. Pt_1
Quanto alla casa familiare ubicata in Roma, via Cortina d'Ampezzo, 164, distinta con l'interno 10, rilevata la perdurante convivenza della figlia, non ancora economicamente autonoma, con il padre, ne va ribadita l'assegnazione a quest'ultimo (confermata anche alla
Corte d'Appello in sede di reclamo), come individuata dall'ordinanza presidenziale, per le ragioni ivi esposte, evidenziandosi che, comunque, a seguito del rilascio alla comodante dell'unità già costituente il primo piano di detta casa, essa nemmeno può più ritenersi suscettibile di assegnazione nella sua (non più esistente) originaria consistenza.
Quanto alle domande patrimoniali, occorre premettere che la Corte di Appello di Roma, con ordinanza in data 28.4.2022, all'esito del reclamo, ha posto a carico della – CP_1 parzialmente riformando la suddetta ordinanza in punto di contribuzione materna al mantenimento - l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per gli stessi figli nella maggior misura del 50%, fermo l'obbligo del di provvedere all'integrale Pt_1 mantenimento ordinario della prole convivente. Va altresì preliminarmente rilevato che, in comparsa conclusionale, il ricorrente ha rappresentato che il figlio è stato assunto Per_1 dalla Parmalat il 29.1.24 e si è trasferito a Bergamo per motivi di lavoro, sicchè da tale data deve ritenersi economicamente autosufficiente.
Orbene, dalla CTU contabile espletata nel corso del giudizio, scevra da vizi di ordine logico e metodologico, valutate altresì le risposte fornite dal TU alle osservazioni dei Ctp, è emerso quanto segue.
Il dipendente della Italiana Petroli SpA, sulla scorta delle dichiarazioni dei redditi, Pt_1 operate le rettifiche di cui al paragrafo 2.1 dell'elaborato, a cui si rimanda, nel triennio 2020-
2022 risulta aver avuto le seguenti disponibilità finanziarie nette, comprensive dei canoni di locazione delle quote di immobili di cui è proprietario:
15 Lo stesso è inoltre proprietario dei seguenti immobili:
1. fabbricato in Roma, viale Cortina D'Ampezzo n. 164, interno 10 piano 5, categoria A/2, vani 5 convertiti in mq 87, quota di proprietà 100%, come identificato dal TU al paragrafo
3.1 dell'elaborato peritale;
2. fabbricato in Roma, via Marco Besso villino C n. 3A, piano T, categoria C/1, consistenza mq 25, quota di proprietà 1/9;
3. fabbricato in Roma, via Marco Besso villino C n. 3B, piano T, categoria C/1, consistenza mq 30, quota di proprietà 1/9.
Il valore dei predetti immobili è stato stimato, sulla scorta delle quotazioni OMI del comune d Roma, rispettivamente in 300.150 euro, 8.611 euro e 10.333 euro, per complessivi 319.094 euro, importo ridotto dal TU a 253.185 euro, detratto il 50% dell'importo residuo (131.818 euro) del mutuo concesso al per l'acquisto dell'immobile sub 1, garantito da ipoteca Pt_1
sull'immobile sito in Roma, via Botticelli, di proprietà della , la quale ha inoltre CP_1
prestato garanzia fideiussoria in favore del marito fino a 300.000 euro. Proprio in ragione della qualifica di terza datrice di ipoteca e di fideiussore rivestita dalla , valutate la CP_1
condivisione del rischio in capo ad entrambe le parti e la incidenza del debito residuo sul valore sia dell'uno che dell'altro immobile, detto debito è stato condivisibilmente imputato dal TU, nella misura del 50% (65.909 euro), a decurtazione del valore di entrambe le unità.
Quanto al patrimonio mobiliare del ricorrente, sono stati inoltre accertati su conto corrente intestato al i seguenti saldi: Pt_4 Pt_1
nonché i seguenti crediti verso familiari (in ragione dei pagamenti delle rate del prestito contratto dal padre per l'acquisto dell'auto, considerati “prestito personale” non restituito):
ed i seguenti investimenti finanziari (azioni Totalenergies): 16 Pertanto, riepilogativamente, il patrimonio mobiliare ascrivibile al negli anni di Pt_1
indagine, risulta essere il seguente:
Sulla scorta degli estratti del conto Banca CREDEM n. 010/0093165-6 sono stati inoltre accertati in capo al i seguenti redditi figurativi (esclusi gli accrediti per vendita titoli, Pt_1
in quanto mero trasferimento del patrimonio mobiliare, quelli per girofondi tra conti intestati o cointestati alla resistente, quelli di importo non significativo ossia inferiori ad euro 100 e quelli aventi adeguato giustificativo):
Quanto alla , sulla scorta delle dichiarazioni dei redditi, operate le rettifiche di cui al CP_1
paragrafo 2.2 dell'elaborato, a cui si rimanda, risulta che la predetta, nel triennio 2020- 2022, ha avuto le seguenti disponibilità finanziarie nette, derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui è proprietaria:
17 La stessa risulta inoltre proprietaria per l'intero di un immobile in Roma, via Sandro
Botticelli n. 2, interno n. 24 piano S1-6, categoria A/2, vani 5 convertiti in mq 105, il cui valore, stimato dal TU in 483.000 euro, va ridotto (per le ragioni sopra esposte) del 50% dell'importo residuo del mutuo concesso al e pertanto determinato nel minor valore Pt_1
di 417.091 euro.
Quanto invece al patrimonio mobiliare della sui conti correnti n. CP_1 Pt_4
010/0144663-8 intestato alla , n. 010/0000761-6 cointestato alla CP_1 Controparte_3
, a (madre) e (fratello), estinto il 15.12.22, n. CP_1 Persona_7 Persona_8 Pt_4
010/046/1569-4 intestato alla Associazione Forme Idea, estinto il 29.12.2020 e n. Pt_4
010/0461569-4 intestato alla Associazione Forme Idea, estinto il 29.12.2020, sono stati accertati i seguenti saldi:
Quanto al conto presso Banca CREDEM n. 010/0144663-8 intestato a , va CP_1
precisato che il saldo al 31.12.2020 si è venuto a determinare per l'addebito del bonifico di euro 134.865 eseguito il 23.12.2020 dalla resistente in favore del conto . Controparte_3
Quanto a tale ultimo conto cointestato, va precisato che il saldo al 31.12.2020 si è venuto a determinare per l'accredito del citato bonifico di euro 134.865 eseguito in data 23.12.2020 dalla resistente, imputatole per la quota di un terzo in funzione dell'iscrizione del credito nei confronti della madre e del fratello, costituito dai due terzi dell'importo, pari ad euro
89.910, condivisibilmente valutato quale “prestito personale” in favore degli stessi, in assenza di documenti a confutazione. Le giacenze su detto conto risultano azzerate nel biennio 2021-2022 per lavori su immobili, prelievo contanti, compensi professionali, acquisto motociclo (effettuato dalla al prezzo di 4.050 euro), rimborsi vari. CP_1
Nel patrimonio mobiliare della vanno altresì ricompresi, per le ragioni sopra CP_1
esposte, i seguenti crediti verso i familiari:
18 nonché i titoli di cui al deposito “We Plas” avente il seguente valore nel periodo di riferimento:
il cui saldo al 31.12.2020 è venuto a determinarsi a seguito della vendita della quasi totalità dei titoli in portafoglio, il cui ricavato finale è stato utilizzato per eseguire il sopracitato bonifico del 23.12.2020 di euro 134.865.
Pertanto, il patrimonio mobiliare della , al netto del valore della partecipazione CP_1
societaria di cui si dirà, risulta essere, in riepilogo, il seguente:
Al suddetto patrimonio mobiliare va altresì aggiunta la quota di 1/6 della NO S.r.l. costituita il 5.07.1991, esercente attività di costruzione di immobili, risultante inattiva e della quale la è Amministratrice unica dall' 1.02.2019. La società risulta proprietaria per CP_1
l'intero di un fabbricato e di sei terreni in Mercatello sul Metauro (PU). Il fabbricato è stato acquistato al prezzo di 26.339 euro (inclusi i terreni) e dai bilanci risulta essere stato oggetto di importanti lavori di ristrutturazione determinabili in circa 340.000 euro (quale differenza tra il prezzo di acquisto, oltre oneri accessori, e il valore iscritto in bilancio di euro 372.756).
Dalla visura si evince che il fabbricato, accatastato nel 1991 nella categoria A/4 (abitazioni di tipo economico), a seguito della variazione della destinazione in data 13.07.2006, è attualmente una “country house” (categoria D10). A fronte del minore valore iscritto in bilancio (pari ad 372.756 euro), detto compendio immobiliare è stato stimato dal TU, sulla scorta dei valori OMI per abitazioni di tipo economico, come segue:
19 Determinato, per ciascun esercizio, il patrimonio netto contabile e la rettifica positiva emersa sul valore degli immobili, il TU ha calcolato il patrimonio netto rettificato, corrispondente al valore attribuito alla società, nonché il valore della partecipazione detenuta dalla resistente, come da seguente prospetto:
Dagli estratti conto sono stati inoltre accertati in capo alla i seguenti redditi CP_1
figurativi, al netto delle espunzioni operate per ciascun conto dal TU (vedi paragrafo 6.2 a cui si rimanda):
Premesso che, per costante giurisprudenza, nei giudizi di separazione la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, alla luce degli esiti della CTU contabile, valutate le rispettive capacita patrimoniali e reddituali delle parti, considerata, in particolare, la maggior capacità reddituale del considerato che la allo stato non risulta esercitare alcuna attività lavorativa Pt_1 CP_1
(avendo dismesso nel 2022 anche il laboratorio, in quanto non redditizio) e fruisce dei soli
20 redditi da locazione sopra indicati, va confermato a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario di entrambi i figli e l'obbligo dei genitori di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per gli stessi, a decorrere dalla domanda (data di deposito del ricorso del , per il figlio sino al gennaio 2024, data dalla quale Pt_1 Per_1
il padre continuerà a provvedere al mantenimento ordinario della sola figlia con lo Per_2
stesso convivente ed entrambi i genitori continueranno a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per la stessa, come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il
Consiglio dell'Ordine Forense.
Quanto alla domanda di mantenimento formulata dalla resistente, va preliminarmente rilevato che, in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa (cfr. Cass. civ. 234/2025, 8254/23).
Orbene, valutato il patrimonio mobiliare e immobiliare di cui dispone la unitamente CP_1 al reddito da locazione, considerato che la stessa non sostiene oneri locativi e che, sebbene allo stato priva di redditi da lavoro, è munita di una capacità lavorativa specifica sfruttabile nel mercato del lavoro (oltre ad essere laureata in lettere antiche, si è specializzata presso l'Istituto Centrale di Restauro San Michele in Roma, acquisendo l'abilitazione a partecipare ad appalti pubblici e privati per restauri di opere sotto la sovraintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali), considerato che il è onerato del mutuo gravante Pt_1
sull'abitazione in cui ha vissuto con entrambi i figli sino al trasferimento del figlio Per_1
e ove continua a vivere con la figlia non ancora economicamente autosufficiente, Per_2 tenuto conto che il padre ha provveduto all'integrale mantenimento ordinario di entrambi i figli sino al gennaio 2024 e che da tale data è tenuto a provvedere in via esclusiva al mantenimento ordinario della sola figlia, considerato che il mantenimento del tenore di vita matrimoniale - nel caso di specie agiato, tenuto conto dei viaggi effettuati dalla famiglia unita, confermati dai figli - costituisce un obiettivo tendenziale, da parametrare alla sua materiale sostenibilità da parte del coniuge a cui carico viene posto l'assegno, si ritiene di porre a carico del a decorrere dal febbraio 2024 (mensilità da cui il padre non è più Pt_1
21 onerato del mantenimento del figlio , un assegno, quale contributo al mantenimento Per_1
della moglie, che, valutate comparativamente le situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, si determina in 200,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat
e da corrispondere entro il 5 di ogni mese, fermi per il pregresso i provvedimenti presidenziali provvisori ed urgenti.
Va, infine, disattesa la istanza della di “stralcio, con applicazione delle sanzioni previste CP_1 dall'art. 89 c.p.c.”, dell'espressione “truffa processuale” utilizzata dalla controparte in comparsa conclusionale, atteso che essa appare volta a stigmatizzare, sia pure con modalità senz'altro pungente, la strumentalità delle avverse allegazioni di violenza al perseguimento di vantaggi patrimoniali nel giudizio di separazione, non risultando pertanto esulante dalla materia del contendere ed integrante una gratuita offesa alla persona.
Stante la parziale reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese del giudizio, mentre le spese della CTU contabile vanno poste a definitivo carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
PQM
definitivamente decidendo, ogni altra domanda disattesa:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, coniugati in Roma il 21.9.1996;
[...]
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (anno 1996, atto n. 01125, parte 2, serie A04);
rigetta le domande di addebito formulate dalle parti;
assegna a la casa familiare in Roma Viale Cortina D'Ampezzo n. 164 Parte_1
interno n. 10;
pone a carico di l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario di Parte_1 entrambi i figli e pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo dei genitori di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per la prole come da vigente Protocollo tra il
Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense, a decorrere dalla domanda, per il figlio sino al gennaio 2024, data dalla quale il padre continuerà a provvedere al Per_1
22 mantenimento ordinario della sola figlia con lo stesso convivente ed entrambi i Per_2
genitori continueranno a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per la stessa, come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense;
pone a carico di , a decorrere dal febbraio 2024, un assegno dell'importo di Parte_1
200,00 euro mensili quale contributo al mantenimento della moglie , da CP_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla stessa entro il 5 di ogni mese;
dispone la compensazione delle spese del giudizio, eccezion fatta per le spese della CTU contabile, da porsi a definitivo carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Roma, 4.9.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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