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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/04/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza dell'8 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1439/2022
TRA
, (C.F.: ), nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabro (CS) e residente in [...]alla c/da Ralla, elettivamente domiciliato in
Corigliano-Rossano alla Via A. De Gasperi, presso lo studio dell'Avv. Franca Stefani, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar Controparte_1
n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cassano allo
Ionio, alla via Firenze 1, presso lo studio dell'Avv. Maria Pupo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
, (C.F. , con Controparte_2 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Giulia Renzetti ed elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta CP_2 procura in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.3.2022 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199013077447000, notificatagli in data
11.2.2022, per il pagamento di contributi previdenziali pari ad una somma complessiva CP_3 di € 34.516,42, portata dai seguenti atti ad essa sottesi: 1) cartella di pagamento n. 03420090048813491000, asseritamente notificata in data 25.6.2010, per € 33.868,08; 2) avviso di addebito n. 33420140006614643000, asseritamente notificato in data 11.2.2015, per
€ 38,98.
Parte ricorrente denunciava la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti ad esso presupposti e, in subordine, eccepiva la prescrizione dei crediti di spettanza dell' ai CP_3 sensi dell'art. 3 c. 9 L. 335/1995, essendo decorso più di un quinquennio non solo dalla data di maturazione del credito contributivo senza che, a suo dire, fosse intervenuto alcun atto interruttivo nel frattempo, ma anche, eventualmente, tra la asserita notifica degli avvisi e la notifica dell'intimazione di pagamento.
Allegava infine di aver proceduto al pagamento dei crediti contributivi rivendicati e concludeva chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti, con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio sia l' che l' contestando con varie argomentazioni la CP_3 CP_4 domanda del ricorrente.
Anzitutto, entrambe eccepivano la loro carenza di legittimazione passiva. Sostenevano poi la regolare notifica degli avvisi di addebito presupposti e dell'intimazione di pagamento e, in conseguenza di ciò, lamentavano la non tempestività dell'opposizione, denunciando il mancato rispetto del termine di quaranta giorni stabilito dall'art. 24 D.Lgs. 46/99.
Inoltre, con riferimento alla cartella di pagamento n. 03420090048813491000, rilevavano che su di essa insiste già una precedente pronuncia e ricostruivano l'intera vicenda processuale che l'aveva investita spiegando che il ricorrente, in sede di primo grado di giudizio (Tribunale di Rossano, procedura iscritta al R.G. n. 1206/2011), aveva impugnato una comunicazione di avvenuta iscrizione d'ipoteca (notificata in data 6.4.2011) la quale traeva origine dal mancato pagamento di contributi previdenziali portati, fra gli altri atti presupposti, pure dalla cartella medesima.
Precisamente, nel ricorso di prime cure il contribuente aveva lamentato la mancata e irrituale notifica della cartella. La doglianza, però, considerata la produzione in giudizio della prova di quella notifica (allegata anche in questo procedimento), non aveva trovato accoglimento né nell'ambito della definizione del procedimento di primo grado (Tribunale di Rossano, sentenza n. 1325/2014) né nel giudizio d' appello (Corte d'Appello di Catanzaro, sentenza n.
48/2016) e, invero, la stessa non era stata riproposta nel giudizio di legittimità (conclusosi con ordinanza n. 4159/2022 della Corte di Cassazione) a seguito della mancata costituzione in giudizio del ricorrente 'sostanziale'.
Da tale situazione di fatto, le parti resistenti di tale giudizio traevano diverse conclusioni in punto di diritto. infatti osservava che, non avendo promosso il motivo di censura relativo alla mancata CP_4 notifica della cartella anche in sede di legittimità, su quella domanda si fosse formato un giudicato c.d. 'implicito' – poiché in quel giudizio era stata fornita in atti la prova della notifica della cartella (il cui deposito, per il vero, non sarebbe stato nemmeno necessario considerato che già l'incardinazione del precedente procedimento avrebbe consentito di ricavare la prova del raggiungimento dello scopo della notifica stessa, e cioè la conoscenza della cartella di pagamento da parte del contribuente, con sanatoria di ogni eventuale vizio ad essa attinente) –.
Sia che poi, argomentavano che, essendosi il precedente giudizio concluso solo CP_3 CP_4 nel 2022, nel frattempo non poteva essere maturata alcuna prescrizione sui contributi portati da quella cartella a causa dell'interruzione del suo decorso operante ai sensi dell'art. 2943
c.c..
Rispetto invece all'altro atto sotteso all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, ossia all'avviso di addebito n. 33420140006614643000, l' , oltre a fornire la CP_3 prova della sua notifica (allegato n. 2 alla sua memoria difensiva) e a sostenere che il ricorrente fosse decaduto dalla possibilità di impugnarlo per il decorso del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24 D.Lgs. 46/99, produceva anche un documento (denominato “Lista riscossioni avviso di addebito” e ad esso attinente) che avrebbe dimostrato il recupero di quei crediti contributivi portati dallo stesso attraverso versamenti rateali.
Nelle note autorizzate depositate per l'udienza del 14.1.2025, parte ricorrente rendeva noto di aver aderito, dopo l'instaurazione del presente giudizio, alla definizione agevolata delle controversie di cui alla legge n. 197/2022, artt. da 231 a 252 ed allegava il provvedimento di accoglimento della sua istanza ad opera dell'agente della riscossione dal quale ben si evinceva che aveva inteso provvedere al pagamento di debiti scaduti, tra cui quelli portati dalla cartella n. 03420090048813491000 sottesa all'intimazione impugnata.
In conseguenza di ciò, la parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
Dal momento che la parte ricorrente aveva soltanto asserito, senza allegare nulla che comprovasse tale circostanza, di star pagando le somme rateizzate alle scadenze indicate, questo giudice, con ordinanza del 7.3.2025, onerava la parte ricorrente della produzione in giudizio dei pagamenti medio tempore avvenuti entro 10 giorni prima dell'odierna udienza.
Acquisita la documentazione prodotta dal ricorrente ai sensi dell'art. 421 c.p.c. – poiché l'acquisizione degli atti depositati tardivamente non comporta alcuna compromissione del diritto di difesa del ricorrente e viene ritenuta necessaria nell'accertamento della verità della vicenda – la causa viene oggi decisa, stante la natura documentale della stessa.
***
Appare superfluo, in tale sede, riferire in ordine ai motivi di ricorso e va dichiarata in via assorbente l'estinzione del giudizio, dal momento che in atti vi è prova del fatto che il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata delle controversie contemplata dall'art. 1, commi 231-252, della legge n. 197 del 2022 (c.d. rottamazione quater).
Parte ricorrente, infatti, ha prodotto in giudizio il provvedimento di accoglimento della sua istanza di rateizzazione da parte di e la ricevuta relativa ai Controparte_5 pagamenti effettuati di n. 7 rate su 18 rate previste.
Tanto basta per dichiarare l'estinzione di tale giudizio, in ossequio alla recente Cass. Sez.
Trib. n. 32376 del 13 dicembre 2024 la quale, riferendosi a quanto già statuito dalla Suprema Corte nella ordinanza n. 24428 dell'11 settembre 2024 a proposito della c.d. rottamazione ter, ha inaugurato un nuovo orientamento giurisprudenziale secondo cui: “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 (cd. "rottamazione-ter"), il comma 6 della norma», ma per identità di formulazione, anche il citato comma 236, dell'art. 1 della legge n. 197 del
2022, «delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate
e relative scadenze – e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta”.
Del resto, sul piano letterale, il secondo periodo del comma 236 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022, nello statuire che “L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”, considera i pagamenti scanditi dal piano di rateazione una mera appendice esecutiva di un procedimento amministrativo di rottamazione che deve ritenersi completo e compiuto, dunque già “perfezionato”, a seguito della dichiarazione di adesione del contribuente seguita dalla comunicazione formale di suo accoglimento dell'agente della riscossione, analogamente a quanto già stabilito con riferimento alla procedura condonistica di cui al d.l. n. 119 del 2018.
Ne deriva che il pagamento integrale del debito non è presentato dalla norma quale requisito indispensabile per l'estinzione del giudizio, per la cui declaratoria sono sufficienti anche soltanto la domanda di adesione alla definizione agevolata e la documentazione di alcuni fra i pagamenti (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, procrastinati e diluiti nel tempo. Il pagamento delle somme dovute, difatti, attiene solo all' adempimento della procedura di rottamazione e, dunque, si pone su un piano diverso rispetto ad essa.
Tale adempimento è sicuramente suscettibile, però, di refluire sulla procedura, determinandone, in caso di inosservanza del piano di rateazione, la perdita di efficacia, come previsto dal comma 244 dell'art. 1 della L. cit. (secondo il quale: “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti
a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero”). L'estinzione del giudizio, ad ogni modo, può comunque essere dichiarata, anche nella prospettiva di un futuro inadempimento del piano di rateizzazione, non solo poiché essa discende dall'esplicita scelta operata con la presentazione della domanda di definizione agevolata di ottenere un esito concordato sul contenzioso diretto ed escludere, definitivamente, la coltivazione di un percorso processuale, ma soprattutto perché tale pronuncia non determina pure l'estinzione del debito previdenziale.
Il provvedimento che dichiara estinto il giudizio, infatti, si atteggia a statuizione meramente processuale, come tale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno, in presenza di un nuovo “accordo” sull'adempimento dell'obbligazione, dell'interesse alla prosecuzione dello specifico giudizio.
Tale decisione comporta solamente che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita, per previsione di legge, dalla disciplina emergente dalla comunicazione di accoglimento da parte dell'esattore della richiesta di definizione agevolata formulata dal contribuente, mentre l'eventuale anche parziale inadempimento del piano di rateazione determinerà l'evoluzione della rottamazione nei termini indicati dal già citato comma 244 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022, ossia di mancata produzione da parte sua degli effetti che le sono caratteristici, in primis quello di estinzione del debito, con conseguente esposizione del contribuente al riavvio dell'attività riscossiva nei suoi confronti “per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione” (cfr. sulla rottamazione ter, Cass. n. 24083 del 03/10/2018; Cass. n. 36431 del
29/12/2023).
Poiché, ai sensi dell'art 310 c.p.c., l'estinzione del giudizio non estingue anche l'azione, alla parte sarà comunque consentito, nell'evenienza di un inadempimento successivo, di riproporre la medesima domanda in sede giudiziaria, salvo sempre l'eventuale maturare della prescrizione oppure della decadenza in conformità con il diritto sostanziale.
Tanto premesso, il giudizio va quindi dichiarato estinto non essendo stato possibile, nel caso di specie, decidere la controversia pronunciando la cessata materia del contendere invocata dalla parte ricorrente, poiché questa non ha provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. sul punto Cass. n. 20877 del 2021).
Le spese processuali, in dipendenza della definizione ope legis della controversia, devono essere interamente compensate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- estingue il giudizio;
- compensa le spese.
Castrovillari, 9 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta,
Funzionario Addetto all'Ufficio Per il Processo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza dell'8 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1439/2022
TRA
, (C.F.: ), nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabro (CS) e residente in [...]alla c/da Ralla, elettivamente domiciliato in
Corigliano-Rossano alla Via A. De Gasperi, presso lo studio dell'Avv. Franca Stefani, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar Controparte_1
n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cassano allo
Ionio, alla via Firenze 1, presso lo studio dell'Avv. Maria Pupo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
, (C.F. , con Controparte_2 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Giulia Renzetti ed elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta CP_2 procura in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.3.2022 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199013077447000, notificatagli in data
11.2.2022, per il pagamento di contributi previdenziali pari ad una somma complessiva CP_3 di € 34.516,42, portata dai seguenti atti ad essa sottesi: 1) cartella di pagamento n. 03420090048813491000, asseritamente notificata in data 25.6.2010, per € 33.868,08; 2) avviso di addebito n. 33420140006614643000, asseritamente notificato in data 11.2.2015, per
€ 38,98.
Parte ricorrente denunciava la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti ad esso presupposti e, in subordine, eccepiva la prescrizione dei crediti di spettanza dell' ai CP_3 sensi dell'art. 3 c. 9 L. 335/1995, essendo decorso più di un quinquennio non solo dalla data di maturazione del credito contributivo senza che, a suo dire, fosse intervenuto alcun atto interruttivo nel frattempo, ma anche, eventualmente, tra la asserita notifica degli avvisi e la notifica dell'intimazione di pagamento.
Allegava infine di aver proceduto al pagamento dei crediti contributivi rivendicati e concludeva chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti, con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio sia l' che l' contestando con varie argomentazioni la CP_3 CP_4 domanda del ricorrente.
Anzitutto, entrambe eccepivano la loro carenza di legittimazione passiva. Sostenevano poi la regolare notifica degli avvisi di addebito presupposti e dell'intimazione di pagamento e, in conseguenza di ciò, lamentavano la non tempestività dell'opposizione, denunciando il mancato rispetto del termine di quaranta giorni stabilito dall'art. 24 D.Lgs. 46/99.
Inoltre, con riferimento alla cartella di pagamento n. 03420090048813491000, rilevavano che su di essa insiste già una precedente pronuncia e ricostruivano l'intera vicenda processuale che l'aveva investita spiegando che il ricorrente, in sede di primo grado di giudizio (Tribunale di Rossano, procedura iscritta al R.G. n. 1206/2011), aveva impugnato una comunicazione di avvenuta iscrizione d'ipoteca (notificata in data 6.4.2011) la quale traeva origine dal mancato pagamento di contributi previdenziali portati, fra gli altri atti presupposti, pure dalla cartella medesima.
Precisamente, nel ricorso di prime cure il contribuente aveva lamentato la mancata e irrituale notifica della cartella. La doglianza, però, considerata la produzione in giudizio della prova di quella notifica (allegata anche in questo procedimento), non aveva trovato accoglimento né nell'ambito della definizione del procedimento di primo grado (Tribunale di Rossano, sentenza n. 1325/2014) né nel giudizio d' appello (Corte d'Appello di Catanzaro, sentenza n.
48/2016) e, invero, la stessa non era stata riproposta nel giudizio di legittimità (conclusosi con ordinanza n. 4159/2022 della Corte di Cassazione) a seguito della mancata costituzione in giudizio del ricorrente 'sostanziale'.
Da tale situazione di fatto, le parti resistenti di tale giudizio traevano diverse conclusioni in punto di diritto. infatti osservava che, non avendo promosso il motivo di censura relativo alla mancata CP_4 notifica della cartella anche in sede di legittimità, su quella domanda si fosse formato un giudicato c.d. 'implicito' – poiché in quel giudizio era stata fornita in atti la prova della notifica della cartella (il cui deposito, per il vero, non sarebbe stato nemmeno necessario considerato che già l'incardinazione del precedente procedimento avrebbe consentito di ricavare la prova del raggiungimento dello scopo della notifica stessa, e cioè la conoscenza della cartella di pagamento da parte del contribuente, con sanatoria di ogni eventuale vizio ad essa attinente) –.
Sia che poi, argomentavano che, essendosi il precedente giudizio concluso solo CP_3 CP_4 nel 2022, nel frattempo non poteva essere maturata alcuna prescrizione sui contributi portati da quella cartella a causa dell'interruzione del suo decorso operante ai sensi dell'art. 2943
c.c..
Rispetto invece all'altro atto sotteso all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, ossia all'avviso di addebito n. 33420140006614643000, l' , oltre a fornire la CP_3 prova della sua notifica (allegato n. 2 alla sua memoria difensiva) e a sostenere che il ricorrente fosse decaduto dalla possibilità di impugnarlo per il decorso del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24 D.Lgs. 46/99, produceva anche un documento (denominato “Lista riscossioni avviso di addebito” e ad esso attinente) che avrebbe dimostrato il recupero di quei crediti contributivi portati dallo stesso attraverso versamenti rateali.
Nelle note autorizzate depositate per l'udienza del 14.1.2025, parte ricorrente rendeva noto di aver aderito, dopo l'instaurazione del presente giudizio, alla definizione agevolata delle controversie di cui alla legge n. 197/2022, artt. da 231 a 252 ed allegava il provvedimento di accoglimento della sua istanza ad opera dell'agente della riscossione dal quale ben si evinceva che aveva inteso provvedere al pagamento di debiti scaduti, tra cui quelli portati dalla cartella n. 03420090048813491000 sottesa all'intimazione impugnata.
In conseguenza di ciò, la parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
Dal momento che la parte ricorrente aveva soltanto asserito, senza allegare nulla che comprovasse tale circostanza, di star pagando le somme rateizzate alle scadenze indicate, questo giudice, con ordinanza del 7.3.2025, onerava la parte ricorrente della produzione in giudizio dei pagamenti medio tempore avvenuti entro 10 giorni prima dell'odierna udienza.
Acquisita la documentazione prodotta dal ricorrente ai sensi dell'art. 421 c.p.c. – poiché l'acquisizione degli atti depositati tardivamente non comporta alcuna compromissione del diritto di difesa del ricorrente e viene ritenuta necessaria nell'accertamento della verità della vicenda – la causa viene oggi decisa, stante la natura documentale della stessa.
***
Appare superfluo, in tale sede, riferire in ordine ai motivi di ricorso e va dichiarata in via assorbente l'estinzione del giudizio, dal momento che in atti vi è prova del fatto che il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata delle controversie contemplata dall'art. 1, commi 231-252, della legge n. 197 del 2022 (c.d. rottamazione quater).
Parte ricorrente, infatti, ha prodotto in giudizio il provvedimento di accoglimento della sua istanza di rateizzazione da parte di e la ricevuta relativa ai Controparte_5 pagamenti effettuati di n. 7 rate su 18 rate previste.
Tanto basta per dichiarare l'estinzione di tale giudizio, in ossequio alla recente Cass. Sez.
Trib. n. 32376 del 13 dicembre 2024 la quale, riferendosi a quanto già statuito dalla Suprema Corte nella ordinanza n. 24428 dell'11 settembre 2024 a proposito della c.d. rottamazione ter, ha inaugurato un nuovo orientamento giurisprudenziale secondo cui: “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 (cd. "rottamazione-ter"), il comma 6 della norma», ma per identità di formulazione, anche il citato comma 236, dell'art. 1 della legge n. 197 del
2022, «delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate
e relative scadenze – e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta”.
Del resto, sul piano letterale, il secondo periodo del comma 236 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022, nello statuire che “L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”, considera i pagamenti scanditi dal piano di rateazione una mera appendice esecutiva di un procedimento amministrativo di rottamazione che deve ritenersi completo e compiuto, dunque già “perfezionato”, a seguito della dichiarazione di adesione del contribuente seguita dalla comunicazione formale di suo accoglimento dell'agente della riscossione, analogamente a quanto già stabilito con riferimento alla procedura condonistica di cui al d.l. n. 119 del 2018.
Ne deriva che il pagamento integrale del debito non è presentato dalla norma quale requisito indispensabile per l'estinzione del giudizio, per la cui declaratoria sono sufficienti anche soltanto la domanda di adesione alla definizione agevolata e la documentazione di alcuni fra i pagamenti (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, procrastinati e diluiti nel tempo. Il pagamento delle somme dovute, difatti, attiene solo all' adempimento della procedura di rottamazione e, dunque, si pone su un piano diverso rispetto ad essa.
Tale adempimento è sicuramente suscettibile, però, di refluire sulla procedura, determinandone, in caso di inosservanza del piano di rateazione, la perdita di efficacia, come previsto dal comma 244 dell'art. 1 della L. cit. (secondo il quale: “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti
a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero”). L'estinzione del giudizio, ad ogni modo, può comunque essere dichiarata, anche nella prospettiva di un futuro inadempimento del piano di rateizzazione, non solo poiché essa discende dall'esplicita scelta operata con la presentazione della domanda di definizione agevolata di ottenere un esito concordato sul contenzioso diretto ed escludere, definitivamente, la coltivazione di un percorso processuale, ma soprattutto perché tale pronuncia non determina pure l'estinzione del debito previdenziale.
Il provvedimento che dichiara estinto il giudizio, infatti, si atteggia a statuizione meramente processuale, come tale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno, in presenza di un nuovo “accordo” sull'adempimento dell'obbligazione, dell'interesse alla prosecuzione dello specifico giudizio.
Tale decisione comporta solamente che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita, per previsione di legge, dalla disciplina emergente dalla comunicazione di accoglimento da parte dell'esattore della richiesta di definizione agevolata formulata dal contribuente, mentre l'eventuale anche parziale inadempimento del piano di rateazione determinerà l'evoluzione della rottamazione nei termini indicati dal già citato comma 244 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022, ossia di mancata produzione da parte sua degli effetti che le sono caratteristici, in primis quello di estinzione del debito, con conseguente esposizione del contribuente al riavvio dell'attività riscossiva nei suoi confronti “per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione” (cfr. sulla rottamazione ter, Cass. n. 24083 del 03/10/2018; Cass. n. 36431 del
29/12/2023).
Poiché, ai sensi dell'art 310 c.p.c., l'estinzione del giudizio non estingue anche l'azione, alla parte sarà comunque consentito, nell'evenienza di un inadempimento successivo, di riproporre la medesima domanda in sede giudiziaria, salvo sempre l'eventuale maturare della prescrizione oppure della decadenza in conformità con il diritto sostanziale.
Tanto premesso, il giudizio va quindi dichiarato estinto non essendo stato possibile, nel caso di specie, decidere la controversia pronunciando la cessata materia del contendere invocata dalla parte ricorrente, poiché questa non ha provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. sul punto Cass. n. 20877 del 2021).
Le spese processuali, in dipendenza della definizione ope legis della controversia, devono essere interamente compensate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- estingue il giudizio;
- compensa le spese.
Castrovillari, 9 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta,
Funzionario Addetto all'Ufficio Per il Processo