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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/12/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21443/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
LE PO DI
COSTANZA TETI DI nel procedimento per separazione consensuale n. 21443/2025 V.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. Silvia Curti Parte_1 C.F._1
e c.f. ), con l'avv. Simona Maria Torri Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“- I coniugi vivranno separati, con obbligo del rispetto reciproco.
- Il figlio , studente maggiorenne e non economicamente indipendente, risiederà presso la casa Per_1 familiare in Pezzaze (BS) con il padre che provvederà al suo mantenimento, anche riguardo le spese straordinarie, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
- La signora provvederà a trasferire altrove la propria residenza e a prelevare dalla casa Parte_2 coniugale i propri effetti personali, come da accordi intercorsi tra i coniugi.
- I coniugi intendono definire altresì le questioni economico patrimoniali tra loro come segue:
1 1) La signora cede la sua quota della casa familiare in Pezzaze (BS) in Via del Quadro, 6 Parte_2
(censita al catasto fabbricati del medesimo comune al Foglio 15; particella 203; sub. 5; Cat. A/2; Classe
3; Consistenza 4,5 vani;
superfice catastale 90 mq. Rendita € 169,66, Via del Quadro piano 1- Foglio 15; particella 203; sub. 6; Cat. C/6; Classe 1; consistenza 65 mq. Rendita € 50,35 Via del Quadro piano S-1; con diritto proporzionale alle parti comuni per legge, documenti catastali e provenienza, in ragione della quota parte di ½ di 279/1000 (duecentosettantanove millesimi) di proprietà condominiale) in usufrutto al signor e in nuda proprietà al figlio;
Parte_1 Per_1
2) Il sig. cede a sua volta al figlio la sua quota della casa familiare in Pezzaze (BS) in Via Parte_1 del Quadro, 6 (censita al catasto fabbricati del medesimo comune al Foglio 15; particella 203; sub. 5; Cat.
A/2; Classe 3; Consistenza 4,5 vani;
superfice catastale 90 mq. Rendita € 169,66, Via del Quadro piano 1-
Foglio 15; particella 203; sub. 6; Cat. C/6; Classe 1; consistenza 65 mq. Rendita € 50,35 Via del Quadro piano S-1; con diritto proporzionale alle parti comuni per legge, documenti catastali e provenienza, in ragione della quota parte di ½ di 279/1000 (duecentosettantanove millesimi) di proprietà CP_1 in nuda proprietà al figlio . Per_1
3) La signora riceve, a titolo di liquidazione e tacitazione di ogni richiesta afferente il Parte_2 matrimonio, compresa anche la cessione della casa di cui sopra, la somma omnia di euro 50.000,00
(Cinquantamila//00) in sede di atto notarile di cessione dell'immobile in Pezzaze (BS) Via del Quadro, 6 avanti il Notaio scelto dal signor entro il termine di 3 mesi dalla data di passaggio in Parte_1 giudicato della sentenza di separazione.
4) I coniugi dichiarano pertanto e danno atto di aver regolato ogni rapporto patrimoniale fra loro esistente e di non aver quindi nulla a che pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto forma oggetto degli accordi di separazione.
5) I coniugi dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse”.
All'udienza del 15 dicembre 2025 le parti chiariscono che entrambi i trasferimenti immobiliari si perfezioneranno solamente attraverso rogito notarile e che, dunque, sino ad allora la pattuizione rivestirà carattere obbligatorio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 14.05.2005 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Pezzaze (atto n. 3, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 23.10.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
2 Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 15/12/2025.
Il presidente estensore
VO AN
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
LE PO DI
COSTANZA TETI DI nel procedimento per separazione consensuale n. 21443/2025 V.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. Silvia Curti Parte_1 C.F._1
e c.f. ), con l'avv. Simona Maria Torri Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“- I coniugi vivranno separati, con obbligo del rispetto reciproco.
- Il figlio , studente maggiorenne e non economicamente indipendente, risiederà presso la casa Per_1 familiare in Pezzaze (BS) con il padre che provvederà al suo mantenimento, anche riguardo le spese straordinarie, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
- La signora provvederà a trasferire altrove la propria residenza e a prelevare dalla casa Parte_2 coniugale i propri effetti personali, come da accordi intercorsi tra i coniugi.
- I coniugi intendono definire altresì le questioni economico patrimoniali tra loro come segue:
1 1) La signora cede la sua quota della casa familiare in Pezzaze (BS) in Via del Quadro, 6 Parte_2
(censita al catasto fabbricati del medesimo comune al Foglio 15; particella 203; sub. 5; Cat. A/2; Classe
3; Consistenza 4,5 vani;
superfice catastale 90 mq. Rendita € 169,66, Via del Quadro piano 1- Foglio 15; particella 203; sub. 6; Cat. C/6; Classe 1; consistenza 65 mq. Rendita € 50,35 Via del Quadro piano S-1; con diritto proporzionale alle parti comuni per legge, documenti catastali e provenienza, in ragione della quota parte di ½ di 279/1000 (duecentosettantanove millesimi) di proprietà condominiale) in usufrutto al signor e in nuda proprietà al figlio;
Parte_1 Per_1
2) Il sig. cede a sua volta al figlio la sua quota della casa familiare in Pezzaze (BS) in Via Parte_1 del Quadro, 6 (censita al catasto fabbricati del medesimo comune al Foglio 15; particella 203; sub. 5; Cat.
A/2; Classe 3; Consistenza 4,5 vani;
superfice catastale 90 mq. Rendita € 169,66, Via del Quadro piano 1-
Foglio 15; particella 203; sub. 6; Cat. C/6; Classe 1; consistenza 65 mq. Rendita € 50,35 Via del Quadro piano S-1; con diritto proporzionale alle parti comuni per legge, documenti catastali e provenienza, in ragione della quota parte di ½ di 279/1000 (duecentosettantanove millesimi) di proprietà CP_1 in nuda proprietà al figlio . Per_1
3) La signora riceve, a titolo di liquidazione e tacitazione di ogni richiesta afferente il Parte_2 matrimonio, compresa anche la cessione della casa di cui sopra, la somma omnia di euro 50.000,00
(Cinquantamila//00) in sede di atto notarile di cessione dell'immobile in Pezzaze (BS) Via del Quadro, 6 avanti il Notaio scelto dal signor entro il termine di 3 mesi dalla data di passaggio in Parte_1 giudicato della sentenza di separazione.
4) I coniugi dichiarano pertanto e danno atto di aver regolato ogni rapporto patrimoniale fra loro esistente e di non aver quindi nulla a che pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto forma oggetto degli accordi di separazione.
5) I coniugi dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse”.
All'udienza del 15 dicembre 2025 le parti chiariscono che entrambi i trasferimenti immobiliari si perfezioneranno solamente attraverso rogito notarile e che, dunque, sino ad allora la pattuizione rivestirà carattere obbligatorio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 14.05.2005 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Pezzaze (atto n. 3, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 23.10.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
2 Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 15/12/2025.
Il presidente estensore
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