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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1274/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6853/2025 depositato il 10/12/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500041221000 IVA-REGIMI SPECIALI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500041221000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500041221000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 456/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente insiste nel ricorso
Resistente/Appellato: Il rappresentante di ADER e di Agenzia delle Entrate insistono nelle controdeduzioni e chiedono il rigetto del ricorso
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto al n. 6853/2025 del Ruolo Generale, notificato in data 07 novembre 2025, la sig.ra Ricorrente1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500041221000, notificata in data 12 settembre 2025, relativa a crediti portati da tre cartelle di pagamento.
La ricorrente ha eccepito in via principale l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari sottesi.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, matura per la decisione, viene decisa nel merito all'odierna udienza.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Agente della Riscossione.
L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria. In tale contesto, la legittimazione passiva spetta sia all'ente titolare del credito, sia all'agente della riscossione, il quale ha emesso l'atto.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'analisi verte sulla tempestività della pretesa erariale in relazione a ciascuna delle cartelle presupposte.
Con riferimento alla cartella n. 29320180017103676000, notificata il 09 gennaio 2019, per imposta sostitutiva, sanzioni e interessi relativi all'anno 2015, occorre distinguere le singole voci di credito.
Per l'imposta sostitutiva, assimilabile ai tributi erariali diretti, vige il termine di prescrizione ordinario decennale in assenza di una diversa previsione di legge. Pertanto, il diritto alla riscossione di tale imposta non risulta prescritto. Diversamente, per le sanzioni amministrative tributarie, il diritto alla riscossione si prescrive nel termine di cinque anni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997. Tale termine, decorrente dalla notifica della cartella, è spirato il 09 gennaio 2024, ben prima della notifica del preavviso di fermo.
Anche per gli interessi tributari, in base al principio di autonomia, si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c.. Di conseguenza, anche la pretesa per interessi risulta estinta per prescrizione.
Riguardo alla cartella n. 29320180027543031000, notificata il 09 gennaio 2019, per tassa automobilistica relativa all'anno 2014, la legge prevede un termine di prescrizione triennale. Tale termine, ai sensi dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, decorre dall'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. Per la tassa automobilistica del 2014, la prescrizione è maturata il 31 dicembre 2017. La notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 09 gennaio 2019, è dunque intervenuta quando il diritto di credito dell'Amministrazione era già estinto. La circostanza che la cartella non sia stata impugnata non sana l'originaria estinzione del credito, che può essere fatta valere in sede di impugnazione dell'atto successivo, quale il preavviso di fermo.
Le medesime considerazioni valgono per la cartella n. 29320210126835335000, notificata il 16 dicembre
2022, per tassa automobilistica relativa all'anno 2016. Il termine triennale di prescrizione è maturato il 31 dicembre 2019, data antecedente alla notifica della cartella. Anche in questo caso, la pretesa creditoria era già estinta prima che l'atto di riscossione venisse portato a conoscenza della contribuente.
In conclusione, il preavviso di fermo amministrativo impugnato risulta illegittimo, in quanto fondato su crediti in gran parte prescritti. La comunicazione preventiva di fermo, pur essendo atto idoneo a interrompere la prescrizione, non può produrre tale effetto qualora venga notificata dopo la maturazione del relativo termine.
L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500041221000. Dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti relativi alle cartelle di pagamento n. 29320180027543031000 e n.
29320210126835335000. Dichiara, altresì, estinti per intervenuta prescrizione i crediti per sanzioni e interessi relativi alla cartella di pagamento n. 29320180017103676000. Condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 200,00, oltre accessori di legge.
Catania, 11 febbraio 2026
Il Giudice
Dott. Flavio Rampello
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6853/2025 depositato il 10/12/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500041221000 IVA-REGIMI SPECIALI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500041221000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500041221000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 456/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente insiste nel ricorso
Resistente/Appellato: Il rappresentante di ADER e di Agenzia delle Entrate insistono nelle controdeduzioni e chiedono il rigetto del ricorso
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto al n. 6853/2025 del Ruolo Generale, notificato in data 07 novembre 2025, la sig.ra Ricorrente1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500041221000, notificata in data 12 settembre 2025, relativa a crediti portati da tre cartelle di pagamento.
La ricorrente ha eccepito in via principale l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari sottesi.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, matura per la decisione, viene decisa nel merito all'odierna udienza.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Agente della Riscossione.
L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria. In tale contesto, la legittimazione passiva spetta sia all'ente titolare del credito, sia all'agente della riscossione, il quale ha emesso l'atto.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'analisi verte sulla tempestività della pretesa erariale in relazione a ciascuna delle cartelle presupposte.
Con riferimento alla cartella n. 29320180017103676000, notificata il 09 gennaio 2019, per imposta sostitutiva, sanzioni e interessi relativi all'anno 2015, occorre distinguere le singole voci di credito.
Per l'imposta sostitutiva, assimilabile ai tributi erariali diretti, vige il termine di prescrizione ordinario decennale in assenza di una diversa previsione di legge. Pertanto, il diritto alla riscossione di tale imposta non risulta prescritto. Diversamente, per le sanzioni amministrative tributarie, il diritto alla riscossione si prescrive nel termine di cinque anni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997. Tale termine, decorrente dalla notifica della cartella, è spirato il 09 gennaio 2024, ben prima della notifica del preavviso di fermo.
Anche per gli interessi tributari, in base al principio di autonomia, si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c.. Di conseguenza, anche la pretesa per interessi risulta estinta per prescrizione.
Riguardo alla cartella n. 29320180027543031000, notificata il 09 gennaio 2019, per tassa automobilistica relativa all'anno 2014, la legge prevede un termine di prescrizione triennale. Tale termine, ai sensi dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, decorre dall'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. Per la tassa automobilistica del 2014, la prescrizione è maturata il 31 dicembre 2017. La notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 09 gennaio 2019, è dunque intervenuta quando il diritto di credito dell'Amministrazione era già estinto. La circostanza che la cartella non sia stata impugnata non sana l'originaria estinzione del credito, che può essere fatta valere in sede di impugnazione dell'atto successivo, quale il preavviso di fermo.
Le medesime considerazioni valgono per la cartella n. 29320210126835335000, notificata il 16 dicembre
2022, per tassa automobilistica relativa all'anno 2016. Il termine triennale di prescrizione è maturato il 31 dicembre 2019, data antecedente alla notifica della cartella. Anche in questo caso, la pretesa creditoria era già estinta prima che l'atto di riscossione venisse portato a conoscenza della contribuente.
In conclusione, il preavviso di fermo amministrativo impugnato risulta illegittimo, in quanto fondato su crediti in gran parte prescritti. La comunicazione preventiva di fermo, pur essendo atto idoneo a interrompere la prescrizione, non può produrre tale effetto qualora venga notificata dopo la maturazione del relativo termine.
L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500041221000. Dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti relativi alle cartelle di pagamento n. 29320180027543031000 e n.
29320210126835335000. Dichiara, altresì, estinti per intervenuta prescrizione i crediti per sanzioni e interessi relativi alla cartella di pagamento n. 29320180017103676000. Condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 200,00, oltre accessori di legge.
Catania, 11 febbraio 2026
Il Giudice
Dott. Flavio Rampello