Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 28/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2925 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Elena Fumagalli Presidente rel.
Dott. Arianna Carimati Giudice
Dott. Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2925/2023, promossa con ricorso depositato il 04/12/2023 promossa da:
( ), nata a [...], il [...] rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. CONCOREGGI ANNA con domicilio eletto come in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
( ), nato in [...] il [...] CP_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede
Oggetto: “separazione personale”.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni come da verbale in data 11/02/2025:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Varese, dichiarare la separazione personale tra la signora
e il Sig. , autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto. Parte_1 CP_1
Senza ulteriori condizioni”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 04/12/2023, Parte_1 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge CP_1
La ricorrente dava atto di aver contratto matrimonio civile in Corsico in data 18/02/2008 come da atto di matrimonio trascritto nei registri del Comune di Corsico n. 7 parte I;
da detta unione non
La pendenza del procedimento veniva ritualmente comunicata al P.M., che apponeva il proprio visto in data 13/02/2024 in calce al decreto di fissazione udienza ex art. 473-bis.14 c.p.c.
Disposti rinvii della prima udienza non essendo i tentativi di notifica andati a buon fine, all'udienza del 9/10/2024 nessuno si costituiva in giudizio per nonostante la regolarità CP_1 della notifica ex art. 140 c.p.c.. Il Giudice, espletato l'interrogatorio libero dell'unica parte costituita, impossibilitato ad esperire un tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e, ritenuta la causa matura per la decisione invitava parte ricorrente a notificare il verbale dell'udienza alla controparte entro il termine di 10 giorni antecedenti alla successiva udienza. Fissava per la discussione orale della causa ex art. 473bis.22 c.p.c. l'udienza del 21/01/2025 in cui nessuno compariva.
All'udienza successiva compariva il legale della ricorrente il quale dava atto di aver notificato il verbale dell'udienza del 9/10/2024 presso la residenza del resistente ex art. 140 c.p.c..
Dopo discussione orale della causa, venivano precisate le conclusioni ed il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c, tratteneva la causa in decisione e si riserva di riferire al Collegio.
* * * * * *
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
La natura delle doglianze mosse da parte ricorrente, la mancata comparizione di parte resistente all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per l'espletamento del tentativo di conciliazione e il suo totale disinteresse per le sorti del giudizio stante la sua mancata costituzione, sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Varese, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, così decide:
- dichiara, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
nata a [...], il [...] e nato in [...] il Pt_1 CP_1
22/03/1975 che hanno contratto matrimonio in Corsico il 18/02/2008 (atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Corsico n. 7 Parte I).
- manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello stato civile del Comune di Corsico per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (atto n. 7 Parte I anno 2008); - spese di lite irripetibili.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 25/2/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.