Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 216/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
26.02.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 216/2024, avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Venier, Parte_1
presso il cui studio sito in Amantea, alla Via Lombardia, è elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale Controparte_1 Controparte_2
corrente al C.so Europa n. 75 (già 138–140) di Amantea, P.IVA – c.f.
[...] P.IVA_1
. C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Amantea dal 30/01/2020 al 29/11/2023 in qualità di barista/banconista/cassiera (inquadrabile quindi al minimo nel 5° livello (CCNL Pubblici esercizi, Ristorazione e Turismo) tutti i giorni dal lunedì alla domenica, tranne il martedì, dalle ore 6,00 alle ore 24,00, con un'interruzione di sole 2 ore nel pomeriggio, impugnava il licenziamento intimato dal resistente del 28/11/2023 (intimatole, prima via
Whatsapp, in data 29/11/2023 e poi per posta), per giusta causa ex art. 2119 c.c., con la seguente motivazione “Tale decisione in quanto a causa di ripetute incomprensioni ormai insanabili si è interrotto il rapporto fiduciario in essere in maniera tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, neanche in termini provvisori”. Deduceva in particolare di aver intrattenuto, per parte del rapporto di lavoro, rapporto sentimentale col sig. che così, approfittandone, non le Controparte_1
corrispondeva le retribuzioni dovute omettendo addirittura la consegna delle buste paga, e rimanendo ella totalmente all'oscuro della eventuale ed effettiva formalizzazione del suo rapporto di lavoro, della sua prevista caratterizzazione (sotto l'aspetto del CCNL applicato, dell'inquadramento e delle mansioni) e del suo previsto sviluppo temporale;
di avere, con comunicazione, Pec del 21/12/2023 impugnato il suddetto licenziamento siccome assolutamente nullo, inefficace e comunque illegittimo, rimasta priva di riscontro.
Ha eccepito in primo luogo la nullità del licenziamento in quanto ritorsivo, per essere stato determinato dalle legittime pretese della ricorrente di vedere assolti e rispettati i suoi diritti fondamentali di lavoratrice (pagamento delle retribuzioni e regolarizzazione del rapporto) avanzate con più insistenza dalla cessazione del rapporto sentimentale avvenuta nel 2023; in ogni caso ha eccepito l'illegittimità del licenziamento a causa della totale assenza di giusta causa e della violazione e mancata applicazione dell'art. 7 della L. n. 300/1970, non essendo stato mai intrapreso alcun procedimento disciplinare a suo carico.
Ha chiesto, quindi, accertarsi la nullità/illegittimità del licenziamento e, per l'effetto condannare la parte resistente alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno con condanna al versamento di una indennità risarcitoria pari alle retribuzioni intercorrenti dal licenziamento alla effettiva reintegra, sulla base di una retribuzione mensile globale pari a quella di
€ 1.391,01 prevista dal CCNL o a quella minore o maggiore ritenuta di giustizia;
al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al periodo intercorrente dal licenziamento alla effettiva reintegra;
in via subordinata, accertare e dichiarare, in qualunque caso, l'illegittimità del licenziamento intimato e per l'effetto condannare il datore di lavoro al versamento in favore della ricorrente dell'indennità risarcitoria prevista per legge e ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
con vittoria delle spese di lite.
Nonostante la ricezione di regolare notificazione non si è costituito e non è Controparte_1
comparso, pertanto ne va dichiarata la contumacia.
All'esito dell'istruttoria orale la causa viene decisa con sentenza resa a seguito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In particolare, all'esito dell'analitico vaglio delle emergenze in atti ed in particolare di quelle rivenienti dalla prova orale, si è delineato un quadro probatorio aderente con le deduzioni attoree.
La ricorrente ha documentalmente provato la sussistenza del rapporto di lavoro con il sig.
[...]
attraverso il deposito della missiva di licenziamento. CP_1
Attraverso la prova testimoniale la ricorrente, inoltre, ha fornito la prova dell'effettiva consistenza dell'attività lavorativa: i due testi ascoltati hanno confermato ogni assunto della stessa.
In particolare, i sigg. e escussi all'udienza del 23.10.2024 Testimone_1 Testimone_2 hanno confermato che la ricorrente lavorava presso il bar/ristorante “ ”, dal 2020 e sino CP_2
alla data del suo licenziamento, come barista, cameriera, addetta al servizio ai tavoli, tutti i giorni della settimana in cui il locale era aperto, sin dalle prime ore del mattino e sino alla sera.
Il teste peraltro, (da ritenersi particolarmente qualificato perché agente della Polizia Tes_2
Municipale di Amantea) ha anche confermato di sapere che tra la ricorrente ed il sig. fosse CP_1
intercorso rapporto sentimentale, poi interrotto in costanza del rapporto di lavoro, e di aver assistito all'allontanamento dal posto di lavoro, da parte del sig. , della lavoratrice ricorrente Controparte_1
senza però saperne indicare il motivo (cfr. verbale udienza 23.10.2024).
Le testimonianze raccolte, quindi, hanno dimostrato inequivocabilmente come la sig.ra abbia Pt_1
lavorato come barista/banconista per tutto il periodo in contestazione dal 30/01/2020 al 29/11/2023, alle dipendenze della ditta del sig. , nel locale “ ”, gestito dal resistente, Controparte_1 CP_2
a tempo pieno, tutti i giorni della settimana (dal lunedì alla domenica), tranne naturalmente il giorno di chiusura dell'esercizio (martedì), dalle ore 6,00 alle ore 24,00, con un'interruzione di sole 2 ore nel pomeriggio.
§ 3. Ciò posto l'onere della prova della sussistenza della giusta causa del licenziamento incombe sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 5 della L. n. 604/1966, in accordo con quanto previsto dall'art. 2697
c.c., che pone l'onere della prova in relazione alla sussistenza della giusta causa - o del giustificato motivo - di licenziamento a carico del datore di lavoro.
Stante la gravità delle condotte che legittimano la disposizione del provvedimento in esame, tale onere comporta che il datore di lavoro fornisca prova certa di tutti gli elementi della fattispecie, dal momento che il nostro ordinamento non prevede la possibilità di disporre un licenziamento per giusta causa fondato esclusivamente su prove indiziarie non adeguatamente verificate (Cassazione, sentenza
8 novembre 2013, n. 25203). Nel caso di licenziamento per giusta causa, l'onere della prova del fatto contestato al lavoratore riguarda la sussistenza di una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e in particolare di quello fiduciario: considerata l'entità della sanzione, volta ad incidere sulla stessa esistenza del rapporto lavorativo, la valutazione della gravità del fatto va operata in maniera rigorosa e con riferimento a tutti gli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo (v, tra le altre, Cass. n. 12508 del
07/07/2004 e n. 13188 del 09/09/2003).
Nel caso in esame la ricorrente è stata licenziata per un “ripetute incomprensioni ormai insanabili”, così come indicato dal datore di lavoro nella missiva di comunicazione del licenziamento in atti, caratterizzata, come emerge ictu oculi dalla piana lettura della medesima, dalla totale inconsistenza e vaghezza degli addebiti. Infatti, non è stata addebitata alla ricorrente alcuna condotta specifica tale da rendere necessaria la comminazione di una qualsivoglia sanzione disciplinare, men che meno di quella più grave espulsiva.
Anzi, parte resistente, rimanendo contumace, non ha fornito la prova della sussistenza della giusta causa indicata nella lettera di licenziamento e pertanto il licenziamento intimato deve certamente ritenersi illegittimo.
§ 4. Fermo quanto innanzi esposto, occorre esaminare le eccezioni sollevate dalla ricorrente relative alla pretesa ritorsività del licenziamento.
Il licenziamento ritorsivo costituisce ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore ed è nullo in quanto sussumibile nell'art. 1345 c.c.
In tali ipotesi, parte ricorrente deve allegare e provare come l'intento di rappresaglia costituisca l'unico motivo determinante del recesso datoriale. Tali considerazioni sono condivise dalla Suprema
Corte (Cass. 2414/2022; cfr. anche Cass. 20742/2018) secondo cui “
6.6. la condivisibile giurisprudenza di questa Corte ha precisato, infatti, che in ipotesi di allegazione da parte del lavoratore del carattere ritorsivo del licenziamento e quindi di una domanda di accertamento della nullità del provvedimento datoriale per motivo illecito ai sensi dell'art. 1345 c.c., occorre che
l'intento ritorsivo del datore di lavoro, la cui prova è a carico del lavoratore (cfr. tra le più recenti,
Cass. n. 26035/2018, Cass. n. 20742/2018), sia determinante, cioè tale costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale; ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dallo st. lav. novellato, art. 18, comma 1, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento (v. in particolare Cass. n. 9468 del 2019); la prova della unicità e determinatezza del motivo non rileva, invece, nel caso di licenziamento discriminatorio, che ben può accompagnarsi ad altro motivo legittimo ed essere comunque nullo (Cass. n. 28453 del 2018, Cass. n. 6575 del 2016);”.
In altre parole, la domanda di nullità di un licenziamento ritorsivo può essere accolta dimostrando che l'intento ritorsivo abbia determinato in via esclusiva la volontà del datore di recedere dal rapporto di lavoro. E ciò anche alla presenza di altri fatti rilevanti che avrebbero di per sé potuto rilevare quale giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
È il lavoratore che deve dimostrare, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., la prevalenza dell'intento ritorsivo, non operando l'art. 5 della l. n. 604 del 1966.
Tale onere può essere assolto dal lavoratore anche mediante presunzioni (Cass. n. 20742 del 2018;
Cass. n. 18283 del 2010), potendo il giudice del merito “valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo di recesso, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso (Cass. n. 23583 del 2019)”.
In ogni caso, la Corte, ricordato che l'allegazione del carattere ritorsivo del licenziamento da parte del lavoratore non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del
1966, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso, ha precisato che “ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso (Cass. n. 6501 del 2013;
Cass. n. 27325 del 2017; Cass. n. 26035 del 2018)”.
Nel caso di specie, non è stata provata la sussistenza di alcuna ragione di licenziamento legittimo da parte del datore di lavoro, sul quale ricadeva il relativo onere.
Pertanto, ove il licenziamento sia motivato da ragioni inconsistenti, ed in giudizio si accerta invece che la ragione indicata non sussiste, “il recesso può essere dichiarato illegittimo dal giudice del merito non per un sindacato su di un presupposto in astratto estraneo alla fattispecie del giustificato motivo oggettivo, bensì per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della ragione addotta dall'imprenditore; ovverosia l'inesistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento così come giudizialmente verificata rende in concreto il recesso privo di effettiva giustificazione (cfr. Cass. n. 25201 del 2016 e Cass. n. 10699 del 2017)”. Nel caso di specie, accertato che non concorreva, nella determinazione del licenziamento, alcun motivo lecito, la natura ritorsiva del recesso può essere riscontrata sulla scorta di una serie di elementi che, insieme considerati, inducono a ritenere fondata la rivendicazione attorea.
In particolare, va dato rilievo, in primo luogo, alla circostanza della relazione sentimentale intercorsa fra la lavoratrice ed il datore di lavoro, confermata in sede testimoniale, che spiega sia la tolleranza a lungo tempo serbata dalla ricorrente rispetto alla mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro ed alla corresponsione delle retribuzioni dovute, sia il deteriorarsi dei rapporti lavorativi a seguito della interruzione della predetta relazione sentimentale nel 2023. Peraltro, che la decisione di recedere dal rapporto di lavoro sia dovuta al logorarsi dei rapporti interpersonali tra la lavoratrice ed il datore di lavoro emerge con chiarezza proprio dal contenuto della lettera di licenziamento, la quale, lungi dall'addurre una qualsivoglia condotta disciplinarmente rilevante della dipendente, fa invece riferimento, infatti, proprio a delle ripetute incomprensioni tra le parti, tali da elidere in modo irreparabile il rapporto di fiducia, con evidente rimando, come detto, al piano della relazione interpersonale, piuttosto che lavorativa tra le parti.
Pertanto, alla luce delle risultanze probatorie in atti, deve ritenersi provato il motivo ritorsivo, dunque illecito, come unico motivo determinante del licenziamento, di cui va pertanto dichiarata la nullità e per l'effetto il datore di lavoro va condannato all'immediata reintegra di nel posto di Parte_1
lavoro occupato.
§ 5. Inoltre, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L. n. 300/1970, così come modificato dalla l. n.
92/2012, va condannato al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima Controparte_1 retribuzione globale di fatto dovuta, pari a € 1.391,01 (determinata, in assenza di buste paga, sulla base dello stipendio base mensile corrispondente al 5° livello del CCNL Pubblici esercizi,
Ristorazione e Turismo, in atti), - importo congruo, tenuto conto del CCNL, del conseguente inquadramento, delle mansioni e dell'orario di lavoro svolti - dal giorno del licenziamento e sino all'effettiva reintegra, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Per quanto riguarda infine la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, essa deriva dall'immediata applicazione dell'art. 18, comma 2, della L. n. 300/1970, quale diretta conseguenza dell'accertamento della nullità del licenziamento e della prosecuzione del rapporto di lavoro;
quindi, prescinde dall'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
[...]
. CP_3
Resta ferma la facoltà per il lavoratore, prevista dall'art. 18, comma 3 della L. n. 300/1970, di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno come innanzi determinato.
§ 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (indeterminabile), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A.
e C.P.A., come per legge, con attribuzione in favore dell'Erario, attesa l'ammissione della parte ricorrente al Patrocinio a Spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) Accoglie il ricorso e dichiara la nullità del licenziamento di del 28.11.2023, e Parte_1
per l'effetto ordina a , n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale Controparte_1 [...]
la reintegrazione immediata della lavoratrice nel posto di lavoro;
Controparte_2
3) Condanna , n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale Controparte_1 Controparte_2
al risarcimento del danno subito da per il licenziamento di cui è
[...] Parte_1 stata accertata la nullità, nella misura di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 1.391,01 lordi mensili) maturata dal giorno del licenziamento
(28.11.2023) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
4) Condanna , n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di ,
[...] Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.629,00, per compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Erario, attesa l'ammissione della parte ricorrente al Patrocinio a Spese dello Stato.
Si comunichi.
Paola, 27.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso