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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 28/10/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Antonia Schiattarella, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 150/2011 la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero 126/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza di ingiunzione n. 96/2023 del
23.01.2023 emessa dal Ministero dei trasporti- Capitaneria di Porto di Napoli e notificata in data da 01.02.2023;
TRA
(p.iva e c.f. ), con sede in Forio, Parte_1 P.IVA_1
alla via Baiola n. 138, in persona del suo legale rappresentante p.t., , c.f. Parte_2
; C.F._1
, c.f. entrambi elett.te Parte_3 C.F._2
dom.ti in Forio, alla via San Francesco n. 29, presso lo studio dell'Avv. Carmine Passaro
( ) che li rappresenta e difende come da mandato su fogli a parte C.F._3
in calce al ricorso;
Parti opponenti
E
Controparte_1
con sede in Napoli al Piazzale Pisacane n.
[...]
1, (Cod. Fiscale ), rappresentata e difesa da proprio funzionario delegato;
P.IVA_2
Parte opposta
FATTO E DIRITTO
Con ricorso tempestivamente depositato in data 27.2.2023 la parte ricorrente adiva questo Tribunale per chiedere l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione n. 96/2023 del 23.01.2023; notificata in data da 01.02.2023 dalla Capitaneria di Porto di Napoli.
L'atto impugnato traeva origine dal verbale di accertamento n. 63/2022, conclusivo dell'accertamento ispettivo del 03.08.2022
La società ricorrente ed il signor presentavano opposizione Parte_3
avverso la già menzionata ordinanza di ingiunzione, eccependo in primis la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 l. 689/81 in relazione al D.M. 18.4.2003 n. 124, nonché
l'errata applicazione degli artt. dal 396 al 418 del C.d.N., con riferimento al d. l.gs. n.
171/2005 come modificato dall'art. 43 del d.lgs. n. 229/2017 - travisamento dei fatti - violazione e falsa dell'art. 55 del d. lgs. 171/2005.
Con comparsa del 22.7.2024, si costituiva la Capitaneria di Porto di Napoli deducendo l'infondatezza delle motivazioni addotte dall'opponente e, del pari, la legittimità dell'azione amministrativa posta in essere, con conseguenziale rigetto dell'opposizione e conferma integrale della validità dell'impugnato provvedimento ingiuntivo.
Pertanto, all'esito dell'istruttoria, l'odierno giudicante rinviava la causa ex art 281 sexies all'udienza dell'1.10.2025, ritenendola matura per la decisione, con concessione di termini per il deposito di note scritte. Le parti concludevano come da note di trattazione scritta.
________________
Rileva questo Tribunale che l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
96/2023 del 23.01.2023, notificata in data da 01.02.2023 dalla Capitaneria di Porto di
Napoli, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Capitaneria di Porto di
Napoli ha ingiunto alla , in persona del legale rappresentante, in Parte_1
solido con il signor , il pagamento della sanzione amministrativa di Parte_3
euro 3.682,98 (di cui euro 3672,33 di sanzione e euro 10,65 per le spese di notifica), per la violazione descritta nel processo verbale n. 64/2022, redatto dal personale militare dell'Ufficio Circondariale Marittimo della Guardia Costiera di . Pt_1
Dalla lettura del processo verbale si evince che il sig. , in qualità Parte_3 di conducente dell'imbarcazione, e la società , sono stati Parte_1
sanzionati a seguito dell'accertamento effettuato in data 3.8.2022 dalla Guardia Costiera di Ischia a bordo dell'imbarcazione da diporto denominata “JOYA”, per essersi resi responsabili della violazione dell'art. 2 commi 1 e 4 del D. Lgs 171/2005, nonché degli artt. dal 396 al 418 del Codice della Navigazione, sanzionata dall'art. 55 comma 1 del citato d.lgs. n. 171/2005, per essere stato accertato che la predetta imbarcazione veniva impiegata illegittimamente in attività di trasporto passeggeri a titolo oneroso. Nello specifico, dalla lettura del predetto verbale si evince che: “Più in particolare l'unità adibita fittiziamente all'attività di locazione/noleggio, dalla documentazione e dalle informazioni assunte, non risulta esercire né l'attività di locazione, come prevista dall'art. 42 del decreto l.vo 171/2005 in quanto
i locatari, con l'unità da diporto locata non esercitano la navigazione essendo l'orario, il luogo e
l'itinerario già predeterminati e preordinati dall'armatore. Né tantomeno una attività di noleggio come definita dall'articolo 47 del D. L.vo 171/2005 in quanto l'unità non è nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze è anche l'equipaggio, non avendo possibilità di decidere come per la collocazione orario, luogo e itinerario, ma anche per il numero di persone trasportate che è superiore alle
12 unità”.
Ciò posto, preliminarmente, va rigettata l'eccezione di tardività della notifica sollevata dall'opponente in quanto, la norma invocata dalla parte ricorrente, ovvero il D.M.
n.124/2003, è stata superata perché novellata dal D.P.C.M. 72/2011 che ha stabilito che il termine entro il quale l'Amministrazione procedente deve adottare il provvedimento conclusivo è di 120 giorni dalla presentazione degli scritti difensivi, e non più di 90.
L'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale ha più volte affermato l'inapplicabilità dell'art. 2 della Legge 241/90, richiamata dalla parte ricorrente, per ciò che concerne i termini di emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento ex art. 18 della legge 689/81.
La Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17526 del 28/07/2009 ha ribadito che, in tema di sanzioni amministrative, in caso di mancata previsione del termine di cui alla legge n.689/1981, non può applicarsi quello previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dell'art. 2 della l. 241/90 (originariamente di 30 giorni, poi elevati a 90), in quanto la legge n. 689 del 1981 delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve.
Pertanto, si ritiene applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della Legge n. 689 del 1981.
L'ordinanza-ingiunzione impugnata risulta, quindi, essere stata legittimamente emessa nel pieno rispetto sia del termine della prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689/81, che del termine di 120 giorni di cui al D.P.C.M. n. 72/2011.
Inoltre, priva di pregio risulta l'eccezione che presuppone la nullità dell'ordinanza opposta laddove venga contestato che, effettuato l'accesso agli atti, non siano mai stati consegnati gli atti dell'accertamento. Sul punto si osserva che la materia del contendere in tema di opposizione all'ordinanza-ingiunzione è il rapporto sanzionatorio, essendo devoluta alla cognizione piena del giudice dell'opposizione l'intero rapporto conseguito alla contestazione della violazione (cfr. Cass. S.U. 28.01.2010 n. 1786) e non il “sindacato su vizi propri dell'atto amministrativo quali … quelli afferenti vizi formali e/o sostanziali dell'atto”.
Invero, è pacifico in giurisprudenza e dottrina che il giudizio è solo introdotto dall'atto che ha irrogato la sanzione e si svolge sul rapporto, cioè sul l'accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa. Corollario di tale specificazione è quello secondo cui l'atto in questione non soggiace alle regole motivazionali né al rigore del rispetto assoluto dell'iter procedimentale che valgono per gli atti amministrativi discrezionali e, comunque, di natura provvedimentale. Poiché nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria il sindacato del giudice del merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della infrazione contestata, essendo oggetto della opposizione il rapporto sanzionatorio, nessun rilievo assumono i vizi del procedimento amministrativo e gli eventuali vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione in quanto gli stessi non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa.
Orbene, quanto al merito della vicenda, va evidenziato come la condotta posta in essere dai ricorrenti si configuri quale una tipica ipotesi di trasporto passeggeri, e non di locazione/noleggio, come invece prospettato.
A tal proposito occorre evidenziare che, la differenza sostanziale tra il trasporto oneroso di persone, in questo caso marittimo, e la semplice locazione di cosa mobile
(veicolo natante), risiede nella impossibilità per i passeggeri di stabilire l'orario di partenza, la destinazione, l'itinerario di viaggio, essendo questi ultimi già predeterminati dall'armatore; differentemente, nel contratto di locazione è previsto che il locatario/conduttore abbia la piena disponibilità della cosa locata, potendo godere e decidere di essa nell'esercizio delle tipiche facoltà del locatario di servirsi liberamente della cosa nel rispetto dell'uso convenuto. nel contratto di locazione è previsto che il locatario/conduttore abbia piena disponibilità della cosa locata, potendo godere e decidere di essa nell'esercizio delle tipiche facoltà del locatario di servirsi liberamente della cosa nel rispetto dell'uso convenuto. Ulteriore elemento distintivo, dal quale è possibile desumere l'incompatibilità della fattispecie realizzata dai ricorrenti con quella della locazione, è rappresentato da alcuni voucher esibiti dai passeggeri del natante, riconducibili per forma e sostanza a dei veri e propri titoli di viaggio nominativi a carattere oneroso. Dalle informazioni legittimamente assunte ex art. 13 l.689/1981 e dai controlli effettuati presenti nel verbale di accertamento, è emerso, in maniera evidente, che gli ospiti dell'imbarcazione possedevano voucher o ticket, riconducibili a dei veri e propri titoli di imbarco. Pertanto, è evidente che i ricorrenti abbiano soltanto simulato l'impiego alla locazione dell'imbarcazione in quanto, al di là del nomen iuris “contratto di locazione”, il veicolo natante di fatto è stato illegittimamente impiegato in una vera a propria attività di trasporto passeggeri, con a bordo il conducente (c.d. skipper) alle dipendenze, mediante il preventivo acquisto da parte dei passeggeri del titolo di viaggio.
Altresì, la fattispecie in esame non è neppure riconducibile all'attività di noleggio così come definita ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 171/2005 secondo il quale il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui “il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga
a mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l'unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto.
L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche
l'equipaggio”; da tale assunto si desume che l'unità di navigazione non è nella disponibilità esclusiva del noleggiante;
inoltre, il numero di persone trasportate è superiore al limite massimo previsto dal D.M. n.1467/2008, individuato nel n. di 20 passeggeri.
A corroborare tale orientamento occorre evidenziare anche che, sul piano probatorio, le dichiarazioni del teste di parte attrice, signora , compagna del Tes_1
legale rappresentante della società ingiunta, rese all'udienza del 5 febbraio 2025, risultano inattendibili oltre che valutative.
L'ulteriore motivo di doglianza, relativo al valore probatorio delle “sommarie informazioni” acquisite dalle dichiarazioni dei passeggeri riportate nel verbale di accertamento della Capitaneria di Porto, risulta altresì infondato.
L'art. 2700 c.c. prevede, infatti, che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Ebbene, con l'ordinanza n. 36573 del
14.12.2022, la Cassazione ha affermato che, nei verbali ispettivi, le notizie acquisite da terzi e le valutazioni personali dei pubblici ufficiali, pur non godendo della fede privilegiata, formano oggetto di prova liberamente valutabile dal giudice. In particolare, la Cassazione ha rilevato che i verbali di accertamento degli organi ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o ai fatti da lui compiuti.
Diversamente, continua la sentenza, la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità i medesimi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni. Secondo i Giudici di legittimità, tuttavia, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, i verbali costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'attività realizzata dalla
[...]
nonché dal sig. è riconducibile ad una attività illecita di trasporto Parte_1 Parte_3
passeggeri a titolo oneroso, effettuata mediante l'impiego di una unità da diporto destinata ad altri scopi e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese in quanto l'amministrazione si è difesa mediante un funzionario delegato e non ha depositato la nota degli esborsi affrontati in relazione al presente giudizio (cfr. Cass. n. 17708 del 02/09/2005, Cass. n. 18066 del 27/08/2007, Cass. n.
30597 del 20/12/2017).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza – ingiunzione opposta;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Ischia, il 28.10.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Antonia Schiattarella)