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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO MICHELE, Presidente e Relatore
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
MANUALI VALENTINA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 449/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020250017754130001 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso alla Corte di Giustizia di Perugia, la ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 080 2025 0017754130 001 - notificata a mezzo PEC del 17 luglio 2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione – Agente della riscossione della provincia di Perugia, derivante dalla sentenza n. 199/2025 emessa dalla CGT di primo grado di Perugia (di accoglimento solo parziale) pronunciata in data 13/03/2025 e depositata il 24/03/2025, per un importo pari a € 167.195,23. In data 09.10.2025 veniva notificato alla Banca_1 S.p.A. un atto di pignoramento di crediti verso terzi.
1.1. Assume la parte ricorrente che l'importo dedotto (nel ruolo e quindi) in cartella sia erroneo in quanto la riscossione dei 2/3 dell'imposta richiesta con l'avviso di rettifica oggetto della decisione n. 199/25 sarebbe dovuto essere pari a € 302.844,00 (2/3 di € 454.266,00=302.844,00). Se invece si somma l'importo della cartella in questa sede gravata (€ 167.195,23) con quanto chiesto con una prima cartella che richiede il primo 1/3 (€ 165.728,27), si arriva ad un totale di € 332.923,50, ammontare ben superiore ai detti 2/3 (€ 302.844,00). Evoca il difetto di motivazione della cartella di pagamento e ripropone le censure nel merito dell'accertamento originario. Con memoria aggiuntiva ha poi specificato che la decisione n. 199/25 è stata oggetto di appello dinanzi alla CGT di secondo grado dell'Umbria.
1.2. Si è costituita l'Agente della Entrate, sostenendo la correttezza e regolarità del proprio operato.
1.3. Accolta l'istanza cautelare, prima con decreto monocratico e poi con ordinanza collegiale, all'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso non merita favorevole apprezzamento.
3. In via preliminare, occorre verificare se è necessario sospendere di presente processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per eventuale pregiudizialità col giudizio pendente in Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Umbria sulla decisione resa dalla CGT di I grado di Perugia, alla base della cartella in questa sede gravata.
3.1. La Corte ritiene che non vi siano ostacoli a definire la presente lite.
3.2. Fin dalla pronuncia a Sezioni Unite del giugno 2012, la Corte di Cassazione ha affermato che nell'interpretazione sistematica della disciplina del processo occorre riconoscere un ruolo decisivo all'art. 282 del codice di rito come modificato dalla l. n. 353 del 1990. Infatti, con tale disposizione è stata riconosciuta provvisoria esecutività tra le parti alla sentenza di primo grado e ciò ha determinato una cesura tra la posizione delle parti in controversia tra loro nel giudizio di primo grado … e la situazione in cui le stesse parti si vengono a trovare dopo la decisione del giudice che, conosciuta la controversia, dichiara lo stato del diritto tra loro. In tal modo l'ordinamento (anche allo scopo di scoraggiare il protrarsi della lite che, al contrario, risulterebbe favorito se all'impugnazione si attribuisse l'effetto di ripristinare le posizioni di partenza), che guarda con sfavore al fenomeno sospensivo del processo (si veda in tal senso la sentenza della Corte costituzionale 31.5.1996, n. 182), riconosce il valore della composizione della controversia come dichiarato conforme a diritto da un giudice terzo e imparziale (ai sensi del comma 2 dell'art. 111 della Costituzione).
3.2.1. Pertanto, sotto un primo aspetto, “il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originano di lite e giustifica sia l'esecuzione provvisoria, quando a quel diritto si tratti di adeguare la realtà materiale, sia l'autorità della sentenza di primo grado nell'ambito della relazione tra lite sulla causa pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata” (sentenza 19.6.2012, n. 10027).
3.2.2. In seguito la Corte, sempre a Sezioni Unite, ha affermato che, salvi i casi in cui la sospensione è imposta da una disposizione normativa specifica che richiede di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, solo ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2, e applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336 c.p.c., comma 2 (sentenza 29.7.2021, n. 21763).
3.2.3. La Corte di legittimità sostiene dunque che:
- salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica che richiede di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante è stato definito con sentenza, anche non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta solamente ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.;
- quando la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., e il giudice abbia invece provveduto ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento
è illegittimo e deve essere annullato (presentando istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio va riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione in base al menzionato art. 337, comma 2, c.p.c. (sez. VI,
9.7.2018, n. 17936; id., n. 27164 del 2023, cit.);
- ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2,
c.p.c., è anzitutto indispensabile che “la Parte richiedente invochi una decisione per sé favorevole che non sia ancora definitiva” (Cass. civ., sez. V, 9.10.2019, n. 25251; id., sez. V, 4.9.2024, n. 23700);
- anche nel contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, “non può nutrirsi dubbio alcuno circa la correttezza del principio di diritto che 'salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c.” (Cass. civ., sez. VI, 6.10.2017, n. 23480; id., sez. V, 25.3.2024, n. 7952; id., sez. V, 24.6.2024, n. 17323).
3.3. Applicando i suesposti principi alla vicenda di causa, vale osservare che:
- la sospensione del presente processo chiesta dal Ricorrente ai sensi dell'art. 295 c.p.c. non è giuridicamente possibile perché sulla causa pregiudicante è intervenuta una sentenza di primo grado;
- un'eventuale sospensione potrebbe pertanto essere disposta solo ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.;
- nondimeno, va esclusa l'applicabilità dell'art. 337, comma 2, c.p.c. perché la parte ha invocato una sentenza a sé sfavorevole. Peraltro l'iscrizione provvisoria della pretesa fiscale dedotta in un giudizio è stabilita in modo specifico dal legislatore, mediante un attento bilanciamento delle due contrapposte esigenze (quello della parte a non essere esposta ad un pagamento che potrebbe risultare, all'esito della vicenda giurisdizione, non dovuto;
quello dell'erario a riscuotere quanto meno una parte di ciò che è stato accertato – sebbene non in via definitiva – per effetto di una decisione giurisdizionale).
D'altra parte il raccordo fra le due vicende (la causa madre e la causa sulla successiva riscossione della pretesa fiscale oggetto della causa madre) è assicurato dall'istituto della sospensione della esecutività della sentenza (tanto di I grado che di II grado).
4. Giova premettere in punto di fatto che la vicenda trae origine dall'avviso di rettifica e liquidazione n.
2022 1T 013454 con cui – in relazione all'atto1 del 09/05/2022 con cui il sig. Nominativo_1, nella sua qualità di Trustee nonché disponente del “Società, ha disposto il trasferimento anticipato
(rispetto alla scadenza prevista dall'atto costitutivo del medesimo Trust) della nuda proprietà dell'intera partecipazione sociale della società Società_1, apportata precedentemente nel predetto Trust, alle figlie Ricorrente_1 ed Nominativo_2, in comproprietà tra loro - l'Agenzia ha provveduto a recuperare una imposta di donazione pari ad € 454.266,00. Avvero tale avviso sono stati proposti due distinti ricorsi (R.G.
n. 574/2024 e 575/2024), i quali sono stati riuniti e decisi dalla CGT di primo grado di Perugia con la sentenza n. 199/02/2025, depositata il 24/03/2025, di accoglimento (parziale) solo sul piano sanzionatorio, con dimezzamento della sanzione applicata.
4.1. Con un primo motivo di ricorso la ricorrente deduce l'erroneità del computo della somma esigibile a seguito di decisione di primo grado (i 2/3 dell'accertato). Il motivo è privo di fondamento, posto che la somma ritenuta indebita è da imputare agli interessi.
5. La censura di nullità della cartella per difetto di motivazione è parimenti infondata, non solo perché la motivazione si è rivelata sufficientemente idonea a far comprendere le ragioni sostanziali in fatto e in diritto dell'adozione del provvedimento gravato;
ma anche perché la ricorrente ha immediatamente compreso che la cartella è conseguente ai giudizi che aveva instaurato presso questa Corte di Giustizia avverso gli avvisi di accertamento sopra citati. Quanto agli interessi, correttamente sono esposti in cartella la decorrenza ed il relativo tasso.
6. Infine deduce la nullità della cartella gravata perché contenenti una pretesa fiscale illegittima, specialmente con riferimento alla irrogazione delle sanzioni. In buona sostanza la ricorrente ripercorre e ripropone le censure sollevate del contenzioso originario.
6.1. Le argomentazioni avanzate nel merito della pretesa dedotta nel giudizio madre sono inammissibili perché sono volte a rimettere in discussione le menzionate decisioni tributarie. Ed è chiaro che questa
Corte non può tornare sul merito di decisioni già assunte perché, in applicazione del principio del ne bis in idem, è vietato allo stesso giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia.
7. In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio sostenute dalla resistente
Agenzia delle Entrate, per € 4.500,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO MICHELE, Presidente e Relatore
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
MANUALI VALENTINA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 449/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020250017754130001 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso alla Corte di Giustizia di Perugia, la ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 080 2025 0017754130 001 - notificata a mezzo PEC del 17 luglio 2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione – Agente della riscossione della provincia di Perugia, derivante dalla sentenza n. 199/2025 emessa dalla CGT di primo grado di Perugia (di accoglimento solo parziale) pronunciata in data 13/03/2025 e depositata il 24/03/2025, per un importo pari a € 167.195,23. In data 09.10.2025 veniva notificato alla Banca_1 S.p.A. un atto di pignoramento di crediti verso terzi.
1.1. Assume la parte ricorrente che l'importo dedotto (nel ruolo e quindi) in cartella sia erroneo in quanto la riscossione dei 2/3 dell'imposta richiesta con l'avviso di rettifica oggetto della decisione n. 199/25 sarebbe dovuto essere pari a € 302.844,00 (2/3 di € 454.266,00=302.844,00). Se invece si somma l'importo della cartella in questa sede gravata (€ 167.195,23) con quanto chiesto con una prima cartella che richiede il primo 1/3 (€ 165.728,27), si arriva ad un totale di € 332.923,50, ammontare ben superiore ai detti 2/3 (€ 302.844,00). Evoca il difetto di motivazione della cartella di pagamento e ripropone le censure nel merito dell'accertamento originario. Con memoria aggiuntiva ha poi specificato che la decisione n. 199/25 è stata oggetto di appello dinanzi alla CGT di secondo grado dell'Umbria.
1.2. Si è costituita l'Agente della Entrate, sostenendo la correttezza e regolarità del proprio operato.
1.3. Accolta l'istanza cautelare, prima con decreto monocratico e poi con ordinanza collegiale, all'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso non merita favorevole apprezzamento.
3. In via preliminare, occorre verificare se è necessario sospendere di presente processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per eventuale pregiudizialità col giudizio pendente in Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Umbria sulla decisione resa dalla CGT di I grado di Perugia, alla base della cartella in questa sede gravata.
3.1. La Corte ritiene che non vi siano ostacoli a definire la presente lite.
3.2. Fin dalla pronuncia a Sezioni Unite del giugno 2012, la Corte di Cassazione ha affermato che nell'interpretazione sistematica della disciplina del processo occorre riconoscere un ruolo decisivo all'art. 282 del codice di rito come modificato dalla l. n. 353 del 1990. Infatti, con tale disposizione è stata riconosciuta provvisoria esecutività tra le parti alla sentenza di primo grado e ciò ha determinato una cesura tra la posizione delle parti in controversia tra loro nel giudizio di primo grado … e la situazione in cui le stesse parti si vengono a trovare dopo la decisione del giudice che, conosciuta la controversia, dichiara lo stato del diritto tra loro. In tal modo l'ordinamento (anche allo scopo di scoraggiare il protrarsi della lite che, al contrario, risulterebbe favorito se all'impugnazione si attribuisse l'effetto di ripristinare le posizioni di partenza), che guarda con sfavore al fenomeno sospensivo del processo (si veda in tal senso la sentenza della Corte costituzionale 31.5.1996, n. 182), riconosce il valore della composizione della controversia come dichiarato conforme a diritto da un giudice terzo e imparziale (ai sensi del comma 2 dell'art. 111 della Costituzione).
3.2.1. Pertanto, sotto un primo aspetto, “il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originano di lite e giustifica sia l'esecuzione provvisoria, quando a quel diritto si tratti di adeguare la realtà materiale, sia l'autorità della sentenza di primo grado nell'ambito della relazione tra lite sulla causa pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata” (sentenza 19.6.2012, n. 10027).
3.2.2. In seguito la Corte, sempre a Sezioni Unite, ha affermato che, salvi i casi in cui la sospensione è imposta da una disposizione normativa specifica che richiede di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, solo ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2, e applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336 c.p.c., comma 2 (sentenza 29.7.2021, n. 21763).
3.2.3. La Corte di legittimità sostiene dunque che:
- salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica che richiede di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante è stato definito con sentenza, anche non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta solamente ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.;
- quando la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., e il giudice abbia invece provveduto ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento
è illegittimo e deve essere annullato (presentando istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio va riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione in base al menzionato art. 337, comma 2, c.p.c. (sez. VI,
9.7.2018, n. 17936; id., n. 27164 del 2023, cit.);
- ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2,
c.p.c., è anzitutto indispensabile che “la Parte richiedente invochi una decisione per sé favorevole che non sia ancora definitiva” (Cass. civ., sez. V, 9.10.2019, n. 25251; id., sez. V, 4.9.2024, n. 23700);
- anche nel contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, “non può nutrirsi dubbio alcuno circa la correttezza del principio di diritto che 'salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c.” (Cass. civ., sez. VI, 6.10.2017, n. 23480; id., sez. V, 25.3.2024, n. 7952; id., sez. V, 24.6.2024, n. 17323).
3.3. Applicando i suesposti principi alla vicenda di causa, vale osservare che:
- la sospensione del presente processo chiesta dal Ricorrente ai sensi dell'art. 295 c.p.c. non è giuridicamente possibile perché sulla causa pregiudicante è intervenuta una sentenza di primo grado;
- un'eventuale sospensione potrebbe pertanto essere disposta solo ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.;
- nondimeno, va esclusa l'applicabilità dell'art. 337, comma 2, c.p.c. perché la parte ha invocato una sentenza a sé sfavorevole. Peraltro l'iscrizione provvisoria della pretesa fiscale dedotta in un giudizio è stabilita in modo specifico dal legislatore, mediante un attento bilanciamento delle due contrapposte esigenze (quello della parte a non essere esposta ad un pagamento che potrebbe risultare, all'esito della vicenda giurisdizione, non dovuto;
quello dell'erario a riscuotere quanto meno una parte di ciò che è stato accertato – sebbene non in via definitiva – per effetto di una decisione giurisdizionale).
D'altra parte il raccordo fra le due vicende (la causa madre e la causa sulla successiva riscossione della pretesa fiscale oggetto della causa madre) è assicurato dall'istituto della sospensione della esecutività della sentenza (tanto di I grado che di II grado).
4. Giova premettere in punto di fatto che la vicenda trae origine dall'avviso di rettifica e liquidazione n.
2022 1T 013454 con cui – in relazione all'atto1 del 09/05/2022 con cui il sig. Nominativo_1, nella sua qualità di Trustee nonché disponente del “Società, ha disposto il trasferimento anticipato
(rispetto alla scadenza prevista dall'atto costitutivo del medesimo Trust) della nuda proprietà dell'intera partecipazione sociale della società Società_1, apportata precedentemente nel predetto Trust, alle figlie Ricorrente_1 ed Nominativo_2, in comproprietà tra loro - l'Agenzia ha provveduto a recuperare una imposta di donazione pari ad € 454.266,00. Avvero tale avviso sono stati proposti due distinti ricorsi (R.G.
n. 574/2024 e 575/2024), i quali sono stati riuniti e decisi dalla CGT di primo grado di Perugia con la sentenza n. 199/02/2025, depositata il 24/03/2025, di accoglimento (parziale) solo sul piano sanzionatorio, con dimezzamento della sanzione applicata.
4.1. Con un primo motivo di ricorso la ricorrente deduce l'erroneità del computo della somma esigibile a seguito di decisione di primo grado (i 2/3 dell'accertato). Il motivo è privo di fondamento, posto che la somma ritenuta indebita è da imputare agli interessi.
5. La censura di nullità della cartella per difetto di motivazione è parimenti infondata, non solo perché la motivazione si è rivelata sufficientemente idonea a far comprendere le ragioni sostanziali in fatto e in diritto dell'adozione del provvedimento gravato;
ma anche perché la ricorrente ha immediatamente compreso che la cartella è conseguente ai giudizi che aveva instaurato presso questa Corte di Giustizia avverso gli avvisi di accertamento sopra citati. Quanto agli interessi, correttamente sono esposti in cartella la decorrenza ed il relativo tasso.
6. Infine deduce la nullità della cartella gravata perché contenenti una pretesa fiscale illegittima, specialmente con riferimento alla irrogazione delle sanzioni. In buona sostanza la ricorrente ripercorre e ripropone le censure sollevate del contenzioso originario.
6.1. Le argomentazioni avanzate nel merito della pretesa dedotta nel giudizio madre sono inammissibili perché sono volte a rimettere in discussione le menzionate decisioni tributarie. Ed è chiaro che questa
Corte non può tornare sul merito di decisioni già assunte perché, in applicazione del principio del ne bis in idem, è vietato allo stesso giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia.
7. In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio sostenute dalla resistente
Agenzia delle Entrate, per € 4.500,00 oltre accessori se dovuti.