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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 882 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Ginetta Gattuso, giusta procura in atti attrice contro nato a [...], il [...], , nata CP_1 Controparte_2
in Francia, il 9 aprile 1964, convenuti contumaci
OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria e ordinaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 22 novembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, premettendo di Parte_1
essere erede unitamente a dei propri genitori, CP_1 Persona_1
nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 19 dicembre 1977 e di nato a [...], il [...] e ivi deceduto il 1 Persona_2
maggio 2005, e che quest'ultimo in vita aveva acquistato dei beni in comproprietà con in regime di comunione legale con CP_1
, ha convenuto in giudizio questi ultimi, chiedendo lo Controparte_2
scioglimento della comunione ereditaria e anche ordinaria sui beni immobili meglio descritti in citazione.
e , ritualmente evocati in giudizio, non si CP_1 Controparte_2
sono costituiti, rimanendo contumaci.
La causa, istruita con produzione documentale e con l'espletamento della ctu tecnica, all'udienza del 22 novembre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, ribadita la contumacia di e , ritualmente CP_1 Controparte_2
evocati in giudizio e non costituiti.
Chiarito ciò, deve procedersi alle declaratorie preliminari imposte dall'ordine di pregiudizialità, dichiarando, all'uopo, aperta la successione di Persona_1
nata a [...], il [...] e ivi deceduta il 19 dicembre 1977 e di nato a [...], il [...] e ivi deceduto il 1 Persona_2
maggio 2005.
In assenza di disposizioni di ultima volontà, dette successioni restano disciplinate dall'art. 566 c.c., sicché va dichiarato che le eredità relitte si sono devolute per legge in favore dei figli in parti uguali.
Si deve adesso rilevare che, pur essendosi in presenza di due masse relitte, è possibile esaminare congiuntamente la domanda di divisione, atteso che gli eredi vantano quote identiche rispetto a ciascuna massa (infatti, il risultato resta identico a prescindere dal metodo di divisione utilizzato cfr. Cassazione n. 17576/2016).
Accertata l'inesistenza di iscrizioni o trascrizioni di pesi o gravami di qualunque genere in corso di efficacia in favore di alcuno dei coeredi o di terzi, la quota vantata da ciascun coerede sui beni ereditari è pari 500/1000.
Tanto chiarito, occorre rilevare che la documentazione in atti attesta che il compendio ereditario relitto dai de cuius e oggetto di comunione anche ordinaria tra le parti è composto dagli immobili appresso indicati: la piena propretà dell'unità immobiliare, sita in Siculiana, in via Campo
Spoto, Piano 1° e 2° individuata catastalmente al Foglio 25, Particella
1286, sub 2;
la piena proprietà dell'unità immobiliare, sita in Siculiana, in via G.
Marconi, P.T. individuata catastalmente al Foglio 25, Particella 1286, sub 1; la piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Siculiana, in via Campo
Spoto, P.T. individuata catastalmente al Foglio 25, Particella 1222, sub
1; 2,3, 4, 5; la quota del 50 % di proprietà dell'unità immobiliare, sita in Siculiana, in via Roma, P.T., individuata catastalmente al Foglio 25, Particella
872, sub 1, 2,3,4,5,6; la piena proprietà dell'unità immobiliare, sita in Siculiana, in via G.
Marconi, P.T. e P 1, individuata catastalmente al Foglio 25, Particella
518, sub 1, e al sub.2; la piena proprietà dell'unità immobiliare, sita in Siculiana, via Roma,
P.T. individuata catastalmente al Foglio 25, Particella 870, sub 2.
Fatta questa premessa, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui quando della comunione facciano parte più immobili che, seppure isolatamente considerati, non possano dividersi in tante frazioni quante sono le quote dei condividenti, ma consentano, da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di alcuni in modo che porzioni degli altri possano formarsi con i restanti immobili del compendio, non può farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità, dato il realizzarsi del soddisfacimento delle quote con la ripartizione qualitativa e quantitativa dei vari cespiti compresi nella comunione (Cass. 29 luglio 1966 n. 2117; Cass. 16 marzo 1961 n. 590; Cass. 1 febbraio 1957 n. 372).
Ciò debitamente premesso, il progetto di divisione predisposto dal c.t.u., merita di essere condiviso, in quanto appare rispondente ai criteri imposti dagli artt. 727, 728 e 729 cod. civ., dal momento che lo stesso contempera il diritto alla attribuzione in natura di beni corrispondenti al valore delle singole quote, autonomamente fruibili, senza la necessità di mantenere la comunione su alcuni singoli beni facenti parte dell'asse ereditario.
Al riguardo si aggiunga che l'attrice ha espresso la volontà di aderire al menzionato progetto di divisione e i convenuti, cui è stata notificata l'ordinanza di fissazione dell'udienza di discussione, non hanno fomulato rilievi.
Detti beni sono stati stimati dal ctu in complessivi € 198.600,00, utilizzando una media tra la stima sintetica e quella analitica e calcolando la quota vantata da ciascun erede in € 99.300,00.
Ebbene, il ctu ha individuato due lotti:
lotto A, che comprende la piena proprietà dell'immobile sito in Siculiana, in via Spena, angolo via Campo Spoto, identificato in catasto al foglio 25 part. 1222, sub. 1,2,3,4,5, la piena proprietà dell'immobile sito in Siculiana, in via
Roma, angolo via Rosalia Pipitone, identificato in catasto al foglio 25, part. 518, sub. 1 e 2 e la piena proprietà dell'immobile sito in Siculiana, in Cortile via Roma, identificato in catasto al foglio 25 part. 870 sub. 2 per un valore complessivo di € 102.000,00 e un conguaglio da versare di € 2900,00;
lotto B, che comprende la piena proprietà dell'immobile, sito in Siculiana, in via Marconi, angolo via Spena, identificato al catasto al foglio 25, part. 1286 sub. 1 e 2 e la quota del 50% del diritto di proprietà dell'immobile sito in
Siculiana, in via Roma, identificato in catasto al foglio 25, part. 872, sub.
1,2,3,4,5,6, dal valore complessivo di € 96.400,00, con diritto da ricevere €
2900,00.
Come anticipato, a questo punto, merita adesione il progetto di divisione del ctu, in quanto evita un frazionamento dei singoli immobili e. prevedendo un minimo conguaglio, consente di sciogliere la comunione ereditaria e ordinaria, concentrando la piena proprietà dell'immobile, identificato al foglio 25, part. 872, sub. 1,2,3,4,5,6, in capo a già proprietario unitamente CP_1
al coniuge, , della quota del 50%. Controparte_2
Pertanto, va ordinata la divisione dei beni relitti da e Persona_1 [...]
attribuendo il TO A ( che comprende la piena proprietà Per_2
dell'immobile sito in Siculiana, in via Spena, angolo via Campo Spoto, identificato in catasto al foglio 25 part. 1222, sub. 1,2,3,4,5, la piena proprietà dell'immobile sito in Siculiana, in via Roma, angolo in via Rosalia Pipitone, identificato in catasto al foglio 25, part. 518, sub. 1 e 2 e la piena proprietà dell'immobile sito in Siculiana, in Cortile via Roma, identificato in catasto al foglio 25 part. 870 sub. 2) a previa corresponsione di un Parte_1 conguaglio di € 2900,00 in favore di e attribuendo il lotto B CP_1
( che comprende la piena proprietà dell'immobile, sito in Siculiana, in via
Marconi, angolo via Spena, identificato al catasto al foglio 25, part. 1286 sub.
1 e 2 e la quota del 50% del diritto di proprietà dell'immobile sito in
Siculiana, in via Roma, identificato in catasto al foglio 25, part. 872, sub.
1,2,3,4,5,6) a con diritto a ricevere un conguaglio di € CP_1
2900,00.
Ora, per quanto concerne le spese del giudizio, va osservato che, nel procedimento di divisione, le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, (cfr. Cass. 1111/86) e dunque, stante la mancata costituzione dei convenuti, le stesse vanno ritenute irripetibili.
Le spese di c.t.u., quali spese di massa, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dei comunisti pro-quota nei rapporti interni e in solido nei rapporti con il ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il procuratore dell'attrice e nella contumacia dei convenuti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: dichiara aperta la successione ereditaria di nata a [...] il 25 Persona_1 marzo 1927 e ivi deceduta il 19 dicembre 1977 e di nato a Persona_2
Siculiana, il 24 settembre 1922 e ivi deceduto il 1 maggio 2005; ordina la divisione dei beni per cui è causa mediante attribuzione in favore di del TO A (la piena proprietà dell'immobile sito in Siculiana, in Parte_1 via Spena, angolo via Campo Spoto, identificato in catasto al foglio 25 part. 1222, sub. 1,2,3,4,5, la piena proprietà dell'immobile sito in Siculiana, in via Roma, angolo in via Rosalia Pipitone, identificato in catasto al foglio 25, part. 518, sub. 1 e 2 e la piena proprietà dell'immobile sito in Siculiana, in Cortile via Roma, identificato in catasto al foglio 25 part. 870 sub. 2) previa corresponsione del conguaglio di € 2900,00 in favore di e CP_1 mediante attribuzione in favore di del TO B (che CP_1 comprende la piena proprietà dell'immobile, sito in Siculiana, in via Marconi, angolo via Spena, identificato al catasto al foglio 25, part. 1286 sub. 1 e 2 e la quota del 50% del diritto di proprietà dell'immobile sito in Siculiana, in via
Roma, identificato in catasto al foglio 25, part. 872, sub. 1,2,3,4,5,6) con diritto a ricevere un conguaglio di € 2900,00; dichiara irripetibili le spese di lite;
pone le spese di c.t.u., gia liquidate, a carico di entrambe le parti in ragione del 50 % per ciascuna nei rapporti interni e in solido nei rapporti con il ctu.
Così deciso in Agrigento, in data 26 febbraio 2025
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 882 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Ginetta Gattuso, giusta procura in atti attrice contro nato a [...], il [...], , nata CP_1 Controparte_2
in Francia, il 9 aprile 1964, convenuti contumaci
OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria e ordinaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 22 novembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, premettendo di Parte_1
essere erede unitamente a dei propri genitori, CP_1 Persona_1
nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 19 dicembre 1977 e di nato a [...], il [...] e ivi deceduto il 1 Persona_2
maggio 2005, e che quest'ultimo in vita aveva acquistato dei beni in comproprietà con in regime di comunione legale con CP_1
, ha convenuto in giudizio questi ultimi, chiedendo lo Controparte_2
scioglimento della comunione ereditaria e anche ordinaria sui beni immobili meglio descritti in citazione.
e , ritualmente evocati in giudizio, non si CP_1 Controparte_2
sono costituiti, rimanendo contumaci.
La causa, istruita con produzione documentale e con l'espletamento della ctu tecnica, all'udienza del 22 novembre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, ribadita la contumacia di e , ritualmente CP_1 Controparte_2
evocati in giudizio e non costituiti.
Chiarito ciò, deve procedersi alle declaratorie preliminari imposte dall'ordine di pregiudizialità, dichiarando, all'uopo, aperta la successione di Persona_1
nata a [...], il [...] e ivi deceduta il 19 dicembre 1977 e di nato a [...], il [...] e ivi deceduto il 1 Persona_2
maggio 2005.
In assenza di disposizioni di ultima volontà, dette successioni restano disciplinate dall'art. 566 c.c., sicché va dichiarato che le eredità relitte si sono devolute per legge in favore dei figli in parti uguali.
Si deve adesso rilevare che, pur essendosi in presenza di due masse relitte, è possibile esaminare congiuntamente la domanda di divisione, atteso che gli eredi vantano quote identiche rispetto a ciascuna massa (infatti, il risultato resta identico a prescindere dal metodo di divisione utilizzato cfr. Cassazione n. 17576/2016).
Accertata l'inesistenza di iscrizioni o trascrizioni di pesi o gravami di qualunque genere in corso di efficacia in favore di alcuno dei coeredi o di terzi, la quota vantata da ciascun coerede sui beni ereditari è pari 500/1000.
Tanto chiarito, occorre rilevare che la documentazione in atti attesta che il compendio ereditario relitto dai de cuius e oggetto di comunione anche ordinaria tra le parti è composto dagli immobili appresso indicati: la piena propretà dell'unità immobiliare, sita in Siculiana, in via Campo
Spoto, Piano 1° e 2° individuata catastalmente al Foglio 25, Particella
1286, sub 2;
la piena proprietà dell'unità immobiliare, sita in Siculiana, in via G.
Marconi, P.T. individuata catastalmente al Foglio 25, Particella 1286, sub 1; la piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Siculiana, in via Campo
Spoto, P.T. individuata catastalmente al Foglio 25, Particella 1222, sub
1; 2,3, 4, 5; la quota del 50 % di proprietà dell'unità immobiliare, sita in Siculiana, in via Roma, P.T., individuata catastalmente al Foglio 25, Particella
872, sub 1, 2,3,4,5,6; la piena proprietà dell'unità immobiliare, sita in Siculiana, in via G.
Marconi, P.T. e P 1, individuata catastalmente al Foglio 25, Particella
518, sub 1, e al sub.2; la piena proprietà dell'unità immobiliare, sita in Siculiana, via Roma,
P.T. individuata catastalmente al Foglio 25, Particella 870, sub 2.
Fatta questa premessa, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui quando della comunione facciano parte più immobili che, seppure isolatamente considerati, non possano dividersi in tante frazioni quante sono le quote dei condividenti, ma consentano, da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di alcuni in modo che porzioni degli altri possano formarsi con i restanti immobili del compendio, non può farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità, dato il realizzarsi del soddisfacimento delle quote con la ripartizione qualitativa e quantitativa dei vari cespiti compresi nella comunione (Cass. 29 luglio 1966 n. 2117; Cass. 16 marzo 1961 n. 590; Cass. 1 febbraio 1957 n. 372).
Ciò debitamente premesso, il progetto di divisione predisposto dal c.t.u., merita di essere condiviso, in quanto appare rispondente ai criteri imposti dagli artt. 727, 728 e 729 cod. civ., dal momento che lo stesso contempera il diritto alla attribuzione in natura di beni corrispondenti al valore delle singole quote, autonomamente fruibili, senza la necessità di mantenere la comunione su alcuni singoli beni facenti parte dell'asse ereditario.
Al riguardo si aggiunga che l'attrice ha espresso la volontà di aderire al menzionato progetto di divisione e i convenuti, cui è stata notificata l'ordinanza di fissazione dell'udienza di discussione, non hanno fomulato rilievi.
Detti beni sono stati stimati dal ctu in complessivi € 198.600,00, utilizzando una media tra la stima sintetica e quella analitica e calcolando la quota vantata da ciascun erede in € 99.300,00.
Ebbene, il ctu ha individuato due lotti:
lotto A, che comprende la piena proprietà dell'immobile sito in Siculiana, in via Spena, angolo via Campo Spoto, identificato in catasto al foglio 25 part. 1222, sub. 1,2,3,4,5, la piena proprietà dell'immobile sito in Siculiana, in via
Roma, angolo via Rosalia Pipitone, identificato in catasto al foglio 25, part. 518, sub. 1 e 2 e la piena proprietà dell'immobile sito in Siculiana, in Cortile via Roma, identificato in catasto al foglio 25 part. 870 sub. 2 per un valore complessivo di € 102.000,00 e un conguaglio da versare di € 2900,00;
lotto B, che comprende la piena proprietà dell'immobile, sito in Siculiana, in via Marconi, angolo via Spena, identificato al catasto al foglio 25, part. 1286 sub. 1 e 2 e la quota del 50% del diritto di proprietà dell'immobile sito in
Siculiana, in via Roma, identificato in catasto al foglio 25, part. 872, sub.
1,2,3,4,5,6, dal valore complessivo di € 96.400,00, con diritto da ricevere €
2900,00.
Come anticipato, a questo punto, merita adesione il progetto di divisione del ctu, in quanto evita un frazionamento dei singoli immobili e. prevedendo un minimo conguaglio, consente di sciogliere la comunione ereditaria e ordinaria, concentrando la piena proprietà dell'immobile, identificato al foglio 25, part. 872, sub. 1,2,3,4,5,6, in capo a già proprietario unitamente CP_1
al coniuge, , della quota del 50%. Controparte_2
Pertanto, va ordinata la divisione dei beni relitti da e Persona_1 [...]
attribuendo il TO A ( che comprende la piena proprietà Per_2
dell'immobile sito in Siculiana, in via Spena, angolo via Campo Spoto, identificato in catasto al foglio 25 part. 1222, sub. 1,2,3,4,5, la piena proprietà dell'immobile sito in Siculiana, in via Roma, angolo in via Rosalia Pipitone, identificato in catasto al foglio 25, part. 518, sub. 1 e 2 e la piena proprietà dell'immobile sito in Siculiana, in Cortile via Roma, identificato in catasto al foglio 25 part. 870 sub. 2) a previa corresponsione di un Parte_1 conguaglio di € 2900,00 in favore di e attribuendo il lotto B CP_1
( che comprende la piena proprietà dell'immobile, sito in Siculiana, in via
Marconi, angolo via Spena, identificato al catasto al foglio 25, part. 1286 sub.
1 e 2 e la quota del 50% del diritto di proprietà dell'immobile sito in
Siculiana, in via Roma, identificato in catasto al foglio 25, part. 872, sub.
1,2,3,4,5,6) a con diritto a ricevere un conguaglio di € CP_1
2900,00.
Ora, per quanto concerne le spese del giudizio, va osservato che, nel procedimento di divisione, le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, (cfr. Cass. 1111/86) e dunque, stante la mancata costituzione dei convenuti, le stesse vanno ritenute irripetibili.
Le spese di c.t.u., quali spese di massa, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dei comunisti pro-quota nei rapporti interni e in solido nei rapporti con il ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il procuratore dell'attrice e nella contumacia dei convenuti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: dichiara aperta la successione ereditaria di nata a [...] il 25 Persona_1 marzo 1927 e ivi deceduta il 19 dicembre 1977 e di nato a Persona_2
Siculiana, il 24 settembre 1922 e ivi deceduto il 1 maggio 2005; ordina la divisione dei beni per cui è causa mediante attribuzione in favore di del TO A (la piena proprietà dell'immobile sito in Siculiana, in Parte_1 via Spena, angolo via Campo Spoto, identificato in catasto al foglio 25 part. 1222, sub. 1,2,3,4,5, la piena proprietà dell'immobile sito in Siculiana, in via Roma, angolo in via Rosalia Pipitone, identificato in catasto al foglio 25, part. 518, sub. 1 e 2 e la piena proprietà dell'immobile sito in Siculiana, in Cortile via Roma, identificato in catasto al foglio 25 part. 870 sub. 2) previa corresponsione del conguaglio di € 2900,00 in favore di e CP_1 mediante attribuzione in favore di del TO B (che CP_1 comprende la piena proprietà dell'immobile, sito in Siculiana, in via Marconi, angolo via Spena, identificato al catasto al foglio 25, part. 1286 sub. 1 e 2 e la quota del 50% del diritto di proprietà dell'immobile sito in Siculiana, in via
Roma, identificato in catasto al foglio 25, part. 872, sub. 1,2,3,4,5,6) con diritto a ricevere un conguaglio di € 2900,00; dichiara irripetibili le spese di lite;
pone le spese di c.t.u., gia liquidate, a carico di entrambe le parti in ragione del 50 % per ciascuna nei rapporti interni e in solido nei rapporti con il ctu.
Così deciso in Agrigento, in data 26 febbraio 2025
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44