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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/01/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza del 23.1.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.188 del 2023, cui è riunito il n.
1692 del 2024 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, nato il [...] a [...], ivi residente, in Via Starza, 120, C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall' avv. Giovanni C.F._1
Sicignano, unitamente al quale elettivamente domicilia, in Castellammare di Stabia, al Viale
Europa, 59
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con originario ricorso, depositato in data 11.1.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0I- 001243047, avente numero di protocollo
5101 25/211/2022.0341314 con la quale l' , richiamando l'atto di accertamento prot. CP_1 CP_1
5101.17.08.2018.0159483 del 30.8.2018 e il successivo atto di accertamento n.
5101.17.08.2018.0159484 del 8.9.2018, contestava all'odierno ricorrente, all'epoca dei fatti legale rappresentante della società CF la violazione dell'art. 2 Parte_2 P.IVA_1 comma 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463 (omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali), per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2016.
Con successivo ricorso, depositato in data 19.3.2024, il ricorrente impugnava l'ordinanza di ingiunzione n. 0I- 001866720 avente numero di protocollo CP_1 5101.01.10.2019.020591, notificata il 27.2.2024, con la quale l' , richiamando l'atto di CP_1 accertamento prot. 5101.01.10.2019.0205916 del 1.10.2019 riferito all'anno 2018, CP_1 contestava all'odierno ricorrente, all'epoca dei fatti legale rappresentante della società
[...]
CF la violazione dell'art. 2 comma 1 bis del decreto legge 12 settembre Pt_2 P.IVA_1
1983 n. 463 (omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali), per le violazioni accertate in riferimento all' annualità 2018. L'istante deduceva in entrambi i giudizi la violazione dell'art. 14 legge 689 del 1981, il difetto di motivazione e l'eccesso del potere sanzionatorio. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in entrambi i giudizi la parte convenuta, deducendo l'infondatezza dei ricorsi e chiedendone il rigetto, con ogni conseguente statuizione.
Riuniti i giudizi, stante la sussistenza di ragioni di connessione, letti gli artt. 274 c.p.c. e
151 disp. att. c.p.c., all' odierna udienza, uditi i procuratori, all'esito, la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
1 I ricorsi sono fondati e devono essere accolti per le ragioni che si vanno ad esporre.
In ossequio del principio della ragione più liquida, si deve verificare se la violazione ipotizzata sia stata tempestivamente contestata al ricorrente. A tal proposito, come è noto, l'art. 14 l. 689/1981 dispone che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. L'ultimo comma poi precisa che “l'obbligazione di pagare la somma si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. L' art. 14 della legge 689 dell' 81 impone il rispetto del termine dei 90 giorni per la contestazione dell'illecito, pena l'estinzione dell'obbligazione. CP_ L' eccepisce la mancata applicazione all'ordinanza ingiunzione della normativa succitata
Tuttavia, la tesi non convince. Ed invero, l'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili”, espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”. Proprio nel senso dell'applicabilità dell'applicazione dei termini perentori di cui all'art. 14 l. n.689/981, depone la circolare emanata dall la n.32 del 25.02.2022, avente ad CP_1 oggetto “articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689” con la quale l' ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra CP_2 l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981.
Nella specie, l'omissione contributiva contestata risale agli anni 2016 e 2018 e gli atti di accertamento della violazione e di contestazione della sanzione amministrativa sono stati notificati il 30.8.2018 e l'1.10.2019, ben oltre, dunque, il termine di cui all'articolo 14 suddetto CP_ (cfr. allegato produzione dell' .
Il lungo lasso di tempo trascorso non consente di ritenere tempestiva la contestazione in oggetto, con la conseguente estinzione dell'obbligazione, anche tenuto conto della mancata CP_ deduzione da parte dell' di profili specifici di particolare complessità dell'accertamento che potessero giustificare il ritardo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della riunione dei giudizi.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'opposizione, annulla le ordinanze ingiunzione impugnate;
CP_ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.800, oltre iva e c.p.a. come per legge, nonché rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Torre Annunziata, 23.1.2025 IL GIUDICE dott.ssa Marianna Molinario
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