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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/02/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 8527/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Valentina
Frongia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8527 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da:
C.F. nato a [...] [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Quartucciu nella Via Quartu n. 139, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in atti dall'
Avv. Elisabetta Secci presso il cui studio sito in Quartu Sant'Elena nella Via Alghero n.70 è elettivamente domiciliato, attore contro
Controparte_1
, p. iva , in persona del Commissario Straordinario, legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., dott.ssa elettivamente domiciliata in Cagliari, via Dante n. Controparte_2
52, presso lo studio dell'avv. Renato Chiesa che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, convenuta
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Gestione Parte_1
Liquidatoria dell' al fine di accertare la responsabilità di quest'ultima per i danni CP_1
derivanti da un attacco di cani randagi al proprio gregge e di condannarla al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento pari a euro 12.189,00 (euro 9.150,00 per i capi di bestiame deceduti oltre euro 5.880,00 per il mancato guadagno dato dalla produzione del latte), dando altresì atto di aver concluso una transazione con il a soltanto parziale risarcimento del danno. CP_3
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9/9/2022 si è costituita in giudizio la
Gestione Liquidatoria eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda per mancata insussistenza della colpa richiesto per la responsabilità aquiliana dall'art. 2043 c.c. In via subordinata, ha chiesto l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del (che è stato chiamato in causa). Controparte_4
Con ordinanza del 16/2/2023 il giudice ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 29/7/2024 il giudice, rilevato che la responsabilità fosse da ascrivere unicamente al con cui era intervenuta una transazione, ha formulato alle parti una proposta conciliativa CP_3
ex art. 185-bis c.p.c., invitando l'attore a rinunciare alla domanda nei confronti della Gestione
Cont Liquidatoria dell' con spese compensate.
Con note depositate in data 30/12/2024 e ribadite in data 12/02/2025 l'attore ha dichiarato di voler rinunciare alla domanda;
la convenuta ha accettato tale rinuncia. In punto di spese, le parti hanno aderito alla proposta formulata dal giudice.
Con ordinanza del 27/01/2025 ha fissato per la pronuncia della sentenza di cessazione della materia del contendere, con spese compensate, ex art. 281-sexies c.p.c. l'udienza 13/2/2025.
Per pacifica e costante giurisprudenza “la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forma particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” (si vedano Cass. 23749 del 2011; Cass. n. 8387 del 1999; Cass. n.
19946 del 2004).
Ora, la rinuncia alla domanda da parte dell'attore impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere la cui dichiarazione produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda, determinando l'estinzione dell'azione.
In conseguenza, cessata la materia del contendere, il processo deve chiudersi nelle forme disciplinate dal codice di procedura civile, e quindi con sentenza, in mancanza di conciliazione giudiziale, cancellazione della causa seguita dall'estinzione del processo, estinzione per rinuncia o per inattività delle parti (cfr. Cass. civile, sentenza n. 622 del 1997).
Avuto, pertanto, riguardo alla dichiarazione di rinuncia all'azione manifestata dall'attore, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere fra le parti.
In punto di spese, le parti hanno aderito alla proposta formulata dal giudice ex art. 185 bis c.p.c.
Pertanto, la dichiarazione concorde delle parti giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: 1) Dichiara cessata fra le parti la materia del contendere per rinuncia all'azione da parte dell'attore;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 17/02/2025
Il Giudice
Valentina Frongia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Valentina
Frongia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8527 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da:
C.F. nato a [...] [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Quartucciu nella Via Quartu n. 139, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in atti dall'
Avv. Elisabetta Secci presso il cui studio sito in Quartu Sant'Elena nella Via Alghero n.70 è elettivamente domiciliato, attore contro
Controparte_1
, p. iva , in persona del Commissario Straordinario, legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., dott.ssa elettivamente domiciliata in Cagliari, via Dante n. Controparte_2
52, presso lo studio dell'avv. Renato Chiesa che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, convenuta
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Gestione Parte_1
Liquidatoria dell' al fine di accertare la responsabilità di quest'ultima per i danni CP_1
derivanti da un attacco di cani randagi al proprio gregge e di condannarla al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento pari a euro 12.189,00 (euro 9.150,00 per i capi di bestiame deceduti oltre euro 5.880,00 per il mancato guadagno dato dalla produzione del latte), dando altresì atto di aver concluso una transazione con il a soltanto parziale risarcimento del danno. CP_3
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9/9/2022 si è costituita in giudizio la
Gestione Liquidatoria eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda per mancata insussistenza della colpa richiesto per la responsabilità aquiliana dall'art. 2043 c.c. In via subordinata, ha chiesto l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del (che è stato chiamato in causa). Controparte_4
Con ordinanza del 16/2/2023 il giudice ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 29/7/2024 il giudice, rilevato che la responsabilità fosse da ascrivere unicamente al con cui era intervenuta una transazione, ha formulato alle parti una proposta conciliativa CP_3
ex art. 185-bis c.p.c., invitando l'attore a rinunciare alla domanda nei confronti della Gestione
Cont Liquidatoria dell' con spese compensate.
Con note depositate in data 30/12/2024 e ribadite in data 12/02/2025 l'attore ha dichiarato di voler rinunciare alla domanda;
la convenuta ha accettato tale rinuncia. In punto di spese, le parti hanno aderito alla proposta formulata dal giudice.
Con ordinanza del 27/01/2025 ha fissato per la pronuncia della sentenza di cessazione della materia del contendere, con spese compensate, ex art. 281-sexies c.p.c. l'udienza 13/2/2025.
Per pacifica e costante giurisprudenza “la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forma particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” (si vedano Cass. 23749 del 2011; Cass. n. 8387 del 1999; Cass. n.
19946 del 2004).
Ora, la rinuncia alla domanda da parte dell'attore impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere la cui dichiarazione produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda, determinando l'estinzione dell'azione.
In conseguenza, cessata la materia del contendere, il processo deve chiudersi nelle forme disciplinate dal codice di procedura civile, e quindi con sentenza, in mancanza di conciliazione giudiziale, cancellazione della causa seguita dall'estinzione del processo, estinzione per rinuncia o per inattività delle parti (cfr. Cass. civile, sentenza n. 622 del 1997).
Avuto, pertanto, riguardo alla dichiarazione di rinuncia all'azione manifestata dall'attore, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere fra le parti.
In punto di spese, le parti hanno aderito alla proposta formulata dal giudice ex art. 185 bis c.p.c.
Pertanto, la dichiarazione concorde delle parti giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: 1) Dichiara cessata fra le parti la materia del contendere per rinuncia all'azione da parte dell'attore;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 17/02/2025
Il Giudice
Valentina Frongia