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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 29/10/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1392/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 29 ottobre 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Agnese Currò Dossi, sono comparsi:
Per l'avv. in proprio Parte_1 L'avv. Ghinelli Maurizio per , presente personalmente CP_1
L'avv. dà atto che l'immobile è stato restituito. Parte_1 Rileva la mancata produzione del documento sub. 7; si riporta al proprio scritto difensivo;
contesta la ricostruzione avversaria e chiede termine per articolare prova contraria. In ogni caso chiede l'ammissione di teste sui capitoli di cui viene data lettura in udienza.
L'avv. Ghinelli si riporta al proprio scritto difensivo;
precisa che il doc. 7 (modulo accesso agli atti) è stato regolarmente depositato;
trattasi di richieste a firma Si riporta a quanto dedotto CP_1 nella memoria integrativa anche in riferimento all'art. 2702 c.c. Precisa che l'atto fu portato dalla in data 19.1.2023 con delega su modulo dell'AGE a firma dell'avv. Parte_2 Pt_1 Chiede prova per testi e insiste nell'ordine dell'esibizione. L'avv. Ghinelli precisa che i capitoli come dedotti da controparte sono inammissibili ed irrilevanti in quanto prove nuove e non a prova contraria e comunque sono irrilevanti.
Il Giudice
Formula la seguente proposta transattiva: “ dato atto della restituzione dell'immobile, abbandono della causa a spese compensate”. dichiara di non accettare la proposta e di insistere nella domanda. CP_1
Il Giudice dà pertanto atto che la conciliazione non riesce.
Ritenute le prove come articolate dalle parti inammissibili ed irrilevanti ai fini della decisione, ritenuta la causa matura per la decisione
Il Giudice si ritira per la stesura del provvedimento. Alle ore 15.00 il Giudice chiude il verbale e procede al deposito telematico della sentenza unitamente al presente verbale che la contiene.
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Agnese Currò Dossi ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1392/2025 promossa da:
avv. , nato a NUMANA (AN) il [...], in [...] Parte_1
ATTORE contro
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. GHINELLI CP_1
MAURIZIO
CONVENUTO
La causa è iscritta ruolo in data 28.5.2025 proveniente da sfratto per finito comodato R.G. 1007/2025
e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 29.10.2025. La natura delle questioni ha consentito la discussione orale e la pronuncia immediata dell'ordinanza con la lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Sentita l'esposizione delle parti in merito alla posizione di tutela ed alle difese delle dedotte allegazioni, il giudice così provvede.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'avv. premettendo di aver concesso Parte_1 in comodato uso gratuito al figlio con contratto in data 24.12.2022 l'immobile ad uso CP_1 civile abitazione sito in Misano Adriatico (RN), Via Fratelli Cairoli n. 4, Piano 1, mq 122, distinto al
CF del Comune di Misano Adriatico (RN), foglio 10, particella 110 subalterno 3, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 4, consistenza 6,0 vani, rendita catastale € 461,71, per la durata di anni due a decorrere dal 24.12.2022 consegnandogli l'originale al fine di provvedere alla registrazione, previa apposizione della propria sottoscrizione, di aver inviato al comodatario formale disdetta dal contratto per la scadenza del 24.12.2024 a mezzo di raccomandata a/r spedita il giorno 05.12.2024 e consegnata l'11.12.2024, di aver appreso a seguito di richiesta alla Agenzia delle Entrate di Rimini di “copia conforme all'originale” del contratto suddetto, che lo stesso, regolarmente registrato al n° 185 serie
IV al corrispettivo di €200,00, era stato contraffatto quanto alla durata del rapporto essendo stato apposto a penna, sopra il numero 2, il numero 4; ciò premesso intimava al figlio sfratto per finito comodato.
si costituiva opponendosi all'intimato sfratto per finito comodato rappresentando che CP_1 detta correzione fu inserita manualmente prima della sottoscrizione della scrittura privata (il
24/12/2022) e quindi prima della registrazione dell'atto, avvenuta successivamente in data
19/01/2023; che la modifica fu concordata;
che le tre copie del contratto, recanti la correzione “anni
4”, furono trattenute dall'Avv. il quale si era preso l'onere di pagare l'imposta di registro e Pt_1 di bollo e quindi di portarle all'Ufficio territoriale di Rimini per ottenere in calce alle stesse il timbro dell'avvenuta registrazione.
Concesso il provvedimento di condanna al rilascio dell'immobile ex art.665 c.p.c., veniva disposto il mutamento di rito con fissazione del termine per il deposito delle memorie integrative, ed invito ad intraprendere il procedimento di mediazione obbligatoria.
All'udienza del 29.10.2025, esperito il tentativo di conciliazione, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed insistevano nelle rispettive richieste istruttorie e conclusioni. Il Giudice, rigettate le prove come articolate dalle parti in quanto inammissibili ed irrilevanti ai fini della decisione, tratteneva la causa in decisione.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente si prende atto dell'avvenuto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi con il verbale negativo agli atti (doc. 7 prodotto da parte ricorrente).
E' pacifico in quanto non contestato che le parti abbiano sottoscritto un contratto di comodato ad uso gratuito avente ad oggetto l'immobile ad uso civile abitazione sito in Misano Adriatico (RN), Via
Fratelli Cairoli n. 4, Piano 1 per la durata di anni due con decorrenza dal 24.12.2022 e rinnovo tacito.
Lo conferma lo stesso comodatario a pag.3 della propria memoria di costituzione “L'Avv. Pt_1 presentava un Contratto di comodato già da lui predisposto, che originariamente prevedeva una durata di soli 2 anni, con decorrenza dal 24/12/2022 e scadenza in data 24/12/2024.”
Risulta inoltre documentato che il comodante abbia inviato formale disdetta con racc.ta intimando la restituzione del bene alla data del 24.12.2024(doc3).
Ora, ai sensi dell'art. 1809 c.c. il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Il tempo della restituzione si desume dal termine pattuito o, in difetto ,da quello deducibile dall'uso della cosa stessa, salva la possibilità d'immediata risoluzione del rapporto per urgente e impreveduto bisogno del comodante, diritto che trova la sua giustificazione nella gratuità del comodato.
Ciò premesso, risulta incontestato che la durata del contratto era stata concordata in anni due;
risulta inoltre che l'atto registrato (vedi doc. 2 parte resistente) contiene una modifica relativamente alla clausola 2) nel senso che ove è scritto “il comodato avrà la durata di anni 2” sul numero 2 è sovrapposto a penna il numero 4.
Posto che il comodante contesta di aver acconsentito a tale modifica si tratta di stabilire se la diversa durata del contratto, così come risultante dall'atto registrato, sia o meno frutto della comune volontà delle parti e se la stessa sia stata o meno validamente apposta.
Osserva questo Giudice che così come il contratto è stato redatto per iscritto e sottoscritto da entrambe le parti, allo stesso modo, in caso di modifica, le parti avrebbero dovuto osservare la stessa forma redigendo un diverso accordo o, in alternativa, agendo sull'iniziale documento, apportando la correzione a margine o in calce al contratto già sottoscritto, apponendovi ulteriore firma e la data. Ciò avrebbe consentito di cristallizzare la volontà contrattuale e avrebbe preservato le parti da future contestazioni.
Orbene, nel caso in esame, anche volendo aderire alla indimostrata ricostruzione avversaria secondo cui la modifica del comodato sarebbe stata voluto da entrambe le parti resta il fatto che in corrispondenza di detta modifica non è stata effettuata alcuna sottoscrizione delle parti, né è stata apposta la data di modifica;
né è stata data prova di ulteriori elementi che confermino la comune volontà di variare in quattro la durata del contratto.
Al riguardo del tutto irrilevante appare la circostanza dell'avvenuta registrazione dell'atto da parte della segretaria di studio del comodante posto che la registrazione consente di conferire data certa al documento e la rende opponibile a terzi ma non vale a ratificare eventuali modifiche non validamente apposte.
Le prove così come articolate dalle parti appaiono pertanto irrilevanti ai fini della decisione.
L'art. 2722 c.c. pone peraltro una limitazione all'uso della testimonianza vietandola qualora essa abbia ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto del documento ove si alleghi che la stipulazione dei medesimi sia stata anteriore o contemporanea al documento medesimo.
Deve pertanto convalidarsi in via definitiva l'intimato sfratto per finito comodato.
Deve altresì darsi atto che il bene è già stato restituito come confermato in udienza dalla parti. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in accordo con il D.M. 55/14- sulla base degli artt.4, comma 5 (scaglione di valore indeterminato da 5.201,00 a 26.000,00); tenendo conto della contenuta durata del procedimento e della bassa complessità della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando su ricorso proposto da Parte_1
contro ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa e/o respinta, così
[...] CP_1 provvede:
Accoglie il ricorso e per l'effetto convalida definitivamente lo sfratto per finito comodato.
Prende atto dell'avvenuta restituzione dell'immobile meglio descritto in ricorso.
Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in
€2.500 per onorari, oltre accessori di legge.
Pone a carico del resistente le spese di mediazione.
Sentenza resa ex articolo 420 c.p.c. pubblicata telematicamente con allegazione al verbale.
Rimini, 29/10/2025
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 29 ottobre 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Agnese Currò Dossi, sono comparsi:
Per l'avv. in proprio Parte_1 L'avv. Ghinelli Maurizio per , presente personalmente CP_1
L'avv. dà atto che l'immobile è stato restituito. Parte_1 Rileva la mancata produzione del documento sub. 7; si riporta al proprio scritto difensivo;
contesta la ricostruzione avversaria e chiede termine per articolare prova contraria. In ogni caso chiede l'ammissione di teste sui capitoli di cui viene data lettura in udienza.
L'avv. Ghinelli si riporta al proprio scritto difensivo;
precisa che il doc. 7 (modulo accesso agli atti) è stato regolarmente depositato;
trattasi di richieste a firma Si riporta a quanto dedotto CP_1 nella memoria integrativa anche in riferimento all'art. 2702 c.c. Precisa che l'atto fu portato dalla in data 19.1.2023 con delega su modulo dell'AGE a firma dell'avv. Parte_2 Pt_1 Chiede prova per testi e insiste nell'ordine dell'esibizione. L'avv. Ghinelli precisa che i capitoli come dedotti da controparte sono inammissibili ed irrilevanti in quanto prove nuove e non a prova contraria e comunque sono irrilevanti.
Il Giudice
Formula la seguente proposta transattiva: “ dato atto della restituzione dell'immobile, abbandono della causa a spese compensate”. dichiara di non accettare la proposta e di insistere nella domanda. CP_1
Il Giudice dà pertanto atto che la conciliazione non riesce.
Ritenute le prove come articolate dalle parti inammissibili ed irrilevanti ai fini della decisione, ritenuta la causa matura per la decisione
Il Giudice si ritira per la stesura del provvedimento. Alle ore 15.00 il Giudice chiude il verbale e procede al deposito telematico della sentenza unitamente al presente verbale che la contiene.
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Agnese Currò Dossi ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1392/2025 promossa da:
avv. , nato a NUMANA (AN) il [...], in [...] Parte_1
ATTORE contro
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. GHINELLI CP_1
MAURIZIO
CONVENUTO
La causa è iscritta ruolo in data 28.5.2025 proveniente da sfratto per finito comodato R.G. 1007/2025
e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 29.10.2025. La natura delle questioni ha consentito la discussione orale e la pronuncia immediata dell'ordinanza con la lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Sentita l'esposizione delle parti in merito alla posizione di tutela ed alle difese delle dedotte allegazioni, il giudice così provvede.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'avv. premettendo di aver concesso Parte_1 in comodato uso gratuito al figlio con contratto in data 24.12.2022 l'immobile ad uso CP_1 civile abitazione sito in Misano Adriatico (RN), Via Fratelli Cairoli n. 4, Piano 1, mq 122, distinto al
CF del Comune di Misano Adriatico (RN), foglio 10, particella 110 subalterno 3, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 4, consistenza 6,0 vani, rendita catastale € 461,71, per la durata di anni due a decorrere dal 24.12.2022 consegnandogli l'originale al fine di provvedere alla registrazione, previa apposizione della propria sottoscrizione, di aver inviato al comodatario formale disdetta dal contratto per la scadenza del 24.12.2024 a mezzo di raccomandata a/r spedita il giorno 05.12.2024 e consegnata l'11.12.2024, di aver appreso a seguito di richiesta alla Agenzia delle Entrate di Rimini di “copia conforme all'originale” del contratto suddetto, che lo stesso, regolarmente registrato al n° 185 serie
IV al corrispettivo di €200,00, era stato contraffatto quanto alla durata del rapporto essendo stato apposto a penna, sopra il numero 2, il numero 4; ciò premesso intimava al figlio sfratto per finito comodato.
si costituiva opponendosi all'intimato sfratto per finito comodato rappresentando che CP_1 detta correzione fu inserita manualmente prima della sottoscrizione della scrittura privata (il
24/12/2022) e quindi prima della registrazione dell'atto, avvenuta successivamente in data
19/01/2023; che la modifica fu concordata;
che le tre copie del contratto, recanti la correzione “anni
4”, furono trattenute dall'Avv. il quale si era preso l'onere di pagare l'imposta di registro e Pt_1 di bollo e quindi di portarle all'Ufficio territoriale di Rimini per ottenere in calce alle stesse il timbro dell'avvenuta registrazione.
Concesso il provvedimento di condanna al rilascio dell'immobile ex art.665 c.p.c., veniva disposto il mutamento di rito con fissazione del termine per il deposito delle memorie integrative, ed invito ad intraprendere il procedimento di mediazione obbligatoria.
All'udienza del 29.10.2025, esperito il tentativo di conciliazione, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed insistevano nelle rispettive richieste istruttorie e conclusioni. Il Giudice, rigettate le prove come articolate dalle parti in quanto inammissibili ed irrilevanti ai fini della decisione, tratteneva la causa in decisione.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente si prende atto dell'avvenuto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi con il verbale negativo agli atti (doc. 7 prodotto da parte ricorrente).
E' pacifico in quanto non contestato che le parti abbiano sottoscritto un contratto di comodato ad uso gratuito avente ad oggetto l'immobile ad uso civile abitazione sito in Misano Adriatico (RN), Via
Fratelli Cairoli n. 4, Piano 1 per la durata di anni due con decorrenza dal 24.12.2022 e rinnovo tacito.
Lo conferma lo stesso comodatario a pag.3 della propria memoria di costituzione “L'Avv. Pt_1 presentava un Contratto di comodato già da lui predisposto, che originariamente prevedeva una durata di soli 2 anni, con decorrenza dal 24/12/2022 e scadenza in data 24/12/2024.”
Risulta inoltre documentato che il comodante abbia inviato formale disdetta con racc.ta intimando la restituzione del bene alla data del 24.12.2024(doc3).
Ora, ai sensi dell'art. 1809 c.c. il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Il tempo della restituzione si desume dal termine pattuito o, in difetto ,da quello deducibile dall'uso della cosa stessa, salva la possibilità d'immediata risoluzione del rapporto per urgente e impreveduto bisogno del comodante, diritto che trova la sua giustificazione nella gratuità del comodato.
Ciò premesso, risulta incontestato che la durata del contratto era stata concordata in anni due;
risulta inoltre che l'atto registrato (vedi doc. 2 parte resistente) contiene una modifica relativamente alla clausola 2) nel senso che ove è scritto “il comodato avrà la durata di anni 2” sul numero 2 è sovrapposto a penna il numero 4.
Posto che il comodante contesta di aver acconsentito a tale modifica si tratta di stabilire se la diversa durata del contratto, così come risultante dall'atto registrato, sia o meno frutto della comune volontà delle parti e se la stessa sia stata o meno validamente apposta.
Osserva questo Giudice che così come il contratto è stato redatto per iscritto e sottoscritto da entrambe le parti, allo stesso modo, in caso di modifica, le parti avrebbero dovuto osservare la stessa forma redigendo un diverso accordo o, in alternativa, agendo sull'iniziale documento, apportando la correzione a margine o in calce al contratto già sottoscritto, apponendovi ulteriore firma e la data. Ciò avrebbe consentito di cristallizzare la volontà contrattuale e avrebbe preservato le parti da future contestazioni.
Orbene, nel caso in esame, anche volendo aderire alla indimostrata ricostruzione avversaria secondo cui la modifica del comodato sarebbe stata voluto da entrambe le parti resta il fatto che in corrispondenza di detta modifica non è stata effettuata alcuna sottoscrizione delle parti, né è stata apposta la data di modifica;
né è stata data prova di ulteriori elementi che confermino la comune volontà di variare in quattro la durata del contratto.
Al riguardo del tutto irrilevante appare la circostanza dell'avvenuta registrazione dell'atto da parte della segretaria di studio del comodante posto che la registrazione consente di conferire data certa al documento e la rende opponibile a terzi ma non vale a ratificare eventuali modifiche non validamente apposte.
Le prove così come articolate dalle parti appaiono pertanto irrilevanti ai fini della decisione.
L'art. 2722 c.c. pone peraltro una limitazione all'uso della testimonianza vietandola qualora essa abbia ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto del documento ove si alleghi che la stipulazione dei medesimi sia stata anteriore o contemporanea al documento medesimo.
Deve pertanto convalidarsi in via definitiva l'intimato sfratto per finito comodato.
Deve altresì darsi atto che il bene è già stato restituito come confermato in udienza dalla parti. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in accordo con il D.M. 55/14- sulla base degli artt.4, comma 5 (scaglione di valore indeterminato da 5.201,00 a 26.000,00); tenendo conto della contenuta durata del procedimento e della bassa complessità della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando su ricorso proposto da Parte_1
contro ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa e/o respinta, così
[...] CP_1 provvede:
Accoglie il ricorso e per l'effetto convalida definitivamente lo sfratto per finito comodato.
Prende atto dell'avvenuta restituzione dell'immobile meglio descritto in ricorso.
Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in
€2.500 per onorari, oltre accessori di legge.
Pone a carico del resistente le spese di mediazione.
Sentenza resa ex articolo 420 c.p.c. pubblicata telematicamente con allegazione al verbale.
Rimini, 29/10/2025
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi