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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/12/2025, n. 3966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3966 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1376 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 , vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. GAMBARDELLA ANNA;
Parte_1
parte ricorrente
e
, CP_1
parte resistente non costituita nonchè
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/04/2025, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con e che, dall'unione coniugale, erano nati i figli CP_1
(in data 13.05.1986), (in data 21.1.1988) e (in data Per_1 Per_2 Persona_3
01.01,2004). Al contempo, esponeva che le figlie e si erano sposate ed Per_1 Per_2 avevano formato degli autonomi nuclei familiari mentre il figlio viveva nella Persona_3 casa familiare ed era in cerca di una sistemazione lavorativa;
inoltre, deduceva di essere inoccupata a differenza del resistente che lavorava come operaio e percepiva la somma mensile di €. 1.400,00. Pertanto, atteso il venir meno della comunione materiale e morale tra i coniugi, chiedeva pronunciarsi la separazione, con riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento mensile di €. 250,00 oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
non si costituiva in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso CP_1 introduttivo. Pertanto, va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 17.12.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
Pertanto, va accolta la domanda di separazione.
Viceversa, non va accolta la domanda di mantenimento personale poiché la ricorrente non ha fornito alcuna documentazione idonea a provare il proprio stato di disoccupazione né tantomeno ha prodotto i documenti reddituali utili al fine di accertare le proprie risorse economiche.
Passando alle statuizioni riguardanti la prole, va evidenziato che le figlie e Per_1 Per_2 hanno formato dei propri nuclei familiari e dunque sono da ritenersi economicamente autosufficienti, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che qui si richiama (Cass. civ., sez. I, ord., 27 luglio 2023, n. 22813).
Quanto invece al figlio , la ricorrente ha precisato che egli sarebbe iscritto Persona_3 all'università ed al contempo avrebbe iniziato a lavorare nelle industrie conserviere del territorio, rappresentando che nel mese di agosto del 2025 avrebbe ricevuto una retribuzione mensile pari ad €. 1.000,00 (v. verbale di udienza del 16.10.2025). In proposito, la giurisprudenza ritiene che l'ingresso del figlio nel mondo del lavoro determini il venir meno dell'assegno di riconoscimento, anche se si traduce nello svolgimento di lavori saltuari.
Infatti, occorre muovere dal principio giurisprudenziale secondo il quale “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni" (Cass. n. 29779/2020).
Inoltre, la giurisprudenza ha affermato che (Cass. n. 11186 del 2020): "ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (nella specie, la Corte ha ritenuto che l'iscrizione all'università non può bastare per sancire il diritto del figlio a percepire il contributo economico del padre.
Rilevante il fatto che il ragazzo avesse allo stesso tempo un contratto di lavoro a tempo indeterminato, seppur part-time).
Pertanto, nel caso di specie, deve ritenersi che la retribuzione mensile del figlio (pari ad €.
1.000,00) sia idonea a garantirgli l'autosufficienza economica ed, unitamente alle circostanze sopra evidenziate nonché all'ulteriore circostanza che la ricorrente non ha formulato una domanda di mantenimento, deve ritenersi che sia economicamente autonomo. Persona_3
Le spese di lite sarebbero state compensate tra le parti tenuto conto della natura delle questioni trattate ove il resistente si fosse costituito. Stante la mancata costituzione, le spese di lite rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione di e di;
Parte_1 CP_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. nulla sulle spese di lite
Così deciso in Nocera Inferiore, il 18.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire